Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9390/12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
Composto dai Magistrati:
Monica Stocco Presidente
Silvia Ingrassia Giudice
Erika Ivalù Pampalone Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9390/2012 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell' vertente promossa da
e , quest'ultimo nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, la prima elettivamente domiciliata in PA, via Caltanissetta n. 1, presso lo stu-
[...]
dio degli avvocati Giuseppe Mazzarella e Roberta Sanseverino che la rappresentano e di- fendono giusta procura allegata al ricorso in riassunzione depositato in data 15.9.23, il se- condo elettivamente domiciliato in PA, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 40, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cucina che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata al citato ricorso in riassunzione
Attori
, elettivamente domiciliata in PA, via Valparadiso n. Controparte_1
15 presso lo studio dell'avv. Marcella Marsala Fanara che la rappresenta e difende nel pre- sente giudizio, giusta procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione deposita- ta in data 6.2.24;
elettivamente domiciliata in PA, via Leonardo Da Vinci n. 65, CP_2
presso lo studio dell'avv. Antonino Paleologo che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione depositata in data 6.10.23;
elettivamente domiciliata in PA, via Nunzio Morello n. 23, Controparte_3
presso lo studio dell'avv. Guglielmo Nicastro che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione depositata in data 14.2.24;
Convenuti
nato a [...] l'[...], già difeso dagli avvocati Vito Controparte_4
Longo e Francesco Maccarone
Convenuto contumace
nato a [...] il [...], già difeso dall'avv. Controparte_5
Gandolfo Mocciaro
Convenuto contumace
AVENTE AD OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima (art. 553 e ss c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del giorno 5.6.24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la successione di na- Persona_2
ta a PA il 16.10.1920 e ivi deceduta in data 10 luglio 2002.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, le figlie della indicata de cuius, ed premesso che: Persona_1 Parte_1
- il patrimonio della de cuius è formato dai seguenti beni (meglio indicati in atto di citazione): i) terreni e fabbricati, in proprietà esclusiva, ed in parte in comproprietà, siti nel territorio di Prizzi (PA), C.da IL; ii) piena proprietà di terreni e fabbricati siti nel Co- mune di OR (PA), C.da Margi Bassa e;
iii) piena proprietà di immobile Parte_3
ad uso commerciale sito in PA, Piazzale Ungheria n. 40; iv) beni mobili stimati nell'inventario redatto dal Notaio;
Persona_3
- che nel detto patrimonio va, altresì, ricompresa la piena proprietà dell'immobile, con annesso terreno, sito in LL (PA), denominato “Villa ZZ”, in quanto tale bene ha formato oggetto di un atto di disposizione (contratto di costituzione di enfiteusi stipulato in data 31.12.1972 a rogito del Notaio ) del tutto simulato Persona_4
(art. 1414, co. I c.c.) o, comunque, di un atto dissimulante, in realtà, una donazione (art. 1414, co. II c.c.), da ritenersi, tuttavia, nulla per difetto di forma (art.782 c.c.);
- che la successione è regolata dal testamento olografo del maggio 1993, con il quale revocando ogni precedente disposizione testamentaria, ha Persona_2
espresso la volontà di devolvere l'eredità ai figli tutti, in parti eguali;
hanno convenuto in giudizio i propri germani, Controparte_3 Controparte_6
, , ed , al fine di ottenere la divi-
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_1
sione del patrimonio ereditario, secondo le disposizioni contenute in detto testamento.
In subordine -ossia, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la successione
è regolata dai precedenti testamenti olografi redatti dalla de cuius (dell'8 agosto 1982 e del
9 luglio 1989)- le attrici hanno chiesto disporsi la riduzione delle disposizioni testamenta- rie ivi contenute, in quanto lesive dei diritti loro spettanti quali eredi necessarie di
[...]
, nonchè -con ciò agendo iure hereditario- dei diritti spettanti al co- Persona_5 niuge della de cuius, , deceduto in PA il giorno 13.10.2002. Persona_6
Per il caso di accoglimento della domanda di riduzione, le attrici hanno, inoltre, domandato, la condanna dei beneficiari delle disposizioni lesive alla corresponsione dei frutti civili, oltre al risarcimento per i danni subiti in dipendenza dello stato di abbandono in cui versa la villa ZZ, per fatto dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
, quali unici eredi nella disponibilità di detta villa. Controparte_5
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 19.2.2013,
-premesso che le odierne parti di causa hanno già provveduto, con scrittura CP_2
del 13.2.2010, alla divisione dei beni mobili facenti parte dell'asse relitto- ha fatto proprie tutte le domande proposte dalle attrici, contestando solo il valore attribuito, secondo l'atto di citazione, alla bottega di Piazzale Ungheria ed oggetto, secondo il testamento del 8 ago- sto 1982, di lascito in suo favore (unitamente al fratello, ). Controparte_5
Anche , costituitasi con comparsa depositata in data 8.3.2013, Controparte_1
ha fatto proprie tutte le domande spiegate dalle attrici e dalla convenuta . CP_2
Costituitisi in giudizio con distinte comparse di costituzione depositate in data
12.3.2014, e hanno in primo luogo precisato che -oltre Controparte_3 Controparte_4
all'attivo costituito da beni immobili e mobili- la successione ereditaria di ER
comprende altresì le seguenti passività: i) mutuo agrario n. 2140/10018 concesso
[...]
alla de cuius unitamente al coniuge e al figlio;
ii) mutuo agrario n. Controparte_4
2140/10054 concesso alla de cuius unitamente al coniuge e al figlio;
iii) Controparte_4
mutuo agrario n. 2140/10055 concesso alla de cuius unitamente al coniuge e al figlio
[...]
; iv) mutuo fondiario n. 2100 07746 00027; tutte saldate a spese dei medesimi CP_7 convenuti, i quali hanno, quindi, formulato domanda di rimborso nei confronti degli altri condividenti, secondo le quote di rispettiva spettanza.
In ordine, poi alle ulteriori pretese avanzate dalle attrici, e Controparte_3 CP_4
si sono opposti all'accoglimento della domanda di simulazione inerente l'atto di
[...]
costituzione di enfiteusi stipulato in data 31.12.1972, contestando altresì la tesi per la quale la successione di sarebbe regolata dal testamento olografo del Persona_2
maggio 1993, non presentando tale scritto i caratteri propri del negozio testamentario.
Infine, quanto alle domande di riduzione, e - Controparte_3 Controparte_4 opposta la prescrizione nei confronti di e ne hanno Controparte_1 Controparte_2
eccepito l'inammissibilità, per non avere le proprie sorelle germane provveduto - ex art. 564 c.c.- ad imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti, nonché – relativa- mente all'azione formulata iure hereditario- per non avere espressamente speso in giudizio la qualità di eredi del padre, . Persona_6 Si rileva, per completezza, che - nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co.
