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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8796/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Stefania Parte_1 Scardicchio;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Borrelli;
CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni e per le giornate dedotte nel ricorso nonché il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2020- è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto
(cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
1 consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito:
"Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici, per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso, è fondata, avendo la lavoratrice assolto il suo onere probatorio.
Occorre precisare che la cancellazione totale e parziale della giornate in agricoltura è stata operata alla luce dell'ispezione espletata dell'ente previdenziale;
a tal fine è opportuno ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi,
2 quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9251/10).
Dalle difese dell' è dato inferire che la cancellazione dagli CP_1 elenchi nominativi dei braccianti agricoli della parte ricorrente sia avvenuta a seguito della ritenuta insussistenza del rapporto lavorativo in agricoltura denunciato negli anni 2018, 2019 e 2020 dalla ditta FI ET.
L nella memoria costituiva, nel riportarsi alle risultanze CP_1 del verbale ispettivo in atti, ha rappresentato che il disconoscimento delle giornate lavorative è avvenuto dopo aver riscontrato gravi incongruenze in sede ispettiva tra il numero di braccianti agricoli denunciati negli anni in contesa dalla ditta
FI ET ed il reale fabbisogno di manodopera negli stessi anni, tenuto conto della consistenza dei terreni effettivamente coltivati, della produzione di utili in ragione della documentazione acquisita, dei titoli di conduzione dei terreni,
e, soprattutto, degli ingenti costi di gestione dell'attività imprenditoriale, ritenuta antieconomica.
A rafforzare il convincimento dell'incongruenza tra il numero di lavoratori denunciati negli anni dall'azienda agricola ed il reale fabbisogno di manodopera è stata la dichiarazione resa nel corso dell'ispezione dal titolare dell'omonima ditta ritenuta non genuina all'esito dei riscontri effettuati ed in particolare della parziale veridicità dei titoli di gestione dei terreni denunciati.
Ed ancora, le innumerevoli dichiarazioni rese dai braccianti agricoli convocati dagli ispettori, risultate del tutto contraddittorie e poco convincenti rispetto a quanto emerso dall'attività di accertamento e quanto dichiarato dallo stesso titolare della ditta, hanno rafforzato le conclusioni circa la natura fittizia della quasi totalità dei rapporti lavorativi denunciati negli anni ed hanno condotto al disconoscimento di alcuni, compreso il rapporto lavorativo in esame.
Ebbene, tutti i testimoni escussi nel presente giudizio hanno confermato le deduzioni attoree con riferimento all'espletamento dell'attività lavorativa della parte ricorrente negli anni 2018-
2019-2020.
Teste L : “ADR: Ho lavorato per la ditta FI negli Tes_1 anni 2018 e 1019. Nel 2018 ho lavorato da settembre a dicembre, nel 2019 da luglio a novembre. Ho lavorato con la sig.ra Parte_1 nella stessa squadra e ci occupavamo di estirpare le erbacce dalle piantine, della concimazione del terreno e dei sistemi di irrigazione. Tanto facevo io e la sig.ra non ricordo Parte_1 esattamente da quante persone fossero composte le squadre di lavoro, eravamo per la maggior parte donne e io e la sig.ra
lavoravamo insieme tutti i giorni. Parte_1 ADR: Preciso che io ho lavorato solo negli anni 2018 e 2019, nulla so dire sull'anno 2020”.
3 Teste “ADR: Nel 2018 ho lavorato circa 85 Testimone_2 giornate, nel 2019 circa 120 e nel 2020 circa 115. La sig.ra
ha lavorato le stesse giornate e me lo ricordo perché Parte_1 lavoravamo insieme. Ci occupavamo di pulizia del terreno, concimazione, montaggio e smontaggio dei sistemi di irrigazione e togliere le erbacce dalle piante.
Teste “Confermo che la sig.ra ha Testimone_3 Parte_1 lavorato per FI negli anni 2018 e 2019 e tanto posso riferire in quanto ho lavorato anche io per FI negli stessi anni.
Nulla posso dire in merito all'anno 2020 perché quell'anno non lavorai per FI”.
ADR: “Confermo che la sig.ra ha lavorato per FI Parte_1 nell'anno 2018 per circa 80-90 giornate da settembre a dicembre.
Nel 2018 ho lavorato per FI da gennaio a dicembre per 160 giornate circa e l'ho vista lavorare nel periodo anzidetto.
Lavoravamo sugli stessi terreni”.
ADR: “Confermo che la sig.ra ha lavorato per FI Parte_1 nell'anno 2019 per circa 120 giornate da aprile a novembre. Anche nell'anno 2019 ho lavorato per FI da gennaio a dicembre sempre per 160 giornate circa e l'ho vista lavorare nel periodo anzidetto. Lavoravamo sugli stessi terreni”.
Anche le mansioni indicate in ricorso consistenti nella pulizia del terreno, concimazione, sistemazione dei sistemi di irrigazione per sei ore e mezza giornaliere sono state ampiamente provate per mezzo delle testimonianze raccolte.
In effetti, i testi escussi hanno ampiamente confermato quasi tutte le circostanze articolate in capitoli di prova nel ricorso introduttivo con riguardo ai principali indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato.
Vi è la prova, dunque, dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo negli anni 2018-2019-2020 disconosciuto dall CP_1 Di conseguenza deve essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2020.
