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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12358/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa IA Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 12358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con decreto del 09.07.2025
TRA
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.07.1974 e residente in [...],
[...]
, C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], , C.F.: CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Sa) C.F._3
alla via Villamena n° 49, , C.F.: , Parte_3 C.F._4
nato a [...] il [...] e residente in [...](Mo) alla via Guido Baccelli
n° 25, C.F.: , nato a [...] il Parte_4 C.F._5
pagina 1 di 35 05.12.1961 ed ivi residente al Corso Umberto I, n° 62, , Controparte_2
C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sangineto n° 11, , C.F.: , nato a Parte_5 C.F._7
NO (Sa) il 14.01.1968 e residente in [...],
elettivamente domiciliati in NO al Corso Garibaldi n° 103 presso lo studio dell'avv. Francesco Cerracchio, C.F.: , dal quale sono C.F._8
rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce su foglio allegato all'atto di citazione, con espressa dichiarazione, ex artt. 133, 136 e 176 cpc, di ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio al numero di fax 089251156 o all'indirizzo p.e.c.
Email_1
ATTORI
E
, C.F.: , nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._9
(Sa) e residente a [...], elettivamente domiciliato in
NO alla via Matteo Greco n° 3 presso lo studio dell'avv. Fedele Alberti, C.F.:
dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce C.F._10
alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di rendiconto e richiesta di chiamata in causa, con espressa dichiarazione, ai sensi dell'art. 176, co. 2,
c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 089254200 o all'indirizzo p.e.c. .salerno.it, così indicati ai sensi Email_2 CP_4
e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n° 68/2005 del 11.02.2005.
pagina 2 di 35 CONVENUTO
NONCHÉ
, C.F.: , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._11
residente a [...], , C.F.: CP_5
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Largo C.F._12
Marina n°19, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura estesa su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. IA Avallone, C.F.:
, fax n° 089794270, p.e.c. C.F._13 Email_3
e , C.F.: , nato a [...] Controparte_6 C.F._14
Campania (AV) il 23.11.1952 e residente in [...], con studio professionale al Corso G. Garibaldi n° 103, rappresentato e difeso da sé stesso oltre che, in virtù di procura conferita su foglio singolo in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Donatella Mingrone, C.F.: , C.F._15
presso il cui studio in NO alla via Madonna di Fatima n° 182 è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni unitamente al nominato difensore, ai sensi di quanto disposto dai novellati artt. 133, 136 e 176 c.p.c.,
al numero di fax 089750174 o all'indirizzo p.e.c.
.salerno.it; Email_4 CP_4 Controparte_7
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._16
Cetara (Sa) alla via Casa D'Acunto II, n° 9, contumace.
CHIAMATI IN CAUSA
pagina 3 di 35 AVENTE AD OGGETTO
Scioglimento della comunione e divisione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
, Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 Parte_4
, , con atto di citazione del 28.11.2019
[...] Controparte_2 Parte_5
ritualmente notificato, convenivano in giudizio , esponendo le ragioni Controparte_3
della propria domanda. Gli attori rappresentavano che, a seguito del decesso di
[...]
avvenuto il 28.12.2005, mancante una discendenza diretta, era stata aperta Per_1
la sua successione, essa regolata da un testamento olografo pubblicato il 20.06.2007 a rogito del notaio dr.ssa , atto a mezzo del quale il de cuius aveva Persona_2
inteso ripartire l'intero suo patrimonio immobiliare, costituito da diversi fabbricati siti nel comune di Cetara (Sa). Dichiaravano di avere presentato in qualità di eredi all' direzione provinciale - ufficio territoriale di NO, la denuncia di CP_8
successione, registrata in data 22.12.2015 al n° 2988 del vol. n° 9990, e trascritta al n°
2852/2285 nei RR.II. di NO in data 26.01.2016. Elencavano, altresì, gli immobili,
appartamenti e locali commerciali, di cui risultava proprietario Persona_1
esclusivo al momento del decesso, essi ugualmente dettagliati nella dichiarazione di successione. Ritenevano cheil lascito testamentario presentasse, sin da subito, caratteri di piena determinazione e chiarezza poiché il testatore aveva disposto degli immobili pagina 4 di 35 di sua proprietà in parti uguali a favore di otto nipoti, specificando che uno di essi,
figlio della di lui sorella era già stato soddisfatto Parte_6 CP_9
nell'anno 1992 mediante una provvista in denaro destinata all'acquisto di un immobile in Cetara. Tale precisazione, per come esposto, aveva lo scopo di evitare future contestazioni e di confermare la volontà del de cuius di attribuire i beni solo ad otto dei suoi nipoti, escludendo ulteriori pretese. Significavano, altresì, che tutti i chiamati avessero prestato acquiescenza al testamento, riconoscendolo valido, efficace e vincolante, con atti a rogito del notaio dr.ssa recanti i seguenti Persona_2
riferimenti: rep. n° 15847, racc. n° 6875, registrato ad Eboli (Sa) il 21.06.2007 al n°
3084, serie 1T; rep. n° 15968, registrato ad Eboli il 02.07.2007 al n° 3317, serie 1T.
Esponevano che, sin dai mesi immediatamente successivi alla pubblicazione del testamento, e dunque a partire dal giugno 2007, i nipoti beneficiari avessero avuto accesso pacificamente al possesso materiale dei beni loro destinati, secondo uno schema di fatto già condiviso tra gli stessi. Ciascuno avrebbe goduto dei beni come se fossero propri, traendone i relativi frutti civili e naturali. In particolare, affermavano che i germani , e , avessero preso Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
possesso del locale commerciale loro assegnato concedendolo in locazione,
esercitando quindi un potere di fatto sul bene, corrispondente a piena accettazione dell'eredità. Precisavano che, nonostante tale possesso pieno e indisturbato, gli immobili presentassero diffuse irregolarità urbanistiche e catastali, alcune risalenti ad epoche precedenti la morte del de cuius, situazione che avrebbe reso impossibile pagina 5 di 35 procedere, per lungo tempo, alla formale divisione dei beni e al loro trasferimento definitivo ai coeredi. Questi ultimi, per la esposta ragione, erano stati costretti, quindi,
fino alla fine del 2018, a rinviare ogni tentativo di formalizzazione della divisione.
Proseguendo nella propria ricostruzione dei fatti, rappresentavano di aver proceduto,
una volta ultimati i complessi interventi di regolarizzazione amministrativa, allo scioglimento della comunione ereditaria, raggiungendo un accordo unanime e pacifico.
Ciò elaborando un progetto divisionale consensuale, confluito nella bozza notarile predisposta dal notaio dott.ssa in data 09.03.2019, prevedente una Persona_2
ripartizione puntuale e dettagliata dei beni, con assegnazioni già in larga parte corrispondenti agli usi e ai godimenti consolidati negli anni. I valori attribuiti alle singole porzioni risultavano perfettamente equivalenti: euro 64.000,00 per i gruppi e euro 32.000,00 per ed euro 96.000,00 per i CP_1 Pt_2 Parte_4
germani , ed . Tale equo riparto, avrebbe Controparte_2 Pt_5 CP_3
giuridicamente cristallizzata una situazione materiale già da tempo consolidata. Gli
attori spiegavano di essersi, pertanto, determinati ad intestarsi i beni in questione fissando appuntamento innanzi al notaio, che nell'occasione avrebbe provveduto anche a redigere l'atto di divisione, per il giorno 09.03.2019, data in cui l'unico a disertare l'incontro, pur essendone stato debitamente informato, fu , il quale, Controparte_3
contattato dai congiunti nei mesi successivi, avrebbe opposto giustificazioni assolutamente pretestuose. Gli attori ritenevano che, in virtù dell'avvenuta accettazione dell'eredità, del possesso protratto e dell'acquiescenza manifestata sin pagina 6 di 35 dall'anno 2007, fosse sorta in capo a quest'ultimo un'obbligazione giuridica di cooperare alla formalizzazione della divisione. Il suo ingiustificato rifiuto, secondo la prospettazione operata dagli stessi, si sarebbe risolto in una violazione di tale obbligo.
Dichiaravano di avere promosso, al fine di evitare il giudizio, la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo ADR Riconciliamo di NO, essa articolatasi negli incontri del 14.06.2019 e del 30.10.2019, entrambi privi di un esito positivo, restando ferma la volontà oppositiva di . Rappresentavano di Controparte_3
essersi adoperati per fare redigere una relazione notarile ipocatastale completa dei beni e una relazione tecnica a cura di un professionista, entrambe ritenute indispensabili in vista della divisione giudiziale. Chiarivano di essersi determinati ad adire l'autorità
giudiziaria, constatata l'impossibilità di proseguire nella sede stragiudiziale, al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione e la dichiarazione di efficacia del progetto divisionale predisposto dal notaio, esso ritenuto pienamente rappresentativo della volontà condivisa e della situazione possessoria consolidata. Parte_1
, Parte_2 CP_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
, , citando il convenuto a comparire per l'udienza del
[...] Parte_5
15.04.2020, così concludevano: “… voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, 1) - in via principale, previa comparizione delle parti,
accertare e dichiarare che con la accettazione dell'eredità formulata da tutti i coeredi,
ivi compresa la parte convenuta , i chiamati all'eredità a fare data Controparte_3
dal mese di Giugno 2007 debbono ottemperare alla divisione dei beni immobili che
pagina 7 di 35 già si sono attribuiti, siccome ne hanno goduto il possesso ed i frutti. Per l'effetto
dichiarare esecutivo il progetto di divisione di cui alla bozza del notaio Dott.ssa
riportato in parte narrativa con l'allegato n° 4; quindi, con Persona_2
ordinanza ex art. 785 c.p.c., dichiarare esecutivo lo stesso e disporre la divisione cosi
come riportata nel richiamato progetto di divisione;
2) nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale non dovesse ritenere opponibile e quindi efficace ed esecutivo lo
scioglimento della comunione con l'assegnazione che ogni coerede si è attribuito,
accertare e dichiarare che l'elemento ostativo consiste nella mancata adesione
successiva del convenuto;
e se del caso sostituirsi con sentenza alla Controparte_3
volontà omissiva dello stesso;
3) laddove il Tribunale non volesse ritenere
l'acquiescenza di tutti i chiamati all'eredità, accertare e dichiarare il progetto di
divisione di cui alla bozza del notaio dr ssa come vincolante, anche Persona_2
e soprattutto nei confronti del convenuto;
4) sempre in via Controparte_3
estremamente subordinata, procedere ai sensi dell'art. 786 e dell'art. 789 c.p.c.,
quindi fissare con decreto l'udienza di discussione del progetto ordinando la
comparizione dei condividenti;
ritenendo in quella sede che è pacifica ed
incondizionata la volontà di ogni parte attrice a confermare il progetto di divisione
che i chiamati si sono dati oramai da dieci anni, così come in prospetto redatto
nell'atto per notaio dott.ssa ; per l'effetto, confermare Persona_2
l'assegnazione dei beni immobili già realizzata ed eventualmente, solo in caso di
accertamento di una minusvalenza del bene assegnato ai germani , Parte_5
pagina 8 di 35 ed , determinare il residuo valore spettante al successore CP_2 CP_3 CP_3
, che tutti i comunisti fin d'ora si dichiarano pronti e disponibili a liquidare;
5)
[...]
- con vittoria di spese ivi comprese quelle dell'eventuale nominando CTU, diritti ed
onorario di causa e diretta attribuzione ai sottoscritti difensori intestatari”. Essi
producevano, mediante allegazione nel fascicolo di parte, i documenti e gli atti di seguito indicati: procura ad litem; testamento olografo pubblicato per atto del notaio dott. sa del 21.06.2007, rep. n° 15847, racc. n° 6875; accettazione di Persona_2
eredità per notaio dott. sa del 29.06.2007, rep. n° 15868, racc. n° Persona_2
6894; bozza dell'atto di divisione per notaio dott. sa del 09.03.2019; Persona_2
comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione presso l'istituto ADR
Riconciliamo; verbale del primo incontro di mediazione del 14.06.2019; verbale negativo di mediazione per mancato accordo tra le parti del 30.10.2019; relazione notarile ipocatastale per notaio dott.ssa del 18.11.2019; relazione Persona_2
tecnica a firma del geom. . La documentazione in questione Controparte_10
veniva integrata, poi, con la nota di deposito del 10.03.2021, con i seguenti documenti:
istanza di riesame a nome di del 27.07.2015, presentata ad Equitalia Parte_1
Sud S.p.A.; dichiarazione di successione del 22.12.2015, presentata da Parte_1
all'A.E., rubricata al n° 2988, volume n° 9990; dichiarazione di successione del
[...]
24.03.2015, a firma di presentata all'A.E., rubricata al n° 687, Parte_1
volume n° 9990; modello di pagamento tasse del 17.03.2015, a firma di Parte_1
effettuato a mezzo F 23 per la somma di euro 1500,64; copia della S.C.I.A.
