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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1163/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. PI EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1163/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
TRA
(P.I.: ) – in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore –avente sede legale in Niscemi, c.da Torotto SP 11, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Maria Cinquerrui presso lo studio del quale, sito in Niscemi alla via Regina Margherita n. 41, è elettivamente domiciliata;
parte opponente
CONTRO
(già C.F.: Controparte_1 Controparte_2
) – in persona del legale rappresentante pro tempore – avente sede in Roma, viale Regina P.IVA_2
Margherita n.125, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Mancini e dall'avv. Giacomo
Bonanno, presso lo studio del quale sito in Caltagirone alla Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C, è elettivamente domiciliata;
parte opposta
E NEI CONFRONTI DI
(già C.F.: ) – in persona del suo Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore – avente sede in Roma, via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa giusta dall'avv. Mario Francesco Mancuso terza chiamata in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 30.9.2025 a cui si fa integrale rinvio
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2019 – emesso dal Tribunale di Gela in data
20 giugno 2019 – con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di euro 55.336,44, oltre interessi come da domanda e alle spese della procedura, in favore della opposta
[...]
Controparte_1
Parte opponente rappresentava di condurre in affitto il fondo sito in c.da Schembari, agro di Acate (RG) contraddisti al catasto al fgl. 15, part. nn. 378-259-258-260-261-262-263-264 e che al fine di svolgere l'attività agricola cui è preposta aveva stipulato con la società Controparte_1 un contratto di somministrazione di energia elettrica la cui destinazione esclusiva era l'utilizzo
[...] della pompa di sollevamento per l'irrigazione del fondo.
Allegava, altresì, che nel mese di luglio 2015 aveva concesso il suindicato fondo in comodato d'uso gratuito alla società agricola F.lli Floriddia s.s.
Esponeva, inoltre, che in data 18 dicembre 2015 gli operatori di rano Controparte_4 intervenuti sul fondo accertando – presso il punto di prelievo sito in c.da Schembri, agro di Acate (RG), contraddistinto con il n. POD IT001E970965971 –l'esistenza di un allaccio diretto alla rete elettrica tramite il collegamento di un cavo da 3x25mmq sotto l'interruttore della cabina Monroy 10255 precisando che al momento della verifica rinvenivano sui luoghi dipendente della Testimone_1 società agricola f.lli Floriddia s.s., il quale avrebbe dichiarato di aver realizzato da sé l'allaccio abusivo.
A sostegno di tale ricostruzione, aggiungeva che, al fine di regolarizzare la posizione debitoria, i rappresentanti della società agricola f.lli Floridia sceglievano di recarsi – previo rilascio di una delega a rappresentare parte opponente – presso la società incaricata del recupero crediti, Parte_2 apprendendo che la pretesa creditoria vantata da on si Controparte_1 riferiva esclusivamente ai mesi in cui gli stessi avrebbero avuto disponibilità del fondo, ma ad annualità pregressa e specificamente nel periodo compreso tra il mese di novembre 2012 e il mese di dicembre
2015. Pertanto, chiedevano e ottenevano lo sdoppiamento dei due periodi: il primo da ottobre 2015 a dicembre 2015 di competenza della f.lli Floridia s.s. che la stessa si è impegnata a saldare;
il secondo, da novembre 2012 al settembre 2015, di competenza della società opponente
[...]
le cui somme – oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo – venivano determinate in forza della ricostruzione dei consumi realizzata da parte di
[...]
, secondo la quale il prelievo abusivo contestato all'odierna opponente avrebbe CP_5 avuto inizio dal mese di novembre 2012, come emergerebbe dalla registrata flessione dei consumi.
2 Precisava, sul punto, di avere tempestivamente contestato tale ricostruzione mediante pec dell'8 agosto
2016 (doc. n. 11 allegato a memoria del 23 novembre 2020).
Allegava che, tuttavia, metteva, dapprima, la fattura n. Controparte_1
88003063031598A per un importo complessivo pari a euro 54.669,83 – relativa alla differenza dei consumi registrati nel periodo novembre 2012-settembre 2015 – e, in seguito, la fattura n.
8506302501099514 per un importo complessivo di euro 55.336,44 relativa sia alla precedente fattura non pagata sia la fatturazione del solo mese di ottobre 2016.
Parte opponente deduceva, quindi, che nessun prelievo abusivo le potrebbe essere addebito alla luce della dichiarazione del il quale rivelerebbe sia il vero autore dell'allaccio abusivo realizzato Parte_3
– non avente alcun rapporto con la in quanto Parte_1 dipendente della società agricola fratelli Floriddia s.s. – ma anche il momento in cui avrebbe avuto inizio tale prelievo abusivo, ossia nel mese di ottobre 2015.
Contestava, altresì, la ricostruzione dei consumi effettuata da in quanto sganciata Controparte_3 da parametri oggettivi, non avendo i verificatori neppure accertato l'esistenza di apparecchi utilizzatori.
Richiamava a sostegno della propria prospettazione la normativa di cui alla delibera n. 200/09 adottata il 28 dicembre 1999 all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas relativa ai criteri di ricostruzione dei consumi in ipotesi di guasto o malfunzionamento del contatore, lamentando la mancata applicazione di tali criteri nel caso di specie.
Qualificava, infine, la condotta illecita contestata da come illecito Controparte_1 aquiliano con la conseguenza che spetterebbe a quest'ultima provare il pregiudizio subito, la riconducibilità dello stesso alla società opponente e l'elemento soggettivo in capo alla società opponente.
In definitiva, contestava sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
Infine, concludeva formulando le seguenti richieste: “in via preliminare - ritenuto che la fattura n.
850630250109514 [3] dell'importo complessivo di €.55.336,44, posta a fondamento del Ricorso per
Ingiunzione è composta dall'importo di cui alla fattura n.88003063031598A [1] dell'importo di
€.54.669,83, e dall'importo di €.661,66 relativo al consumo della mensilità Ottobre 2016; - preso atto dell'avvenuto pagamento in favore della società opposta, della somma di €.661,66 quale pagamento del consumo di energia elettrica relativo alla mensilità Ottobre 2016, Nel merito 1) Ritenere e dichiarare che nessuna manomissione è imputabile alla opponente e, pertanto, dichiarare Parte_1 il difetto di legittimazione passiva della stessa essendo rimasta priva di prova la circostanza relativa alla attribuibilità alla della manomissione consistente nell'allaccio diretto alla rete elettrica;
Pt_1
2) Ritenere e dichiarare che l'allaccio diretto è stato eseguito da , dipendente della Testimone_1
3 nel mese di ottobre 2015 e che pertanto la ricostruzione dei Parte_4 consumi relativa al periodo NOV.2012/SET.2015 è illegittima non essendo intervenuta alcuna erogazione di energia elettrica non misurata, revocando il decreto ingiuntivo n.247/2019 emesso dal
Tribunale di Gela poiché privo di prova il pregiudizio subito;
3) subordinatamente, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 247/2019 emesso dal Tribunale di Gela poiché la ricostruzione dei consumi relativa al periodo NOV.2012/SETT.2015, così come effettuata dalla società opposta nel caso di specie, errata ed arbitraria;
5) in via ancor più subordinata, previa la corretta ricostruzione dei consumi, ritenere e dichiarare che dall'importo che risulterà dovuto all' deve essere sottratto l'ammontare CP_2 dei pagamenti che la ha correttamente effettuato nei confronti dell' Parte_1 Controparte_6 per il periodo oggetto della ricostruzione effettuata dall'opposta (NOV.2012/SETT.2015); 5)
[...]
Spese e compensi”.
Con comparsa di risposta depositata in data 10 febbraio 2020 si costituiva in giudizio
[...] contestando le domande avversarie in quanto infondate in fatto e Controparte_1 diritto e rappresentando che il credito azionato nei confronti dell'opponente nelle forme del monitorio è stato determinato sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata da Controparte_3 per la contestazione della quale non avrebbe potuto che chiamare in causa la suddetta società.
Chiedeva, quindi, di: “rigettare l'opposizione in quanto infondata e non provata. In subordine voglia condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore al pagamento di € 55.336,44, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In via ulteriormente subordinata, di condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € Controparte_7
55.336,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 2043 c.c. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM55/2014”.
All'udienza dell'11 febbraio 2020 parte opponente ha chiesto un termine per chiamare in giudizio e, con provvedimento recante la stessa data, veniva autorizzata la Controparte_4 chiamata in causa della società terza.
Con comparsa di costituzione del 3 settembre 2020, quindi, si costituiva in giudizio anche
[...] educendo preliminarmente la inammissibilità della chiamata in causa, stante Controparte_8 la mancanza dei presupposti che la giustificherebbero per l'assenza di un concreto interesse ad agire nei confronti del distributore dell'energia elettrica, atteso che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto risulta di sola spettanza del somministratore Controparte_1
Contestava altresì le deduzioni di parte opponente in quanto inammissibili e infondate.