VI,
n. 1 c.p.c., quindi, tardivamente- ha dedotto (senza trarne alcuna do- Controparte_4 manda) che i beni siti nel Comune di Prizzi, C.da IL, non farebbero parte del patrimo- nio ereditario, essendo maturati -in suo favore- i presupposti per l'usucapione.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.5.2020, si è costi- tuito in giudizio , inabilitato, assistito dal curatore , il Controparte_5 Persona_6
quale -pur senza opporsi alla domanda di divisione- ha fatto proprie tutte le eccezioni e di- fese spiegate da ed evidenziando, altresì, Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità -stante la tardività della costituzione - delle domande proposte da
[...]
. Controparte_8
Il predetto ha, inoltre, domandato che, in sede di divisione, gli Controparte_5
siano, in ogni caso, attribuiti gli immobili di Piazzale Ungheria, a lui destinati in forza del testamento dell'otto agosto 1982.
***
Tali essendo le domande e le difese complessivamente svolte dalle parti, deve darsi atto che, con Sentenza non definitiva depositata in data 10.12.21, il Tribunale, pronunzian- dosi sulle domande aventi valenza pregiudiziale, ha così statuito:
“- DICHIARA aperta la successione ereditaria di nata a [...]- Persona_2 lermo il 16.10.1920 e ivi deceduta il giorno 10.7.2002;
- DICHIARA che la successione è regolata dai testamenti olografi redatti il giorno 8 agosto
1982;
- DICHIARA che il contratto stipulato per atto pubblico in data 31.12.1972, con il quale ha concesso in enfiteusi a e Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in parti uguali fra loro, la particella di terreno di ha 0.13.30 sulla quale insiste la villa CP_9 denominata ZZ (NCEU, fg. n. 2, part. 405, partita n. 73606), nonchè, la particella di terreno incolto, di ha 0.43.75, censita alla part. n. 404, fg. n. 2, partita n. 14995, è simulato e che lo stesso dissimula una donazione di nuda proprietà, pro quota, dei medesimi cespiti;
- DICHIARA che il contratto stipulato per atto pubblico in data 31.12.1972, con il quale ha concesso in enfiteusi alle proprie figlie e Persona_2 Parte_1 Per_1
, in parti uguali fra loro, la particella di terreno incolto, di ha. 0.36,37 (censita al fg. n. 2 ,
[...]
p.lla n. 948, partita 14995), nonchè, la particella di terreno, sulla quale insiste una vasca diruta de- stinata ad irrigazione agricola, estesa ha. 0.01.10 (censita al fg. n. 2, part. 823, partita n. 14995), è simulato e che lo stesso dissimula una donazione di nuda proprietà, pro quota, dei medesimi cespiti;
- DICHIARA che il contratto, redatto per scrittura privata tra Persona_2
Persona_1 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_2
e con il quale le parti convennero di estendere l'enfiteusi costituita
[...] Controparte_1 sulla particella di terreno incolto, di ha. 0.36,37 (censita al fg. n. 2 , p.lla n. 948, partita 14995), nonchè, sulla particella di terreno estesa ha. 0.01.10 (censita al fg. n. 2, part. 823, partita n. 14995)
a è simulato e che lo stesso dissimula una donazione di nuda proprietà, pro Controparte_1 quota, dei medesimi cespiti;
- DICHIARA che il contratto, redatto per scrittura privata tra Persona_2
Persona_1 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_2
e con il quale le parti convennero di estendere l'enfiteusi costituita
[...] Controparte_1 sulla particella di terreno incolto, di ha 0.43.75, censita alla part. n. 404, fg. n. 2, partita n. 14995, a
è simulato e che lo stesso dissimula una donazione di nuda proprietà, pro quota, del CP_2 detto cespite;
- DICHIARA la nullità delle superiori donazioni per difetto di forma e che, pertanto, i beni che ne formano oggetto fanno parte dell'asse relitto da Persona_2
- Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
Rammentato, quindi, il principio per il quale, “nel caso di pronuncia di sentenza non
definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per
l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in
giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono esse-
re esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia” (Cass. sent. n. 18510/2004), si dà at-
to che le questioni ancora sub iudice attengono, in sintesi: alla domanda di riduzione e con-
seguente restituzione dei frutti civili spiegata -ex art. 554 c.c.- dalle attrici, nonché, dalle convenute e;
alla domanda di risarcimento del dan- CP_2 Controparte_1
no per l'omessa manutenzione della Villa ZZ, formulata contro i germani _3
, e;
alla domanda di rimborso formulata dai
[...] Controparte_4 Controparte_5
convenuti e , in relazione ai debiti ereditari da essi (as- Controparte_3 Controparte_4
seritamente) soddisfatti;
alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria. ****
Procedendo, quindi, alla disamina delle questioni aventi natura preliminare, va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta da
[...]
, in quanto costituitasi tardivamente (in specie, in data 8.3.13, ossia, 17 giorni CP
prima della data di udienza indicata in citazione, coincidente con il giorno 25.3.13).
A sostegno di quanto sopra, è sufficiente osservare che l'azione di riduzione ha na- tura personale (cfr. Cass., sent. n. 27414/05), dovendo essere esperita personalmente dal legittimario che si assuma leso nei diritti lui riservati per legge a norma dell'art. 536 e ss.
c.c. contro il beneficiario (o i beneficiari) delle disposizioni lesive, di talché l'azione spiega- ta da costituisce domanda c.d. “trasversale”, proposta, cioè, dalla Controparte_1
stessa convenuta contro le altre parti convenute nell'odierno giudizio.
Ne deriva che detta domanda andava proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, essendo noto che, secondo il più recente ap- prodo della giurisprudenza di legittimità -che qui si condivide- la domanda trasversale è soggetta alle stesse preclusioni valevoli per la proposizione della domanda riconvenziona- le in senso stretto (cfr. Cass., ord. n. 9441/22; conforme Cass., sent. n. 6846/2017).
Sempre con riferimento alle questioni di natura preliminare, va altresì dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e Controparte_3
con riferimento alla domanda di riduzione spiegata da . Controparte_4 CP_2
Detti convenuti, infatti, si sono costituiti tardivamente, allorquando quella attinente alla prescrizione integra un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass., sent. n. 1194/07), come ta- le proponibile anch'essa soltanto nella comparsa di costituzione depositata tempestiva- mente.
Analogamente è a dirsi rispetto alla domanda, parimenti proposta da Parte_4
e , di rimborso di quanto corrisposto per il pagamento dei debiti
[...] Controparte_4 ereditari, che va, quindi, dichiarata inammissibile.
***
Procedendo, quindi, al merito della lite -considerato che la Sentenza non definitiva depositata in data 10.12.21, ha dichiarato che la successione ereditaria di Persona_7
è regolata dai testamenti olografi redatti il giorno 8 agosto 1982- occorre procedere
[...] all'esame delle domande di riduzione proposte da e Parte_1 Persona_1 [...]
