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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/08/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
n. 4047/2020 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “Tanto premesso, con le presenti note l'Avv. Pace, per la
[...]
si riporta al proprio atto introduttivo di lite, a tutte le difese, eccezioni, Parte_1 richieste e domande già formulate nei precedenti scritti, nonché all'intera produzione documentale già versata in atti, da intendersi qui trascritti e di cui chiede l'accoglimento, con particolare riferimento alle memorie conclusionali datate 28.5.2025 e alle successive repliche del 9.6.2025. Anche in questa sede, l'Avv. Pace impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in quanto destituito di ogni fondamento. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. viste la memoria scritta depositata dalla parte convenuta contenente le seguenti CP_1 conclusioni: “Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale: respinga l'appello di come infondato in fatto e diritto;
CP_2 confermi la sentenza di prime cure;
condanni al rimborso delle spese di giudizio”. CP_2
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 06/08/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 8 n. 4047/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4047/2020, avente ad oggetto:
Somministrazione, in decisione all'udienza del 17.6.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ,
promossa da:
, (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to PACE Parte_1 P.IVA_1
IT (CF: , elettivamente domiciliata in VIA XX C.F._1
SETTEMBRE N 52 03043 Cassino Italia, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3 C.F._2
AC AR (CF: ), elettivamente domiciliata in CORSO C.F._3
MUNAZIO PLANCO 23 03042 ATINA, presso lo studio del predetto difensore. pagina 2 di 8 PARTE CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 17/06/2025 .
Per la parte convenuta: come da verbale del 17/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo appello Controparte_3
avverso la sentenza N. 845/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Cassino, in data
13.03.2020 e depositata in cancelleria 21.04.2020, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Cassino adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in premessa, in riforma
della Sentenza di primo grado:
in via principale, rigettare le domande tutte del Sig. in quanto Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provate;
sempre in via principale, accertare-dichiarare la legittimità della somma pretesa dalla
portata dalla fattura n. 3019011000221977 del 15/05/2019 e, per Parte_2
l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della fattura n. Controparte_3
3019011000221977 del 15/05/2019. in ogni caso, vittoria di spese e competenze del
doppio grado di giudizio.”
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
pagina 3 di 8 - il Giudice di Pace di Cassino aveva accolto la domanda di accertamento negativa del sulla base del seguente assunto: “La Suprema Corte ha altresì precisato CP_3
che l'opponente avverso ingiunzione fiscale assume la veste di attore solo in senso
formale ma non in senso sostanziale, incombendo all'amministrazione l'onere di
provare la fondatezza della sua pretesa e dovendo l'opponente limitarsi alle
allegazioni dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa. Nel caso di
specie, la società convenuta non ha fornito prova della fondatezza del proprio
credito, essendosi limitata ad allegare la raccomandata di sollecito del
pagamento, mentre l'opponente ha documentato la non debenza delle somme
ingiunte in quanto oggetto di disconoscimento del debito regolarmente inviato ad
5 ..."; CP_2
- sulla base di tale assunto il GDP emetteva il seguente dispositivo di sentenza con condanna alle spese dell'attuale appellante: "Il Giudice di Pace, definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, in
accoglimento della domanda, così provvede: in accoglimento della domanda
attorea, accerta-dichiara che l'importo di €. 250,94 richiesto all'attore”;
- tale sentenza era ingiusta atteso che il calcolo del corrispettivo sulla base dei consumi determinati sulla base di una stima presunta, non consentiva, a fronte della fornitura idrica comunque erogata, dii ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento;
- Il consumo standard di 115 mc/anno agli utenti privi di misuratore, o che avevano pagina 4 di 8 impedito la lettura, oppure assenti, analogamente a quanto già espresso per situazioni similari era stata approvata anche dal Dirigente Responsabile dello
STO.
Insisteva quindi nella riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avverso appello di cui chiedeva il rigetto.
Ciò posto in fatto, l'appello va accolto.
Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto che non avesse assolto all'onere Pt_1
sulla stessa gravante di provare l'effettività dei consumi non avendo la convenuta eseguito le letture periodiche del contatore (previste dalla deliberazione ARERA
655/2016/R/idr.) ed avendo calcolato in consumi sulla base di una stima presunta.
In linea generale questo Giudice ritiene che nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione, da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare le somme richieste per la fornitura effettuata, che costituiscono prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore.
In altri termini l'utente non ha titolo, per opporre legittimamente l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., a meno che non si dolga della temporanea sospensione del servizio.
L'utente ad avviso di questo giudicante nemmeno può invocare, ove siano mancate le pagina 5 di 8 letture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ..