4 In primo luogo, richiamava la disciplina di cui all'art. 11.3 della delibera n. 200/09 adottata il 28 dicembre 1999, il quale prescrive un onere per l'utente di presentare osservazioni documentate alla ricostruzione dei consumi effettuata entro 30 giorni. Sul presupposto che l'odierna opponente non avrebbe contestato tale ricostruzione, deduceva che l'opponente sarebbe decaduta dal diritto di contestazione con la conseguenza che la ricostruzione posta alla base della pretesa creditoria deve ritenersi definitiva.
Aggiungeva che la normativa richiamata in sede di citazione non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto relativa all'ipotesi di guasto o rottura del misuratore e non alle ipotesi – analoghe a quelle oggetto del presente giudizio – di allaccio abusivo alla rete.
Esponeva, inoltre, che con una precedente verifica risalente al febbraio 2012 (doc. n. 1b allegato alla comparsa di costituzione di , era stato accertato la presenza di un allaccio Controparte_3 diretto alla rete del distributore realizzato mediante le medesime caratteristiche dell'allaccio diretto accertato nel 2015. Precisava – in ordine alla ricostruzione dei consumi posta alla base del decreto ingiuntivo opposto – che la stima è stata effettuata utilizzando il metodo “della potenza tecnicamente prelevabile dal cavo di sezione minore tra il cavo utilizzato per l'allaccio diretto e la presa : in CP_2 particolare, è stato considerato che il cavo di sezione 25mmq (Trifase) corrisponde ad una potenza pari a 58,2 kw moltiplicata per un numero di ore annue limitato prudenzialmente a 1800, relative ad un'utenza in bassa tensione la cui fornitura è adibita ad “altri usi”.
Infine, chiariva che il fatto che il avesse effettuato l'allaccio diretto del cavo per bypassare il Parte_3 contatore, non varrebbe – univocamente – a provare il momento di inizio del prelievo fraudolento né ad escludere che il prelievo possa essersi registrato anche in epoca precedente, poiché trattasi di un'operazione eseguibile di volta in volta.
Chiedeva quindi di: “ritenere e dichiarare la chiamata in causa della esponente -come effettuata da controparte- priva dei presupposti e degli elementi giustificativi, con ogni conseguente statuizione. In subordine ritenere e dichiarare che le attività di verifica dei prelievi fraudolenti e di ricostruzione dei consumi sono state legittimamente effettuate e dunque che sono inammissibili e comunque infondate tutte le deduzioni di parte opponente;
In ogni caso rigettare tutte le eventuali domande proposte nei riguardi della in quanto inammissibili e comunque infondate e non provate. Controparte_3
Vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti stante l'inammissibilità e la superfluità delle prove orali articolate, rispettivamente, da parte opponente e dalla terza chiamata Controparte_3
5 All'udienza del 25 marzo 2025 parte opponente proponeva a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., querela di falso incidentale depositando ricorso e confermando tale volontà in sede di udienza, deducendo la falsità ideologica della “Ricostruzione dei consumi operata da
[...]
” relativa al periodo 1.11.2012 al 30.9.2015 di cui alla utenza ESE n.970965971 di Controparte_8
Contrada Schembari, agro di Acate, documento prodotto sia da Controparte_1
(doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di detta parte), sia da
[...] [...]
(all. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione di detta parte). Il giudice, Controparte_8 quindi, assegnava alle parti termine per note per le determinazioni in ordine alla proposta querela di falso sino al 30 maggio 2025 rinviando la causa all'udienza del 10 giugno 2025.
Con provvedimento emesso nel corso dell'udienza del 10.6.2025 veniva dichiarata inammissibile la querela di falso incidentale proposta e, per l'effetto, veniva negata l'autorizzazione alla sua presentazione.
Infine, all'udienza del 30 settembre 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione in forza dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies
c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio in forza dell'art. 7, co. 3 del D.lgs. n.
164/2024).
***
2. Riconducibilità dell'attività di prelievo abusivo all'opponente Parte_1
Legittimità della ricostruzione dei consumi
[...]
Preliminarmente deve rilevarsi che non sussiste la decadenza dall'accertamento dei consumi per non avere l'attore inoltrato tempestive e documentate osservazioni scritte alla ricostruzione effettuata dal distributore, secondo quanto previsto dall'art. 11.3 della delibera n. 200/99: non può ravvisarsi infatti nella suddetta previsione una fattispecie di decadenza o improcedibilità sancita dalla legge.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società Parte_1 on è meritevole di accoglimento per le sintetiche ragioni appresso riportate.
[...]
È, in primo luogo, opportuno rammentare che la particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – caratterizzata da un'inversione dell'onere di promuovere il contraddittorio rispetto agli ordinari giudizi di cognizione – non comporta alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti né incide sull'ordinario riparto degli oneri assertivi e asseverativi previsti dalla legge (Cfr. Corte di Cassazione, n. 5415 del 25/2/2019).
Nel caso di specie, l'opposta ha agito in giudizio nei Controparte_1 confronti di parte opponente al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di euro
55.336,44 risultante dalla fattura n. 8506302501099514, oltre interessi nella misura legale dalla data di
6 scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, credito derivante dal contratto di somministrazione elettrica concluso tra le parti e accertato in seguito alle verifiche compiute da Controparte_3 presso il punto di prelievo sito in c.da .da Schembri, agro di Acate (RG) – contraddistinto con il n. POD
IT001E970965971 – associato alla fornitura di energia elettrica per usi previsti intestata a Parte_1
all'esito delle quali ha riscontrato la presenza di un abusivo allaccio diretto alla rete elettrica e
[...] proceduto ad effettuare il calcolo dei consumi occultati al sistema di misurazione.
Per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata sia l'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra la società opponente e parte opposta (già sulla scorta delle allegazioni spiegate dalla stessa , sia la Parte_1 titolarità in capo alla società opponente del punto di fornitura per usi previsti ubicato in c.da Schembri, agro di Acate (RG), contraddistinto con il n. POD IT001E970965971, circostanza – quest'ultima – che trova ulteriore riscontro dal prodotto verbale di verifica del 18 dicembre 2015 redatto da un dipendente della società Controparte_3
Occorre, peraltro, sin d'ora chiarire che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che ben si attaglia al caso che ci occupa benché espresso in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica – “(…) l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti degli incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” ( Cfr. Cassazione, Sentenza n. 7075 del
12/3/2020; si veda sul punto anche Cassazione Penale Sentenza n. 7566 del 19/2/2020 secondo cui riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell'addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica).
Invero, il verbale di verifica redatto dai dipendenti del Distributore nell'esercizio del loro specifico compito ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa – come noto – a seguito della privatizzazione dell'Ente in quanto, secondo il costante orientamento del Giudice Amministrativo (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 4711 del
7 17/9/2002), la trasformazione di un Ente Pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della vocazione pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
Malgrado la sua trasformazione in società per azioni e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, continua in effetti ad agire per il conseguimento di Controparte_3 finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Ciò detto, la società opponente sostiene che l'allaccio abusivo alla rete deve essere temporalmente collocato nel periodo in cui il fondo che conduceva in affitto, dov'era situato il misuratore dell'energia elettrica, era stato concesso in comodato alla società F.lli Floriddia, e che in particolare l'autore dell'allaccio abusivo sia stato tale dipendente della comodataria. Tes_1
Parte opponente deduce, altresì, che la condotta illecita contestata dalla quale deriverebbe il presunto credito dell' ossia il prelievo irregolare di energia realizzato con allaccio diretto alla rete realizzato CP_2 con cavo privato, costituirebbe un illecito aquiliano con conseguente onere in capo all'opposta di provare il pregiudizio subìto la riconducibilità dello stesso alla società opponente oltre che l'elemento soggettivo in capo alla Parte_1
Al riguardo si rileva che non può condividersi la qualificazione giuridica della responsabilità attribuita alla società, intesa dall'opponente come responsabilità extracontrattuale, poiché l'esistenza di un pacifico contratto di somministrazione di energia elettrica implica anche l'accettazione del contatore come strumento di misurazione dei consumi e un conseguente obbligo di custodia in capo al somministrato, che risponde per eventuali manomissioni dell'impianto riconducibile alla sua utenza.
Sul punto è sufficiente osservare che, anche laddove il suddetto obbligo di custodia non fosse oggetto di espressa pattuizione, il titolare di una fornitura di energia elettrica sarebbe comunque parimenti gravato di un'attività di vigilanza dello strumento di misurazione in quanto espressione di un obbligo di natura secondaria e strumentale ad assicurare l'esecuzione del contratto di somministrazione secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c. – norma che costituisce il veicolo, nell'ambito rapporti negoziali, per la manifestazione del dovere di solidarietà consacrato dall'art. 2 Cost. che informa i rapporti tra privati – e che, nel caso di specie, impone al somministrato di adottare ogni possibile cautela affinché
l'accesso di terzi, indifferentemente se autorizzato ovvero invito domino, ai luoghi ove si trova il misuratore non determini o favorisca l'alterazione del normale funzionamento del contatore (La
Suprema Corta ha precisato che in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad
8 accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza. Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 13605 del 21/5/2019. Si v. anche Cassazione, Ordinanza n. 15771 del 17/5/2022).