. Parte_5 Il Collegio rileva, infatti, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti e , in ragione della mancata imputazione Controparte_3 Controparte_4
ex se, da parte delle attrici in riduzione, delle donazioni e dei legati ricevuti (art. 564, co. II
c.c.), non avendo i citati convenuti indicato in alcun modo le donazioni di cui le sorelle avrebbero beneficiato, con conseguente genericità dell'eccezione.
Si rammenta allora che l'azione di riduzione (v. art. 553 c.c.) è quella concessa al le- gittimario che si assuma leso nella quota di eredità ad egli necessariamente riservata per legge a norma degli artt. 536 e ss c.c.
Trattasi, più nel dettaglio, di azione personale finalizzata alla dichiarazione di inef- ficacia (relativa) dell'atto o degli atti lesivi, nel presente caso rappresentati dalle disposi- zioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius poteva liberamente disporre, detta- te in favore di , , , nonché (per quanto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
attiene alle pretese spiegate da e ) in favore di Parte_1 Persona_1 CP0
.
[...]
Ciò posto, si rammenta che l'accertamento inerente la sussistenza della lesione, ne- cessitando della previa individuazione della quota di cui il de cuius poteva liberamente di- sporre (c.d. “disponibile”), impone, sul piano tecnico ed in via preliminare, che si proceda, all'operazione (contabile) di c.d. “riunione fittizia” di cui all'art. 556 c.c., alla cui stregua
“per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazioni, secondo il loro valore de- terminato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Venendo, quindi, al caso di specie, il Tribunale rileva che il compendio caduto in successione (c.d. reclictum) comprende innanzitutto diversi immobili che, per comodità, sono stati così raggruppati (v. atto di citazione):
1. Fabbricati e terreni siti nel territorio di Prizzi (PA), C.da IL, di cui la de cuius era proprietaria, in parte in via esclusiva, in parte pro quota;
2. Fabbricati e terreni siti nel territorio di OR (PA), C.da Margi Bassa e
C.da Margi Alta;
3. Immobile in piena ed esclusiva proprietà sito in PA, Piazzale Un- gheria n. 40, censito al fg. 122, p.lla 306 sub 102. Più nel dettaglio, anche all'esito degli accertamenti condotti dal Consulente tecnico d'Ufficio (v. già la Relazione tecnica depositata in data 30.11.18), risultano ricompresi nell'asse relitto:
- Quanto al superiore punto 1, i seguenti beni (si riporta per comodità
l'identificativo alfanumerico utilizzato nella Relazione tecnica d'Ufficio): a1) pro- prietà esclusiva del terreno, censito al fg. 68, p.lla 35; a2) a5) a6) proprietà esclusiva del terreno censito al fg. 68, p.lla 75, p.lla 178 e p.lla 177; a3) a4) proprietà esclusiva del terreno censito al fg. 68, p.lle 160 e 166; a7) proprietà esclusiva del terreno censi- to al fg. 68 p.lla 98; a8) proprietà esclusiva del terreno censito al fg 68 p.lla 238; a9) proprietà esclusiva del terreno censito al fg. 68 p.lla 204; a10) proprietà esclusiva del terreno censito al fg. 71 p.lla 84; a11) a12) proprietà esclusiva del terreno censito al fg. 71 p.lla 88 e fg. 71 p.lla 127; a13) proprietà esclusiva di porzione del fabbricato meglio individuato a p. 64 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata in data
30.11.18 (di seguito anche I Relazione), censito al fg. 70 p.lle 52, sub 1,2,3,4 e 5; a14)
a15) a16) a18) a)20 quota pari a 7/70 del terreno censito al fg. 71 , p.lla 180, 181, 182,
211, 213; a17) quota pari a 7/70 del fabbricato rurale censito al fg 71, p.lla 18; a19) quota pari a 7/70 del terreno censito al fg. 71 p.lla 216; a21) quota pari a 7/70 del fabbricato rurale (abbeveratoio di fatto “pubblico”) censito al fg 70 p.lla 73; a22)
a23) a24) a25) a26) quota pari a 7/70 del fabbricato con annesso terreno, censito al fg. 70 particella 1 (a22) fg. 70 particella 1 sub 1 (a.23), sub 2 (a.24), sub 3 (a.25), sub 4
(a.26); a27) a28) a29) a30) a31) a32) a33) a34) quota pari a 7/70 del terreno censito al fg 72, p.lle 25, 28, 29, 31, 58, 59, 61, 63; a 35) quota pari a 7/70 del terreno censito al fg. 72, p.lla 73;
- Quanto al superiore punto 2 i seguenti beni: b1) b2), terreno censito al fg. 98, p.lla
61 e fg. 98 p.lla 66; b3) b4) b5) quota pari ad 1/4 del terreno censito al fg. 98
p.lla 62, 63, 64; b6) proprietà esclusiva della porzione, costituita da primo piano, androne e due magazzini siti al piano terra, del fabbricato rurale censito al fg 98
p.lla 11 (oggi 297), con la comproprietà in quota pari ad ¼ del retrostante “stallone”;
b7) b8) b9) b10) b11) b12) b13) piena proprietà del terreno censito al fg. 98 p.lle n. 1, 9, 19, 24, 25, 32 e 33; b14) quota pari ad ¼ del fabbricato rurale censito al fg.
105, p.lla 14; Si rammenta, inoltre, che per effetto della Sentenza non definitiva già pronunziata nel presente giudizio -in specie, nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle donazioni dissimulate aventi ad oggetto l'immobile con annesso terreno sito in LL, anche denominato “Villa ZZ”- anche tale cespite va ricompreso nell'asse ereditario, non es- sendo validamente fuoriuscito dal patrimonio della de cuius.
Ciò chiarito, si dà atto che, nel corso dell'istruttoria è stato conferito incarico peritale al c.t.u. ing. , il quale -all'esito di accertamenti e valutazioni che il Persona_8
Tribunale reputa pienamente condivisibili, anche alla luce dell'adeguatezza e della per- suasività delle risposte fornite ai rilievi critici mossi dalle parti- ha provveduto ad deter- minare, per quanto attiene al patrimonio immobiliare, il valore dell'asse ereditario della de cuius secondo lo schema che di seguito si riporta. Persona_2
TOTALE (al giorno
TERRENI FABBRICATI 10.7.2002) Prizzi – IL € 210.200,00 € 48.800,00 € 259.000,00 OR – Margi € 249.600,00 € 129.400,00 € 379.000,00 LL (PA) € 389.000,00 € 1.190.000,00 € 1.579.000,00 PA – P.le Pt_6
- € 459.000,00 € 459.000,00 ria Totale € 849.000,00 € 1.827.000,00 € 2.676.000,00
Al valore sopra indicato, pari ad € 2.676.000,00 deve poi aggiungersi quello dei beni mobili così come risultante dall'inventario redatto dal notaio di PA (v. Per_4
docc. 11 prodotto dalle attrici unitamente alla citazione), pari a complessive € 284.445,10, di cui € 222.629,00 pari al 50% del valore dei beni di proprietà dei coniugi, sigg. ER
e , rinvenuti nell'immobile sito in via P.pe di Villafranca n.