[...]
pagina 9 di 35 presentata da al comune di Cetara, prot. n° 7276 del 20.11.2017, Parte_1
progettista geom. ; S.C.I.A. presentata al comune di Cetara per Controparte_11
cambio categoria catastale del locale sito alla Piazza Martiri Ungheresi n° 4 del comune di Cetara, a firma di datata novembre 2017; ricevute di Parte_1
pagamento del 18.11.2017, inerenti alla tassa oneri istruttori per SCIA alla tesoreria del comune di Cetara, per euro 160,00; modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali presentato all' di NO, comune di Cetara, per variazione di CP_8
destinazione da C 6 a C 1 del locale sito alla Piazza Martiri Ungheresi n° 4 di Cetara,
rif. Cat. S 6, part. 493, sub 3, e C 6, part. 493, sub 6, data di ultimazione lavori il
14.02.2019, a firma di con ricevuta di pagamento di euro 50,00 del Parte_1
19.02.2019; modello unico informatico di aggiornamento atti catastali presentato all'A.E. provinciale di NO per l'inserimento in mappa della corte esclusiva antistante il locale sito alla Piazza Martiri Ungheresi n° 4 di Cetara, data di ultimazione dei lavori il 05.10.1980, a firma di attestato di prestazione Parte_1
energetica del 21.02.2019, inerente al fabbricato di Piazza Martiri Ungheresi in Cetara,
a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione energetica Controparte_11
del 22.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara al C.so Garibaldi n° 31, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione energetica del Controparte_11
09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n° 7, piano 1°, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione energetica Controparte_11
del 09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n° 7, piano pagina 10 di 35 2°, a firma del tecnico geom. ; attestato prestazione energetica Controparte_11
del 30.06.2016, attinente al fabbricato sito in Cetara alla piazza Martiri Ungheresi nn°
14 - 16, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione Controparte_11
energetica del 03.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n°
7 bis, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione Controparte_11
energetica del 21.02.2019, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n°
2, a firma del geom. . Gli attori, inoltre, allegavano alla Controparte_11
seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. del 27.01.2022, i seguenti documenti:
dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di del 20.06.2007, Controparte_3
avvenuta dinanzi al notaio dott.ssa ; telegramma recante numero di Persona_2
accettazione 010050826028, spedito da a , con la Parte_4 Controparte_3
fissazione della data del 09.03.2019 per l'atto pubblico di divisione innanzi al notaio dott.ssa ; copia del contratto di locazione di immobile sito in Cetara Persona_2
alla piazza Martiri Ungheresi nn° 14/16, sottoscritto da , Controparte_2 Parte_5
e , concesso in locazione a relazione ipocatastale a
[...] CP_3 Persona_3
firma del notaio dott.ssa ; dichiarazione a firma di Persona_2 Controparte_3
resa in data 28.09.2005, inerente all'accettazione di euro 45.000,00 quale anticipo della somma totale spettantegli. La causa veniva iscritta a ruolo il 27.12.2019, con l'attribuzione del n° 12358/2019, ed assegnata dapprima al giudice dr.ssa Iervolino
Francesca.
pagina 11 di 35 si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_3
23.03.2020, contestando i presupposti della domanda avversaria, ritenendola infondata in fatto e in diritto, oltre che le conclusioni ex adverso rassegnate. Egli,
preliminarmente, segnalava che il testamento di contenesse anche due Persona_1
legati a carico dell'eredità, disposti in favore di altri due nipoti, e Parte_7 [...]
, beneficiari di una somma pari a lire 50.000,00 ciascuno, ragione per cui CP_5
riteneva necessaria la partecipazione degli stessi al processo. Lo stesso sosteneva con riferimento a , beneficiario di un lascito in vita. Controparte_7
Rappresentava che gli immobili caduti in successione, dall'apertura di questa al momento del giudizio, fossero ancora comuni e indivisi, sostenendo al riguardo la necessità di una corretta ed equa divisione, di uno scioglimento della comunione ereditaria che tenesse conto del complessivo compendio dei beni. Egli affermava,
inoltre, che una divisione conforme alla volontà del testatore non potesse prescindere da una valutazione integrale e aggiornata del patrimonio ereditario, essendo necessario tener conto: del valore effettivo degli immobili, di gran lunga superiore a quello catastale indicato dagli attori;
delle rendite percette o percepibili e dei benefici goduti in via esclusiva negli anni solo da alcuni eredi;
dell'adempimento o meno dei due indicati legati testamentari;
della necessità di valutare ex post il valore della donazione indiretta attribuita a , per verificare l'equivalenza con le Controparte_7
attribuzioni testamentarie agli altri eredi;
delle somme prelevate o gestite dall'avv.
, in virtù della procura speciale conferitagli al fine di compiere ogni Controparte_6
pagina 12 di 35 operazione connessa alla ricerca, all'individuazione, allo svincolo, al prelievo, alla riscossione di somme, di qualunque importo e natura, di titolarità di . Il Persona_1
convenuto, in tale quadro, formulava una domanda riconvenzionale nei confronti dell'avv. , in qualità di procuratore speciale degli eredi, affinché Controparte_6
fosse disposto un rendiconto completo delle somme riscosse, svincolate o prelevate in forza della procura speciale rilasciatagli, nonché delle somme che avrebbe dichiarato di aver elargito in favore delle sorelle del de cuius. Formulava domanda riconvenzionale anche nei confronti dei coeredi che, a suo dire, avevano goduto esclusivamente dei beni comuni, affinché fossero indicate e documentate tutte le rendite percepite, ai fini della corretta formazione dei lotti divisionali. CP_3
, a sostegno delle proprie tesi, produceva una perizia estimativa redatta
[...]
dall'ingegnere e già consegnata in sede di mediazione, dalla quale Persona_4
sarebbe emerso che il valore effettivo del compendio immobiliare fosse pari a euro
1.770.500,00, somma alla quale andavano aggiunti euro 539.303,00, a titolo di rendita percepibile dal 2007 dai cespiti comuni e indivisi, ciò per un totale di euro
2.309.803,00. Da tali valori, la quota ereditaria di ciascun coerede sarebbe risultata di euro 256.645,00, importo nettamente superiore ai valori indicati dagli attori ed equivalente ad 1/8 del valore complessivo. Il convenuto negava, poi, di aver mai beneficiato di alcuni degli immobili che gli attori gli imputavano come goduti o locati.
In particolare, egli affermava che eventuali contratti di locazione, come quello stipulato da il 16.02.2017 con la per un locale adibito Parte_5 Controparte_12
pagina 13 di 35 a bed & breakfast, erano stati conclusi e gestiti dai suoi fratelli, i quali avevano dichiarato di utilizzare i proventi esclusivamente per l'assistenza della loro genitrice,
senza che egli avesse mai percepito alcuna rendita, pur essendo comproprietario catastale dell'immobile indicato. Evidenziava, inoltre, che il locale adibito a pescheria risultava locato sin dall'epoca del de cuius, ma i canoni erano stati trattenuti dai coeredi e;
che il locale della tabaccheria era Parte_2 Parte_3
gestito in via esclusiva da il quale ne beneficiava senza conguaglio Parte_4
a favore degli altri;
che altri immobili erano detenuti e goduti esclusivamente da determinati coeredi che ne chiedevano l'assegnazione. Tali circostanze, secondo il convenuto, rendevano necessaria una rendicontazione completa dei benefici goduti da ciascun coerede, poiché la divisione, per essere conforme alla ratio del testamento,
avrebbe dovuto attribuire quote reali, omogenee e paritarie, previa imputazione delle rendite percepite negli anni. Il convenuto chiedeva la chiamata in causa dell'avv.
quale terzo necessario ai sensi dell'art. 269 c.p.c., dei legatari Controparte_6 [...]
e , e del donatario , oltre che espletarsi CP_5 Parte_7 Controparte_7
una CTU estimativa per la descrizione del compendio ereditario, la stima dei beni e delle rendite, e la formazione dei lotti divisionali.
, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, allegato e richiesto Controparte_3
dagli attori, chiedeva al Tribunale adito, contrariis reiectis, di volere così provvedere: -
in via preliminare di rito, autorizzare la chiamata in causa dell'avv. CP_6
, C.F.: , nato a [...] il
[...] C.F._14
pagina 14 di 35 23.11.1952, con domicilio a NO al Corso Garibaldi n° 103, con il differimento
della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo nel
rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché con riferimento
alla domanda riconvenzionale di rendiconto, nei termini sopra precisati e di seguito
ribaditi, possa risultare integro il contraddittorio con il destinatario della
riconvenzionale proposta, consentendogli ogni eventuale difesa;
- ancora in via
preliminare di rito, valutare ai sensi dell'art. 270 c.p.c., di disporre ex officio - ove
non ritengano di provvedervi gli attori ai sensi dell'art. 269, co. IV c.p.c., la chiamata
in causa di e , beneficiari di un legato di una somma di CP_5 Parte_7
denaro pari a £ 50.000.000 ciascuno, nonché di Controparte_7
beneficiario della donazione indiretta dell'immobile in Cetara acquistato nell'anno
1992, avendo ricevuto la provvista necessaria dallo zio , al fine di Persona_1
valutare - come da volontà del testatore - se tale liberalità possa considerarsi
equivalente o meno a quelle disposte nel testamento in favore degli otto nipoti
nominati eredi, operando ove necessario i relativi conguagli;
- nel merito, rigettare
tutte le richieste e domande, così come proposte dagli attori;
- in via riconvenzionale,
accogliere la domanda di rendiconto proposta dal convenuto , tanto Controparte_3
nei confronti dell'avv. sia per quanto concerne l'attività svolta Controparte_6
quale procuratore di tutti i coeredi, chiarendo ogni operazione svolta in virtù dei
poteri conferitigli, precisando quali quietanze abbia rilasciato in ordine ad eventuale
svincolo e riscossione di somme e valori presso e Istituti Bancari, sia in CP_13
pagina 15 di 35 ordine alle somme “elargite e versate” a e , precisando e CP_9 CP_14
documentando i poteri e le autorizzazioni in forza delle quali tali “elargizioni” sono
state poste in essere, quanto nei confronti degli altri coeredi dichiaratamente gestori
in via esclusiva di alcuni cespiti che sono stati richiesti in assegnazione nel libello
introduttivo, affinché chiariscano le rendite percepite dal godimento dei medesimi, in
modo da provvedere alla formazione delle quote divisionali previa imputazione delle
stesse a ciascuno per quanto di ragione, e per l'effetto - all'esito del rendiconto
richiesto agli attori e al terzo chiamato in causa, verificato l'adempimento del legato e
la congruità rispetto alla volontà del testatore di quanto ricevuto da Controparte_7
a titolo di donazione indiretta con riferimento agli altri coeredi nominati nel
[...]
testamento e disposta CTU al fine di descrivere e stimare il patrimonio ereditario
(valore immobili e rendite percette e percepibili) - disporre lo scioglimento della
comunione ereditaria all'esito delle verifiche di merito richieste e precisate,
rispettando la volontà del testatore sig. e la parità delle singole quote Persona_1
di ciascun coerede (al netto delle imputazioni suindicate e risultanti dal rendiconto),
che si stimano non inferiori a euro 256.645,00 ovvero in quella somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia, demandando al CTU la formazione di lotti rispettosi di
quanto sopra e fissando all'esito l'udienza di comparizione delle parti per la
discussione del progetto divisionale ovvero per il sorteggio delle quote, disponendo
ove necessario i relativi conguagli per la perequazione di ogni assegnazione. Il tutto
con vittoria di spese e competenze di causa ex D.M n° 55/14 come modificato dal D.M
pagina 16 di 35 n° 37/18, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa da assegnarsi al sottoscritto
procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU al fine di descrivere
e stimare il patrimonio ereditario, mobiliare e immobiliare, provvedendo a formare
lotti e ipotesi e divisionali per l'assegnazione esclusiva ai singoli coeredi, se del caso
unitamente ai conguagli in denaro necessari per garantire a ciascuno un valore
complessivo paritario a quello degli altri assegnatari. Con riserva di articolare
ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art.183, comma VI, c.p.c. - anche in
conseguenza delle eventuali ulteriori difese e allegazioni avversarie. Il convenuto chiedeva, inoltre, l'ammissione quale prova dei seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva di successione n° 2988, volume n° 9990, registrata in data 22.12.2015
all'Agenzia delle Entrate di NO, trascritta nei RR.II. in data 26.01.2016 ai nn°
2852/2285, relativa all'eredità di;
procura speciale conferita in data Persona_1
20.06.2007 all'avv. , rep. n° 15848, racc. n° 6876, atto del notaio Controparte_6
dr.ssa ; relazione di consulenza tecnica di parte a firma dell'ingegnere Persona_2
contratto di locazione del 16.02.2017 tra e Persona_4 Parte_5
registrato in pari data all' i NO, al n° 1589, serie 3T; verbale Controparte_12 CP_8
di mancato accordo in sede di mediazione e fatture relative alle spese di avvio e di chiusura della procedura quale parte inviata;
raccomandata con a/r del 26.03.2019,
inviata da a e per conoscenza a;
Parte_5 Controparte_3 Controparte_2
raccomandata con a/r del 26.04.2019, inviata dall' avv. Alberti Fedele e sottoscritta da
, a e;
raccomandata con a/r del Controparte_3 Parte_5 Controparte_2
pagina 17 di 35 26.04.2019, inviata dall' avv. Alberti Fedele e sottoscritta da CP_3
, a ,
[...] Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
e ; nota a mezzo p.e.c. del Parte_4 Controparte_2 Parte_5
14.05.2019, inviata dall'avv. all'avv. Alberti Fedele;
nota di Controparte_6
riscontro a mezzo p.e.c. del 21.05.2019, inviata dall'avv. Alberti Fedele all'avv.