Da ciò discende che in assenza di una prova liberatoria a carico dell'utente (che dimostri di essersi concretamente adoperato per escludere che terzi possano manomettere il misuratore dei consumi convenzionalmente accettato), la società somministrante ben potrà fare valere nei suoi confronti il credito derivante dalla differenza tra i prelievi effettuati e i minori consumi registrati.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento in grado di provare che la Parte_1 si sia adoperata per assicurare le condizioni minime per lo svolgimento del
[...] rapporto contrattuale che la legava con l'odierna opposta (adottando cautele puntuali, specie tenuto conto della riferita e provata pratica di concessione del fondo servito dall'utenza ad essa intestata a soggetti terzi), deve ritenersi che l'odierna opponente sia chiamata a rispondere dei minori consumi elettrici registrati (e contabilizzati).
Inoltre, la circostanza che il prelievo abusivo si sia concentrato nel periodo compreso tra il mese di ottobre del 2015 e la data del 18 dicembre 2015 – invocata dall'opponente al fine di circoscrivere la portata della propria responsabilità nei confronti dell'opposta – risulta priva di sostegno probatorio.
Dalla lettura del verbale di verifica del 18 dicembre 2015 è, difatti, possibile evincere che nel fondo in cui era situato il punto di prelievo contraddistinto con il n. POD IT001E970965971 sono stati rinvenuti i segni di un allaccio abusivo in grado di ridurre (o addirittura annullare) le rilevazioni dell'utilizzo di energia elettrica (Cfr. verbale di verifica: “allaccio diretto alla rete enel tramite il collegamento di un cavo da 3x25 mmq sotto l'interruttore della cabina Monroy 10225”, doc. 1a allegato alla costituzione di ). Controparte_3
Nell'ambito della detta verifica gli operatori rinvenivano soggetto qualificatosi in Testimone_1 termini di “dipendente” che dichiarava di avere erroneamente allacciato il cavo.
Tuttavia, nonostante appaia plausibile – come sostenuto dall'odierna opponente (e, peraltro, non contestato dalle altre parti) – che il RI non fosse all'epoca della verifica legato da alcun rapporto di impiego con la in quanto dipendente della società Parte_1 agricola f.lli Floriddia s.s. che nel mese di dicembre del 2015 risultava detenere il fondo, le sue dichiarazioni rese in sede di verifica non sono idonee a dimostrare che egli è l'esecutore effettivo dell'allaccio abusivo, come prospettato da parte opponente al fine di contestare l'individuazione del periodo della ricostruzione dei consumi operato dalla società di distribuzione, fissato nel periodo compreso tra il mese di novembre 2012 e il mese di settembre 2015.
9 Ed infatti, il non ha mai riferito di avere realizzato un allaccio diretto al sistema di Tes_1 distribuzione elettrico avendo, semmai, dichiarato ai tecnici verificatori: «che si è allacciato erroneamente visto che la cabina si trovava accanto al contatore e c'era il coperchio del quadro rotto».
Tale affermazione – invero, non contestata dalle parti in causa e piuttosto utilizzata da parte opponente per dimostrare che l'autore dell'allaccio abusivo sarebbe avvenuto solo nel mese di ottobre 2015 – non
è, quindi, idonea a provare che l'impianto che consentiva l'allaccio diretto dell'utenza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica sia stato, ab origine, realizzato dallo stesso Tes_1
Invero, la circostanza che il cavo sia stato attaccato dal non implica necessariamente, per Parte_3 come vorrebbe sostenere l'odierna opponente, che lo stesso abbia anche installato il sistema di prelievo abusivo, poiché – limitandosi a dimostrare che il dipendente della società agricola f.lli Floriddia s.s. ha collegato il cavo alla cabina, attivando il meccanismo che consentiva il prelievo di energia elettrica bypassando la misurazione del contatore – non consente certo di ritenere parimenti provato né che lo stesso sia anche l'artefice del sistema parallelo di prelievo dell'energia elettrica esistente sul Tes_1 fondo né, d'altro canto, che l'installazione di tale sistema sia stato realizzato nell'ottobre del 2015.
Pertanto, l'unico elemento certo che può ritenersi pienamente provato alla luce del verbale di verifica redatto dagli operatori della che sul fondo vi fosse un sistema abusivo di Controparte_3 prelievo dell'energia mediante allaccio diretto, idoneo a falsare le registrazioni del contatore, elemento che inficia la validità delle registrazioni dei consumi poste alla base delle precedenti fatturazioni realizzate da Controparte_1
Il distributore ha allegato che il dies a quo di tale periodo è stato fissato al momento in cui è stato registrato una flessione dei consumi, specificando che a partire dal mese novembre 2012 la media dei consumi scende dai 297,1 kWh/g registrati nel mese di ottobre 2012 e dai 412,7 kwh/g registrati nel mese di settembre 2012, a valori quasi sempre pari o inferiori ai 100kWh giornalieri, con picchi minimi oscillanti persino sui 10-30kWh giornalieri: quali ad esempio 101 kWh/g nel mese di novembre;
65,1 kwh/g nel mese di febbraio 2013, 14,4 kwh/g nel mese di maggio 2013 e si mantiene nettamente bassa per tutto il periodo (cfr. all. 4 alla comparsa di . Controparte_3
D'altra parte, la difesa di parte opponente è contraddetta dalla stessa ricostruzione dei consumi elaborata da avvalendosi delle registrazioni del misuratore collegato all'utenza Controparte_3
(colonna sinistra, denominata “energia misurata” dell'all. n. 4, dato che la Parte_1 sostiene essere corrispondente al consumo elettrico effettivo dell'utenza ad essa
[...] intestata), le quali evidenziano un consumo pari a 0 kw già dal mese di gennaio 2015 e non dal mese di ottobre 2015, ossia dal momento in cui parte opponente colloca l'inizio dell'attività di prelievo fraudolento.
10 Ulteriore elemento che rende fragile la prospettazione offerta dall'odierna opponente – rendendo poco credibile la ricostruzione secondo la quale la manomissione del sistema di contabilizzazione del prelievo di energia elettrica sia da ascrivere in via esclusiva al – è costituito dai plurimi Tes_1 accertamenti che hanno riscontrato dei prelievi abusivi a carico delle utenze intestate alla
[...]
Cfr. all. 1 b alla comparsa di e l'all. e della Parte_1 Controparte_3 seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.) che, a prescindere dagli esiti dei procedimenti penali instaurati nei confronti dei suoi amministratori, suggeriscono l'esistenza di un modus operandi consolidato.
Tutti i suddetti elementi fanno ritenere che il sistema di prelievo abusivo dell'energia elettrica fosse già installato in epoca precedente rispetto al mese di ottobre del 2015 e che il sig. avrebbe Parte_3 soltanto allacciato il cavo attivando un sistema di allaccio diretto già predisposto.
Quanto ai criteri di ricostruzione dei consumi, si osserva che non coglie nel segno la difesa di parte opponente che richiama la normativa ARERA chiamata a regolare le ipotesi di guasto o malfunzionamento del contatore e ciò al fine di contestare la bontà della ricostruzione dei consumi effettuata da recepita da . Controparte_3 Controparte_1
Occorre, in primo luogo, premettere che in ordine al riparto dell'onere probatorio la Suprema Corte ha reiteratamente chiarito che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( Cfr. in questi termini Cassazione, Ordinanza n. 19154 del
19/7/2018, più di recente confermata da Cassazione, Ordinanza n. 17401 del 24/6/2024; Ordinanza n.
28984 del 18/10/2023; Ordinanza n. 15771 del 17/5/2022; Ordinanza n. 297 del 9/1/2020).
Tali principi, tuttavia, non si attagliano al caso che ci occupa in quanto non applicabili alle ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o per allaccio diretto alla rete di distribuzione) nelle quali è proprio l'attività di registrazione ad essere falsata e a risultare, fatalmente, inattendibile, sicché occorre necessariamente fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Inoltre, se è vero che in base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova grava sul rivenditore di energia l'onere di dimostrare il consumo di energia, anche avvalendosi di presunzioni, in quanto creditore (Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), nel caso di sottrazione
11 fraudolenta dell'energia elettrica, la prova non può evidentemente essere fornita in maniera diretta, essendo la misurazione alterata dagli stratagemmi utilizzati dall'utente, bensì oggetto di un'operazione di ricostruzione a posteriori.
Ebbene, in ordine ai criteri di ricostruzione dei consumi, la disciplina di settore dettata Titolo IV della deliberazione n. 200/99 dell'ARERA non appare utilmente applicabile al caso che ci occupa.
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione n. 200/99 dell'ARERA – chiamata a disciplinare la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura – si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una “rottura” o ad un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo;
se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (Cfr. art. 10 “Periodo di ricostruzione dei consumi”).
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quel li storici utilizzati come riferimento dall'esercente (Cfr. art.11 rubricato “Modalità di ricostruzione dei consumi”).
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio 2006, n.