Infatti tale disposizione riguarda la misura della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze legate al risarcimento del danno da inadempimento, ma non l'entità
dell'obbligazione dedotta in contratto e riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio in suo favore ed in ragione del quantitativo d'acqua somministrato, sia esso misurato sulla base di letture eseguite dal gestore o sulla base di consumi presunti.
Nel caso di specie la fattura di cui si chiede l'accertamento negativo dell'importo di euro 250,94 è relativa al periodo 19/04/2018 al 10/04/2019 .
Il consumo stimato è pari a 112 mc prendendo come importo base quello presuntivo annuo di 115 mc.
Nel fattura si legge che i consumi di cui alla precedente fattura sono pari a 90.000 (alla data del 19.4.2018) e che su di essa vengono calcolati 112 mc (la stringa la seguente:
“90.000 19/04/2018 90.112 10/04/2019”).
Parte attrice nella sua citazione in primo grado non ha contestato in forma
specifica l'eccessività di tali consumi calcolati rispetto a quelli abituali e di cui alla
precedenti fatture né dagli atti emerge che tali consumi siano superiori rispetto a
quelli abituali. Né parte attrice mediante autolettura successiva alla fattura ha
dimostrato che essi sono eccessivi rispetto a quelli stimati dal gestore.
pagina 6 di 8 La semplice contestazione che nell'arco 19.4.2018 – 10.4.2028 (NEMMENO UN
ANNO) il gestore non abbia eseguito le rilevazioni dei consumi (due in un anno)
mediante lettura del contatore ( vedi delibera ARERA), non legittima l'utente ad opporre l'eccezione di inadempimento senza pagare alcunché pur a fronte della fornitura eseguita (com'è pacifico) da parte del gestore.
Ne consegue che in applicazione delle affermazioni generali e di principio sopra enunciate in tema di inadempimento, la domanda di accertamento negativo del credito vantato da avanzata in primo grado va rigettata. Pt_1
In accoglimento dell'appello, la sentenza va quindi riformata in toto.
Le spese del doppio grado di giudizio secondo la soccombenza dell'attuale appellato e si liquidano come in dispositivo. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello avanzato da nei confronti Parte_1
di così provvede: CP_1
- In accoglimento della dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado n.
845 del 2020 del GDP rigetta la domanda avanzata in primo grado;
- condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 346,00, per compenso professionale ed euro, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
pagina 7 di 8 - condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 662,00, per compenso professionale ed euro per esborsi 91,50, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 06/08/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “Tanto premesso, con le presenti note l'Avv. Pace, per la
[...]
si riporta al proprio atto introduttivo di lite, a tutte le difese, eccezioni, Parte_1 richieste e domande già formulate nei precedenti scritti, nonché all'intera produzione documentale già versata in atti, da intendersi qui trascritti e di cui chiede l'accoglimento, con particolare riferimento alle memorie conclusionali datate 28.5.2025 e alle successive repliche del 9.6.2025. Anche in questa sede, l'Avv. Pace impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in quanto destituito di ogni fondamento. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. viste la memoria scritta depositata dalla parte convenuta contenente le seguenti CP_1 conclusioni: “Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale: respinga l'appello di come infondato in fatto e diritto;
CP_2 confermi la sentenza di prime cure;
condanni al rimborso delle spese di giudizio”. CP_2
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 06/08/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 8 n. 4047/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4047/2020, avente ad oggetto:
Somministrazione, in decisione all'udienza del 17.6.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ,
promossa da:
, (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to PACE Parte_1 P.IVA_1
IT (CF: , elettivamente domiciliata in VIA XX C.F._1
SETTEMBRE N 52 03043 Cassino Italia, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3 C.F._2
AC AR (CF: ), elettivamente domiciliata in CORSO C.F._3
MUNAZIO PLANCO 23 03042 ATINA, presso lo studio del predetto difensore. pagina 2 di 8 PARTE CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 17/06/2025 .
Per la parte convenuta: come da verbale del 17/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo appello Controparte_3
avverso la sentenza N. 845/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Cassino, in data
13.03.2020 e depositata in cancelleria 21.04.2020, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Cassino adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in premessa, in riforma
della Sentenza di primo grado:
in via principale, rigettare le domande tutte del Sig. in quanto Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provate;
sempre in via principale, accertare-dichiarare la legittimità della somma pretesa dalla
portata dalla fattura n. 3019011000221977 del 15/05/2019 e, per Parte_2
l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della fattura n. Controparte_3
3019011000221977 del 15/05/2019. in ogni caso, vittoria di spese e competenze del
doppio grado di giudizio.”