Le spese di lite, liquidate e distratte in dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda ed accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2018-2019-2020 per le giornate dedotte nel ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione CP_1 4 della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con il numero di giorni lavorativi denunciati dall'azienda agricola FI
ET;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020; condanna l in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 4.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Stefania Parte_1 Scardicchio;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Borrelli;
CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni e per le giornate dedotte nel ricorso nonché il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2020- è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto
(cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
1 consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito:
"Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici, per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso, è fondata, avendo la lavoratrice assolto il suo onere probatorio.
Occorre precisare che la cancellazione totale e parziale della giornate in agricoltura è stata operata alla luce dell'ispezione espletata dell'ente previdenziale;
a tal fine è opportuno ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi,
2 quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9251/10).
Dalle difese dell' è dato inferire che la cancellazione dagli CP_1 elenchi nominativi dei braccianti agricoli della parte ricorrente sia avvenuta a seguito della ritenuta insussistenza del rapporto lavorativo in agricoltura denunciato negli anni 2018, 2019 e 2020 dalla ditta FI ET.
L nella memoria costituiva, nel riportarsi alle risultanze CP_1 del verbale ispettivo in atti, ha rappresentato che il disconoscimento delle giornate lavorative è avvenuto dopo aver riscontrato gravi incongruenze in sede ispettiva tra il numero di braccianti agricoli denunciati negli anni in contesa dalla ditta
FI ET ed il reale fabbisogno di manodopera negli stessi anni, tenuto conto della consistenza dei terreni effettivamente coltivati, della produzione di utili in ragione della documentazione acquisita, dei titoli di conduzione dei terreni,
e, soprattutto, degli ingenti costi di gestione dell'attività imprenditoriale, ritenuta antieconomica.
A rafforzare il convincimento dell'incongruenza tra il numero di lavoratori denunciati negli anni dall'azienda agricola ed il reale fabbisogno di manodopera è stata la dichiarazione resa nel corso dell'ispezione dal titolare dell'omonima ditta ritenuta non genuina all'esito dei riscontri effettuati ed in particolare della parziale veridicità dei titoli di gestione dei terreni denunciati.
Ed ancora, le innumerevoli dichiarazioni rese dai braccianti agricoli convocati dagli ispettori, risultate del tutto contraddittorie e poco convincenti rispetto a quanto emerso dall'attività di accertamento e quanto dichiarato dallo stesso titolare della ditta, hanno rafforzato le conclusioni circa la natura fittizia della quasi totalità dei rapporti lavorativi denunciati negli anni ed hanno condotto al disconoscimento di alcuni, compreso il rapporto lavorativo in esame.
Ebbene, tutti i testimoni escussi nel presente giudizio hanno confermato le deduzioni attoree con riferimento all'espletamento dell'attività lavorativa della parte ricorrente negli anni 2018-
2019-2020.
Teste L : “ADR: Ho lavorato per la ditta FI negli Tes_1 anni 2018 e 1019. Nel 2018 ho lavorato da settembre a dicembre, nel 2019 da luglio a novembre. Ho lavorato con la sig.ra Parte_1 nella stessa squadra e ci occupavamo di estirpare le erbacce dalle piantine, della concimazione del terreno e dei sistemi di irrigazione. Tanto facevo io e la sig.ra non ricordo Parte_1 esattamente da quante persone fossero composte le squadre di lavoro, eravamo per la maggior parte donne e io e la sig.ra
lavoravamo insieme tutti i giorni. Parte_1 ADR: Preciso che io ho lavorato solo negli anni 2018 e 2019, nulla so dire sull'anno 2020”.
3 Teste “ADR: Nel 2018 ho lavorato circa 85 Testimone_2 giornate, nel 2019 circa 120 e nel 2020 circa 115. La sig.ra
ha lavorato le stesse giornate e me lo ricordo perché Parte_1 lavoravamo insieme. Ci occupavamo di pulizia del terreno, concimazione, montaggio e smontaggio dei sistemi di irrigazione e togliere le erbacce dalle piante.
Teste “Confermo che la sig.ra ha Testimone_3 Parte_1 lavorato per FI negli anni 2018 e 2019 e tanto posso riferire in quanto ho lavorato anche io per FI negli stessi anni.
Nulla posso dire in merito all'anno 2020 perché quell'anno non lavorai per FI”.
ADR: “Confermo che la sig.ra ha lavorato per FI Parte_1 nell'anno 2018 per circa 80-90 giornate da settembre a dicembre.
Nel 2018 ho lavorato per FI da gennaio a dicembre per 160 giornate circa e l'ho vista lavorare nel periodo anzidetto.
Lavoravamo sugli stessi terreni”.
ADR: “Confermo che la sig.ra ha lavorato per FI Parte_1 nell'anno 2019 per circa 120 giornate da aprile a novembre. Anche nell'anno 2019 ho lavorato per FI da gennaio a dicembre sempre per 160 giornate circa e l'ho vista lavorare nel periodo anzidetto. Lavoravamo sugli stessi terreni”.
Anche le mansioni indicate in ricorso consistenti nella pulizia del terreno, concimazione, sistemazione dei sistemi di irrigazione per sei ore e mezza giornaliere sono state ampiamente provate per mezzo delle testimonianze raccolte.
In effetti, i testi escussi hanno ampiamente confermato quasi tutte le circostanze articolate in capitoli di prova nel ricorso introduttivo con riguardo ai principali indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato.
Vi è la prova, dunque, dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo negli anni 2018-2019-2020 disconosciuto dall CP_1 Di conseguenza deve essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2020.
Le spese di lite, liquidate e distratte in dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda ed accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2018-2019-2020 per le giornate dedotte nel ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione CP_1 4 della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con il numero di giorni lavorativi denunciati dall'azienda agricola FI
ET;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020; condanna l in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
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