; ulteriore nota di riscontro a mezzo p.e.c. del 03.06.2019, inviata Controparte_6
dall'avv. all'avv. Alberti Fedele;
avviso di accertamento catastale Controparte_6
n° SA0104701/2019 del 24.05.2019, inviato dall' di NO con riferimento CP_8
all'immobile censito al foglio 6, particella 470, subalterno 5, in Cetara;
avviso di accertamento catastale n° SA0191879/2019 del 19.10.2019, inviato dall' di CP_8
NO con riferimento all'immobile censito al foglio 6, particella 493, subalterno 6,
in Cetara;
visura ipotecaria RR.II. + UTE di NO su dal 1938 al Persona_1
19.02.2020; certificato ipotecario, prot. n° SA24834, anno 2020; visura storica per immobile, foglio 6, part. n° 935; visura storica per immobile, foglio 6, part. 239, sub.1;
visura storica per immobile, foglio 6, part. 239, sub.3; visura storica per immobile,
foglio 6, part. 470, sub.5; visura storica per immobile, foglio 6, part. 493, sub. 6; visura storica per immobile foglio 6, part. 837, sub.1; visura storica per immobile foglio 6,
part.239, sub. 4; visura storica per immobile foglio 6, part. 493, sub.3.
Il giudice, con decreto del 14.04.2020, visti il D.L. n° 18/2020 del 17.03.2020 e il D.L.
n° 36/2020 del 08.04.2020, n° 23, art. 36, disponeva il rinvio d'ufficio del procedimento all'udienza del 15.12.2020, della quale, con successivo decreto del pagina 18 di 35 10.11.2020, ne disponeva lo svolgimento secondo le modalità di cui alla lettera h), co.
7, dell'art. 83 del D.L. n° 18/2020; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.12.2020, esaminati gli atti e viste le domande e le difese svolte dalle parti costituite, ritenuto di dover disporre il rinvio della causa nello stato al fine di consentirne la trattazione in presenza, disponeva rinvio al 02.03.2021; con ordinanza del 01.05.2021, a scioglimento della riserva assunta il 02.03.2021, esaminati gli atti e le richieste delle parti, disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire al convenuto Controparte_3
di chiamare in causa , fissando l'udienza del 07.12.2021. Controparte_6
Disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede
[...]
nei termini di legge e, sempre per l'udienza indicata, la chiamata in CP_7
causa di e , vista la chiamata in causa, CP_5 Parte_7 Controparte_6
depositava in atti, il 18.06.2021, la propria rinuncia al mandato.
si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e CP_15 CP_5
risposta del 27.10.2021, dichiarandosi da principio, in quanto legatari di somme di denaro, del tutto estranei, sia sotto il profilo processuale che sostanziale, al contenzioso divisionale in atto tra gli eredi di . Citavano, al riguardo, il dettato Persona_1
normativo di cui all'art. 784 c.c. secondo il quale le domande di divisione ereditaria o
di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli
eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono. Ritenevano, pertanto, di non rientrare in alcuna delle categorie di litisconsorti necessari previste dalla norma, ancor pagina 19 di 35 più in presenza di legati di contenuto esclusivamente pecuniario, tali, cioè, da essere integralmente soddisfatti senz'alcuna influenza e senza alcun riflesso, neppure indiretto, sul patrimonio relitto destinato agli eredi del de cuius. L'esclusione dei legatari dal novero dei soggetti indicati, per come esposto, avrebbe trovato conferma sia nel dato normativo sia nell'elaborazione giurisprudenziale per la quale il legatario,
quand'anche titolare di un diritto reale limitato su beni ereditari, non succedeva in
universum ius, né partecipava alla comunione ereditaria. Sostenevano, di conseguenza,
che la loro posizione giuridica, concernente meri crediti aventi natura pecuniaria, non avrebbe interferito in alcun modo con la formazione delle porzioni ereditarie né inciso,
neppure indirettamente, sulla consistenza del patrimonio relitto da dividere tra gli eredi. Tale irrilevanza sostanziale, secondo i due germani, si riverberava inevitabilmente sul piano processuale, rendendo insussistente qualsiasi esigenza di estendere il contraddittorio nei loro confronti. Analoga valutazione veniva formulata in relazione agli artt. 103 e 106 c.p.c., richiamati implicitamente o esplicitamente dal chiamante. Essi ritenevano che, nel caso di specie, non ricorressero né la comunanza
della causa, necessaria per configurare un litisconsorzio facoltativo, né un rapporto di garanzia, né altro presupposto idoneo a giustificare la chiamata del terzo;
inoltre, che l'atto notificato, oltre ad essere privo di specifiche domande rivolte nei loro confronti,
non esponesse alcuna ragione di collegamento tra la loro posizione e la materia del contendere. I chiamati in causa e concludevano per CP_1 CP_5
l'inammissibilità della loro ingiustificata chiamata in causa, con la condanna del
pagina 20 di 35 chiamante nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, al pagamento delle spese processuali, con distrazione in C.F._9
favore dei loro procuratori antistatari.
Il giudice, con provvedimento reso il 04.11.2021, disponeva la trattazione dell'udienza del 07.12.2021 con le modalità di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n.
18/2020.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_6
del 23.11.2021, al fine di impugnare sia la domanda che l'autorizzazione della sua chiamata in giudizio, ritenendole totalmente infondate in fatto e in diritto. Egli
rappresentava, preliminarmente, di essere stato costretto a depositare rinuncia al mandato relativo alla difesa degli attori, trovandosi, in considerazione della sua
vocatio, nella impossibilità di assisterli nel prosieguo del procedimento, per evidente conflitto di interessi venutosi a creare con la qualità di parte convenuta. Tale
circostanza veniva esposta dal medesimo come un pregiudizio professionale ed economico immediato e rilevante. Il terzo chiamato riteneva essere, l'ordinanza di chiamata in causa, carente dei presupposti di fatto e di diritto, non essendo egli né
coerede, né condividente né avente causa, né avendo mai gestito o posseduto alcun bene dell'asse ereditario. Secondo quanto ricostruito, egli si sarebbe limitato ad adempiere ai poteri conferitigli nella procura speciale, senza mai entrare nella detenzione o nell'amministrazione dei beni, essi rimasti sempre nella disponibilità
esclusiva dei soli coeredi. Il professionista, nell'ambito della sua difesa, articolava una pagina 21 di 35 serie di puntuali opposizioni, sostenendo: che non vi fosse alcuna connessione soggettiva o oggettiva tra la sua persona e la causa di divisione ereditaria;
che, come già espresso, egli non rientrasse nel novero dei litisconsorti necessari ai sensi degli artt.
784 c.c. e 794 c.p.c.; che non avesse mai avuto la gestione di alcun bene ereditario né
percepito alcun frutto degli stessi;
che il procuratore non potesse mai essere considerato soggetto titolare o gestore della sfera patrimoniale dei beni del mandante;
infine, che la richiesta di rendiconto nei suoi confronti fosse giuridicamente infondata e contraria alla natura del mandato conferito. , a sostegno di tali Controparte_6
affermazioni, richiamava anche giurisprudenza di legittimità e di merito, dalle quali si evinceva che l'azione di rendiconto può essere esercitata solo nei confronti di chi abbia effettivamente gestito beni o affari comuni, circostanza nella specie inesistente. Infine,
egli chiedeva che la chiamata in causa fosse dichiarata assolutamente infondata,
pretestuosa e inconsistente, con conseguente condanna del chiamante alle spese processuali e alle competenze professionali maturate, riservandosi di promuovere in separato giudizio la domanda per il risarcimento del mancato guadagno subito a causa della revoca del precedente mandato difensivo. Del chiamante, in sede di osservazioni,
ne evidenziava il comportamento stragiudiziale, valorizzando l'elemento per il quale egli avesse disatteso tutti i precedenti accordi, non esitando a scagliarsi contro i suoi stessi cugini, al pari suo, pure chiamati in causa. Affermava e ribadiva di avere correttamente svolto l'attività per la quale era stato incaricato, tutelando gli interessi degli eredi , tra cui il convenuto chiamante in causa. , CP_3 Controparte_6
pagina 22 di 35 chiedeva al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione di: “a)
accogliere tutte le motivazioni addotte e quindi ritenere assolutamente insussistente,
inconsistente oltre che pretestuosa la chiamata in causa, con la conseguenza di
rigettare qualsiasi domanda rivolta nei confronti del comparente, siccome infondata,
inaccoglibile e non provata b) condannare il chiamante in causa al pagamento delle
spese e competenze di giudizio con attribuzione”. Produceva in allegato in seguenti documenti: procura alle liti;
atto di chiamato in causa e di integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., con notifica;
pubblicazione di testamento per notaio dr.ssa , rep. n° 15847 del 20.06.2007; progetto di divisione per notaio Persona_2
dr.ssa ; procura speciale per notaio dr.ssa , rep. Persona_2 Persona_2
n°15848; missiva datata 04.09.2007 della BCC di Scafati e Cetara;
copia dell'assegno circolare di euro 25.000,00 e della carta d'identità di copia dell'assegno CP_1
circolare di euro 25.000,00 e della carta d'identità di;
copia dell'assegno CP_5
circolare di euro 900,00 intestato a;
copia Controparte_11
dell'assegno circolare di euro 6.000,00 e della carta d'identità di;
copia CP_9
dell'assegno circolare di euro 31.000,00 e della carta d'identità di Parte_4
copia dell'assegno circolare di euro 8.000,00 di copia dei CP_1 Parte_1
versamenti eseguiti sul conto corrente postale. La documentazione in questione, già
integrata con il documento p.e.c. del 15.05.2019 allegato alla prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. del 22.12.2021, veniva ulteriormente integrata dal terzo chiamato in causa con la seconda memoria ex art. 183, co. VI. c.p.c., depositata il 31.01.2022,
pagina 23 di 35 tramite i seguenti allegati: 1) copia della sentenza n° 239/2022 emessa dal Tribunale di
NO, giudice dott. Corrado D'Ambrosio; istanza di riesame a nome di Parte_1
dichiarazione di successione n° 2988, volume n° 9990; dichiarazione di
[...]
successione n° 687, volume n° 9990; modello F 23di GE IA Parte_8
; S.C.I.A. del 20.11.2017; S.C.I.A. del comune di Cetara per cambio
[...]
categoria catastale del novembre 2017; ricevute del bollettino di pagamento di euro
160,00 al Comune di Cetara;
modello unico informatico di aggiornamento atti catastali modello unico informatico di aggiornamento atti catastali del Parte_1
05.10.1980; attestato di prestazione energetica del 21.02.2019; attestato prestazione energetica del 22.03.2016; attestato di prestazione energetica del 09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n° 7, piano 1; attestato di prestazione energetica del 09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n°
7, piano 2 int. 2; attestato di prestazione energetica del 30.06.2016; attestato prestazione energetica del 03.03.2016; attestato prestazione energetica del 21.02.2019;
copia avviso raccomandata a.r. n° LI 1998SA14006920 del 20.01.2022 e n° I
1998SA14006973, inviata il 28.01.2022. Ad essi si aggiungevano i 33 allegati di cui alla prodotta rendicontazione del 22.03.2023.
Il giudice, all'udienza del 07.12.2021, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183
comma VI c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa all'udienza Controparte_7
del 08.11.2022. Di quest'ultima ne disponeva la trattazione, con successivo decreto del pagina 24 di 35 07.10.2022, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte prima dell'udienza; con ordinanza del 05.01.2023, ordinava a la Controparte_6
presentazione del rendiconto in relazione alle attività poste in essere in forza della procura rilasciatagli in data 20.07.2007, per atto del notaio dr.ssa , Persona_2
rep. n°15848, racc. n° 6876. Disponeva che il rendiconto, unitamente alla documentazione giustificativa, fosse depositato in cancelleria almeno cinque giorni prima della udienza fissata al 04.04.2023, per la discussione in ordine al medesimo. Il
giudice, a tale ultima data, preso atto della richiesta di estromissione dal giudizio formulata dai terzi chiamati in causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2023 disponendone, con decreto del 18.09.2023, la sostituzione con il deposito di note contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti ex art. 127
ter c.p.c.; con ordinanza del 14.04.2024, preso atto delle note depositate dalla parti,
dovendo decidere le cause di più risalente iscrizione, rinviava, allo stato, all'udienza del 27.05.2025; disposta l'assegnazione del procedimento al sottoscritto giudicante,
veniva disposta la trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto del
07.05.2025; con decreto del 09.07.2025, lette le note di precisazione delle conclusioni e visto l'art. 190 c.p.c., il tribunale tratteneva il giudizio in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
Dalla documentazione depositata dalle parti e da una lettura coordinata degli atti difensivi emerge un quadro successorio complesso, stratificato dal tempo e reso pagina 25 di 35 ulteriormente articolato dalle relazioni tra i coeredi e dalle descritte vicende.