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
pagina 3 di 8 - il Giudice di Pace di Cassino aveva accolto la domanda di accertamento negativa del sulla base del seguente assunto: “La Suprema Corte ha altresì precisato CP_3
che l'opponente avverso ingiunzione fiscale assume la veste di attore solo in senso
formale ma non in senso sostanziale, incombendo all'amministrazione l'onere di
provare la fondatezza della sua pretesa e dovendo l'opponente limitarsi alle
allegazioni dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa. Nel caso di
specie, la società convenuta non ha fornito prova della fondatezza del proprio
credito, essendosi limitata ad allegare la raccomandata di sollecito del
pagamento, mentre l'opponente ha documentato la non debenza delle somme
ingiunte in quanto oggetto di disconoscimento del debito regolarmente inviato ad
5 ..."; CP_2
- sulla base di tale assunto il GDP emetteva il seguente dispositivo di sentenza con condanna alle spese dell'attuale appellante: "Il Giudice di Pace, definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, in
accoglimento della domanda, così provvede: in accoglimento della domanda
attorea, accerta-dichiara che l'importo di €. 250,94 richiesto all'attore”;
- tale sentenza era ingiusta atteso che il calcolo del corrispettivo sulla base dei consumi determinati sulla base di una stima presunta, non consentiva, a fronte della fornitura idrica comunque erogata, dii ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento;
- Il consumo standard di 115 mc/anno agli utenti privi di misuratore, o che avevano pagina 4 di 8 impedito la lettura, oppure assenti, analogamente a quanto già espresso per situazioni similari era stata approvata anche dal Dirigente Responsabile dello
STO.
Insisteva quindi nella riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avverso appello di cui chiedeva il rigetto.
Ciò posto in fatto, l'appello va accolto.
Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto che non avesse assolto all'onere Pt_1
sulla stessa gravante di provare l'effettività dei consumi non avendo la convenuta eseguito le letture periodiche del contatore (previste dalla deliberazione ARERA
655/2016/R/idr.) ed avendo calcolato in consumi sulla base di una stima presunta.
In linea generale questo Giudice ritiene che nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione, da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare le somme richieste per la fornitura effettuata, che costituiscono prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore.
In altri termini l'utente non ha titolo, per opporre legittimamente l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., a meno che non si dolga della temporanea sospensione del servizio.
L'utente ad avviso di questo giudicante nemmeno può invocare, ove siano mancate le pagina 5 di 8 letture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ..
Infatti tale disposizione riguarda la misura della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze legate al risarcimento del danno da inadempimento, ma non l'entità
dell'obbligazione dedotta in contratto e riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio in suo favore ed in ragione del quantitativo d'acqua somministrato, sia esso misurato sulla base di letture eseguite dal gestore o sulla base di consumi presunti.
Nel caso di specie la fattura di cui si chiede l'accertamento negativo dell'importo di euro 250,94 è relativa al periodo 19/04/2018 al 10/04/2019 .
Il consumo stimato è pari a 112 mc prendendo come importo base quello presuntivo annuo di 115 mc.
Nel fattura si legge che i consumi di cui alla precedente fattura sono pari a 90.000 (alla data del 19.4.2018) e che su di essa vengono calcolati 112 mc (la stringa la seguente:
“90.000 19/04/2018 90.112 10/04/2019”).
Parte attrice nella sua citazione in primo grado non ha contestato in forma
specifica l'eccessività di tali consumi calcolati rispetto a quelli abituali e di cui alla
precedenti fatture né dagli atti emerge che tali consumi siano superiori rispetto a
quelli abituali. Né parte attrice mediante autolettura successiva alla fattura ha
dimostrato che essi sono eccessivi rispetto a quelli stimati dal gestore.
pagina 6 di 8 La semplice contestazione che nell'arco 19.4.2018 – 10.4.2028 (NEMMENO UN
ANNO) il gestore non abbia eseguito le rilevazioni dei consumi (due in un anno)
mediante lettura del contatore ( vedi delibera ARERA), non legittima l'utente ad opporre l'eccezione di inadempimento senza pagare alcunché pur a fronte della fornitura eseguita (com'è pacifico) da parte del gestore.
Ne consegue che in applicazione delle affermazioni generali e di principio sopra enunciate in tema di inadempimento, la domanda di accertamento negativo del credito vantato da avanzata in primo grado va rigettata. Pt_1
In accoglimento dell'appello, la sentenza va quindi riformata in toto.
Le spese del doppio grado di giudizio secondo la soccombenza dell'attuale appellato e si liquidano come in dispositivo. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello avanzato da nei confronti Parte_1
di così provvede: CP_1
- In accoglimento della dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado n.
845 del 2020 del GDP rigetta la domanda avanzata in primo grado;
- condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 346,00, per compenso professionale ed euro, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
pagina 7 di 8 - condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 662,00, per compenso professionale ed euro per esborsi 91,50, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 06/08/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8