148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015,
258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
12 Il Tribunale ritiene che il prelievo fraudolento non possa equipararsi a quello irregolare e non sia pertanto regolamentato dalla delibera dell'Autorità sopra indicata, quanto meno con riguardo ad alcuni parametri da essa contemplati.
In particolare, non può recepirsi anche in questi casi il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a trecentosessantacinque giorni prima della data di verifica nel caso in cui non possa datarsi con certezza l'inizio dell'irregolare funzionamento del misuratore, in quanto tale parametro si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti ed inefficienze.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione o, a fortiori, di allaccio abusivo diretto, essendo illogica l'applicazione a siffatte ipotesi di prelievo fraudolento dell'energia elettrica di un limite temporale che
è stato disposto a tutela dell'utente.
Né, appare applicabile il sistema di ricostruzione previsto in caso di impossibilità di rilevare la percentuale di errore del misuratore – determinata, nel caso di specie, dal sistema di prelievo diretto parallelo – poiché la ricostruzione operata da on avrebbe potuto prendere Controparte_3
a riferimento” i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura” proprio in considerazione che pochi mesi prima della rilevata flessione dei consumi ascritta all'opponente era già stato accertato nel medesimo fondo un prelievo abusivo di energia elettrica – peraltro posto in essere con le medesime modalità attuative (Cfr. verbale di verifica del 9.2.2012, all. n. 1b alla comparsa di – sicché il periodo Controparte_3 analizzato dalla società di distribuzione è rimasto necessariamente circoscritto ai primi mesi del 2012.
Tale conclusione non è neppure scalfita dalla previsione di cui all'art. 16.1 del Testo Integrato Delle
Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura Elettrica (c.d. Controparte_9
(Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/ e successive
[...] modifiche ed integrazioni, entrato in vigore nel 2017, ossia in un momento successivo alla ricostruzione oggetto di causa) il quale – pur prevedendo che nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri “analoghi” a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione n.
200/99 dell'ARERA – nei commi successivi fa esplicitamente riferimento ad ipotesi di irregolarità nel funzionamento del contatore, palesando una inadeguatezza a regolare casi analoghi a quello per cui è causa.
In ordine alla ricostruzione dei consumi, pertanto, non possono che trovare applicazione i criteri presuntivi che implicano l'utilizzo di dati oggettivi, quali la dimensione del cavo.
13 Parte opponente, peraltro, ha contestato genericamente il criterio utilizzato, non offrendo, tuttavia, elementi idonei a superare il metodo di ricostruzione dei consumi di cui si è avvalsa la società di distribuzione, non essendo – evidentemente – all'uopo sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di un solo apparecchio utilizzatore dell'energia erogata (ossia, una pompa di sollevamento collegata al pozzo), peraltro sostenuta da una mera richiesta di prova orale che collocava tale evenienza nel mese di ottobre del 2015, come tale, insuscettibile di offrire chiarimenti in ordine al periodo precedente.
La terza chiamata deputata alla ricostruzione dei consumi in qualità di Controparte_3 gestore della rete di distribuzione, ha – d'altro canto – dettagliatamente specificato la modalità di calcolo impiegata per pervenire alla determinazione del corrispettivo dovuto deducendo che, calcolata la potenza corrispondente al cavo di sezione minore tra il cavo utilizzato per l'allaccio diretto e la presa
(ovvero nel caso di specie il cavo della presa alimentante), tale misura è stata moltiplicata per CP_2 CP_2 un numero di ore annue pari a 1800; quindi è stato determinato il consumo complessivo annuo e il consumo medio giornaliero e quest'ultimo valore è stato moltiplicato per giorni 1064; dall'energia consumata, così determinata, è stata poi scomputata quella già fatturata e sulla differenza è stato calcolato l'importo dovuto a titolo di corrispettivo per il periodo oggetto di ricostruzione, dal novembre
2012, data in cui si è registrato la flessione dei consumi, al mese di settembre 2015, riferibile alla società opponente (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione di . Controparte_3
Parte opponente non ha, inoltre, allegato errori di calcolo da parte della società di distribuzione limitandosi, a seguito della puntuale ricostruzione di a dedurre che la Controparte_3 modalità di ricostruzione dei consumi sia irragionevole e porti ad una sovrastima dei dati di misura.
Anche in questo caso, le difese dell'opponente non possono che essere disattese.
Occorre innanzitutto chiarire che nel caso di specie non si è verificata la manomissione del contatore – con conseguente misurazione inferiore dell'energia rispetto a quella consumata – ma è stato realizzato un sistema alternativo di prelievo che ha impedito una attendibile registrazione dei consumi.
Essendo stato eluso, con tale espediente, il computo, mediante il misuratore, dell'energia consumata, il criterio di determinazione usato da ossia la potenza prelevabile in base Controparte_3 alla portata termica del conduttore elettrico, e dunque alle caratteristiche tecniche utilizzate per il prelievo illecito dell'energia (la sezione del cavo utilizzato per l'allaccio diretto alla rete), appare attendibile e ancorata ad un dato oggettivo.
L'impiego di tale criterio viene contestato dall'opponente perché in tal modo si tiene in conto la massima energia erogabile mediante il conduttore, a prescindere dagli utilizzatori collegati all'impianto.
14 Non può trascurarsi, tuttavia, che la ricostruzione dei consumi in caso di prelievi fraudolenti, quale che sia il criterio utilizzato, costituisce una inferenza presuntiva con la quale si intende ovviare all'assenza di dati in ordine all'effettivo prelievo di energia.
La presunzione – pur non dovendosi fondare su un legame necessario ed esclusivo con il fatto noto – richiede in ogni caso che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit; è necessario che, tuttavia, sussistano elementi indiziari per suffragare il ragionamento presuntivo, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (cfr. Cassazione, Sentenza n.
2632 del 5/2/2014; confermata da Cassazione, Ordinanza n. 20342 del 28/9/2020).
Ora, il criterio utilizzato dal distributore – ossia da un soggetto terzo rispetto al contratto di somministrazione di energia elettrica – per ricostruire presuntivamente i consumi si fonda su un dato oggettivo (la sezione di cavo tramite il quale è stato realizzato l'allaccio abusivo), è attendibile poiché determina un consumo medio dato dalla potenza tecnicamente prelevabile per sole 1800 ore annue, ed
è, altresì, inequivoco, poiché si fonda sul dato tecnico della potenza tecnicamente prelevabile e calcolato applicando la tariffa vigente per le utenze adibite ad “altri usi” (non domestici) a bassa tensione.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha escluso il carattere arbitrario dell'utilizzo del criterio della potenza tecnicamente prelevabile da parte della società di distribuzione in caso di manomissione del contatore o di alterazione del sistema di misurazione per effetto dell'allaccio diretto alla rete elettrica (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 5219 del 27/2/2025: “(…) in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite << elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente>>.
Ora, il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile – applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249) più di recente confermata da Cassazione,
Ordinanza n. 20769 del 22/7/2025).
Peraltro, nel caso di specie, il distributore ha chiarito che il consumo medio giornaliero attribuito all'odierna opponente (pari a 287 kWh/g) è stato determinato prudenzialmente attribuendo alla
[...] un utilizzo di energia elettrica senz'altro inferiore ai picchi Parte_1 registrati prima della flessione dei consumi accertata dal mese di novembre del 2012 – pari a 412,7
15 kWh/g registrati nel mese di settembre del 2012 (Cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di
[...]
, accertamento il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione da parte Controparte_8 della società opponente neppure in sede di proposizione della (inammissibile) querela di falso incidentale.
Parte opponente aveva poi dichiarato che la mensilità di ottobre 2016 pari a euro 661,66 sarebbe stata prontamente pagata, pagamento del quale sarebbe stato prodotta relativa documentazione. Nessuna documentazione comprovante il suddetto pagamento è pervenuta pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata anche sotto tale profilo.
Infine, è infondata l'opposizione sotto il profilo della ritenuta illegittimità dell'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 al credito azionato dall'opposta in sede monitoria, rientrando il contratto di fornitura di energia elettrica tra la società opponente e l'opposta nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 essendo qualificabile in termini di transazione commerciale (nel cui novero sono compresi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”).
Sulla base delle superiori ragioni, dunque, l'opposizione proposta dalla Parte_1
a rigettata e il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
[...]
3. Spese di lite
Le spese di lite, considerato il complessivo esito del giudizio, devono seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in complessive € 7.052,00 per compensi professionali, determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2
D.M. 147/2022 relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra gli € 52.000,01 e gli €
260.000,00, applicando una riduzione pari al 50% per tutte le fasi del giudizio – attesa la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni trattate – e ciò oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA dovuto come per legge sul compenso per compensi professionali liquidati.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1163/2019 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla e per Parte_1
l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 247/2019 – emesso dal
Tribunale di Gela in data 20 giugno 2019 – definitivamente esecutivo;
16 2) CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di che si liquidano in euro 7.052,00 CP_1 Parte_5 oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
3) CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di che si liquidano in euro 7.052,00 oltre a spese generali, Controparte_3
CPA e IVA come per legge.