Ciononostante, occorre decidere, nella fattispecie concreta, in ordine alle istanze formulate dalle parti che non richiedano un ulteriore istruttoria, valutando in prima battuta la possibilità di eseguire o meno lo scioglimento della comunione ereditaria, a fronte dei presupposti esistenti in tal senso e di quanto emerso dal giudizio, oltre che l'estromissione da quest'ultimo di alcune tra esse. Tra i requisiti essenziali richiesti per determinarsi al riguardo vi è senza dubbio quello legato alla regolarità edilizia degli immobili oggetto di divisione, aspetto quest'ultimo normalmente definito da un professionista esperto a ciò nominato dal tribunale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 2675/2020, ha affermato il principio di diritto per cui quando sia proposta
domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione
che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della
dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, L. n°47/1985, costituendo la
regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo
della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto
maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro
autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la
regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La pronuncia in questione contiene, peraltro, un richiamo alla precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite che,
pagina 26 di 35 con la sentenza n° 25021/2019, hanno dichiarato, operando un rilevante distinguo, che
non sussistono valide ragioni per non escludere la nullità dello scioglimento della
comunione su un edificio irregolare costruito prima dell'entrata in vigore della L. n°
47/1985. Va inoltre valutato, unitamente al dato introdotto in premessa, l'aspetto inerente al consenso di tutti i coeredi allo scioglimento della comunione, oltre che alla presenza o meno di eventuali contestazioni in ordine ai beni componenti la massa ereditaria ed alle quote divisionali. Sul punto, secondo la prospettazione degli attori, la comunione ereditaria sarebbe stata già di fatto sciolta, mediante attribuzione spontanea dei beni e il godimento esclusivo da parte di ciascun coerede sin dal 2007, con successiva formalizzazione in un progetto notarile di divisione del 2019. Tale
circostanza è stata, tuttavia, contestata da , convenuto nel presente Controparte_3
giudizio, il quale non solo ha negato l'esistenza di una divisione bonaria perfetta e di aver percepito rendite o benefici da essa derivanti, ma ha affermato che la massa ereditaria, nelle sue componenti immobiliari, reddituali e finanziarie, fosse stata gestita in modo non trasparente. Quest'ultimo, inoltre, ha espressamente contestato il valore della quota asseritamente conferitagli non esprimendo la sua volontà di aderire alla divisione per come ex adverso prospettata. Nel giudizio, il terzo chiamato in causa
, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice con l'ordinanza del Controparte_6
05.01.2023, ha prodotto il rendiconto a sua firma, ciò secondo la procedura di cui all'art. 263 c.p.c. Da esso si evincono alcuni dati di rilievo. Risultano effettuati, infatti,
vari pagamenti, a favore di coeredi ma anche di soggetti estranei all'eredità, tramite i pagina 27 di 35 seguenti strumenti e per gli importi così specificati: un assegno circolare di euro
25.000,00, emesso il 29.07.2008 a favore di (02.12.1967); un assegno CP_1
circolare di euro 25.000,00, emesso il 29.07.2008 a favore di;
un assegno CP_5
circolare di euro 6.000,00, emesso il 04.08.2008 a favor di , madre del CP_9
convenuto ; un assegno circolare di euro 31.000,00, emesso il Controparte_3
04.08.2008 a favore di un assegno circolare di euro 900,00, Parte_4
emesso il 04.08.2008 a favore del geometra;
un assegno Controparte_11
circolare di euro 8.000,00, emesso il 22.09.2008 a favore di un Parte_1
vaglia circolare di euro 2.000,00, emesso il 22.04.2015 a favore di Parte_1
un vaglia circolare di euro 700,00, emesso il 22.04.2015 a favore del geometra
[...]
; un vaglia circolare di euro 3.570,00, emesso il 24.05.2019 a Controparte_11
favore del geometra;
un vaglia circolare di euro 3.107,79, Controparte_11
emesso il 24.05.2019 a favore di un vaglia circolare di euro Parte_1
2.753,00, emesso il 24.05.2019 a favore di . Ciò per un totale di Parte_2
euro 108.030,79. Il terzo chiamato in causa specificava, nella rendicontazione prodotta e da lui tenuta in forza di procura speciale rilasciata dal notaio dr.ssa Persona_2
in data 20.06.2007, rep. n° 15848, che il libretto di risparmio postale n° 35076393
(sostituente il precedente, recante n° 19128254 ed estinto il 05.10.2010) sul quale confluiva il denaro derivante dai rapporti in capo al de cuius, registrava, alla data del
30.06.2022, un saldo attivo pari ad euro 280.114,80: importo, quest'ultimo, al quale si sarebbero dovuti aggiungere i maturati interessi, oltre alla ulteriore somma di euro pagina 28 di 35 1.500,00 concernente l'assegno postale estero n° 6189054148 - 04, emesso il
13.12.2005 a favore di e di cui ancora non era stato operato l'incasso Persona_1
nonostante gli sforzi profusi in tal senso. Si rammenta che l'azione di rendiconto in questione, in tema di successione ereditaria, risponde all'interesse di tutti gli eredi e può essere esercitata da ognuno di essi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rendere conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l'attivo ereditario in sede di divisione.
Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., è operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione, oltre che definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione. Dalla rendicontazione offerta si ricava la necessità di un prosieguo istruttorio che stabilisca con certezza, con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico, la massa ereditaria attiva, e consenta una equa divisione delle quote. Ciò tenendo conto degli aspetti sin d'ora valorizzati dalle parti nelle rispettive difese, e tanto più se si considera la profonda discordanza sussistente tra il valore catastale del patrimonio ereditario indicato dagli attori in euro
256.000,00 e quanto espresso dal consulente tecnico di parte convenuta che ha restituito valori molto diversi da quelli da essi prospettati. Secondo l'elaborato peritale a firma dell'ing. già prodotto in sede di mediazione, il valore Persona_4
complessivo degli immobili oggetto di divisione ammonterebbe, infatti, ad euro
1.770.500,00 (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta con domanda pagina 29 di 35 riconvenzionale di rendiconto). Se, inoltre, è vera ed è pacifica l'acquiescenza al testamento da parte di tutti i coeredi, circostanza neppure messa in discussione ma anzi riconosciuta dal convenuto , è d'altra parte, da considerare che essa Controparte_3
attiene esclusivamente al contenuto del medesimo, che per l'appunto prevede quote eguali per questi ultimi ma non anche la formazione e l'attribuzione delle stesse.
Rileva, al riguardo, che gli attori abbiano prodotto in giudizio un progetto di divisione,
dato per redatto dal notaio dr. sa in data 09.03.2019. Il documento in Persona_2
questione (all. 5 all'atto di citazione), tuttavia, si risolve in una semplice bozza, non sottoscritta da alcuna parte, né recante numero di cronologico e repertorio, quindi, del tutto privo di efficacia tra le parti in esso indicate. La ripartizione per quote, come determinata al suo interno, non può dirsi vincolante per alcuno dei coeredi, tantomeno per il convenuto che ha sempre dichiarato di non accettare o Controparte_3
riconoscere il progetto divisionale in questione. Tra gli attori e il convenuto vi è stata certamente intesa, dunque, in ordine alla volontà di accettare quanto previsto all'interno del testamento, riconoscendone la validità e l'efficacia, circostanza che risulta anche provata documentalmente tramite la produzione dell'atto a firma del notaio dr.ssa del 29.06.2007, rep. n°15868, cron. n° 6894 (all. 4 Persona_2
all'atto di citazione). Dalla rendicontazione è emerso, ancora, il dato certo per il quale e , entrambi chiamati in causa, hanno già beneficio di euro CP_1 CP_5
25.000,00 ciascuno, in forza dei legati disposti dal de cuius in loro favore, ragione per la quale essi non sono certamente più titolari di alcun credito nei confronti dell'eredità
pagina 30 di 35 e vanno, pertanto, estromessi dal giudizio. Ciò al pari di , la cui Controparte_6
azione di rendicontazione, della quale a breve si esporrà più nel dettaglio, comporta il venire meno del suo stare in giudizio, riguardando la controversia esclusivamente gli eredi di . Persona_1
Occorre dichiarare la contumacia, invece, di , destinatario di Controparte_7
una donazione indiretta da parte di e chiamato da in Persona_1 Controparte_3
giudizio, avendo il de cuius imposto di valutare, ex post, se quanto a lui riservato fosse di pari valore rispetto a quanto disposto in parti uguali a favore degli otto nipoti.
Circa la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, avanzata in atti dal terzo chiamato in causa nei confronti del convenuto Controparte_6
, deve osservarsi che la responsabilità processuale aggravata di cui al Controparte_3
terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pur prescindendo dall'effettiva causazione di un danno a carico della parte risultata vittoriosa nel processo, richiede, in ogni caso, la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, il cui comportamento, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., abbia travalicato la lealtà processuale a detrimento, quindi, della posizione della controparte (Cons. Stato,
sent. n° 1026/2003 del 25.02.2003; Cass. civ., sent. n° 9579/2000 del 21.07.2000) e ciò
quand'anche il comportamento della parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave, come invece richiesto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. La parte istante,
inoltre, deve avere assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del lamentato danno (così Cass., sez. un., n° 7583/2004).
pagina 31 di 35 La vocatio in ius di e la rendicontazione dallo stesso offerta hanno Controparte_6
certamente trovato utilità nel presente giudizio, consentendo di fare chiarezza in relazione ai rapporti tra le parti ed alle somme facenti parte della massa attiva ereditaria ad esse destinate, consentendo una maggiore visione di insieme ed una ricostruzione più accurata dei fatti. Ciò anche alla luce delle modifiche patrimoniali intervenute in pendenza del giudizio. La parte convenuta , in hoc Controparte_3
iudicio, ha certamente fatto un uso prudente e ragionato delle sue prerogative difensive, chiedendo di accertare una situazione che avrebbe certamente potuto incidere sulla corretta determinazione delle quote divisionali, essa da effettuare in conformità al testamento redatto da . La richiesta di rendiconto non Persona_1
solo si è rivelata utile e necessaria, ma ha consentito di rilevare circostanze senz'altro importanti ai fini dello scioglimento della comunione, che, in mancanza di approfondimento, avrebbero potuto rimanere sconosciute e con la conseguenza determinazione di indebiti vantaggi in favore di alcuni dei coeredi e in danno di altri,
nonostante la nomina, quali eredi in pari quota, che il de cuius ebbe ad operare in favore dei suoi otto nipoti ( Parte_1 Parte_2 CP_1
, , e Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_5 CP_3
) unitamente ai due legati, a carico dell'eredità, che lo stesso dispose in favore di
[...]
e , essi risultanti adempiuti all'esito della istruttoria al CP_1 CP_5
momento svolta. La domanda di condanna per lite temeraria in questione non potrà,
pertanto, trovare accoglimento. Ciò anche a fronte della circostanza per la quale pagina 32 di 35 , sia nella comparsa di costituzione del 23.11.2021 che nella Controparte_6
memoria n° 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c. del 22.12.2021 ed in quella n° 2 del
31.01.2022, nel descrivere l'incarico ricevuto e nell'affermare l'esatto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti, descriveva nell'atto difensivo solo alcune movimentazioni di denaro (l'assegno circolare di euro 25.000,00 emesso in favore di il 29.07.2008, l'assegno circolare di euro 25.000,00 emesso in favore di CP_1
il 29.07.2008, l'assegno circolare di euro 900,00 emesso in favore di CP_5 [...]
il 04.08.2008; l'assegno circolare di euro 6.000,00 emesso in Controparte_11
favore di del 04.08.2008; l'assegno circolare di euro 31.000,00 emesso CP_9
in favore di il 04.08.2008, l'assegno circolare di euro 8.000,00 Parte_4
emesso in favore di il 22.09.2008) ma non altre che, alla data del Parte_1
deposito dell'indicato atto difensivo, risultavano pure già compiute. Egli, più
specificatamente, non faceva alcun riferimento alle ulteriori somme corrisposte già alla data del 23.11.2021, se non in sede di successiva rendicontazione del 22.03.2023, essa d'ordine del giudice. Non venivano espressamente indicati: il vaglia circolare di euro
2.000,00, emesso a favore di il 22.04.2015; il vaglia circolare di euro Parte_1
700,00, emesso a favore di il 22.04.2015; il vaglia circolare di Controparte_11
euro 3.570,00, emesso a favore di il 24.05.2019; il vaglia Controparte_11
circolare di euro 3.107,79, emesso il 24.05.2019 a favore di Parte_1
24.05.2019; il vaglia circolare di euro 2.753,00, emesso a favore di Parte_2
il 24.05.2019. Invero, è stato possibile ricostruire i movimenti in questione,
[...]
pagina 33 di 35 deducendoli dall'allegato 11 della comparsa di costituzione e risposta denominato
copia dei versamenti eseguiti sul conto corrente postale, solo a seguito della presentata rendicontazione e della specifica delle operazioni compiute. ha in Controparte_6
ogni caso documentato le operazioni svolte, comunque ottemperando all'ordinanza del giudice. I pagamenti dallo stesso effettuati potranno essere considerati, unitamente agli altri elementi del giudizio, per determinare in maniera corretta le quote divisionali e valutare ogni ulteriore aspetto della vicenda.
Andranno compensate le spese tra il convenuto e i terzi chiamati in Controparte_3
causa , e . Controparte_6 CP_1 CP_5
Le spese tra le restanti parti in causa andranno determinate all'esito definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico monocratico, dr.ssa IA Stefania Picece, pronunciando ai sensi dell'art. 277, co. 2.
c.p.c., nel giudizio iscritto al n° 12358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, così decide:
- Accerta e dichiara l'acquiescenza degli attori e del convenuto al testamento di
[...]
. Per_1
- Rigetta, allo stato, la domanda posta da Parte_1 Parte_2
(29.12.1972), , , CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
, di accertare e dichiarare che i chiamati all'eredità, con la Parte_5
pagina 34 di 35 accettazione della medesima, siano obbligati ad ottemperare dal mese di giugno 2007
alla divisione dei beni immobili per come attribuitisi;
quindi, la domanda da essi formulata di dichiarare esecutivo il progetto di divisione del 09.03.2019 di cui alla bozza del notaio dott. sa . Persona_2
- Dichiara l'estromissione di , e Controparte_6 CP_5 CP_1
(02.12.1967) dal giudizio.
- Dichiara la contumacia di . Controparte_7
- Rigetta la domanda formulata da di condanna alla lite temeraria Controparte_6
del convenuto . Controparte_3
- Compensa le spese tra il convenuto ed i terzi chiamati in causa, Controparte_3
rispettivamente , e (02.12.1967). Controparte_6 CP_5 Parte_7
- Rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria con divisione delle quote, e l'esame delle ulteriori questioni da definire, riservandosi ogni ulteriore determinazione sulle richieste delle parti con separata ordinanza.
Così deciso in NO, lì 07 dicembre 2025.
Il giudice dott. sa IA Stefania Picece
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa IA Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 12358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con decreto del 09.07.2025
TRA
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.07.1974 e residente in [...],
[...]
