CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_4.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO E RILEVA CHE NON SI APPLICA LA NORMATIVA COVID
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI E CHIEDE LA CONDANNA ALLE
SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 si impugnava la intimazione di pagamento indicata in epigrafe per Irpef ed Iva anni di imposta 2007 e 2009 e diritto camerale per l'anno 2009, oggetto della sottesa cartella n. 29320120074714357000, per l'importo di euro 3.699,45, oltre sanzioni ed interessi.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si rileva in primo luogo che contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente la suindicata prodromica cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mani della figlia della stessa in data 15 luglio 2013; essa ha altresì impedito il decorso del termine prescrizionale di 10 anni con riferimento ai crediti Irpef ed Iva, contrariamente a quanto lamentato ulteriormente dalla ricorrente. Ciò in virtù delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 tra cui in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 che ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Inoltre, sempre contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell'art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") non essendo ravvisabile in capo a parte resistenza alcuna inosservanza del principio della collaborazione e della buona fede;
anzi, si osserva che non sussiste buona fede in capo alla ricorrente, la quale ha contestato la notifica della cartella di pagamento de qua in realtà perfettamente avvenuta a mani della stessa e non ha mai provveduto al dovuto pagamento. Inoltre, non occorreva alcun contraddittorio nella formazione degli atti impugnati, contrariamente a quanto lamentato ancora dalla ricorrente. Si rileva poi che quest'ultima non ha provato di avere un indirizzo di residenza diverso rispetto a quello in cui sono stati notificati gli atti impugnati.
E' infondata la doglianza della ricorrente relativa alla asserita nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
infatti, la firma digitale altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, per cui possiede sicuramente caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione.
Il ricorso va invece parzialmente accolto con riferimento al credito per diritto camerale, in quanto nella specie è maturata la eccepita prescrizione quinquennale.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato limitatamente al credito per diritto camerale;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti. Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott.
TO BA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_4.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010496924000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 229320120074714357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO E RILEVA CHE NON SI APPLICA LA NORMATIVA COVID
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI E CHIEDE LA CONDANNA ALLE
SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 si impugnava la intimazione di pagamento indicata in epigrafe per Irpef ed Iva anni di imposta 2007 e 2009 e diritto camerale per l'anno 2009, oggetto della sottesa cartella n. 29320120074714357000, per l'importo di euro 3.699,45, oltre sanzioni ed interessi.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si rileva in primo luogo che contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente la suindicata prodromica cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mani della figlia della stessa in data 15 luglio 2013; essa ha altresì impedito il decorso del termine prescrizionale di 10 anni con riferimento ai crediti Irpef ed Iva, contrariamente a quanto lamentato ulteriormente dalla ricorrente. Ciò in virtù delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 tra cui in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 che ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Inoltre, sempre contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell'art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") non essendo ravvisabile in capo a parte resistenza alcuna inosservanza del principio della collaborazione e della buona fede;
anzi, si osserva che non sussiste buona fede in capo alla ricorrente, la quale ha contestato la notifica della cartella di pagamento de qua in realtà perfettamente avvenuta a mani della stessa e non ha mai provveduto al dovuto pagamento. Inoltre, non occorreva alcun contraddittorio nella formazione degli atti impugnati, contrariamente a quanto lamentato ancora dalla ricorrente. Si rileva poi che quest'ultima non ha provato di avere un indirizzo di residenza diverso rispetto a quello in cui sono stati notificati gli atti impugnati.
E' infondata la doglianza della ricorrente relativa alla asserita nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
infatti, la firma digitale altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, per cui possiede sicuramente caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione.
Il ricorso va invece parzialmente accolto con riferimento al credito per diritto camerale, in quanto nella specie è maturata la eccepita prescrizione quinquennale.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato limitatamente al credito per diritto camerale;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti. Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott.
TO BA