[...] Persona_6
31 a PA, € 58.986,50 pari al 50% del valore dei beni di proprietà dei coniugi presenti nell'immobile sito in via dei Barcaiuoli n. 1 a PA (“Villa ZZ”), e € 2.829,60 pari al
50% del valore dei beni di proprietà dei coniugi rinvenuti nell'immobile sito in via Mar- chese ZZ, contrada IL, a Prizzi.
Ne deriva un valore complessivo del relictum pari ad € 2.960.445,10
Come detto, al valore così ottenuto occorre, infine, sottrarre quello dei debiti facenti capo alla de cuius al momento di apertura della successione, risultanti dall'inventario re- datto dal notaio , il cui valore ascende a complessive € 84.435,08. Per_4 Conducendo a sintesi l'operazione di riunione fittizia -in assenza di evidenze circa possibili donazioni fatte in vita dalla de cuius- il valore sul quale calcolare (ex art. 556 c.c.) la quota di cui poteva liberamente disporre risulta pari ad € Persona_2
2.876.010,02.
Considerato, poi -in ordine al numero e alla qualità dei legittimari- che ER
è deceduta lasciando il coniuge ( e sette figli (in specie ,
[...] Persona_6 CP_2
, , , e ), ne deriva che il va- CP Pt_1 Per_1 _3 CP_5 Controparte_4 lore della quota disponibile ammonta in concreto ad € 719.002,51 (pari ad ¼ del valore ri- sultante dalla riunione fittizia, v. art. 542, co. II cc.), mentre la quota complessivamente ri- servata a ciascun figlio è pari ad € 205.429,29 (ossia, metà del valore risultante dalla riu- nione fittizia/ numero dei figli).
***
In tal modo delineati il valore della disponibile e della quota di legittima spettante alle attrici in riduzione (ossia, e ), occorre Parte_1 Persona_1 CP_2 dare atto che, con i testamenti datati 8.8.1982, ha nominato tutti i fi- Persona_2
gli propri eredi universali, attribuendo (come institutio ex certa re) a i ter- Controparte_3
reni siti in territorio di OR “con tutto quello che in essi si trova”, a i Controparte_4 terreni e le case site nel territorio di Prizzi, a e “in parti eguali tra CP_5 CP_2
loro” il locale ubicato in PA, piazzale Ungheria.
Nel sopra citato testamento, inoltre, si legge “riconfermo le attribuzioni in favore dei miei figli tutti della mia proprietà a LL agli stessi già trasferita con atto di atto di enfiteu- si rimettendo in favore di detti miei figli i canoni enfiteutici a me dovuti. È però mio desiderio e vo- lontà che il così detto orto con quell'atto di enfiteusi concesso alle mie figlie ed venga Per_1 Pt_1 considerato come concesso in parti eguali alle dette mie figlie, nonché alle altre due figlie Per_9 nella e con esclusione di ogni e qualsiasi diritto delle stesse sul restante giardino della villa CP_2 concessa ai miei figli maschi.
Ebbene, il Tribunale ritiene che, con la superiore disposizione, la testatrice abbia vo- luto attribuire ai figli maschi, in pari quota tra essi, l'antica tonnara denominata Villa Arez- zo unitamente al terreno individuato al fg. 2, p.lla 404 (c.d. giardino) e alle figlie femmine il c.d. orto, che va individuato nel restante terreno, censito al fg. 2, p.lle 948 e 823.
Il fatto che considerasse come “orto” l'insieme delle p.lle 948 e Persona_2 823 lo si comprende chiaramente da altro scritto della de cuius datato 9.7.1989 (all. 3 alla ci- tazione), nella misura in cui esso individua chiaramente tale porzione di terreno attraverso la puntuale descrizione di tutti i suoi confini (“i confini di questa loro terra sono credo a sud con la Villa ZZ in tutta la sua lunghezza, cioè con il piccolo muretto dritto già esistente, basso e in parte divelto”, si confronti con la foto area contenuta a p. 11 dell'allegato n. 4 della I rela- zione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , ove si vede chiaramente il muro di con- Per_8
fine tra la Villa con annesso giardino, costituita dalle p.lle 405 e 404, e l'orto).
Con il medesimo testamento, inoltre, ha attribuito al coniuge, Persona_2
l'usufrutto sui beni contemplati nella stessa scheda olografa che - Persona_6
esaurendo l'intero asse ereditario- va considerato quale usufrutto generale sui beni eredi- tari.
Infine, con l'integrazione redatta in pari data, ha disposto dei Persona_2
beni mobili di sua proprietà nel modo che segue: “lascio la mobilia che arreda le varie case ai figli cui appartengono le stesse case con diritto alle mie figlie di prelevare un oggetto di loro gradi- mento. I gioielli il denaro e crediti eventualmente esistenti li lascio ai miei figli e ”. CP_5 CP_2
Ebbene, sulla scorta delle stime rassegnate dall'ing. nella Relazione tecni- Per_8 ca d'Ufficio depositata in data 2.12.22 si evince che, con il testamento datato 8.8.1982, ha attribuito: i) al figlio beni di valore pari (al Persona_2 Controparte_3
momento di apertura della successione) ad € 836.355,60 e, più nel dettaglio: € 439.230,67 per la nuda proprietà, in quota pari ad 1/3, della Villa sita in LL (€ 372.866,67) con annesso giardino (€ 66.364,00); € 356.260,00 per la nuda proprietà dei cespiti siti nel territorio di OR, C.da Margi Alta e C.da Margi Bassa;
€ 19.662,17 per la quota pari ad
1/3 degli arredi di pertinenza della;
€ 21.202,76 per la quota pari a Controparte_11
2/21 degli arredi della casa di abitazione della de cuius (trattasi, infatti, di arredi apparte- nenti a solo per quota pari alla metà e devolutisi, in assenza di diver- Persona_2
sa previsione, secondo le norme sulla successione ex lege); ii) al figlio Controparte_4
beni di valore pari (al momento di apertura della successione) ad € 726.385,00 così sud- divisi: € 439.230,67 per la nuda proprietà, in quota pari ad 1/3, della Villa sita in Sferraca- vallo (€ 372.866,67) con annesso giardino (€ 66.364,00); € 243.460,00 per la nuda proprietà dei cespiti siti nel territorio di Prizzi, C.da IL;
€ 2.829,60 per gli arredi delle case site in
Prizzi; € 19.662,17 per la quota pari ad 1/3 degli arredi di pertinenza della Controparte_12
; € 21.202,76 per la quota pari a 2/21 degli arredi della casa di abitazione della de
[...] cuius;
iii) al figlio beni di valore pari (al momento di apertura della Controparte_5 successione) ad € 695.825,00 così suddivisi: € 439.230,67 per la nuda proprietà, in quota pari ad 1/3, della Villa sita in LL (€ 372.866,67) con annesso giardino (€
66.364,00); € 19.662,17 per la quota pari ad 1/3 degli arredi di pertinenza della
[...]