Gela, 14 novembre 2025
Il Giudice
PI EN
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. PI EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1163/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
TRA
(P.I.: ) – in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore –avente sede legale in Niscemi, c.da Torotto SP 11, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Maria Cinquerrui presso lo studio del quale, sito in Niscemi alla via Regina Margherita n. 41, è elettivamente domiciliata;
parte opponente
CONTRO
(già C.F.: Controparte_1 Controparte_2
) – in persona del legale rappresentante pro tempore – avente sede in Roma, viale Regina P.IVA_2
Margherita n.125, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Mancini e dall'avv. Giacomo
Bonanno, presso lo studio del quale sito in Caltagirone alla Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C, è elettivamente domiciliata;
parte opposta
E NEI CONFRONTI DI
(già C.F.: ) – in persona del suo Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore – avente sede in Roma, via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa giusta dall'avv. Mario Francesco Mancuso terza chiamata in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 30.9.2025 a cui si fa integrale rinvio
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2019 – emesso dal Tribunale di Gela in data
20 giugno 2019 – con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di euro 55.336,44, oltre interessi come da domanda e alle spese della procedura, in favore della opposta
[...]
Controparte_1
Parte opponente rappresentava di condurre in affitto il fondo sito in c.da Schembari, agro di Acate (RG) contraddisti al catasto al fgl. 15, part. nn. 378-259-258-260-261-262-263-264 e che al fine di svolgere l'attività agricola cui è preposta aveva stipulato con la società Controparte_1 un contratto di somministrazione di energia elettrica la cui destinazione esclusiva era l'utilizzo
[...] della pompa di sollevamento per l'irrigazione del fondo.
Allegava, altresì, che nel mese di luglio 2015 aveva concesso il suindicato fondo in comodato d'uso gratuito alla società agricola F.lli Floriddia s.s.
Esponeva, inoltre, che in data 18 dicembre 2015 gli operatori di rano Controparte_4 intervenuti sul fondo accertando – presso il punto di prelievo sito in c.da Schembri, agro di Acate (RG), contraddistinto con il n. POD IT001E970965971 –l'esistenza di un allaccio diretto alla rete elettrica tramite il collegamento di un cavo da 3x25mmq sotto l'interruttore della cabina Monroy 10255 precisando che al momento della verifica rinvenivano sui luoghi dipendente della Testimone_1 società agricola f.lli Floriddia s.s., il quale avrebbe dichiarato di aver realizzato da sé l'allaccio abusivo.
A sostegno di tale ricostruzione, aggiungeva che, al fine di regolarizzare la posizione debitoria, i rappresentanti della società agricola f.lli Floridia sceglievano di recarsi – previo rilascio di una delega a rappresentare parte opponente – presso la società incaricata del recupero crediti, Parte_2 apprendendo che la pretesa creditoria vantata da on si Controparte_1 riferiva esclusivamente ai mesi in cui gli stessi avrebbero avuto disponibilità del fondo, ma ad annualità pregressa e specificamente nel periodo compreso tra il mese di novembre 2012 e il mese di dicembre
2015. Pertanto, chiedevano e ottenevano lo sdoppiamento dei due periodi: il primo da ottobre 2015 a dicembre 2015 di competenza della f.lli Floridia s.s. che la stessa si è impegnata a saldare;
il secondo, da novembre 2012 al settembre 2015, di competenza della società opponente
[...]
le cui somme – oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo – venivano determinate in forza della ricostruzione dei consumi realizzata da parte di
[...]
, secondo la quale il prelievo abusivo contestato all'odierna opponente avrebbe CP_5 avuto inizio dal mese di novembre 2012, come emergerebbe dalla registrata flessione dei consumi.
2 Precisava, sul punto, di avere tempestivamente contestato tale ricostruzione mediante pec dell'8 agosto
2016 (doc. n. 11 allegato a memoria del 23 novembre 2020).
Allegava che, tuttavia, metteva, dapprima, la fattura n. Controparte_1
88003063031598A per un importo complessivo pari a euro 54.669,83 – relativa alla differenza dei consumi registrati nel periodo novembre 2012-settembre 2015 – e, in seguito, la fattura n.
8506302501099514 per un importo complessivo di euro 55.336,44 relativa sia alla precedente fattura non pagata sia la fatturazione del solo mese di ottobre 2016.
Parte opponente deduceva, quindi, che nessun prelievo abusivo le potrebbe essere addebito alla luce della dichiarazione del il quale rivelerebbe sia il vero autore dell'allaccio abusivo realizzato Parte_3
– non avente alcun rapporto con la in quanto Parte_1 dipendente della società agricola fratelli Floriddia s.s. – ma anche il momento in cui avrebbe avuto inizio tale prelievo abusivo, ossia nel mese di ottobre 2015.
Contestava, altresì, la ricostruzione dei consumi effettuata da in quanto sganciata Controparte_3 da parametri oggettivi, non avendo i verificatori neppure accertato l'esistenza di apparecchi utilizzatori.
Richiamava a sostegno della propria prospettazione la normativa di cui alla delibera n. 200/09 adottata il 28 dicembre 1999 all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas relativa ai criteri di ricostruzione dei consumi in ipotesi di guasto o malfunzionamento del contatore, lamentando la mancata applicazione di tali criteri nel caso di specie.
Qualificava, infine, la condotta illecita contestata da come illecito Controparte_1 aquiliano con la conseguenza che spetterebbe a quest'ultima provare il pregiudizio subito, la riconducibilità dello stesso alla società opponente e l'elemento soggettivo in capo alla società opponente.
In definitiva, contestava sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
Infine, concludeva formulando le seguenti richieste: “in via preliminare - ritenuto che la fattura n.
850630250109514 [3] dell'importo complessivo di €.55.336,44, posta a fondamento del Ricorso per
Ingiunzione è composta dall'importo di cui alla fattura n.88003063031598A [1] dell'importo di
€.54.669,83, e dall'importo di €.661,66 relativo al consumo della mensilità Ottobre 2016; - preso atto dell'avvenuto pagamento in favore della società opposta, della somma di €.661,66 quale pagamento del consumo di energia elettrica relativo alla mensilità Ottobre 2016, Nel merito 1) Ritenere e dichiarare che nessuna manomissione è imputabile alla opponente e, pertanto, dichiarare Parte_1 il difetto di legittimazione passiva della stessa essendo rimasta priva di prova la circostanza relativa alla attribuibilità alla della manomissione consistente nell'allaccio diretto alla rete elettrica;
Pt_1
2) Ritenere e dichiarare che l'allaccio diretto è stato eseguito da , dipendente della Testimone_1
3 nel mese di ottobre 2015 e che pertanto la ricostruzione dei Parte_4 consumi relativa al periodo NOV.2012/SET.2015 è illegittima non essendo intervenuta alcuna erogazione di energia elettrica non misurata, revocando il decreto ingiuntivo n.247/2019 emesso dal
Tribunale di Gela poiché privo di prova il pregiudizio subito;
3) subordinatamente, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 247/2019 emesso dal Tribunale di Gela poiché la ricostruzione dei consumi relativa al periodo NOV.2012/SETT.2015, così come effettuata dalla società opposta nel caso di specie, errata ed arbitraria;
5) in via ancor più subordinata, previa la corretta ricostruzione dei consumi, ritenere e dichiarare che dall'importo che risulterà dovuto all' deve essere sottratto l'ammontare CP_2 dei pagamenti che la ha correttamente effettuato nei confronti dell' Parte_1 Controparte_6 per il periodo oggetto della ricostruzione effettuata dall'opposta (NOV.2012/SETT.2015); 5)
[...]
Spese e compensi”.
Con comparsa di risposta depositata in data 10 febbraio 2020 si costituiva in giudizio
[...] contestando le domande avversarie in quanto infondate in fatto e Controparte_1 diritto e rappresentando che il credito azionato nei confronti dell'opponente nelle forme del monitorio è stato determinato sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata da Controparte_3 per la contestazione della quale non avrebbe potuto che chiamare in causa la suddetta società.
Chiedeva, quindi, di: “rigettare l'opposizione in quanto infondata e non provata. In subordine voglia condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore al pagamento di € 55.336,44, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In via ulteriormente subordinata, di condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € Controparte_7
55.336,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 2043 c.c. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM55/2014”.
All'udienza dell'11 febbraio 2020 parte opponente ha chiesto un termine per chiamare in giudizio e, con provvedimento recante la stessa data, veniva autorizzata la Controparte_4 chiamata in causa della società terza.
Con comparsa di costituzione del 3 settembre 2020, quindi, si costituiva in giudizio anche
[...] educendo preliminarmente la inammissibilità della chiamata in causa, stante Controparte_8 la mancanza dei presupposti che la giustificherebbero per l'assenza di un concreto interesse ad agire nei confronti del distributore dell'energia elettrica, atteso che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto risulta di sola spettanza del somministratore Controparte_1
Contestava altresì le deduzioni di parte opponente in quanto inammissibili e infondate.
4 In primo luogo, richiamava la disciplina di cui all'art. 11.3 della delibera n. 200/09 adottata il 28 dicembre 1999, il quale prescrive un onere per l'utente di presentare osservazioni documentate alla ricostruzione dei consumi effettuata entro 30 giorni. Sul presupposto che l'odierna opponente non avrebbe contestato tale ricostruzione, deduceva che l'opponente sarebbe decaduta dal diritto di contestazione con la conseguenza che la ricostruzione posta alla base della pretesa creditoria deve ritenersi definitiva.
Aggiungeva che la normativa richiamata in sede di citazione non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto relativa all'ipotesi di guasto o rottura del misuratore e non alle ipotesi – analoghe a quelle oggetto del presente giudizio – di allaccio abusivo alla rete.
Esponeva, inoltre, che con una precedente verifica risalente al febbraio 2012 (doc. n. 1b allegato alla comparsa di costituzione di , era stato accertato la presenza di un allaccio Controparte_3 diretto alla rete del distributore realizzato mediante le medesime caratteristiche dell'allaccio diretto accertato nel 2015. Precisava – in ordine alla ricostruzione dei consumi posta alla base del decreto ingiuntivo opposto – che la stima è stata effettuata utilizzando il metodo “della potenza tecnicamente prelevabile dal cavo di sezione minore tra il cavo utilizzato per l'allaccio diretto e la presa : in CP_2 particolare, è stato considerato che il cavo di sezione 25mmq (Trifase) corrisponde ad una potenza pari a 58,2 kw moltiplicata per un numero di ore annue limitato prudenzialmente a 1800, relative ad un'utenza in bassa tensione la cui fornitura è adibita ad “altri usi”.
Infine, chiariva che il fatto che il avesse effettuato l'allaccio diretto del cavo per bypassare il Parte_3 contatore, non varrebbe – univocamente – a provare il momento di inizio del prelievo fraudolento né ad escludere che il prelievo possa essersi registrato anche in epoca precedente, poiché trattasi di un'operazione eseguibile di volta in volta.
Chiedeva quindi di: “ritenere e dichiarare la chiamata in causa della esponente -come effettuata da controparte- priva dei presupposti e degli elementi giustificativi, con ogni conseguente statuizione. In subordine ritenere e dichiarare che le attività di verifica dei prelievi fraudolenti e di ricostruzione dei consumi sono state legittimamente effettuate e dunque che sono inammissibili e comunque infondate tutte le deduzioni di parte opponente;
In ogni caso rigettare tutte le eventuali domande proposte nei riguardi della in quanto inammissibili e comunque infondate e non provate. Controparte_3
Vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti stante l'inammissibilità e la superfluità delle prove orali articolate, rispettivamente, da parte opponente e dalla terza chiamata Controparte_3
5 All'udienza del 25 marzo 2025 parte opponente proponeva a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., querela di falso incidentale depositando ricorso e confermando tale volontà in sede di udienza, deducendo la falsità ideologica della “Ricostruzione dei consumi operata da
[...]
” relativa al periodo 1.11.2012 al 30.9.2015 di cui alla utenza ESE n.970965971 di Controparte_8
Contrada Schembari, agro di Acate, documento prodotto sia da Controparte_1
(doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di detta parte), sia da
[...] [...]
(all. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione di detta parte). Il giudice, Controparte_8 quindi, assegnava alle parti termine per note per le determinazioni in ordine alla proposta querela di falso sino al 30 maggio 2025 rinviando la causa all'udienza del 10 giugno 2025.
Con provvedimento emesso nel corso dell'udienza del 10.6.2025 veniva dichiarata inammissibile la querela di falso incidentale proposta e, per l'effetto, veniva negata l'autorizzazione alla sua presentazione.
Infine, all'udienza del 30 settembre 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione in forza dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies
c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio in forza dell'art. 7, co. 3 del D.lgs. n.
164/2024).
***
2. Riconducibilità dell'attività di prelievo abusivo all'opponente Parte_1
Legittimità della ricostruzione dei consumi
[...]
Preliminarmente deve rilevarsi che non sussiste la decadenza dall'accertamento dei consumi per non avere l'attore inoltrato tempestive e documentate osservazioni scritte alla ricostruzione effettuata dal distributore, secondo quanto previsto dall'art. 11.3 della delibera n. 200/99: non può ravvisarsi infatti nella suddetta previsione una fattispecie di decadenza o improcedibilità sancita dalla legge.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società Parte_1 on è meritevole di accoglimento per le sintetiche ragioni appresso riportate.
[...]
È, in primo luogo, opportuno rammentare che la particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – caratterizzata da un'inversione dell'onere di promuovere il contraddittorio rispetto agli ordinari giudizi di cognizione – non comporta alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti né incide sull'ordinario riparto degli oneri assertivi e asseverativi previsti dalla legge (Cfr. Corte di Cassazione, n. 5415 del 25/2/2019).
Nel caso di specie, l'opposta ha agito in giudizio nei Controparte_1 confronti di parte opponente al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di euro
55.336,44 risultante dalla fattura n. 8506302501099514, oltre interessi nella misura legale dalla data di
6 scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, credito derivante dal contratto di somministrazione elettrica concluso tra le parti e accertato in seguito alle verifiche compiute da Controparte_3 presso il punto di prelievo sito in c.da .da Schembri, agro di Acate (RG) – contraddistinto con il n. POD
IT001E970965971 – associato alla fornitura di energia elettrica per usi previsti intestata a Parte_1
all'esito delle quali ha riscontrato la presenza di un abusivo allaccio diretto alla rete elettrica e
[...] proceduto ad effettuare il calcolo dei consumi occultati al sistema di misurazione.
Per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata sia l'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra la società opponente e parte opposta (già sulla scorta delle allegazioni spiegate dalla stessa , sia la Parte_1 titolarità in capo alla società opponente del punto di fornitura per usi previsti ubicato in c.da Schembri, agro di Acate (RG), contraddistinto con il n. POD IT001E970965971, circostanza – quest'ultima – che trova ulteriore riscontro dal prodotto verbale di verifica del 18 dicembre 2015 redatto da un dipendente della società Controparte_3
Occorre, peraltro, sin d'ora chiarire che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che ben si attaglia al caso che ci occupa benché espresso in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica – “(…) l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti degli incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” ( Cfr. Cassazione, Sentenza n. 7075 del
12/3/2020; si veda sul punto anche Cassazione Penale Sentenza n. 7566 del 19/2/2020 secondo cui riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell'addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica).
Invero, il verbale di verifica redatto dai dipendenti del Distributore nell'esercizio del loro specifico compito ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa – come noto – a seguito della privatizzazione dell'Ente in quanto, secondo il costante orientamento del Giudice Amministrativo (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 4711 del
7 17/9/2002), la trasformazione di un Ente Pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della vocazione pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
Malgrado la sua trasformazione in società per azioni e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, continua in effetti ad agire per il conseguimento di Controparte_3 finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Ciò detto, la società opponente sostiene che l'allaccio abusivo alla rete deve essere temporalmente collocato nel periodo in cui il fondo che conduceva in affitto, dov'era situato il misuratore dell'energia elettrica, era stato concesso in comodato alla società F.lli Floriddia, e che in particolare l'autore dell'allaccio abusivo sia stato tale dipendente della comodataria. Tes_1
Parte opponente deduce, altresì, che la condotta illecita contestata dalla quale deriverebbe il presunto credito dell' ossia il prelievo irregolare di energia realizzato con allaccio diretto alla rete realizzato CP_2 con cavo privato, costituirebbe un illecito aquiliano con conseguente onere in capo all'opposta di provare il pregiudizio subìto la riconducibilità dello stesso alla società opponente oltre che l'elemento soggettivo in capo alla Parte_1
Al riguardo si rileva che non può condividersi la qualificazione giuridica della responsabilità attribuita alla società, intesa dall'opponente come responsabilità extracontrattuale, poiché l'esistenza di un pacifico contratto di somministrazione di energia elettrica implica anche l'accettazione del contatore come strumento di misurazione dei consumi e un conseguente obbligo di custodia in capo al somministrato, che risponde per eventuali manomissioni dell'impianto riconducibile alla sua utenza.
Sul punto è sufficiente osservare che, anche laddove il suddetto obbligo di custodia non fosse oggetto di espressa pattuizione, il titolare di una fornitura di energia elettrica sarebbe comunque parimenti gravato di un'attività di vigilanza dello strumento di misurazione in quanto espressione di un obbligo di natura secondaria e strumentale ad assicurare l'esecuzione del contratto di somministrazione secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c. – norma che costituisce il veicolo, nell'ambito rapporti negoziali, per la manifestazione del dovere di solidarietà consacrato dall'art. 2 Cost. che informa i rapporti tra privati – e che, nel caso di specie, impone al somministrato di adottare ogni possibile cautela affinché
l'accesso di terzi, indifferentemente se autorizzato ovvero invito domino, ai luoghi ove si trova il misuratore non determini o favorisca l'alterazione del normale funzionamento del contatore (La
Suprema Corta ha precisato che in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad
8 accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza. Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 13605 del 21/5/2019. Si v. anche Cassazione, Ordinanza n. 15771 del 17/5/2022).