, C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], , C.F.: CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Sa) C.F._3
alla via Villamena n° 49, , C.F.: , Parte_3 C.F._4
nato a [...] il [...] e residente in [...](Mo) alla via Guido Baccelli
n° 25, C.F.: , nato a [...] il Parte_4 C.F._5
pagina 1 di 35 05.12.1961 ed ivi residente al Corso Umberto I, n° 62, , Controparte_2
C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sangineto n° 11, , C.F.: , nato a Parte_5 C.F._7
NO (Sa) il 14.01.1968 e residente in [...],
elettivamente domiciliati in NO al Corso Garibaldi n° 103 presso lo studio dell'avv. Francesco Cerracchio, C.F.: , dal quale sono C.F._8
rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce su foglio allegato all'atto di citazione, con espressa dichiarazione, ex artt. 133, 136 e 176 cpc, di ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio al numero di fax 089251156 o all'indirizzo p.e.c.
Email_1
ATTORI
E
, C.F.: , nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._9
(Sa) e residente a [...], elettivamente domiciliato in
NO alla via Matteo Greco n° 3 presso lo studio dell'avv. Fedele Alberti, C.F.:
dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce C.F._10
alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di rendiconto e richiesta di chiamata in causa, con espressa dichiarazione, ai sensi dell'art. 176, co. 2,
c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 089254200 o all'indirizzo p.e.c. .salerno.it, così indicati ai sensi Email_2 CP_4
e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n° 68/2005 del 11.02.2005.
pagina 2 di 35 CONVENUTO
NONCHÉ
, C.F.: , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._11
residente a [...], , C.F.: CP_5
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Largo C.F._12
Marina n°19, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura estesa su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. IA Avallone, C.F.:
, fax n° 089794270, p.e.c. C.F._13 Email_3
e , C.F.: , nato a [...] Controparte_6 C.F._14
Campania (AV) il 23.11.1952 e residente in [...], con studio professionale al Corso G. Garibaldi n° 103, rappresentato e difeso da sé stesso oltre che, in virtù di procura conferita su foglio singolo in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Donatella Mingrone, C.F.: , C.F._15
presso il cui studio in NO alla via Madonna di Fatima n° 182 è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni unitamente al nominato difensore, ai sensi di quanto disposto dai novellati artt. 133, 136 e 176 c.p.c.,
al numero di fax 089750174 o all'indirizzo p.e.c.
.salerno.it; Email_4 CP_4 Controparte_7
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._16
Cetara (Sa) alla via Casa D'Acunto II, n° 9, contumace.
CHIAMATI IN CAUSA
pagina 3 di 35 AVENTE AD OGGETTO
Scioglimento della comunione e divisione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
, Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 Parte_4
, , con atto di citazione del 28.11.2019
[...] Controparte_2 Parte_5
ritualmente notificato, convenivano in giudizio , esponendo le ragioni Controparte_3
della propria domanda. Gli attori rappresentavano che, a seguito del decesso di
[...]
avvenuto il 28.12.2005, mancante una discendenza diretta, era stata aperta Per_1
la sua successione, essa regolata da un testamento olografo pubblicato il 20.06.2007 a rogito del notaio dr.ssa , atto a mezzo del quale il de cuius aveva Persona_2
inteso ripartire l'intero suo patrimonio immobiliare, costituito da diversi fabbricati siti nel comune di Cetara (Sa). Dichiaravano di avere presentato in qualità di eredi all' direzione provinciale - ufficio territoriale di NO, la denuncia di CP_8
successione, registrata in data 22.12.2015 al n° 2988 del vol. n° 9990, e trascritta al n°
2852/2285 nei RR.II. di NO in data 26.01.2016. Elencavano, altresì, gli immobili,
appartamenti e locali commerciali, di cui risultava proprietario Persona_1
esclusivo al momento del decesso, essi ugualmente dettagliati nella dichiarazione di successione. Ritenevano cheil lascito testamentario presentasse, sin da subito, caratteri di piena determinazione e chiarezza poiché il testatore aveva disposto degli immobili pagina 4 di 35 di sua proprietà in parti uguali a favore di otto nipoti, specificando che uno di essi,
figlio della di lui sorella era già stato soddisfatto Parte_6 CP_9
nell'anno 1992 mediante una provvista in denaro destinata all'acquisto di un immobile in Cetara. Tale precisazione, per come esposto, aveva lo scopo di evitare future contestazioni e di confermare la volontà del de cuius di attribuire i beni solo ad otto dei suoi nipoti, escludendo ulteriori pretese. Significavano, altresì, che tutti i chiamati avessero prestato acquiescenza al testamento, riconoscendolo valido, efficace e vincolante, con atti a rogito del notaio dr.ssa recanti i seguenti Persona_2
riferimenti: rep. n° 15847, racc. n° 6875, registrato ad Eboli (Sa) il 21.06.2007 al n°
3084, serie 1T; rep. n° 15968, registrato ad Eboli il 02.07.2007 al n° 3317, serie 1T.
Esponevano che, sin dai mesi immediatamente successivi alla pubblicazione del testamento, e dunque a partire dal giugno 2007, i nipoti beneficiari avessero avuto accesso pacificamente al possesso materiale dei beni loro destinati, secondo uno schema di fatto già condiviso tra gli stessi. Ciascuno avrebbe goduto dei beni come se fossero propri, traendone i relativi frutti civili e naturali. In particolare, affermavano che i germani , e , avessero preso Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
possesso del locale commerciale loro assegnato concedendolo in locazione,
esercitando quindi un potere di fatto sul bene, corrispondente a piena accettazione dell'eredità. Precisavano che, nonostante tale possesso pieno e indisturbato, gli immobili presentassero diffuse irregolarità urbanistiche e catastali, alcune risalenti ad epoche precedenti la morte del de cuius, situazione che avrebbe reso impossibile pagina 5 di 35 procedere, per lungo tempo, alla formale divisione dei beni e al loro trasferimento definitivo ai coeredi. Questi ultimi, per la esposta ragione, erano stati costretti, quindi,
fino alla fine del 2018, a rinviare ogni tentativo di formalizzazione della divisione.
Proseguendo nella propria ricostruzione dei fatti, rappresentavano di aver proceduto,
una volta ultimati i complessi interventi di regolarizzazione amministrativa, allo scioglimento della comunione ereditaria, raggiungendo un accordo unanime e pacifico.
Ciò elaborando un progetto divisionale consensuale, confluito nella bozza notarile predisposta dal notaio dott.ssa in data 09.03.2019, prevedente una Persona_2
ripartizione puntuale e dettagliata dei beni, con assegnazioni già in larga parte corrispondenti agli usi e ai godimenti consolidati negli anni. I valori attribuiti alle singole porzioni risultavano perfettamente equivalenti: euro 64.000,00 per i gruppi e euro 32.000,00 per ed euro 96.000,00 per i CP_1 Pt_2 Parte_4
germani , ed . Tale equo riparto, avrebbe Controparte_2 Pt_5 CP_3
giuridicamente cristallizzata una situazione materiale già da tempo consolidata. Gli
attori spiegavano di essersi, pertanto, determinati ad intestarsi i beni in questione fissando appuntamento innanzi al notaio, che nell'occasione avrebbe provveduto anche a redigere l'atto di divisione, per il giorno 09.03.2019, data in cui l'unico a disertare l'incontro, pur essendone stato debitamente informato, fu , il quale, Controparte_3
contattato dai congiunti nei mesi successivi, avrebbe opposto giustificazioni assolutamente pretestuose. Gli attori ritenevano che, in virtù dell'avvenuta accettazione dell'eredità, del possesso protratto e dell'acquiescenza manifestata sin pagina 6 di 35 dall'anno 2007, fosse sorta in capo a quest'ultimo un'obbligazione giuridica di cooperare alla formalizzazione della divisione. Il suo ingiustificato rifiuto, secondo la prospettazione operata dagli stessi, si sarebbe risolto in una violazione di tale obbligo.
Dichiaravano di avere promosso, al fine di evitare il giudizio, la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo ADR Riconciliamo di NO, essa articolatasi negli incontri del 14.06.2019 e del 30.10.2019, entrambi privi di un esito positivo, restando ferma la volontà oppositiva di . Rappresentavano di Controparte_3
essersi adoperati per fare redigere una relazione notarile ipocatastale completa dei beni e una relazione tecnica a cura di un professionista, entrambe ritenute indispensabili in vista della divisione giudiziale. Chiarivano di essersi determinati ad adire l'autorità
giudiziaria, constatata l'impossibilità di proseguire nella sede stragiudiziale, al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione e la dichiarazione di efficacia del progetto divisionale predisposto dal notaio, esso ritenuto pienamente rappresentativo della volontà condivisa e della situazione possessoria consolidata. Parte_1
, Parte_2 CP_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
, , citando il convenuto a comparire per l'udienza del
[...] Parte_5
15.04.2020, così concludevano: “… voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, 1) - in via principale, previa comparizione delle parti,
accertare e dichiarare che con la accettazione dell'eredità formulata da tutti i coeredi,
ivi compresa la parte convenuta , i chiamati all'eredità a fare data Controparte_3
dal mese di Giugno 2007 debbono ottemperare alla divisione dei beni immobili che
pagina 7 di 35 già si sono attribuiti, siccome ne hanno goduto il possesso ed i frutti. Per l'effetto
dichiarare esecutivo il progetto di divisione di cui alla bozza del notaio Dott.ssa
riportato in parte narrativa con l'allegato n° 4; quindi, con Persona_2
ordinanza ex art. 785 c.p.c., dichiarare esecutivo lo stesso e disporre la divisione cosi
come riportata nel richiamato progetto di divisione;
2) nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale non dovesse ritenere opponibile e quindi efficace ed esecutivo lo
scioglimento della comunione con l'assegnazione che ogni coerede si è attribuito,
accertare e dichiarare che l'elemento ostativo consiste nella mancata adesione
successiva del convenuto;
e se del caso sostituirsi con sentenza alla Controparte_3
volontà omissiva dello stesso;
3) laddove il Tribunale non volesse ritenere
l'acquiescenza di tutti i chiamati all'eredità, accertare e dichiarare il progetto di
divisione di cui alla bozza del notaio dr ssa come vincolante, anche Persona_2
e soprattutto nei confronti del convenuto;
4) sempre in via Controparte_3
estremamente subordinata, procedere ai sensi dell'art. 786 e dell'art. 789 c.p.c.,
quindi fissare con decreto l'udienza di discussione del progetto ordinando la
comparizione dei condividenti;
ritenendo in quella sede che è pacifica ed
incondizionata la volontà di ogni parte attrice a confermare il progetto di divisione
che i chiamati si sono dati oramai da dieci anni, così come in prospetto redatto
nell'atto per notaio dott.ssa ; per l'effetto, confermare Persona_2
l'assegnazione dei beni immobili già realizzata ed eventualmente, solo in caso di
accertamento di una minusvalenza del bene assegnato ai germani , Parte_5
pagina 8 di 35 ed , determinare il residuo valore spettante al successore CP_2 CP_3 CP_3
, che tutti i comunisti fin d'ora si dichiarano pronti e disponibili a liquidare;
5)
[...]
- con vittoria di spese ivi comprese quelle dell'eventuale nominando CTU, diritti ed
onorario di causa e diretta attribuzione ai sottoscritti difensori intestatari”. Essi
producevano, mediante allegazione nel fascicolo di parte, i documenti e gli atti di seguito indicati: procura ad litem; testamento olografo pubblicato per atto del notaio dott. sa del 21.06.2007, rep. n° 15847, racc. n° 6875; accettazione di Persona_2
eredità per notaio dott. sa del 29.06.2007, rep. n° 15868, racc. n° Persona_2
6894; bozza dell'atto di divisione per notaio dott. sa del 09.03.2019; Persona_2
comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione presso l'istituto ADR
Riconciliamo; verbale del primo incontro di mediazione del 14.06.2019; verbale negativo di mediazione per mancato accordo tra le parti del 30.10.2019; relazione notarile ipocatastale per notaio dott.ssa del 18.11.2019; relazione Persona_2
tecnica a firma del geom. . La documentazione in questione Controparte_10
veniva integrata, poi, con la nota di deposito del 10.03.2021, con i seguenti documenti:
istanza di riesame a nome di del 27.07.2015, presentata ad Equitalia Parte_1
Sud S.p.A.; dichiarazione di successione del 22.12.2015, presentata da Parte_1
all'A.E., rubricata al n° 2988, volume n° 9990; dichiarazione di successione del
[...]
24.03.2015, a firma di presentata all'A.E., rubricata al n° 687, Parte_1
volume n° 9990; modello di pagamento tasse del 17.03.2015, a firma di Parte_1
effettuato a mezzo F 23 per la somma di euro 1500,64; copia della S.C.I.A.