; € 215.730,00 per la quota pari ad ½ della nuda proprietà dell'immobile sito CP1
in PA, piazzale Ungheria;
€ 21.202,76 per la quota pari a 2/21 degli arredi della casa di abitazione della de cuius (trattasi, infatti, di arredi appartenenti a Persona_2 solo per quota pari alla metà e devolutisi, in assenza di diversa previsione, secondo le norme sulla successione ex lege); iv) alla figlia beni di valore pari (al mo- CP_2 mento di apertura della successione) ad € 278.575,00 così suddivisi: € 41.642 per la quota pari ad ¼ della nuda proprietà del c.d. , ossia, del terreno ubicato nella borgata di Pt_7
LL, individuato alle p.lle 948 e 823; € 215.730,00 pari ad ½ della nuda proprietà dell'immobile sito in PA, piazzale Ungheria € 21.202,76 per la quota pari a 2/21 degli arredi della casa di abitazione della de cuius;
); v) al coniuge lasciti di Persona_6
valore pari (al momento di apertura della successione) ad € 234.770,00, di cui € 160.560,00 per l'usufrutto ed € 74.209,67 per la quota pari a 7/21 (ossia 1/3 della metà) degli arredi di pertinenza dell'abitazione della de cuius sita in PA, via Villafranca n. 31; vi) alla figlia lasciti di valore pari (al momento di apertura della successione) Controparte_1 ad € 62.844,76 (di cui € 41.642,00 per la quota pari ad ¼ della nuda proprietà del c.d. “orto”;
€ 21.202,76 per la quota pari a 2/21 degli arredi della casa di abitazione della de cuius.
La stessa quota, pari ad € 62.844,76 risulta pervenuta alle attrici, e Parte_1
. Persona_1
***
Muovendo dai sopra indicati valori, è evidente che le disposizioni di ultima volontà di non consentono di soddisfare la quota di legittima spettante ad Persona_2
e , le quali ultime hanno, quindi, subito una lesione di valore pari, Pt_1 Persona_1
per ciascuna di esse, ad € 142.584, 53 (€ 205.429,29 – 62.844,76).
Nessuna lesione ha, invece, subito la convenuta , la quale ha ricevuto CP_2
una quota eccedente la legittima per € 73.146,00 (valore del lascito, ossia, 278.575,00-valore della legittima, ossia, € 205.429,29).
Ebbene, è chiaro che la lesione inferta alla quota di riserva spettante alle attrici deri- va dalle disposizioni testamentarie dettate in favore di , , e CP_2 _3 CP_4 [...] , le quali, in applicazione dell'art. 558 c.c., andrebbero proporzionalmente ri- CP_6
dotte (ossia, dichiarate relativamente inefficaci) nella misura occorrente a reintegrare, per l'appunto, la quota di legittima spettante alle attrici.
E, però – sulla scorta di quanto puntualmente allegato da e non con- CP_2
testato dalle altre parti – occorre considerare che i germani hanno di comune ac- CP_4
cordo diviso mediante sorteggio sia gli arredi di pertinenza dell'abitazione della de cuius
(via Villafranca) che gli arredi di pertinenza della Villa ZZ in parti eguali tra essi.
Per quanto sopra -onde evitare di porre nel nulla le intese già raggiunte sul punto tra le parti- detti beni mobili vanno esclusi dalle operazioni di riduzione.
Infine, sempre con riferimento a tale accordo, deve rilevarsi che, in forza di esso - oltre a quanto loro attribuito per testamento o a titolo di successione ex lege- Persona_10
[.
e hanno altresì ricevuto dalla successione materna i beni mobili di per- Persona_1
tinenza della Villa ZZ, che la de cuius aveva inteso lasciare ai soli figli maschi, conse- guendo, quindi, un ulteriore attribuzione, pari a complessive € 8.426,64 ciascuna (somma che si ricava dividendo il valore degli arredi di pertinenza della Villa -lasciati per testa- mento ai soli figli maschi e aventi valore pari ad € 58.986,51- per il numero dei figli di
. Persona_2
Dal ché consegue il corrispondente decremento della lesione sofferta, dal valore di
€ 142.584, 53 al valore di € 134.157,89 (risultante da € 142.584, 53- € 8.426,64), che costitui- sce, quindi, la definitiva misura della lesione subita dalle attrici.
***
Chiarito quanto sopra, occorre procedere (art. 558 c.c.) alla riduzione delle disposi- zioni testamentarie lesive in modo proporzionale tra esse e ciò al fine di mantenere intatta tra le disposizioni ridotte il rapporto di valore voluto dalla disponente, secondo la ratio sottesa all'art. 558 c.c.
In esito, poi, alla riduzione, su ciascuno dei cespiti lasciati agli eredi destinatari del- le disposizioni lesive, verrà a ricostituirsi lo stato di comunione con le attrici, nella misura per l'appunto occorrente a reintegrare la legittima, con la precisazione che, ad oggi, detta operazione implica inevitabilmente l'attribuzione di quote in piena proprietà, essendo or- mai venuto meno, con la morte di , l'usufrutto già attribuito a costui. Persona_6
Ebbene, considerata l'esclusione dalle operazioni di riduzione, dei lasciti aventi ad oggetto gli arredi della casa di via Villafranca e della Villa sita nella borgata di Sferracaval- lo, ne consegue che -al fine di far conseguire ad e quanto Parte_1 Persona_1
occorrente a reintegrare la legittima- le disposizioni in favore dei beneficiari delle disposi- zioni lesive vanno ridotte -applicando un arrotondamento- in misura pari al 5,60% ciascu- na, per ciascuna delle legittimarie lese, secondo i calcoli appresso indicati: il lascito in fa- vore di , beneficiario di una quota di immobili (per la nuda proprietà) e Controparte_4
mobili (ossia, gli arredi delle case site in Prizzi, poiché esclusi dall'accordo di divisione dei mobili) di valore pari ad € 685.520,00 va ridotta di un valore pari ad € 38.389,12; il lascito in favore di beneficiario di una quota di immobili (in nuda proprietà) di Controparte_3 valore pari ad € 795.490,00 , va ridotto di un valore pari ad € 44.547,44; il lascito in favore di , beneficiario di una quota di immobili (in nuda proprietà) di valore Controparte_5
pari ad € 654.960,00 va ridotto di un valore pari ad € 36.677,00; infine, il lascito in favore di
, beneficiaria di una quota di immobili (in nuda proprietà) di valore pari ad CP_2
€ 257.372,00, va ridotto di un valore pari ad € 14.412,00.