Da ciò discende che in assenza di una prova liberatoria a carico dell'utente (che dimostri di essersi concretamente adoperato per escludere che terzi possano manomettere il misuratore dei consumi convenzionalmente accettato), la società somministrante ben potrà fare valere nei suoi confronti il credito derivante dalla differenza tra i prelievi effettuati e i minori consumi registrati.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento in grado di provare che la Parte_1 si sia adoperata per assicurare le condizioni minime per lo svolgimento del
[...] rapporto contrattuale che la legava con l'odierna opposta (adottando cautele puntuali, specie tenuto conto della riferita e provata pratica di concessione del fondo servito dall'utenza ad essa intestata a soggetti terzi), deve ritenersi che l'odierna opponente sia chiamata a rispondere dei minori consumi elettrici registrati (e contabilizzati).
Inoltre, la circostanza che il prelievo abusivo si sia concentrato nel periodo compreso tra il mese di ottobre del 2015 e la data del 18 dicembre 2015 – invocata dall'opponente al fine di circoscrivere la portata della propria responsabilità nei confronti dell'opposta – risulta priva di sostegno probatorio.
Dalla lettura del verbale di verifica del 18 dicembre 2015 è, difatti, possibile evincere che nel fondo in cui era situato il punto di prelievo contraddistinto con il n. POD IT001E970965971 sono stati rinvenuti i segni di un allaccio abusivo in grado di ridurre (o addirittura annullare) le rilevazioni dell'utilizzo di energia elettrica (Cfr. verbale di verifica: “allaccio diretto alla rete enel tramite il collegamento di un cavo da 3x25 mmq sotto l'interruttore della cabina Monroy 10225”, doc. 1a allegato alla costituzione di ). Controparte_3
Nell'ambito della detta verifica gli operatori rinvenivano soggetto qualificatosi in Testimone_1 termini di “dipendente” che dichiarava di avere erroneamente allacciato il cavo.
Tuttavia, nonostante appaia plausibile – come sostenuto dall'odierna opponente (e, peraltro, non contestato dalle altre parti) – che il RI non fosse all'epoca della verifica legato da alcun rapporto di impiego con la in quanto dipendente della società Parte_1 agricola f.lli Floriddia s.s. che nel mese di dicembre del 2015 risultava detenere il fondo, le sue dichiarazioni rese in sede di verifica non sono idonee a dimostrare che egli è l'esecutore effettivo dell'allaccio abusivo, come prospettato da parte opponente al fine di contestare l'individuazione del periodo della ricostruzione dei consumi operato dalla società di distribuzione, fissato nel periodo compreso tra il mese di novembre 2012 e il mese di settembre 2015.
9 Ed infatti, il non ha mai riferito di avere realizzato un allaccio diretto al sistema di Tes_1 distribuzione elettrico avendo, semmai, dichiarato ai tecnici verificatori: «che si è allacciato erroneamente visto che la cabina si trovava accanto al contatore e c'era il coperchio del quadro rotto».
Tale affermazione – invero, non contestata dalle parti in causa e piuttosto utilizzata da parte opponente per dimostrare che l'autore dell'allaccio abusivo sarebbe avvenuto solo nel mese di ottobre 2015 – non
è, quindi, idonea a provare che l'impianto che consentiva l'allaccio diretto dell'utenza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica sia stato, ab origine, realizzato dallo stesso Tes_1
Invero, la circostanza che il cavo sia stato attaccato dal non implica necessariamente, per Parte_3 come vorrebbe sostenere l'odierna opponente, che lo stesso abbia anche installato il sistema di prelievo abusivo, poiché – limitandosi a dimostrare che il dipendente della società agricola f.lli Floriddia s.s. ha collegato il cavo alla cabina, attivando il meccanismo che consentiva il prelievo di energia elettrica bypassando la misurazione del contatore – non consente certo di ritenere parimenti provato né che lo stesso sia anche l'artefice del sistema parallelo di prelievo dell'energia elettrica esistente sul Tes_1 fondo né, d'altro canto, che l'installazione di tale sistema sia stato realizzato nell'ottobre del 2015.
Pertanto, l'unico elemento certo che può ritenersi pienamente provato alla luce del verbale di verifica redatto dagli operatori della che sul fondo vi fosse un sistema abusivo di Controparte_3 prelievo dell'energia mediante allaccio diretto, idoneo a falsare le registrazioni del contatore, elemento che inficia la validità delle registrazioni dei consumi poste alla base delle precedenti fatturazioni realizzate da Controparte_1
Il distributore ha allegato che il dies a quo di tale periodo è stato fissato al momento in cui è stato registrato una flessione dei consumi, specificando che a partire dal mese novembre 2012 la media dei consumi scende dai 297,1 kWh/g registrati nel mese di ottobre 2012 e dai 412,7 kwh/g registrati nel mese di settembre 2012, a valori quasi sempre pari o inferiori ai 100kWh giornalieri, con picchi minimi oscillanti persino sui 10-30kWh giornalieri: quali ad esempio 101 kWh/g nel mese di novembre;
65,1 kwh/g nel mese di febbraio 2013, 14,4 kwh/g nel mese di maggio 2013 e si mantiene nettamente bassa per tutto il periodo (cfr. all. 4 alla comparsa di . Controparte_3
D'altra parte, la difesa di parte opponente è contraddetta dalla stessa ricostruzione dei consumi elaborata da avvalendosi delle registrazioni del misuratore collegato all'utenza Controparte_3
(colonna sinistra, denominata “energia misurata” dell'all. n. 4, dato che la Parte_1 sostiene essere corrispondente al consumo elettrico effettivo dell'utenza ad essa
[...] intestata), le quali evidenziano un consumo pari a 0 kw già dal mese di gennaio 2015 e non dal mese di ottobre 2015, ossia dal momento in cui parte opponente colloca l'inizio dell'attività di prelievo fraudolento.
10 Ulteriore elemento che rende fragile la prospettazione offerta dall'odierna opponente – rendendo poco credibile la ricostruzione secondo la quale la manomissione del sistema di contabilizzazione del prelievo di energia elettrica sia da ascrivere in via esclusiva al – è costituito dai plurimi Tes_1 accertamenti che hanno riscontrato dei prelievi abusivi a carico delle utenze intestate alla
[...]
Cfr. all. 1 b alla comparsa di e l'all. e della Parte_1 Controparte_3 seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.) che, a prescindere dagli esiti dei procedimenti penali instaurati nei confronti dei suoi amministratori, suggeriscono l'esistenza di un modus operandi consolidato.
Tutti i suddetti elementi fanno ritenere che il sistema di prelievo abusivo dell'energia elettrica fosse già installato in epoca precedente rispetto al mese di ottobre del 2015 e che il sig. avrebbe Parte_3 soltanto allacciato il cavo attivando un sistema di allaccio diretto già predisposto.
Quanto ai criteri di ricostruzione dei consumi, si osserva che non coglie nel segno la difesa di parte opponente che richiama la normativa ARERA chiamata a regolare le ipotesi di guasto o malfunzionamento del contatore e ciò al fine di contestare la bontà della ricostruzione dei consumi effettuata da recepita da . Controparte_3 Controparte_1
Occorre, in primo luogo, premettere che in ordine al riparto dell'onere probatorio la Suprema Corte ha reiteratamente chiarito che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( Cfr. in questi termini Cassazione, Ordinanza n. 19154 del
19/7/2018, più di recente confermata da Cassazione, Ordinanza n. 17401 del 24/6/2024; Ordinanza n.
28984 del 18/10/2023; Ordinanza n. 15771 del 17/5/2022; Ordinanza n. 297 del 9/1/2020).
Tali principi, tuttavia, non si attagliano al caso che ci occupa in quanto non applicabili alle ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o per allaccio diretto alla rete di distribuzione) nelle quali è proprio l'attività di registrazione ad essere falsata e a risultare, fatalmente, inattendibile, sicché occorre necessariamente fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Inoltre, se è vero che in base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova grava sul rivenditore di energia l'onere di dimostrare il consumo di energia, anche avvalendosi di presunzioni, in quanto creditore (Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), nel caso di sottrazione
11 fraudolenta dell'energia elettrica, la prova non può evidentemente essere fornita in maniera diretta, essendo la misurazione alterata dagli stratagemmi utilizzati dall'utente, bensì oggetto di un'operazione di ricostruzione a posteriori.
Ebbene, in ordine ai criteri di ricostruzione dei consumi, la disciplina di settore dettata Titolo IV della deliberazione n. 200/99 dell'ARERA non appare utilmente applicabile al caso che ci occupa.
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione n. 200/99 dell'ARERA – chiamata a disciplinare la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura – si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una “rottura” o ad un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo;
se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (Cfr. art. 10 “Periodo di ricostruzione dei consumi”).
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quel li storici utilizzati come riferimento dall'esercente (Cfr. art.11 rubricato “Modalità di ricostruzione dei consumi”).
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio 2006, n.