[...]
pagina 9 di 35 presentata da al comune di Cetara, prot. n° 7276 del 20.11.2017, Parte_1
progettista geom. ; S.C.I.A. presentata al comune di Cetara per Controparte_11
cambio categoria catastale del locale sito alla Piazza Martiri Ungheresi n° 4 del comune di Cetara, a firma di datata novembre 2017; ricevute di Parte_1
pagamento del 18.11.2017, inerenti alla tassa oneri istruttori per SCIA alla tesoreria del comune di Cetara, per euro 160,00; modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali presentato all' di NO, comune di Cetara, per variazione di CP_8
destinazione da C 6 a C 1 del locale sito alla Piazza Martiri Ungheresi n° 4 di Cetara,
rif. Cat. S 6, part. 493, sub 3, e C 6, part. 493, sub 6, data di ultimazione lavori il
14.02.2019, a firma di con ricevuta di pagamento di euro 50,00 del Parte_1
19.02.2019; modello unico informatico di aggiornamento atti catastali presentato all'A.E. provinciale di NO per l'inserimento in mappa della corte esclusiva antistante il locale sito alla Piazza Martiri Ungheresi n° 4 di Cetara, data di ultimazione dei lavori il 05.10.1980, a firma di attestato di prestazione Parte_1
energetica del 21.02.2019, inerente al fabbricato di Piazza Martiri Ungheresi in Cetara,
a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione energetica Controparte_11
del 22.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara al C.so Garibaldi n° 31, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione energetica del Controparte_11
09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n° 7, piano 1°, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione energetica Controparte_11
del 09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n° 7, piano pagina 10 di 35 2°, a firma del tecnico geom. ; attestato prestazione energetica Controparte_11
del 30.06.2016, attinente al fabbricato sito in Cetara alla piazza Martiri Ungheresi nn°
14 - 16, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione Controparte_11
energetica del 03.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n°
7 bis, a firma del tecnico geom. ; attestato di prestazione Controparte_11
energetica del 21.02.2019, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n°
2, a firma del geom. . Gli attori, inoltre, allegavano alla Controparte_11
seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. del 27.01.2022, i seguenti documenti:
dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di del 20.06.2007, Controparte_3
avvenuta dinanzi al notaio dott.ssa ; telegramma recante numero di Persona_2
accettazione 010050826028, spedito da a , con la Parte_4 Controparte_3
fissazione della data del 09.03.2019 per l'atto pubblico di divisione innanzi al notaio dott.ssa ; copia del contratto di locazione di immobile sito in Cetara Persona_2
alla piazza Martiri Ungheresi nn° 14/16, sottoscritto da , Controparte_2 Parte_5
e , concesso in locazione a relazione ipocatastale a
[...] CP_3 Persona_3
firma del notaio dott.ssa ; dichiarazione a firma di Persona_2 Controparte_3
resa in data 28.09.2005, inerente all'accettazione di euro 45.000,00 quale anticipo della somma totale spettantegli. La causa veniva iscritta a ruolo il 27.12.2019, con l'attribuzione del n° 12358/2019, ed assegnata dapprima al giudice dr.ssa Iervolino
Francesca.
pagina 11 di 35 si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_3
23.03.2020, contestando i presupposti della domanda avversaria, ritenendola infondata in fatto e in diritto, oltre che le conclusioni ex adverso rassegnate. Egli,
preliminarmente, segnalava che il testamento di contenesse anche due Persona_1
legati a carico dell'eredità, disposti in favore di altri due nipoti, e Parte_7 [...]
, beneficiari di una somma pari a lire 50.000,00 ciascuno, ragione per cui CP_5
riteneva necessaria la partecipazione degli stessi al processo. Lo stesso sosteneva con riferimento a , beneficiario di un lascito in vita. Controparte_7
Rappresentava che gli immobili caduti in successione, dall'apertura di questa al momento del giudizio, fossero ancora comuni e indivisi, sostenendo al riguardo la necessità di una corretta ed equa divisione, di uno scioglimento della comunione ereditaria che tenesse conto del complessivo compendio dei beni. Egli affermava,
inoltre, che una divisione conforme alla volontà del testatore non potesse prescindere da una valutazione integrale e aggiornata del patrimonio ereditario, essendo necessario tener conto: del valore effettivo degli immobili, di gran lunga superiore a quello catastale indicato dagli attori;
delle rendite percette o percepibili e dei benefici goduti in via esclusiva negli anni solo da alcuni eredi;
dell'adempimento o meno dei due indicati legati testamentari;
della necessità di valutare ex post il valore della donazione indiretta attribuita a , per verificare l'equivalenza con le Controparte_7
attribuzioni testamentarie agli altri eredi;
delle somme prelevate o gestite dall'avv.
, in virtù della procura speciale conferitagli al fine di compiere ogni Controparte_6
pagina 12 di 35 operazione connessa alla ricerca, all'individuazione, allo svincolo, al prelievo, alla riscossione di somme, di qualunque importo e natura, di titolarità di . Il Persona_1
convenuto, in tale quadro, formulava una domanda riconvenzionale nei confronti dell'avv. , in qualità di procuratore speciale degli eredi, affinché Controparte_6
fosse disposto un rendiconto completo delle somme riscosse, svincolate o prelevate in forza della procura speciale rilasciatagli, nonché delle somme che avrebbe dichiarato di aver elargito in favore delle sorelle del de cuius. Formulava domanda riconvenzionale anche nei confronti dei coeredi che, a suo dire, avevano goduto esclusivamente dei beni comuni, affinché fossero indicate e documentate tutte le rendite percepite, ai fini della corretta formazione dei lotti divisionali. CP_3
, a sostegno delle proprie tesi, produceva una perizia estimativa redatta
[...]
dall'ingegnere e già consegnata in sede di mediazione, dalla quale Persona_4
sarebbe emerso che il valore effettivo del compendio immobiliare fosse pari a euro
1.770.500,00, somma alla quale andavano aggiunti euro 539.303,00, a titolo di rendita percepibile dal 2007 dai cespiti comuni e indivisi, ciò per un totale di euro
2.309.803,00. Da tali valori, la quota ereditaria di ciascun coerede sarebbe risultata di euro 256.645,00, importo nettamente superiore ai valori indicati dagli attori ed equivalente ad 1/8 del valore complessivo. Il convenuto negava, poi, di aver mai beneficiato di alcuni degli immobili che gli attori gli imputavano come goduti o locati.
In particolare, egli affermava che eventuali contratti di locazione, come quello stipulato da il 16.02.2017 con la per un locale adibito Parte_5 Controparte_12
pagina 13 di 35 a bed & breakfast, erano stati conclusi e gestiti dai suoi fratelli, i quali avevano dichiarato di utilizzare i proventi esclusivamente per l'assistenza della loro genitrice,
senza che egli avesse mai percepito alcuna rendita, pur essendo comproprietario catastale dell'immobile indicato. Evidenziava, inoltre, che il locale adibito a pescheria risultava locato sin dall'epoca del de cuius, ma i canoni erano stati trattenuti dai coeredi e;
che il locale della tabaccheria era Parte_2 Parte_3
gestito in via esclusiva da il quale ne beneficiava senza conguaglio Parte_4
a favore degli altri;
che altri immobili erano detenuti e goduti esclusivamente da determinati coeredi che ne chiedevano l'assegnazione. Tali circostanze, secondo il convenuto, rendevano necessaria una rendicontazione completa dei benefici goduti da ciascun coerede, poiché la divisione, per essere conforme alla ratio del testamento,
avrebbe dovuto attribuire quote reali, omogenee e paritarie, previa imputazione delle rendite percepite negli anni. Il convenuto chiedeva la chiamata in causa dell'avv.
quale terzo necessario ai sensi dell'art. 269 c.p.c., dei legatari Controparte_6 [...]
e , e del donatario , oltre che espletarsi CP_5 Parte_7 Controparte_7
una CTU estimativa per la descrizione del compendio ereditario, la stima dei beni e delle rendite, e la formazione dei lotti divisionali.
, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, allegato e richiesto Controparte_3
dagli attori, chiedeva al Tribunale adito, contrariis reiectis, di volere così provvedere: -
in via preliminare di rito, autorizzare la chiamata in causa dell'avv. CP_6
, C.F.: , nato a [...] il
[...] C.F._14
pagina 14 di 35 23.11.1952, con domicilio a NO al Corso Garibaldi n° 103, con il differimento
della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo nel
rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché con riferimento
alla domanda riconvenzionale di rendiconto, nei termini sopra precisati e di seguito
ribaditi, possa risultare integro il contraddittorio con il destinatario della
riconvenzionale proposta, consentendogli ogni eventuale difesa;
- ancora in via
preliminare di rito, valutare ai sensi dell'art. 270 c.p.c., di disporre ex officio - ove
non ritengano di provvedervi gli attori ai sensi dell'art. 269, co. IV c.p.c., la chiamata
in causa di e , beneficiari di un legato di una somma di CP_5 Parte_7
denaro pari a £ 50.000.000 ciascuno, nonché di Controparte_7
beneficiario della donazione indiretta dell'immobile in Cetara acquistato nell'anno
1992, avendo ricevuto la provvista necessaria dallo zio , al fine di Persona_1
valutare - come da volontà del testatore - se tale liberalità possa considerarsi
equivalente o meno a quelle disposte nel testamento in favore degli otto nipoti
nominati eredi, operando ove necessario i relativi conguagli;
- nel merito, rigettare
tutte le richieste e domande, così come proposte dagli attori;
- in via riconvenzionale,
accogliere la domanda di rendiconto proposta dal convenuto , tanto Controparte_3
nei confronti dell'avv. sia per quanto concerne l'attività svolta Controparte_6
quale procuratore di tutti i coeredi, chiarendo ogni operazione svolta in virtù dei
poteri conferitigli, precisando quali quietanze abbia rilasciato in ordine ad eventuale
svincolo e riscossione di somme e valori presso e Istituti Bancari, sia in CP_13
pagina 15 di 35 ordine alle somme “elargite e versate” a e , precisando e CP_9 CP_14
documentando i poteri e le autorizzazioni in forza delle quali tali “elargizioni” sono
state poste in essere, quanto nei confronti degli altri coeredi dichiaratamente gestori
in via esclusiva di alcuni cespiti che sono stati richiesti in assegnazione nel libello
introduttivo, affinché chiariscano le rendite percepite dal godimento dei medesimi, in
modo da provvedere alla formazione delle quote divisionali previa imputazione delle
stesse a ciascuno per quanto di ragione, e per l'effetto - all'esito del rendiconto
richiesto agli attori e al terzo chiamato in causa, verificato l'adempimento del legato e
la congruità rispetto alla volontà del testatore di quanto ricevuto da Controparte_7
a titolo di donazione indiretta con riferimento agli altri coeredi nominati nel
[...]
testamento e disposta CTU al fine di descrivere e stimare il patrimonio ereditario
(valore immobili e rendite percette e percepibili) - disporre lo scioglimento della
comunione ereditaria all'esito delle verifiche di merito richieste e precisate,
rispettando la volontà del testatore sig. e la parità delle singole quote Persona_1
di ciascun coerede (al netto delle imputazioni suindicate e risultanti dal rendiconto),
che si stimano non inferiori a euro 256.645,00 ovvero in quella somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia, demandando al CTU la formazione di lotti rispettosi di
quanto sopra e fissando all'esito l'udienza di comparizione delle parti per la
discussione del progetto divisionale ovvero per il sorteggio delle quote, disponendo
ove necessario i relativi conguagli per la perequazione di ogni assegnazione. Il tutto
con vittoria di spese e competenze di causa ex D.M n° 55/14 come modificato dal D.M
pagina 16 di 35 n° 37/18, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa da assegnarsi al sottoscritto
procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU al fine di descrivere
e stimare il patrimonio ereditario, mobiliare e immobiliare, provvedendo a formare
lotti e ipotesi e divisionali per l'assegnazione esclusiva ai singoli coeredi, se del caso
unitamente ai conguagli in denaro necessari per garantire a ciascuno un valore
complessivo paritario a quello degli altri assegnatari. Con riserva di articolare
ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art.183, comma VI, c.p.c. - anche in
conseguenza delle eventuali ulteriori difese e allegazioni avversarie. Il convenuto chiedeva, inoltre, l'ammissione quale prova dei seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva di successione n° 2988, volume n° 9990, registrata in data 22.12.2015
all'Agenzia delle Entrate di NO, trascritta nei RR.II. in data 26.01.2016 ai nn°
2852/2285, relativa all'eredità di;
procura speciale conferita in data Persona_1
20.06.2007 all'avv. , rep. n° 15848, racc. n° 6876, atto del notaio Controparte_6
dr.ssa ; relazione di consulenza tecnica di parte a firma dell'ingegnere Persona_2
contratto di locazione del 16.02.2017 tra e Persona_4 Parte_5
registrato in pari data all' i NO, al n° 1589, serie 3T; verbale Controparte_12 CP_8
di mancato accordo in sede di mediazione e fatture relative alle spese di avvio e di chiusura della procedura quale parte inviata;
raccomandata con a/r del 26.03.2019,
inviata da a e per conoscenza a;
Parte_5 Controparte_3 Controparte_2
raccomandata con a/r del 26.04.2019, inviata dall' avv. Alberti Fedele e sottoscritta da
, a e;
raccomandata con a/r del Controparte_3 Parte_5 Controparte_2
pagina 17 di 35 26.04.2019, inviata dall' avv. Alberti Fedele e sottoscritta da CP_3
, a ,
[...] Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
e ; nota a mezzo p.e.c. del Parte_4 Controparte_2 Parte_5
14.05.2019, inviata dall'avv. all'avv. Alberti Fedele;
nota di Controparte_6
riscontro a mezzo p.e.c. del 21.05.2019, inviata dall'avv. Alberti Fedele all'avv.
; ulteriore nota di riscontro a mezzo p.e.c. del 03.06.2019, inviata Controparte_6
dall'avv. all'avv. Alberti Fedele;
avviso di accertamento catastale Controparte_6
n° SA0104701/2019 del 24.05.2019, inviato dall' di NO con riferimento CP_8
all'immobile censito al foglio 6, particella 470, subalterno 5, in Cetara;
avviso di accertamento catastale n° SA0191879/2019 del 19.10.2019, inviato dall' di CP_8
NO con riferimento all'immobile censito al foglio 6, particella 493, subalterno 6,
in Cetara;
visura ipotecaria RR.II. + UTE di NO su dal 1938 al Persona_1
19.02.2020; certificato ipotecario, prot. n° SA24834, anno 2020; visura storica per immobile, foglio 6, part. n° 935; visura storica per immobile, foglio 6, part. 239, sub.1;
visura storica per immobile, foglio 6, part. 239, sub.3; visura storica per immobile,
foglio 6, part. 470, sub.5; visura storica per immobile, foglio 6, part. 493, sub. 6; visura storica per immobile foglio 6, part. 837, sub.1; visura storica per immobile foglio 6,
part.239, sub. 4; visura storica per immobile foglio 6, part. 493, sub.3.