Poiché la percentuale di riduzione (5,60%), espressa in frazione, equivale a 7/125, ne consegue che i lasciti in favore dei beneficiari delle disposizioni lesive vanno ridotti in tale misura.
Pertanto, pervenendo alla operazione di reintegrazione, a ciascuna delle legittimarie vittoriose, e , vanno riconosciuti i seguenti diritti: Controparte_1 Persona_1
A) quanto ai beni siti nel Comune di Prizzi, C.da IL (oggetto di lascito in fa- vore di ): Controparte_4
- Quota pari a 7/125 del diritto di proprietà sugli immobili già in proprietà esclusiva della de cuius e, quindi, seguendo gli identificativi utilizzati nella Relazione tecnica d'Ufficio (a1) sul terreno, censito al fg. 68, p.lla 35; a2) a5) a6) sul terreno censito al fg. 68, p.lla 75, p.lla 178 e p.lla 177; a3) a4) sul terreno censito al fg. 68, p.lle 160 e
166; a7) sul terreno censito al fg. 68 p.lla 98; a8) sul terreno censito al fg 68 p.lla 238;
a9) sul del terreno censito al fg. 68 p.lla 204; a10) sul terreno censito al fg. 71 p.lla 84;
a11) a12) sul terreno censito al fg. 71 p.lla 88 e fg. 71 p.lla 127; a13) sulla porzione del fabbricato meglio individuato a p. 64 della Relazione tecnica d'Ufficio deposita- ta in data 30.11.18 (di seguito anche I Relazione), censito al fg. 70 p.lle 52, sub 1,2,3,4
e 5;
- Quota pari a 7/1250 del diritto di proprietà sui beni già di proprietà della de cuius per quota pari a 7/70 e, quindi, sui seguenti cespiti: a14) a15) a16) a18) a)20 terreno censito al fg. 71, p.lla 180, 181, 182, 211, 213; a17) fabbricato rurale censito al fg 71,
p.lla 18; a19) terreno censito al fg. 71 p.lla 216; a21) fabbricato rurale (abbeveratoio di fatto “pubblico”) censito al fg 70 p.lla 73; a22) a23) a24) a25) a26) fabbricato con annesso terreno, censito al fg. 70 particella 1, fg. 70 particella 1 sub 1, sub 2 (a.24), sub 3 e sub 4; a27) a28) a29) a30) a31) a32) a33) a34) terreno censito al fg 72, p.lle 25,
28, 29, 31, 58, 59, 61, 63; a 35) terreno censito al fg. 72, p.lla 73;
- Quota pari a 7/125 dei beni mobili di pertinenza delle case site nel territorio di
Prizzi;
B) Quanto ai beni siti nel territorio di OR (oggetto di lascito testamentario in favore di ): Controparte_3
- Quota pari a 7/125 dei seguenti cespiti già di proprietà esclusiva della de cuius: b1)
b2), terreno censito al fg. 98, p.lla 61 e fg. 98 p.lla 66; b6) porzione, costituita da pri- mo piano, androne e due magazzini siti al piano terra, del fabbricato rurale censito al fg 98 p.lla 11 (oggi 297), con la comproprietà, unitamente a , del- Controparte_3
la quota pari ad ¼ del retrostante “stallone”; b7) b8) b9) b10) b11) b12) b13) terreno censito al fg. 98 p.lle n. 1, 9, 19, 24, 25, 32 e 33;
- Quota pari a 7/500 dei cespiti caduti in successione per quota pari ad ¼ e, quindi:
b3) b4) b5) del terreno censito al fg. 98 p.lla 62, 63, 64; b14) del fabbricato rurale censito al fg. 105, p.lla 14;
C) Quanto ai cespiti ubicati nella frazione di LL (lasciati per testa- mento a e , quanto alla Villa con annesso Controparte_3 CP_4 CP_5 giardino; a quanto al c.d. orto) CP_2
- Quota pari a 21/375 del diritto di proprietà sulla Villa censita al fg. 2, p.lla 405 e sull'annesso terreno censito al medesimo foglio, p.lla 404;
- Quota pari a 7/500 del diritto di proprietà sul c.d. (terreno censito al fg. 2, CP3
p.lle 948 e 823), con conseguente riduzione della quota già attribuita a CP0
via per testamento che viene, quindi, a (ri)determinarsi in 139/500;
C) Quanto al cespite sito in PA, piazzale Ungheria:
- Quota pari a 14/250 del diritto di proprietà sull'immobile sito in PA, censito al fg. 122 p.lla 306 sub 102, con riduzione delle quote di proprietà già assegnate a
[...]
e , che vengono, quindi, a (ri)determinarsi in CP4 CP_2
111/250 ciascuno
****
Terminata l'operazione di reintegrazione delle quote di riserva spettanti a Pt_1
e , deve procedersi all'esame della domanda di riduzione spiegata -
[...] Persona_1 ex art. 557 c.c.- dalle attrici e dalla convenuta onde far valere la lesione (in CP_2
tesi) subita dal padre, . Persona_6
Ebbene, il Tribunale ritiene che detta domanda non possa essere vagliata per le ra- gioni di seguito esposte.
Si rammenta che, nel caso di specie, la de cuius ha istituito Persona_2
eredi i propri figli, distribuendo tra loro (in guisa di istitutio ex certa re) i beni immobili di sua proprietà; indi ha lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui medesimi beni, quale di- sposizione, quest'ultima, da qualificarsi in termini di legato, atteso che, secondo l'opinione maggiormente consolidata, “il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse ereditario costituisce legato, poiché l'usufruttuario non subentra in rapporti qualitativa- mente eguali a quelli del defunto e la sua responsabilità per i debiti deriva dal meccanismo dell'art.
1010 c.c. e non dalla qualità di erede (cfr, Cass., 33011 del 2023Cass., n. 13868 del 2018; Cass.
n. 1557 del 2010Cass. n. 4435 del 2009).
Ebbene, per quanto sopra detto, il Collegio ritiene che la fattispecie venutasi a deli- neare coincida con quella descritta al comma secondo dell'art. 550, la testatrice avendo di- sposto in favore dei figli della “nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile”.
Secondo l'opinione più accreditata, infatti -data l'identità di ratio- l'art. 550 si appli- ca anche allorquando al legittimario (nella specie ) sia attribuito soltanto Persona_6
un legato e non soltanto nell'ipotesi in cui il legittimario sia istituito erede.