148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015,
258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
12 Il Tribunale ritiene che il prelievo fraudolento non possa equipararsi a quello irregolare e non sia pertanto regolamentato dalla delibera dell'Autorità sopra indicata, quanto meno con riguardo ad alcuni parametri da essa contemplati.
In particolare, non può recepirsi anche in questi casi il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a trecentosessantacinque giorni prima della data di verifica nel caso in cui non possa datarsi con certezza l'inizio dell'irregolare funzionamento del misuratore, in quanto tale parametro si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti ed inefficienze.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione o, a fortiori, di allaccio abusivo diretto, essendo illogica l'applicazione a siffatte ipotesi di prelievo fraudolento dell'energia elettrica di un limite temporale che
è stato disposto a tutela dell'utente.
Né, appare applicabile il sistema di ricostruzione previsto in caso di impossibilità di rilevare la percentuale di errore del misuratore – determinata, nel caso di specie, dal sistema di prelievo diretto parallelo – poiché la ricostruzione operata da on avrebbe potuto prendere Controparte_3
a riferimento” i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura” proprio in considerazione che pochi mesi prima della rilevata flessione dei consumi ascritta all'opponente era già stato accertato nel medesimo fondo un prelievo abusivo di energia elettrica – peraltro posto in essere con le medesime modalità attuative (Cfr. verbale di verifica del 9.2.2012, all. n. 1b alla comparsa di – sicché il periodo Controparte_3 analizzato dalla società di distribuzione è rimasto necessariamente circoscritto ai primi mesi del 2012.
Tale conclusione non è neppure scalfita dalla previsione di cui all'art. 16.1 del Testo Integrato Delle
Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura Elettrica (c.d. Controparte_9
(Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/ e successive
[...] modifiche ed integrazioni, entrato in vigore nel 2017, ossia in un momento successivo alla ricostruzione oggetto di causa) il quale – pur prevedendo che nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri “analoghi” a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione n.
200/99 dell'ARERA – nei commi successivi fa esplicitamente riferimento ad ipotesi di irregolarità nel funzionamento del contatore, palesando una inadeguatezza a regolare casi analoghi a quello per cui è causa.
In ordine alla ricostruzione dei consumi, pertanto, non possono che trovare applicazione i criteri presuntivi che implicano l'utilizzo di dati oggettivi, quali la dimensione del cavo.
13 Parte opponente, peraltro, ha contestato genericamente il criterio utilizzato, non offrendo, tuttavia, elementi idonei a superare il metodo di ricostruzione dei consumi di cui si è avvalsa la società di distribuzione, non essendo – evidentemente – all'uopo sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di un solo apparecchio utilizzatore dell'energia erogata (ossia, una pompa di sollevamento collegata al pozzo), peraltro sostenuta da una mera richiesta di prova orale che collocava tale evenienza nel mese di ottobre del 2015, come tale, insuscettibile di offrire chiarimenti in ordine al periodo precedente.
La terza chiamata deputata alla ricostruzione dei consumi in qualità di Controparte_3 gestore della rete di distribuzione, ha – d'altro canto – dettagliatamente specificato la modalità di calcolo impiegata per pervenire alla determinazione del corrispettivo dovuto deducendo che, calcolata la potenza corrispondente al cavo di sezione minore tra il cavo utilizzato per l'allaccio diretto e la presa
(ovvero nel caso di specie il cavo della presa alimentante), tale misura è stata moltiplicata per CP_2 CP_2 un numero di ore annue pari a 1800; quindi è stato determinato il consumo complessivo annuo e il consumo medio giornaliero e quest'ultimo valore è stato moltiplicato per giorni 1064; dall'energia consumata, così determinata, è stata poi scomputata quella già fatturata e sulla differenza è stato calcolato l'importo dovuto a titolo di corrispettivo per il periodo oggetto di ricostruzione, dal novembre
2012, data in cui si è registrato la flessione dei consumi, al mese di settembre 2015, riferibile alla società opponente (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione di . Controparte_3
Parte opponente non ha, inoltre, allegato errori di calcolo da parte della società di distribuzione limitandosi, a seguito della puntuale ricostruzione di a dedurre che la Controparte_3 modalità di ricostruzione dei consumi sia irragionevole e porti ad una sovrastima dei dati di misura.
Anche in questo caso, le difese dell'opponente non possono che essere disattese.
Occorre innanzitutto chiarire che nel caso di specie non si è verificata la manomissione del contatore – con conseguente misurazione inferiore dell'energia rispetto a quella consumata – ma è stato realizzato un sistema alternativo di prelievo che ha impedito una attendibile registrazione dei consumi.
Essendo stato eluso, con tale espediente, il computo, mediante il misuratore, dell'energia consumata, il criterio di determinazione usato da ossia la potenza prelevabile in base Controparte_3 alla portata termica del conduttore elettrico, e dunque alle caratteristiche tecniche utilizzate per il prelievo illecito dell'energia (la sezione del cavo utilizzato per l'allaccio diretto alla rete), appare attendibile e ancorata ad un dato oggettivo.
L'impiego di tale criterio viene contestato dall'opponente perché in tal modo si tiene in conto la massima energia erogabile mediante il conduttore, a prescindere dagli utilizzatori collegati all'impianto.
14 Non può trascurarsi, tuttavia, che la ricostruzione dei consumi in caso di prelievi fraudolenti, quale che sia il criterio utilizzato, costituisce una inferenza presuntiva con la quale si intende ovviare all'assenza di dati in ordine all'effettivo prelievo di energia.
La presunzione – pur non dovendosi fondare su un legame necessario ed esclusivo con il fatto noto – richiede in ogni caso che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit; è necessario che, tuttavia, sussistano elementi indiziari per suffragare il ragionamento presuntivo, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (cfr. Cassazione, Sentenza n.
2632 del 5/2/2014; confermata da Cassazione, Ordinanza n. 20342 del 28/9/2020).
Ora, il criterio utilizzato dal distributore – ossia da un soggetto terzo rispetto al contratto di somministrazione di energia elettrica – per ricostruire presuntivamente i consumi si fonda su un dato oggettivo (la sezione di cavo tramite il quale è stato realizzato l'allaccio abusivo), è attendibile poiché determina un consumo medio dato dalla potenza tecnicamente prelevabile per sole 1800 ore annue, ed
è, altresì, inequivoco, poiché si fonda sul dato tecnico della potenza tecnicamente prelevabile e calcolato applicando la tariffa vigente per le utenze adibite ad “altri usi” (non domestici) a bassa tensione.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha escluso il carattere arbitrario dell'utilizzo del criterio della potenza tecnicamente prelevabile da parte della società di distribuzione in caso di manomissione del contatore o di alterazione del sistema di misurazione per effetto dell'allaccio diretto alla rete elettrica (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 5219 del 27/2/2025: “(…) in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite << elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente>>.
Ora, il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile – applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249) più di recente confermata da Cassazione,
Ordinanza n. 20769 del 22/7/2025).
Peraltro, nel caso di specie, il distributore ha chiarito che il consumo medio giornaliero attribuito all'odierna opponente (pari a 287 kWh/g) è stato determinato prudenzialmente attribuendo alla
[...] un utilizzo di energia elettrica senz'altro inferiore ai picchi Parte_1 registrati prima della flessione dei consumi accertata dal mese di novembre del 2012 – pari a 412,7
15 kWh/g registrati nel mese di settembre del 2012 (Cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di
[...]
, accertamento il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione da parte Controparte_8 della società opponente neppure in sede di proposizione della (inammissibile) querela di falso incidentale.
Parte opponente aveva poi dichiarato che la mensilità di ottobre 2016 pari a euro 661,66 sarebbe stata prontamente pagata, pagamento del quale sarebbe stato prodotta relativa documentazione. Nessuna documentazione comprovante il suddetto pagamento è pervenuta pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata anche sotto tale profilo.
Infine, è infondata l'opposizione sotto il profilo della ritenuta illegittimità dell'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 al credito azionato dall'opposta in sede monitoria, rientrando il contratto di fornitura di energia elettrica tra la società opponente e l'opposta nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 essendo qualificabile in termini di transazione commerciale (nel cui novero sono compresi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”).
Sulla base delle superiori ragioni, dunque, l'opposizione proposta dalla Parte_1
a rigettata e il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
[...]
3. Spese di lite
Le spese di lite, considerato il complessivo esito del giudizio, devono seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in complessive € 7.052,00 per compensi professionali, determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2
D.M. 147/2022 relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra gli € 52.000,01 e gli €
260.000,00, applicando una riduzione pari al 50% per tutte le fasi del giudizio – attesa la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni trattate – e ciò oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA dovuto come per legge sul compenso per compensi professionali liquidati.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1163/2019 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla e per Parte_1
l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 247/2019 – emesso dal
Tribunale di Gela in data 20 giugno 2019 – definitivamente esecutivo;
16 2) CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di che si liquidano in euro 7.052,00 CP_1 Parte_5 oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
3) CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di che si liquidano in euro 7.052,00 oltre a spese generali, Controparte_3
CPA e IVA come per legge.
Gela, 14 novembre 2025
Il Giudice
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