Il giudice, con decreto del 14.04.2020, visti il D.L. n° 18/2020 del 17.03.2020 e il D.L.
n° 36/2020 del 08.04.2020, n° 23, art. 36, disponeva il rinvio d'ufficio del procedimento all'udienza del 15.12.2020, della quale, con successivo decreto del pagina 18 di 35 10.11.2020, ne disponeva lo svolgimento secondo le modalità di cui alla lettera h), co.
7, dell'art. 83 del D.L. n° 18/2020; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.12.2020, esaminati gli atti e viste le domande e le difese svolte dalle parti costituite, ritenuto di dover disporre il rinvio della causa nello stato al fine di consentirne la trattazione in presenza, disponeva rinvio al 02.03.2021; con ordinanza del 01.05.2021, a scioglimento della riserva assunta il 02.03.2021, esaminati gli atti e le richieste delle parti, disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire al convenuto Controparte_3
di chiamare in causa , fissando l'udienza del 07.12.2021. Controparte_6
Disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede
[...]
nei termini di legge e, sempre per l'udienza indicata, la chiamata in CP_7
causa di e , vista la chiamata in causa, CP_5 Parte_7 Controparte_6
depositava in atti, il 18.06.2021, la propria rinuncia al mandato.
si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e CP_15 CP_5
risposta del 27.10.2021, dichiarandosi da principio, in quanto legatari di somme di denaro, del tutto estranei, sia sotto il profilo processuale che sostanziale, al contenzioso divisionale in atto tra gli eredi di . Citavano, al riguardo, il dettato Persona_1
normativo di cui all'art. 784 c.c. secondo il quale le domande di divisione ereditaria o
di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli
eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono. Ritenevano, pertanto, di non rientrare in alcuna delle categorie di litisconsorti necessari previste dalla norma, ancor pagina 19 di 35 più in presenza di legati di contenuto esclusivamente pecuniario, tali, cioè, da essere integralmente soddisfatti senz'alcuna influenza e senza alcun riflesso, neppure indiretto, sul patrimonio relitto destinato agli eredi del de cuius. L'esclusione dei legatari dal novero dei soggetti indicati, per come esposto, avrebbe trovato conferma sia nel dato normativo sia nell'elaborazione giurisprudenziale per la quale il legatario,
quand'anche titolare di un diritto reale limitato su beni ereditari, non succedeva in
universum ius, né partecipava alla comunione ereditaria. Sostenevano, di conseguenza,
che la loro posizione giuridica, concernente meri crediti aventi natura pecuniaria, non avrebbe interferito in alcun modo con la formazione delle porzioni ereditarie né inciso,
neppure indirettamente, sulla consistenza del patrimonio relitto da dividere tra gli eredi. Tale irrilevanza sostanziale, secondo i due germani, si riverberava inevitabilmente sul piano processuale, rendendo insussistente qualsiasi esigenza di estendere il contraddittorio nei loro confronti. Analoga valutazione veniva formulata in relazione agli artt. 103 e 106 c.p.c., richiamati implicitamente o esplicitamente dal chiamante. Essi ritenevano che, nel caso di specie, non ricorressero né la comunanza
della causa, necessaria per configurare un litisconsorzio facoltativo, né un rapporto di garanzia, né altro presupposto idoneo a giustificare la chiamata del terzo;
inoltre, che l'atto notificato, oltre ad essere privo di specifiche domande rivolte nei loro confronti,
non esponesse alcuna ragione di collegamento tra la loro posizione e la materia del contendere. I chiamati in causa e concludevano per CP_1 CP_5
l'inammissibilità della loro ingiustificata chiamata in causa, con la condanna del
pagina 20 di 35 chiamante nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, al pagamento delle spese processuali, con distrazione in C.F._9
favore dei loro procuratori antistatari.
Il giudice, con provvedimento reso il 04.11.2021, disponeva la trattazione dell'udienza del 07.12.2021 con le modalità di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n.
18/2020.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_6
del 23.11.2021, al fine di impugnare sia la domanda che l'autorizzazione della sua chiamata in giudizio, ritenendole totalmente infondate in fatto e in diritto. Egli
rappresentava, preliminarmente, di essere stato costretto a depositare rinuncia al mandato relativo alla difesa degli attori, trovandosi, in considerazione della sua
vocatio, nella impossibilità di assisterli nel prosieguo del procedimento, per evidente conflitto di interessi venutosi a creare con la qualità di parte convenuta. Tale
circostanza veniva esposta dal medesimo come un pregiudizio professionale ed economico immediato e rilevante. Il terzo chiamato riteneva essere, l'ordinanza di chiamata in causa, carente dei presupposti di fatto e di diritto, non essendo egli né
coerede, né condividente né avente causa, né avendo mai gestito o posseduto alcun bene dell'asse ereditario. Secondo quanto ricostruito, egli si sarebbe limitato ad adempiere ai poteri conferitigli nella procura speciale, senza mai entrare nella detenzione o nell'amministrazione dei beni, essi rimasti sempre nella disponibilità
esclusiva dei soli coeredi. Il professionista, nell'ambito della sua difesa, articolava una pagina 21 di 35 serie di puntuali opposizioni, sostenendo: che non vi fosse alcuna connessione soggettiva o oggettiva tra la sua persona e la causa di divisione ereditaria;
che, come già espresso, egli non rientrasse nel novero dei litisconsorti necessari ai sensi degli artt.
784 c.c. e 794 c.p.c.; che non avesse mai avuto la gestione di alcun bene ereditario né
percepito alcun frutto degli stessi;
che il procuratore non potesse mai essere considerato soggetto titolare o gestore della sfera patrimoniale dei beni del mandante;
infine, che la richiesta di rendiconto nei suoi confronti fosse giuridicamente infondata e contraria alla natura del mandato conferito. , a sostegno di tali Controparte_6
affermazioni, richiamava anche giurisprudenza di legittimità e di merito, dalle quali si evinceva che l'azione di rendiconto può essere esercitata solo nei confronti di chi abbia effettivamente gestito beni o affari comuni, circostanza nella specie inesistente. Infine,
egli chiedeva che la chiamata in causa fosse dichiarata assolutamente infondata,
pretestuosa e inconsistente, con conseguente condanna del chiamante alle spese processuali e alle competenze professionali maturate, riservandosi di promuovere in separato giudizio la domanda per il risarcimento del mancato guadagno subito a causa della revoca del precedente mandato difensivo. Del chiamante, in sede di osservazioni,
ne evidenziava il comportamento stragiudiziale, valorizzando l'elemento per il quale egli avesse disatteso tutti i precedenti accordi, non esitando a scagliarsi contro i suoi stessi cugini, al pari suo, pure chiamati in causa. Affermava e ribadiva di avere correttamente svolto l'attività per la quale era stato incaricato, tutelando gli interessi degli eredi , tra cui il convenuto chiamante in causa. , CP_3 Controparte_6
pagina 22 di 35 chiedeva al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione di: “a)
accogliere tutte le motivazioni addotte e quindi ritenere assolutamente insussistente,
inconsistente oltre che pretestuosa la chiamata in causa, con la conseguenza di
rigettare qualsiasi domanda rivolta nei confronti del comparente, siccome infondata,
inaccoglibile e non provata b) condannare il chiamante in causa al pagamento delle
spese e competenze di giudizio con attribuzione”. Produceva in allegato in seguenti documenti: procura alle liti;
atto di chiamato in causa e di integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., con notifica;
pubblicazione di testamento per notaio dr.ssa , rep. n° 15847 del 20.06.2007; progetto di divisione per notaio Persona_2
dr.ssa ; procura speciale per notaio dr.ssa , rep. Persona_2 Persona_2
n°15848; missiva datata 04.09.2007 della BCC di Scafati e Cetara;
copia dell'assegno circolare di euro 25.000,00 e della carta d'identità di copia dell'assegno CP_1
circolare di euro 25.000,00 e della carta d'identità di;
copia dell'assegno CP_5
circolare di euro 900,00 intestato a;
copia Controparte_11
dell'assegno circolare di euro 6.000,00 e della carta d'identità di;
copia CP_9
dell'assegno circolare di euro 31.000,00 e della carta d'identità di Parte_4
copia dell'assegno circolare di euro 8.000,00 di copia dei CP_1 Parte_1
versamenti eseguiti sul conto corrente postale. La documentazione in questione, già
integrata con il documento p.e.c. del 15.05.2019 allegato alla prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. del 22.12.2021, veniva ulteriormente integrata dal terzo chiamato in causa con la seconda memoria ex art. 183, co. VI. c.p.c., depositata il 31.01.2022,
pagina 23 di 35 tramite i seguenti allegati: 1) copia della sentenza n° 239/2022 emessa dal Tribunale di
NO, giudice dott. Corrado D'Ambrosio; istanza di riesame a nome di Parte_1
dichiarazione di successione n° 2988, volume n° 9990; dichiarazione di
[...]
successione n° 687, volume n° 9990; modello F 23di GE IA Parte_8
; S.C.I.A. del 20.11.2017; S.C.I.A. del comune di Cetara per cambio
[...]
categoria catastale del novembre 2017; ricevute del bollettino di pagamento di euro
160,00 al Comune di Cetara;
modello unico informatico di aggiornamento atti catastali modello unico informatico di aggiornamento atti catastali del Parte_1
05.10.1980; attestato di prestazione energetica del 21.02.2019; attestato prestazione energetica del 22.03.2016; attestato di prestazione energetica del 09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n° 7, piano 1; attestato di prestazione energetica del 09.03.2016, inerente al fabbricato sito in Cetara alla via Montagnella n°
7, piano 2 int. 2; attestato di prestazione energetica del 30.06.2016; attestato prestazione energetica del 03.03.2016; attestato prestazione energetica del 21.02.2019;
copia avviso raccomandata a.r. n° LI 1998SA14006920 del 20.01.2022 e n° I
1998SA14006973, inviata il 28.01.2022. Ad essi si aggiungevano i 33 allegati di cui alla prodotta rendicontazione del 22.03.2023.
Il giudice, all'udienza del 07.12.2021, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183
comma VI c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa all'udienza Controparte_7
del 08.11.2022. Di quest'ultima ne disponeva la trattazione, con successivo decreto del pagina 24 di 35 07.10.2022, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte prima dell'udienza; con ordinanza del 05.01.2023, ordinava a la Controparte_6
presentazione del rendiconto in relazione alle attività poste in essere in forza della procura rilasciatagli in data 20.07.2007, per atto del notaio dr.ssa , Persona_2
rep. n°15848, racc. n° 6876. Disponeva che il rendiconto, unitamente alla documentazione giustificativa, fosse depositato in cancelleria almeno cinque giorni prima della udienza fissata al 04.04.2023, per la discussione in ordine al medesimo. Il
giudice, a tale ultima data, preso atto della richiesta di estromissione dal giudizio formulata dai terzi chiamati in causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2023 disponendone, con decreto del 18.09.2023, la sostituzione con il deposito di note contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti ex art. 127
ter c.p.c.; con ordinanza del 14.04.2024, preso atto delle note depositate dalla parti,
dovendo decidere le cause di più risalente iscrizione, rinviava, allo stato, all'udienza del 27.05.2025; disposta l'assegnazione del procedimento al sottoscritto giudicante,
veniva disposta la trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto del
07.05.2025; con decreto del 09.07.2025, lette le note di precisazione delle conclusioni e visto l'art. 190 c.p.c., il tribunale tratteneva il giudizio in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
Dalla documentazione depositata dalle parti e da una lettura coordinata degli atti difensivi emerge un quadro successorio complesso, stratificato dal tempo e reso pagina 25 di 35 ulteriormente articolato dalle relazioni tra i coeredi e dalle descritte vicende.
Ciononostante, occorre decidere, nella fattispecie concreta, in ordine alle istanze formulate dalle parti che non richiedano un ulteriore istruttoria, valutando in prima battuta la possibilità di eseguire o meno lo scioglimento della comunione ereditaria, a fronte dei presupposti esistenti in tal senso e di quanto emerso dal giudizio, oltre che l'estromissione da quest'ultimo di alcune tra esse. Tra i requisiti essenziali richiesti per determinarsi al riguardo vi è senza dubbio quello legato alla regolarità edilizia degli immobili oggetto di divisione, aspetto quest'ultimo normalmente definito da un professionista esperto a ciò nominato dal tribunale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 2675/2020, ha affermato il principio di diritto per cui quando sia proposta
domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione
che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della
dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, L. n°47/1985, costituendo la
regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo
della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto
maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro
autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la
regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La pronuncia in questione contiene, peraltro, un richiamo alla precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite che,
pagina 26 di 35 con la sentenza n° 25021/2019, hanno dichiarato, operando un rilevante distinguo, che
non sussistono valide ragioni per non escludere la nullità dello scioglimento della
comunione su un edificio irregolare costruito prima dell'entrata in vigore della L. n°
47/1985. Va inoltre valutato, unitamente al dato introdotto in premessa, l'aspetto inerente al consenso di tutti i coeredi allo scioglimento della comunione, oltre che alla presenza o meno di eventuali contestazioni in ordine ai beni componenti la massa ereditaria ed alle quote divisionali. Sul punto, secondo la prospettazione degli attori, la comunione ereditaria sarebbe stata già di fatto sciolta, mediante attribuzione spontanea dei beni e il godimento esclusivo da parte di ciascun coerede sin dal 2007, con successiva formalizzazione in un progetto notarile di divisione del 2019. Tale
circostanza è stata, tuttavia, contestata da , convenuto nel presente Controparte_3
giudizio, il quale non solo ha negato l'esistenza di una divisione bonaria perfetta e di aver percepito rendite o benefici da essa derivanti, ma ha affermato che la massa ereditaria, nelle sue componenti immobiliari, reddituali e finanziarie, fosse stata gestita in modo non trasparente. Quest'ultimo, inoltre, ha espressamente contestato il valore della quota asseritamente conferitagli non esprimendo la sua volontà di aderire alla divisione per come ex adverso prospettata. Nel giudizio, il terzo chiamato in causa
, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice con l'ordinanza del Controparte_6
05.01.2023, ha prodotto il rendiconto a sua firma, ciò secondo la procedura di cui all'art. 263 c.p.c. Da esso si evincono alcuni dati di rilievo. Risultano effettuati, infatti,
vari pagamenti, a favore di coeredi ma anche di soggetti estranei all'eredità, tramite i pagina 27 di 35 seguenti strumenti e per gli importi così specificati: un assegno circolare di euro
25.000,00, emesso il 29.07.2008 a favore di (02.12.1967); un assegno CP_1
circolare di euro 25.000,00, emesso il 29.07.2008 a favore di;
un assegno CP_5
circolare di euro 6.000,00, emesso il 04.08.2008 a favor di , madre del CP_9
convenuto ; un assegno circolare di euro 31.000,00, emesso il Controparte_3
04.08.2008 a favore di un assegno circolare di euro 900,00, Parte_4
emesso il 04.08.2008 a favore del geometra;
un assegno Controparte_11
circolare di euro 8.000,00, emesso il 22.09.2008 a favore di un Parte_1
vaglia circolare di euro 2.000,00, emesso il 22.04.2015 a favore di Parte_1
un vaglia circolare di euro 700,00, emesso il 22.04.2015 a favore del geometra
[...]
; un vaglia circolare di euro 3.570,00, emesso il 24.05.2019 a Controparte_11
favore del geometra;
un vaglia circolare di euro 3.107,79, Controparte_11
emesso il 24.05.2019 a favore di un vaglia circolare di euro Parte_1
2.753,00, emesso il 24.05.2019 a favore di . Ciò per un totale di Parte_2
euro 108.030,79. Il terzo chiamato in causa specificava, nella rendicontazione prodotta e da lui tenuta in forza di procura speciale rilasciata dal notaio dr.ssa Persona_2
in data 20.06.2007, rep. n° 15848, che il libretto di risparmio postale n° 35076393
(sostituente il precedente, recante n° 19128254 ed estinto il 05.10.2010) sul quale confluiva il denaro derivante dai rapporti in capo al de cuius, registrava, alla data del
30.06.2022, un saldo attivo pari ad euro 280.114,80: importo, quest'ultimo, al quale si sarebbero dovuti aggiungere i maturati interessi, oltre alla ulteriore somma di euro pagina 28 di 35 1.500,00 concernente l'assegno postale estero n° 6189054148 - 04, emesso il
13.12.2005 a favore di e di cui ancora non era stato operato l'incasso Persona_1
nonostante gli sforzi profusi in tal senso. Si rammenta che l'azione di rendiconto in questione, in tema di successione ereditaria, risponde all'interesse di tutti gli eredi e può essere esercitata da ognuno di essi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rendere conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l'attivo ereditario in sede di divisione.
Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., è operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione, oltre che definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione. Dalla rendicontazione offerta si ricava la necessità di un prosieguo istruttorio che stabilisca con certezza, con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico, la massa ereditaria attiva, e consenta una equa divisione delle quote. Ciò tenendo conto degli aspetti sin d'ora valorizzati dalle parti nelle rispettive difese, e tanto più se si considera la profonda discordanza sussistente tra il valore catastale del patrimonio ereditario indicato dagli attori in euro
256.000,00 e quanto espresso dal consulente tecnico di parte convenuta che ha restituito valori molto diversi da quelli da essi prospettati. Secondo l'elaborato peritale a firma dell'ing. già prodotto in sede di mediazione, il valore Persona_4
complessivo degli immobili oggetto di divisione ammonterebbe, infatti, ad euro
1.770.500,00 (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta con domanda pagina 29 di 35 riconvenzionale di rendiconto). Se, inoltre, è vera ed è pacifica l'acquiescenza al testamento da parte di tutti i coeredi, circostanza neppure messa in discussione ma anzi riconosciuta dal convenuto , è d'altra parte, da considerare che essa Controparte_3
attiene esclusivamente al contenuto del medesimo, che per l'appunto prevede quote eguali per questi ultimi ma non anche la formazione e l'attribuzione delle stesse.
Rileva, al riguardo, che gli attori abbiano prodotto in giudizio un progetto di divisione,
dato per redatto dal notaio dr. sa in data 09.03.2019. Il documento in Persona_2
questione (all. 5 all'atto di citazione), tuttavia, si risolve in una semplice bozza, non sottoscritta da alcuna parte, né recante numero di cronologico e repertorio, quindi, del tutto privo di efficacia tra le parti in esso indicate. La ripartizione per quote, come determinata al suo interno, non può dirsi vincolante per alcuno dei coeredi, tantomeno per il convenuto che ha sempre dichiarato di non accettare o Controparte_3
riconoscere il progetto divisionale in questione. Tra gli attori e il convenuto vi è stata certamente intesa, dunque, in ordine alla volontà di accettare quanto previsto all'interno del testamento, riconoscendone la validità e l'efficacia, circostanza che risulta anche provata documentalmente tramite la produzione dell'atto a firma del notaio dr.ssa del 29.06.2007, rep. n°15868, cron. n° 6894 (all. 4 Persona_2
all'atto di citazione). Dalla rendicontazione è emerso, ancora, il dato certo per il quale e , entrambi chiamati in causa, hanno già beneficio di euro CP_1 CP_5
25.000,00 ciascuno, in forza dei legati disposti dal de cuius in loro favore, ragione per la quale essi non sono certamente più titolari di alcun credito nei confronti dell'eredità
pagina 30 di 35 e vanno, pertanto, estromessi dal giudizio. Ciò al pari di , la cui Controparte_6
azione di rendicontazione, della quale a breve si esporrà più nel dettaglio, comporta il venire meno del suo stare in giudizio, riguardando la controversia esclusivamente gli eredi di . Persona_1
Occorre dichiarare la contumacia, invece, di , destinatario di Controparte_7
una donazione indiretta da parte di e chiamato da in Persona_1 Controparte_3
giudizio, avendo il de cuius imposto di valutare, ex post, se quanto a lui riservato fosse di pari valore rispetto a quanto disposto in parti uguali a favore degli otto nipoti.
Circa la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, avanzata in atti dal terzo chiamato in causa nei confronti del convenuto Controparte_6
, deve osservarsi che la responsabilità processuale aggravata di cui al Controparte_3
terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pur prescindendo dall'effettiva causazione di un danno a carico della parte risultata vittoriosa nel processo, richiede, in ogni caso, la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, il cui comportamento, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., abbia travalicato la lealtà processuale a detrimento, quindi, della posizione della controparte (Cons. Stato,
sent. n° 1026/2003 del 25.02.2003; Cass. civ., sent. n° 9579/2000 del 21.07.2000) e ciò
quand'anche il comportamento della parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave, come invece richiesto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. La parte istante,
inoltre, deve avere assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del lamentato danno (così Cass., sez. un., n° 7583/2004).
pagina 31 di 35 La vocatio in ius di e la rendicontazione dallo stesso offerta hanno Controparte_6
certamente trovato utilità nel presente giudizio, consentendo di fare chiarezza in relazione ai rapporti tra le parti ed alle somme facenti parte della massa attiva ereditaria ad esse destinate, consentendo una maggiore visione di insieme ed una ricostruzione più accurata dei fatti. Ciò anche alla luce delle modifiche patrimoniali intervenute in pendenza del giudizio. La parte convenuta , in hoc Controparte_3
iudicio, ha certamente fatto un uso prudente e ragionato delle sue prerogative difensive, chiedendo di accertare una situazione che avrebbe certamente potuto incidere sulla corretta determinazione delle quote divisionali, essa da effettuare in conformità al testamento redatto da . La richiesta di rendiconto non Persona_1
solo si è rivelata utile e necessaria, ma ha consentito di rilevare circostanze senz'altro importanti ai fini dello scioglimento della comunione, che, in mancanza di approfondimento, avrebbero potuto rimanere sconosciute e con la conseguenza determinazione di indebiti vantaggi in favore di alcuni dei coeredi e in danno di altri,
nonostante la nomina, quali eredi in pari quota, che il de cuius ebbe ad operare in favore dei suoi otto nipoti ( Parte_1 Parte_2 CP_1
, , e Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_5 CP_3
) unitamente ai due legati, a carico dell'eredità, che lo stesso dispose in favore di
[...]
e , essi risultanti adempiuti all'esito della istruttoria al CP_1 CP_5
momento svolta. La domanda di condanna per lite temeraria in questione non potrà,
pertanto, trovare accoglimento. Ciò anche a fronte della circostanza per la quale pagina 32 di 35 , sia nella comparsa di costituzione del 23.11.2021 che nella Controparte_6
memoria n° 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c. del 22.12.2021 ed in quella n° 2 del
31.01.2022, nel descrivere l'incarico ricevuto e nell'affermare l'esatto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti, descriveva nell'atto difensivo solo alcune movimentazioni di denaro (l'assegno circolare di euro 25.000,00 emesso in favore di il 29.07.2008, l'assegno circolare di euro 25.000,00 emesso in favore di CP_1
il 29.07.2008, l'assegno circolare di euro 900,00 emesso in favore di CP_5 [...]
il 04.08.2008; l'assegno circolare di euro 6.000,00 emesso in Controparte_11
favore di del 04.08.2008; l'assegno circolare di euro 31.000,00 emesso CP_9
in favore di il 04.08.2008, l'assegno circolare di euro 8.000,00 Parte_4
emesso in favore di il 22.09.2008) ma non altre che, alla data del Parte_1
deposito dell'indicato atto difensivo, risultavano pure già compiute. Egli, più
specificatamente, non faceva alcun riferimento alle ulteriori somme corrisposte già alla data del 23.11.2021, se non in sede di successiva rendicontazione del 22.03.2023, essa d'ordine del giudice. Non venivano espressamente indicati: il vaglia circolare di euro
2.000,00, emesso a favore di il 22.04.2015; il vaglia circolare di euro Parte_1
700,00, emesso a favore di il 22.04.2015; il vaglia circolare di Controparte_11
euro 3.570,00, emesso a favore di il 24.05.2019; il vaglia Controparte_11
circolare di euro 3.107,79, emesso il 24.05.2019 a favore di Parte_1
24.05.2019; il vaglia circolare di euro 2.753,00, emesso a favore di Parte_2
il 24.05.2019. Invero, è stato possibile ricostruire i movimenti in questione,
[...]
pagina 33 di 35 deducendoli dall'allegato 11 della comparsa di costituzione e risposta denominato
copia dei versamenti eseguiti sul conto corrente postale, solo a seguito della presentata rendicontazione e della specifica delle operazioni compiute. ha in Controparte_6
ogni caso documentato le operazioni svolte, comunque ottemperando all'ordinanza del giudice. I pagamenti dallo stesso effettuati potranno essere considerati, unitamente agli altri elementi del giudizio, per determinare in maniera corretta le quote divisionali e valutare ogni ulteriore aspetto della vicenda.
Andranno compensate le spese tra il convenuto e i terzi chiamati in Controparte_3
causa , e . Controparte_6 CP_1 CP_5
Le spese tra le restanti parti in causa andranno determinate all'esito definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico monocratico, dr.ssa IA Stefania Picece, pronunciando ai sensi dell'art. 277, co. 2.
c.p.c., nel giudizio iscritto al n° 12358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, così decide:
- Accerta e dichiara l'acquiescenza degli attori e del convenuto al testamento di
[...]
. Per_1
- Rigetta, allo stato, la domanda posta da Parte_1 Parte_2
(29.12.1972), , , CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
, di accertare e dichiarare che i chiamati all'eredità, con la Parte_5
pagina 34 di 35 accettazione della medesima, siano obbligati ad ottemperare dal mese di giugno 2007
alla divisione dei beni immobili per come attribuitisi;
quindi, la domanda da essi formulata di dichiarare esecutivo il progetto di divisione del 09.03.2019 di cui alla bozza del notaio dott. sa . Persona_2
- Dichiara l'estromissione di , e Controparte_6 CP_5 CP_1
(02.12.1967) dal giudizio.
- Dichiara la contumacia di . Controparte_7
- Rigetta la domanda formulata da di condanna alla lite temeraria Controparte_6
del convenuto . Controparte_3
- Compensa le spese tra il convenuto ed i terzi chiamati in causa, Controparte_3
rispettivamente , e (02.12.1967). Controparte_6 CP_5 Parte_7
- Rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria con divisione delle quote, e l'esame delle ulteriori questioni da definire, riservandosi ogni ulteriore determinazione sulle richieste delle parti con separata ordinanza.
Così deciso in NO, lì 07 dicembre 2025.
Il giudice dott. sa IA Stefania Picece
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