Ebbene, ciò considerato, si rammenta che, in presenza dei presupposti delineati dall'art. 550 c.c., al legittimario compete la scelta -comunemente nota come cautela soci- niana- tra l'eseguire la disposizione testamentaria, ovvero abbandonare la disponibile, os- sia -in tal ultimo caso- conseguire la quota corrispondente alla legittima in piena proprietà
(si veda, esemplificativamente Cass., sent. n. 3894/2012 “la cautela sociniana, disciplinata dall'art. 550 cod. civ., si inserisce nel sistema successorio come strumento di garanzia del diritto al- la legittima in piena proprietà. Tale disposizione, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma 1)
o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione. In sostanza il riservatario, senza verificare oggettivamente se vi sia stata o meno una le- sione della quota di legittima, esercita un diritto potestativo sulla base di una valutazione soggettiva
e può cosi pretendere la legittima in piena proprietà, "abbandonando" il resto, cioè la nuda proprietà
o l'usufrutto della disponibile, ovvero conseguire la disposizione che lo riguarda (Cass., Sez. 2, 29 dicembre 1970, n. 2782). Questa Corte ha già affermato (Sez. 2, 7 ottobre I960, n. 2599; Sez. 2, 18 gennaio 1995, n. 511, cit.; e v. , per la stessa soluzione sotto il vigore del codice del 1865, Sez. 1, 3 dicembre 1937) che la scelta non si sostanzia in una rinunzia all'eredità, ma in una opzione di cui la legge non determina la forma;
non sono quindi necessario le solennità richieste dall'art. 519 cod. civ., potendo la scelta stessa provarsi con testimoni o per presunzioni, anche se trattasi di usufrutto
o nuda proprietà riflettenti beni immobili, e potendo essa effettuarsi sia espressamente che tacita- mente. Ora, la formulazione della domanda giudiziale può anche e di per sè costituire manifestazio- ne della volontà del legittimario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, del rimedio di cui all'art.550 cod. civ., al fine di conseguire il diritto alla legittima in piena proprietà”).
Ai fini della presente motivazione, inoltre, preme evidenziare che cautela sociniana e azione di riduzione hanno presupposti e finalità del tutto differenti, poiché la prima pre- scinde dalla sussistenza di una lesione quantitativa e, permettendo al legittimario di ac- quisire in forza di una semplice scelta (qualificabile in termini di diritto potestativo) la piena proprietà della quota di riserva, persegue un evidente scopo di semplificazione, ac- cordandogli tutela senza dovere darsi corso a quelle complesse operazioni che notoria- mente occorrono ai fini della verifica della lesione e per l'esperimento dell'azione di ridu- zione.
Soprattutto, data la radicale diversità (di presupposti, finalità e meccanismo di ope- ratività) tra i due istituti, l'opinione cui si dà seguito in questa sede ritiene non ammissibile il concorso tra le due “azioni”.
Difatti, ove il legittimario si trovi nella situazione delineata dall'art. 550, l'unica scel- ta che l'ordinamento gli concede -in dipendenza della valutazione di impronta soggettiva allo stesso rimessa- è tra l'eseguire la disposizione testamentaria ovvero abbandonare la disponibile, dovendosi, per converso, ritenere precluso l'esercizio dell'azione di riduzione
(in tal senso, v. Cass., sent. n. 28962/23 e ancor più chiaramente Cass., sent. n. 33011/23, ove si legge “Così riassunta la ratio che sottende la norma in esame, diversamente da quanto so- stenuto in ricorso, deve piuttosto sottolinearsi come sia del tutto costante l'orientamento del giudice di legittimità, sebbene manifestatosi in non frequenti occasioni, per cui il potere attribuito dalla norma al legittimario di incidere unilateralmente sulla successione, prescinde dall'esercizio dell'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al le- gittimario la qualità (piena proprietà) oltre che la quantità della legittima. Risulta perciò conforme a diritto la soluzione del giudice di appello che ha sostenuto che, a voler inquadrare le previsioni te- stamentarie oggetto di causa nella disciplina di cui all'art. 550 c.c., risultava escluso che l'attrice potesse far valere il diritto alla quota di riserva avvalendosi dell'azione di riduzione, dovendo piut- tosto esercitare il diritto potestativo di abbandono della parte di nuda proprietà eccedente la legitti- ma”).
Per quanto sopra, la domanda di riduzione spiegata iure hereditario dalle attrici e da
, deve essere dichiarata inammissibile. CP_2
***
Infine, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalle attrici con riferimento al danno ad esse derivato mancanza di cura e manutenzione, da parte di e , del cespite denominato Villa Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ZZ e ciò in base alla semplice considerazione che l'omissione di cui si discorre rientra pur sempre -sebbene in negativo- nelle facoltà dominicali, non ravvisandosi, quindi, nep- pure in astratto, gli estremi di una condotta illecita, quale presupposto per l'insorgere di qualsivoglia responsabilità risarcitoria;
****
Le spese di lite inerenti la sentenza non definitiva emessa in data 10.12.21, oltre che l'odierna decisione, vengono regolate in base al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
In base al superiore principio, il Tribunale reputa congruo:
disporre la condanna in solido di (eredi di), Controparte_4 Controparte_5
(eredi di) e rispetto alla domanda di simulazione e riduzio- Persona_11
ne- alle spese di lite sostenute dalle attrici, che si liquidano in complessive € 37.951,00 oltre spese vive (€ 477,00) ed accessori di legge [liquidazione effettuata applicando i compensi medi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.000.001 e € 2.000.000, avuto riguardo alla stima del cespite oggetto della domanda di simulazione]; condannare alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle attrici in CP_2 relazione alla domanda di riduzione, liquidandone l'ammontare in complessive € 7.052,00
[compensi minimi per i giudizi di cognizione di valore ricompreso tra € 52.001 ed €
260.000, tenuto conto della lesione sofferta dalle attrici]; compensare le spese di lite tra e i di lei germani CP_2 Controparte_3
(eredi di) e (eredi di) e ciò avuto riguardo Controparte_4 Controparte_5 all'accoglimento della domanda di simulazione e al rigetto di quella di riduzione, quale circostanza integrante reciproca soccombenza;
condannare -data l'inammissibilità della domanda di ridu- Controparte_1 zione da ella spiegata- alla rifusione delle spese, liquidate in € 2.500 per ciascuno, in favore di e , nonché di € 1.700,00 per ciascuno dei convenuti Controparte_3 CP_2 [...]
(eredi di) e (eredi di), dovendosi tener conto della man- CP_7 Controparte_5 cata costituzione degli eredi di e dopo l'interruzione Controparte_4 Controparte_5
del processo.
Non si provvede sulle spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Persona_1
(eredi di), da una parte e dall'altra, data la mancanza di lite tra det- Controparte_1
te parti.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Controparte_3 [...]
(eredi di), (eredi di) e , in parti eguali tra CP_7 Controparte_5 CP_2
essi.
Avendo definito parzialmente il giudizio, in applicazione dell'art. 279 n. 5 c.p.c., ri- mette a separata e contestuale ordinanza la separazione della causa avente ad oggetto le domande residue e cioè: di corresponsione dei frutti in favore delle legittimarie lese e di scioglimento della comunione ereditaria.
P.Q.M.
IL Tribunale, definendo parzialmente il giudizio, ogni diversa domanda ed eccezio- ne disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione formulata da CP
;
[...]
DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso delle somme versate per il pa- gamento dei debiti ereditari formulata da e;
Controparte_3 Controparte_4
DICHIARA che la quota di riserva spettante a e è Persona_1 Parte_1
stata lesa per un valore di euro 134.017,00 dal testamento olografo di Persona_2 redatto in data 8.8.1982 pubblicato in data 13.12.2002 con atto ai rogiti del notaio
[...]
(rep 6237, racc. n. 2604); Per_12
ACCOGLIE, per l'effetto, l'azione di riduzione proposta da e Parte_1 [...]
dichiarando, quindi, inefficace nei loro confronti il testamento olografo di cui CP5
al capo che precede, nella misura in cui lede la quota di riserva come sopra indicata;
e , quale erede di , nella Controparte_16 Parte_2 Persona_1
quota corrispondente ai 7/125 ciascuno del relictum e, pertanto:
• nella quota pari a 7/125 del diritto di proprietà sugli immobili già in proprie- tà esclusiva della de cuius siti nel Comune di Prizzi, C.da IL, e, quindi, seguendo gli identificativi utilizzati nella Relazione tecnica d'Ufficio (a1) sul terreno, censito al fg. 68,
p.lla 35; a2) a5) a6) sul terreno censito al fg. 68, p.lla 75, p.lla 178 e p.lla 177; a3) a4) sul ter- reno censito al fg. 68, p.lle 160 e 166; a7) sul terreno censito al fg. 68 p.lla 98; a8) sul terreno censito al fg 68 p.lla 238; a9) sul del terreno censito al fg. 68 p.lla 204; a10) sul terreno cen- sito al fg. 71 p.lla 84; a11) a12) sul terreno censito al fg. 71 p.lla 88 e fg. 71 p.lla 127; a13) sul- la porzione del fabbricato meglio individuato a p. 64 della Relazione tecnica d'Ufficio de- positata in data 30.11.18 (di seguito anche I Relazione), censito al fg. 70 p.lle 52, sub 1,2,3,4
e 5;
• nella quota pari a 7/1250 del diritto di proprietà sui beni immobili siti in
Prizzi, già di proprietà della de cuius per quota pari a 7/70 e, quindi, sui seguenti cespiti:
a14) a15) a16) a18) a)20 terreno censito al fg. 71, p.lla 180, 181, 182, 211, 213; a17) fabbricato rurale censito al fg 71, p.lla 18; a19) terreno censito al fg. 71 p.lla 216; a21) fabbricato rurale
(abbeveratoio di fatto “pubblico”) censito al fg 70 p.lla 73; a22) a23) a24) a25) a26) fabbrica- to con annesso terreno, censito al fg. 70 particella 1, fg. 70 particella 1 sub 1, sub 2 (a.24), sub 3 e sub 4; a27) a28) a29) a30) a31) a32) a33) a34) terreno censito al fg 72, p.lle 25, 28, 29,
31, 58, 59, 61, 63; a 35) terreno censito al fg. 72, p.lla 73;
• nella quota pari a 7/125 dei beni mobili di pertinenza delle case site nel terri- torio di Prizzi;
• nella quota pari a 7/125 dei seguenti cespiti siti nel territorio di OR,
C.da Margi, già di proprietà esclusiva della de cuius: b1) b2), terreno censito al fg. 98, p.lla 61 e fg. 98 p.lla 66; b6) porzione, costituita da primo piano, androne e due magazzini siti al piano terra, del fabbricato rurale censito al fg 98 p.lla 11 (oggi 297), con la comproprietà, unitamente a , della quota pari ad ¼ del retrostante “stallone”; b7) b8) b9) Controparte_3
b10) b11) b12) b13) terreno censito al fg. 98 p.lle n. 1, 9, 19, 24, 25, 32 e 33;
• nella quota pari a 7/500 dei cespiti siti nel territorio di OR caduti in successione per quota pari ad ¼ e, quindi: b3) b4) b5) del terreno censito al fg. 98 p.lla 62,
63, 64; b14) del fabbricato rurale censito al fg. 105, p.lla 14;
• nella quota pari a 21/375 del diritto di proprietà sulla Villa ubicata in Paler- mo, frazione di LL, censita al fg. 2, p.lla 405 e sull'annesso terreno censito al me- desimo foglio, p.lla 404;
• nella quota pari a 7/500 del diritto di proprietà sul c.d. “ “della Villa CP3 sopra indicata (terreno censito al fg. 2, p.lle 948 e 823), con conseguente riduzione della quota già attribuita a che viene, quindi, a (ri)determinarsi in 139/500; CP_2
• nella quota pari a 14/250 del diritto di proprietà sull'immobile sito in Paler- mo, censito al fg. 122 p.lla 306 sub 102, con riduzione delle quote di proprietà già assegnate a e , che vengono, quindi, a (ri)determinarsi in 111/250 Controparte_5 CP_2 ciascuno;
RIGETTA la domanda di riduzione formulata da;
CP_2
DICHIARA inammissibili le domande di riduzione spiegate iure hereditario da
[...]
, , e;
Parte_8 Persona_1 CP_2 Controparte_1
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata contro i convenuti
[...]
, e;
CP7 Controparte_4 Controparte_5
CONDANNA (eredi di), Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(eredi di), in solido tra loro, al pagamento di complessive € 37.951,00, oltre spese vive cal- colate in € 477,00 ed oltre accessori di legge (IVA, C.p.a. e rimborso spese generali), in fa- vore di e quale erede di;
Parte_1 Parte_2 Persona_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2 Pt_1
e quale erede di , liquidandone l'ammontare in com-
[...] Parte_2 Persona_1
plessive € 7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
COMPENSA le spese di lite tra e i di lei germani CP_2 Controparte_3
(eredi di) e (eredi di); Controparte_4 Controparte_5
CONDANNA alla rifusione delle spese, liquidate in € Controparte_1 2.500,00 per ciascuno, oltre IVA CPA e rimborso spese generali, in favore di Parte_4
e ;
[...] CP_2
CONDANNA alla rifusione delle spese, liquidate in € Controparte_1
1.700,00 per ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore dei convenuti
(eredi di) e (eredi di); Controparte_4 Controparte_5
PONE le spese per l'espletamento della Consulenza tecnica d'Ufficio definitivamen- te a carico di , (eredi di), (eredi di) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, in parti eguali tra essi;
CP_2
RIMETTE a contestuale ordinanza la separazione della causa avente ad oggetto le residue domande.
PA, 25.2.25
LA PRESIDENTE LA RELATRICE
Dott.ssa Monica Stocco Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone