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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 351/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A (C.F. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Burcheri, C.F._1 con elezione di domicilio presso il suo studio sito in San Cataldo alla Via G. Garibaldi n. 25;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Antonino G. Salamone, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Caltanissetta alla Via Bissolati n. 7;
-resistente - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 12 Così come esaustivamente riassunto nella memoria difensiva autorizzata depositata da parte opponente in data 03/10/2023, la vicenda giudiziaria per cui è causa può essere così sintetizzata: << (…) Con Decreto ingiuntivo n. 9 del
28 gennaio 2023 (R.G. n. 9/2023), dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro – ingiungeva alla società di pagare, Pt_1 Parte_1
“per le causali di cui al ricorso”, in favore del sig. la somma di € CP_1
10.607,48, nonché € 700,00 a titolo di spese di procedura oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge. Il suddetto decreto, … dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva notificato, privo di ricorso, unitamente all'atto di precetto in data 13 febbraio 2023 sia presso la sede della società che presso la residenza del legale rappresentante. Ciò premesso la società proponeva rituale opposizione adducendo che Parte_1 il predetto decreto era stato notificato privo di ricorso, circostanza questa non contestata, poiché non contestabile, da parte opposta, in violazione dell'art. 643, comma 2, c.p.c., il quale recita che “Il ricorso ed il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”. (…)”. In particolare, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, ritualmente depositato in data 24/03/2023, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. al fine di sentire revocare
[...] CP_1 il decreto ingiuntivo n. 9/2023 (RG 9/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data 28/01/2023 e notificato in data 13/02/2023, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di € 10.607,48 a titolo di spettanze retributive maturate e non pagate alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese della procedura di ingiunzione (liquidate in € 700,00). Nello specifico, la società ha eccepito la nullità ed inefficacia Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato privo di ricorso, in violazione dell'art. 643, co.2, c.p.c. nonché senza l'apposizione di formula esecutiva. L'odierna opponente, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 9 del 28 gennaio 2023 (R.G. n. 9/2023) perché pag. 2 di 12 notificato privo di ricorso in violazione dell'art. 643, comma 2, c.p.c. ed inoltre perché la somma ingiunta non risulta certa liquida ed esigibile posto che mai l'opponente ha firmato alcuna ammissione di debito;
- In via principale accertare e dichiarare la nullità e dunque l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 9 del 28 gennaio 2023 (R.G. n. 9/2023) emesso dal Tribunale di Caltanissetta – sezione lavoro – perché notificato privo di ricorso in violazione dell'art. 643, comma 2, c.p.c. nonché privo di formula esecutiva;
- per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 9/2023 del 28/01/2023 (R.G. n. 9/2023); Con riserva di precisare le domande all'esito della costituzione di parte opposta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. (…)”. Il Sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso ricorso, così concludendo: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- preliminarmente, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande e le eccezioni formulate dalla opponente e conseguentemente Controparte_2 rigettare la proposta opposizione, con conferma del D.I. n. 9/2023 in ogni sua parte;
- nel merito dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti della CP_1 [...]
della somma recata nelle buste paga poste a fondamento del D.I. n. Controparte_2
9/2023 e pertanto condannare la stessa, alla somma di € 10.607,48 oltre interessi dalla data di emissione al soddisfo, nonché alle spese del procedimento monitorio;
- conseguentemente confermare la provvisoria esecutività del D.I. n. 9/2023, opposto dalla Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. (…)”. All'esito dell'udienza del 25/07/2023, il Giudice Dott. Francesco Bongioanni, ritenuto di dover assegnare a parte opponente un termine a difesa per articolare le proprie deduzioni circa la domanda monitoria, concedeva alla Parte_1 termine per il deposito di memoria difensiva e a parte opposta per il
[...] deposito di note di replica. Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 03/10/2023, la società sollevava eccezione riconvenzionale di compensazione per Parte_1
l'importo di € 25.797,34 pari alle somme dovute da parte di alcuni clienti
pag. 3 di 12 asseritamente pagate in contanti al sig. e da questi non versate nelle CP_1 casse aziendali. A questo proposito, la stessa società provvedeva a depositare in atti il decreto di citazione diretta a giudizio con cui il PM , dichiarando Tes_1 concluse le indagini preliminari, provvedeva a contestare al lavoratore, odierna parte opposta, il reato di cui all'art. 646 c.p. e citava il sig. CP_1 all'udienza predibattimentale avanti al Tribunale Penale di Caltanissetta. La stessa chiedeva, altresì, l'ammissione dei verbali di sommarie informazioni assunte nel medesimo procedimento penale n. 3255/2021 RGNR. Seguiva il deposito delle memorie di replica da parte del sig. in data CP_1
12/10/2023, con cui la parte opposta contestava la tardività ex art. 416, co.2, c.p.c. dell'eccezione di compensazione proposta dalla società opponente, oltre alla mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 c.c. per l'operatività della c.d. compensazione giudiziale. La parte opposta produceva, altresì, l'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo richiesto dall'odierna società opponente nei suoi confronti per crediti in parte coincidenti con quelli qui posti in compensazione e la sentenza n. 345/2025 R.S., emessa nel procedimento n. 907/2024 RG iscritto avanti al Tribunale di Caltanissetta-Sezione Civile, con cui il Giudice investito di tale causa respingeva la domanda di risarcimento proposta dalla Parte_1 nei confronti del sig. dichiarando l'inammissibilità di tale richiesta CP_1 per la parte coincidente con quella opposta in compensazione nel presente giudizio. A seguito dell'udienza del 24/10/2023, il Giudice del Lavoro di Caltanissetta rigettava con ordinanza l'istanza di sospensiva proposta dalla società
[...]
da una parte, per carenza di allegazione di elementi tali da Parte_1 configurare il periculum in mora e, dall'altra, per la necessità di approfonditi e specifici accertamenti con riferimento al fumus boni iuris. La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, anche di quelli sopravvenuti e indispensabili ai fini della decisione, ammessi ex art. 421 c.p.c. con ordinanza del 03/09/2024, infine, è stata rinviata all'udienza del 17/02/2026 per “trattazione cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali. pag. 4 di 12 Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato allo scrivente Magistrato, che ha provveduto ad anticipare alla data del 22/12/2025 la già calendarizzata udienza di discussione/decisione della causa, fissata in modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che con il ricorso in opposizione originariamente depositato la società Parte_1 si è limitata a domandare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante
[...]
l'omessa notifica del ricorso monitorio in uno con il decreto ingiuntivo e per la mancata apposizione della formula esecutiva sullo stesso titolo. In via preliminare, occorre dunque rammentare l'insegnamento della Corte di Cassazione sul punto, avendo la stessa affermato che l'omessa notifica del ricorso in uno al decreto ingiuntivo, come richiesto dall'art. 643 c.p.c., non integra un'inesistenza della notifica del decreto ma solo la sua nullità, attesa la riconoscibilità di un nucleo essenziale di attività notificatoria avente ad oggetto il provvedimento condannatorio, recante tutti gli elementi essenziali per acquisire agevolmente conoscenza anche del ricorso (cfr. Cass. 3159/2016). L'inesistenza della notifica di un atto giudiziario, infatti, è “configurabile in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SU 14916/2016 e 29729/2019). A fronte di quanto sopra esposto, deve fin da subito evidenziarsi che la fattispecie in esame- in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato unitamente al precetto e senza il ricorso monitorio in violazione dell'art. 643 c.p.c.- integra pienamente l'ipotesi della nullità della notificazione. Il caso è quello in cui la Cassazione è ormai costante nell'affermare che “la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c,
pag. 5 di 12 applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente” (Cass. 22959/2007).
La diversa qualificazione del vizio della notifica rileva, tra le altre cose, ai fini del rimedio esperibile avverso tale notifica, dal momento che: “il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.”( Cass. 8126/2010).
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo privo del ricorso ex art. 633 c.p.c., la , dunque, introduceva correttamente il giudizio Parte_1 per mezzo di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Deve però rilevarsi come la tempestiva proposizione della suddetta opposizione non possa considerarsi sanante del vizio della notifica, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. La notifica del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso monitorio non realizza, infatti, lo scopo dell'atto che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale e integra, pertanto, una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. L'omessa notifica del ricorso in uno con il decreto ingiuntivo comporta, infatti, l'impossibilità di conoscere la causa petendi della domanda monitoria così impendendo l'operatività dell'art. 156, co.3, cpc. A riprova di quanto sopra esposto, si rileva che l'odierna parte opponente si è limitata con il ricorso introduttivo del giudizio, a contestare la validità della notifica, essendo stata preclusa alla stessa parte la conoscenza delle causali di cui all'ingiunzione di pagamento, ciò comportando una lesione del diritto di difesa sui profili di merito della controversia. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 9/2023 emesso in data 28/01/2023 dall'intestato Tribunale, senza che ciò precluda l'esame della fondatezza della pretesa creditoria. Occorre, infatti, rammentare che “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 cod.proc.civ.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle pag. 6 di 12 condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio” (Cass. 4121/2001). Quanto sopra ricostruito conferma l'assoluta legittimità, da una parte, dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 25/07/2023 dal Giudice Dott. Bongioanni contenente la concessione alla di un termine ai Pt_1 Parte_1 fini di integrare le difese nel merito e, dall'altra, dell'ordinanza pronunciata dal medesimo Giudice in data 03/09/2024 con la quale è stata disposta l'acquisizione della documentazione sopravvenuta offerta dalle parti. Avuto riguardo alle suddette integrazioni difensive, in materia di onere della prova va ricordato che “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cass. 23174/2014). Ferma la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per le ragioni di cui sopra, deve allora confermarsi, anche in questa sede, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sig. . CP_1
A questo proposito, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U. 13533/2001). Ciò posto, a fronte della prova documentale offerta da parte opposta, consistente nelle buste paga attestanti la sussistenza delle spettanze richieste, il credito retributivo vantato dal sig. deve essere considerato CP_1 sostanzialmente incontestato e va liquidato in questa sede. Ed invero, nella propria memoria autorizzata, la stessa ha Parte_1 ammesso di essere debitrice per un importo di € 9.164,64 (€ 4.416,34 a titolo di TFR e € 4.748,30 a titolo di retribuzioni), rendendo tale parte del credito pacifica e non contestata.
pag. 7 di 12 La contestazione del residuo importo di € 1.442,04 è stata formulata in modo assolutamente generico (“perché non dovute”), senza alcuna specificazione delle ragioni di tale presunta non debenza. Tale contestazione, in violazione dell'onere di specificità imposto dall'art. 115 c.p.c., equivale a una mancata contestazione, con la conseguenza che anche tale importo deve ritenersi provato. Per di più la società datrice di lavoro nulla ha asserito e/o Parte_1 provato sull'eventuale pagamento di tali somme. La società opponente, invero, con la memoria autorizzata dal Giudice Dott. Bongioanni, si è limitata a sollevare una eccezione riconvenzionale di compensazione per un importo di € 25.797,34 pari alle somme dovute alla società da parte di alcuni clienti, le quali sarebbero state pagate in contanti al sig. e da questi trattenute indebitamente. CP_1
A questo proposito, la stessa società provvedeva a depositare in atti il decreto di citazione diretta a giudizio con cui il PM , dichiarando Tes_1 concluse le indagini preliminari, provvedeva alla contestazione del reato di cui all'art. 646 c.p. e citava il sig. all'udienza predibattimentale avanti al CP_1
Tribunale Penale di Caltanissetta. Venivano depositati altresì i verbali di sommarie informazioni rese dai clienti della ditta Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 3255/2021 RGNR. La stessa fattispecie, peraltro, risulta oggetto anche di separato giudizio civile R.G. C.C. n. 907/2024 avanti al Tribunale di Caltanissetta nel quale la società ha proposto azione risarcitoria ex art. 2043 cc (da intendersi, Parte_1 eventualmente, in via subordinata come azione di arricchimento senza causa, ex artt. 2041-2042 c.c.) nei confronti del sig. per € 11.337,09, CP_1 come si evince dalla documentazione sopravvenuta offerta da parte opposta e ammessa dal Giudice Dott. Bongioanni. Ricostruito quanto sopra, questo Tribunale ritiene di dover dare seguito all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, laddove le stesse affermano che: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − pag. 8 di 12 legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cass. S.U. 23225/2016). Alla luce del suddetto insegnamento della Suprema Corte, si deve escludere la possibilità di operare la compensazione giudiziale eccepita dalla Parte_1
posto che l'eccezione riconvenzionale si riferisce a credito oggetto di
[...] contestazione sia nel presente giudizio, sia nelle ulteriori sedi giudiziarie in cui lo stesso è stato invocato. Il suddetto orientamento giurisprudenziale è stato infatti chiarito dalle Sezioni Unite nel senso che: “L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione” (Cass. S.U. 23225/2016). Risulta infatti principio consolidato che i requisiti previsti dall'art. 1243, co.1, cc per la compensazione legale (omogeneità, liquidità, esigibilità e certezza) debbano sussistere inevitabilmente anche per la compensazione giudiziale, dal pag. 9 di 12 momento che l'art. 1243, co. 2, cc si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito solo se facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ciò che presuppone che il controcredito opposto in compensazione debba essere certo nella sua esistenza e, dunque, non controverso. La certezza, infatti, attenendo all'an della pretesa creditoria posta in compensazione, rappresenta presupposto logico imprescindibile ai fini della sussistenza del requisito relativo al quantum, ossia quello della liquidità previsto espressamente dall'art. 1243 cc. Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'intero credito vantato dalla società non sia dotato del requisito della certezza, risultando Parte_1 eccessivamente carente l'impianto allegatorio e probatorio proposto dall'opponente in sede di memoria integrativa autorizzata. La società opponente, infatti, pretende di dimostrare una serie di episodi di appropriazione indebita riferiti al sig. affidando la prova CP_1 documentale esclusivamente a quattro lettere di riscontro a diffide volte ad ottenere il pagamento di fatture, nelle quali i clienti asseriscono di aver saldato quanto dovuto in contanti all'opposto. Ebbene, pur volendo ammettere che le suddette allegazioni documentali possano provare l'apprensione delle somme da parte del sig. CP_1
(risultando il più delle volte scarsamente circostanziate), sicuramente nulla dimostrano sul mancato successivo versamento di quanto incassato a favore della società. L'assoluta incapacità probatoria delle allegazioni offerte dalla società opponente rende inammissibili, altresì, le istanze di espletamento della prova testimoniale, essendo i capitoli formulati in un'ottica esclusivamente confermativa di quanto contenuto nella produzione documentale. L'inidoneità del suddetto impianto probatorio, del resto, deve desumersi anche dalle discrasie contabili evincibili dalla diversa quantificazione del credito operata dalla società nelle varie sedi giudiziali, oltre che Parte_1 dalla mancata coincidenza dei dati di alcune fatture poste a base del credito. Di nessun rilievo, ai fini dell'integrazione del requisito della certezza del credito, devono essere anche considerati il decreto di citazione diretta a pag. 10 di 12 giudizio e i verbali di sommarie informazioni di cui al procedimento penale n. 3255/2021 RGNR prodotti dalla società opponente e ammessi da questo Tribunale con ordinanza del 03/09/2024. Confermata l'ammissibilità della suddetta documentazione quale prova atipica soggetta al libero convincimento del giudice (cfr. Cass. 1593/2017), questo Tribunale non può che rilevare l'assoluta inconsistenza degli atti di indagine offerti dalla società opponente in quanto nella sostanza totalmente sovrapponibili agli allegati di cui ai n. 1-2/4 della memoria integrativa, oltre che formati dagli organi inquirenti al di fuori del contraddittorio delle parti. Ne consegue che l'impianto probatorio non risulta idoneo ai fini dell'integrazione dei requisiti richiesti dall'art. 1243, co.2, per l'operatività della compensazione giudiziale.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'eccezione riconvenzionale proposta dalla società opponente deve essere respinta e la stessa società va condannata al pagamento a favore del Sig. CP_1 della somma di € 10.607,48 (importo del credito incontestato e documentalmente provato), maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ. Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057
– 01; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015 Rv. 635269-01). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla pag. 11 di 12 verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. In applicazione dei suesposti principi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (ivi incluse quelle della fase monitoria) vengono poste a carico della società opponente ex art. 91 c.p.c. in quanto parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta dalla difesa di parte opposta, risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 9/2023 (RG 9/2023) emesso dall'intestato Tribunale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta dalla società
Parte_1
- condanna, per l'effetto, la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 10.607,48 a favore del sig. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal CP_1 dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- condanna, altresì, la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a favore del sig. che si liquidano in € 3.400,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. Bologna – Caltanissetta 22/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 351/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A (C.F. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Burcheri, C.F._1 con elezione di domicilio presso il suo studio sito in San Cataldo alla Via G. Garibaldi n. 25;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Antonino G. Salamone, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Caltanissetta alla Via Bissolati n. 7;
-resistente - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 12 Così come esaustivamente riassunto nella memoria difensiva autorizzata depositata da parte opponente in data 03/10/2023, la vicenda giudiziaria per cui è causa può essere così sintetizzata: << (…) Con Decreto ingiuntivo n. 9 del
28 gennaio 2023 (R.G. n. 9/2023), dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro – ingiungeva alla società di pagare, Pt_1 Parte_1
“per le causali di cui al ricorso”, in favore del sig. la somma di € CP_1
10.607,48, nonché € 700,00 a titolo di spese di procedura oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge. Il suddetto decreto, … dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva notificato, privo di ricorso, unitamente all'atto di precetto in data 13 febbraio 2023 sia presso la sede della società che presso la residenza del legale rappresentante. Ciò premesso la società proponeva rituale opposizione adducendo che Parte_1 il predetto decreto era stato notificato privo di ricorso, circostanza questa non contestata, poiché non contestabile, da parte opposta, in violazione dell'art. 643, comma 2, c.p.c., il quale recita che “Il ricorso ed il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”. (…)”. In particolare, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, ritualmente depositato in data 24/03/2023, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. al fine di sentire revocare
[...] CP_1 il decreto ingiuntivo n. 9/2023 (RG 9/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data 28/01/2023 e notificato in data 13/02/2023, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di € 10.607,48 a titolo di spettanze retributive maturate e non pagate alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese della procedura di ingiunzione (liquidate in € 700,00). Nello specifico, la società ha eccepito la nullità ed inefficacia Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato privo di ricorso, in violazione dell'art. 643, co.2, c.p.c. nonché senza l'apposizione di formula esecutiva. L'odierna opponente, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 9 del 28 gennaio 2023 (R.G. n. 9/2023) perché pag. 2 di 12 notificato privo di ricorso in violazione dell'art. 643, comma 2, c.p.c. ed inoltre perché la somma ingiunta non risulta certa liquida ed esigibile posto che mai l'opponente ha firmato alcuna ammissione di debito;
- In via principale accertare e dichiarare la nullità e dunque l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 9 del 28 gennaio 2023 (R.G. n. 9/2023) emesso dal Tribunale di Caltanissetta – sezione lavoro – perché notificato privo di ricorso in violazione dell'art. 643, comma 2, c.p.c. nonché privo di formula esecutiva;
- per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 9/2023 del 28/01/2023 (R.G. n. 9/2023); Con riserva di precisare le domande all'esito della costituzione di parte opposta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. (…)”. Il Sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso ricorso, così concludendo: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- preliminarmente, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande e le eccezioni formulate dalla opponente e conseguentemente Controparte_2 rigettare la proposta opposizione, con conferma del D.I. n. 9/2023 in ogni sua parte;
- nel merito dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti della CP_1 [...]
della somma recata nelle buste paga poste a fondamento del D.I. n. Controparte_2
9/2023 e pertanto condannare la stessa, alla somma di € 10.607,48 oltre interessi dalla data di emissione al soddisfo, nonché alle spese del procedimento monitorio;
- conseguentemente confermare la provvisoria esecutività del D.I. n. 9/2023, opposto dalla Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. (…)”. All'esito dell'udienza del 25/07/2023, il Giudice Dott. Francesco Bongioanni, ritenuto di dover assegnare a parte opponente un termine a difesa per articolare le proprie deduzioni circa la domanda monitoria, concedeva alla Parte_1 termine per il deposito di memoria difensiva e a parte opposta per il
[...] deposito di note di replica. Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 03/10/2023, la società sollevava eccezione riconvenzionale di compensazione per Parte_1
l'importo di € 25.797,34 pari alle somme dovute da parte di alcuni clienti
pag. 3 di 12 asseritamente pagate in contanti al sig. e da questi non versate nelle CP_1 casse aziendali. A questo proposito, la stessa società provvedeva a depositare in atti il decreto di citazione diretta a giudizio con cui il PM , dichiarando Tes_1 concluse le indagini preliminari, provvedeva a contestare al lavoratore, odierna parte opposta, il reato di cui all'art. 646 c.p. e citava il sig. CP_1 all'udienza predibattimentale avanti al Tribunale Penale di Caltanissetta. La stessa chiedeva, altresì, l'ammissione dei verbali di sommarie informazioni assunte nel medesimo procedimento penale n. 3255/2021 RGNR. Seguiva il deposito delle memorie di replica da parte del sig. in data CP_1
12/10/2023, con cui la parte opposta contestava la tardività ex art. 416, co.2, c.p.c. dell'eccezione di compensazione proposta dalla società opponente, oltre alla mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 c.c. per l'operatività della c.d. compensazione giudiziale. La parte opposta produceva, altresì, l'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo richiesto dall'odierna società opponente nei suoi confronti per crediti in parte coincidenti con quelli qui posti in compensazione e la sentenza n. 345/2025 R.S., emessa nel procedimento n. 907/2024 RG iscritto avanti al Tribunale di Caltanissetta-Sezione Civile, con cui il Giudice investito di tale causa respingeva la domanda di risarcimento proposta dalla Parte_1 nei confronti del sig. dichiarando l'inammissibilità di tale richiesta CP_1 per la parte coincidente con quella opposta in compensazione nel presente giudizio. A seguito dell'udienza del 24/10/2023, il Giudice del Lavoro di Caltanissetta rigettava con ordinanza l'istanza di sospensiva proposta dalla società
[...]
da una parte, per carenza di allegazione di elementi tali da Parte_1 configurare il periculum in mora e, dall'altra, per la necessità di approfonditi e specifici accertamenti con riferimento al fumus boni iuris. La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, anche di quelli sopravvenuti e indispensabili ai fini della decisione, ammessi ex art. 421 c.p.c. con ordinanza del 03/09/2024, infine, è stata rinviata all'udienza del 17/02/2026 per “trattazione cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali. pag. 4 di 12 Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato allo scrivente Magistrato, che ha provveduto ad anticipare alla data del 22/12/2025 la già calendarizzata udienza di discussione/decisione della causa, fissata in modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che con il ricorso in opposizione originariamente depositato la società Parte_1 si è limitata a domandare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante
[...]
l'omessa notifica del ricorso monitorio in uno con il decreto ingiuntivo e per la mancata apposizione della formula esecutiva sullo stesso titolo. In via preliminare, occorre dunque rammentare l'insegnamento della Corte di Cassazione sul punto, avendo la stessa affermato che l'omessa notifica del ricorso in uno al decreto ingiuntivo, come richiesto dall'art. 643 c.p.c., non integra un'inesistenza della notifica del decreto ma solo la sua nullità, attesa la riconoscibilità di un nucleo essenziale di attività notificatoria avente ad oggetto il provvedimento condannatorio, recante tutti gli elementi essenziali per acquisire agevolmente conoscenza anche del ricorso (cfr. Cass. 3159/2016). L'inesistenza della notifica di un atto giudiziario, infatti, è “configurabile in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SU 14916/2016 e 29729/2019). A fronte di quanto sopra esposto, deve fin da subito evidenziarsi che la fattispecie in esame- in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato unitamente al precetto e senza il ricorso monitorio in violazione dell'art. 643 c.p.c.- integra pienamente l'ipotesi della nullità della notificazione. Il caso è quello in cui la Cassazione è ormai costante nell'affermare che “la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c,
pag. 5 di 12 applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente” (Cass. 22959/2007).
La diversa qualificazione del vizio della notifica rileva, tra le altre cose, ai fini del rimedio esperibile avverso tale notifica, dal momento che: “il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.”( Cass. 8126/2010).
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo privo del ricorso ex art. 633 c.p.c., la , dunque, introduceva correttamente il giudizio Parte_1 per mezzo di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Deve però rilevarsi come la tempestiva proposizione della suddetta opposizione non possa considerarsi sanante del vizio della notifica, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. La notifica del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso monitorio non realizza, infatti, lo scopo dell'atto che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale e integra, pertanto, una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. L'omessa notifica del ricorso in uno con il decreto ingiuntivo comporta, infatti, l'impossibilità di conoscere la causa petendi della domanda monitoria così impendendo l'operatività dell'art. 156, co.3, cpc. A riprova di quanto sopra esposto, si rileva che l'odierna parte opponente si è limitata con il ricorso introduttivo del giudizio, a contestare la validità della notifica, essendo stata preclusa alla stessa parte la conoscenza delle causali di cui all'ingiunzione di pagamento, ciò comportando una lesione del diritto di difesa sui profili di merito della controversia. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 9/2023 emesso in data 28/01/2023 dall'intestato Tribunale, senza che ciò precluda l'esame della fondatezza della pretesa creditoria. Occorre, infatti, rammentare che “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 cod.proc.civ.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle pag. 6 di 12 condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio” (Cass. 4121/2001). Quanto sopra ricostruito conferma l'assoluta legittimità, da una parte, dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 25/07/2023 dal Giudice Dott. Bongioanni contenente la concessione alla di un termine ai Pt_1 Parte_1 fini di integrare le difese nel merito e, dall'altra, dell'ordinanza pronunciata dal medesimo Giudice in data 03/09/2024 con la quale è stata disposta l'acquisizione della documentazione sopravvenuta offerta dalle parti. Avuto riguardo alle suddette integrazioni difensive, in materia di onere della prova va ricordato che “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cass. 23174/2014). Ferma la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per le ragioni di cui sopra, deve allora confermarsi, anche in questa sede, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sig. . CP_1
A questo proposito, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U. 13533/2001). Ciò posto, a fronte della prova documentale offerta da parte opposta, consistente nelle buste paga attestanti la sussistenza delle spettanze richieste, il credito retributivo vantato dal sig. deve essere considerato CP_1 sostanzialmente incontestato e va liquidato in questa sede. Ed invero, nella propria memoria autorizzata, la stessa ha Parte_1 ammesso di essere debitrice per un importo di € 9.164,64 (€ 4.416,34 a titolo di TFR e € 4.748,30 a titolo di retribuzioni), rendendo tale parte del credito pacifica e non contestata.
pag. 7 di 12 La contestazione del residuo importo di € 1.442,04 è stata formulata in modo assolutamente generico (“perché non dovute”), senza alcuna specificazione delle ragioni di tale presunta non debenza. Tale contestazione, in violazione dell'onere di specificità imposto dall'art. 115 c.p.c., equivale a una mancata contestazione, con la conseguenza che anche tale importo deve ritenersi provato. Per di più la società datrice di lavoro nulla ha asserito e/o Parte_1 provato sull'eventuale pagamento di tali somme. La società opponente, invero, con la memoria autorizzata dal Giudice Dott. Bongioanni, si è limitata a sollevare una eccezione riconvenzionale di compensazione per un importo di € 25.797,34 pari alle somme dovute alla società da parte di alcuni clienti, le quali sarebbero state pagate in contanti al sig. e da questi trattenute indebitamente. CP_1
A questo proposito, la stessa società provvedeva a depositare in atti il decreto di citazione diretta a giudizio con cui il PM , dichiarando Tes_1 concluse le indagini preliminari, provvedeva alla contestazione del reato di cui all'art. 646 c.p. e citava il sig. all'udienza predibattimentale avanti al CP_1
Tribunale Penale di Caltanissetta. Venivano depositati altresì i verbali di sommarie informazioni rese dai clienti della ditta Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 3255/2021 RGNR. La stessa fattispecie, peraltro, risulta oggetto anche di separato giudizio civile R.G. C.C. n. 907/2024 avanti al Tribunale di Caltanissetta nel quale la società ha proposto azione risarcitoria ex art. 2043 cc (da intendersi, Parte_1 eventualmente, in via subordinata come azione di arricchimento senza causa, ex artt. 2041-2042 c.c.) nei confronti del sig. per € 11.337,09, CP_1 come si evince dalla documentazione sopravvenuta offerta da parte opposta e ammessa dal Giudice Dott. Bongioanni. Ricostruito quanto sopra, questo Tribunale ritiene di dover dare seguito all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, laddove le stesse affermano che: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − pag. 8 di 12 legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cass. S.U. 23225/2016). Alla luce del suddetto insegnamento della Suprema Corte, si deve escludere la possibilità di operare la compensazione giudiziale eccepita dalla Parte_1
posto che l'eccezione riconvenzionale si riferisce a credito oggetto di
[...] contestazione sia nel presente giudizio, sia nelle ulteriori sedi giudiziarie in cui lo stesso è stato invocato. Il suddetto orientamento giurisprudenziale è stato infatti chiarito dalle Sezioni Unite nel senso che: “L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione” (Cass. S.U. 23225/2016). Risulta infatti principio consolidato che i requisiti previsti dall'art. 1243, co.1, cc per la compensazione legale (omogeneità, liquidità, esigibilità e certezza) debbano sussistere inevitabilmente anche per la compensazione giudiziale, dal pag. 9 di 12 momento che l'art. 1243, co. 2, cc si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito solo se facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ciò che presuppone che il controcredito opposto in compensazione debba essere certo nella sua esistenza e, dunque, non controverso. La certezza, infatti, attenendo all'an della pretesa creditoria posta in compensazione, rappresenta presupposto logico imprescindibile ai fini della sussistenza del requisito relativo al quantum, ossia quello della liquidità previsto espressamente dall'art. 1243 cc. Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'intero credito vantato dalla società non sia dotato del requisito della certezza, risultando Parte_1 eccessivamente carente l'impianto allegatorio e probatorio proposto dall'opponente in sede di memoria integrativa autorizzata. La società opponente, infatti, pretende di dimostrare una serie di episodi di appropriazione indebita riferiti al sig. affidando la prova CP_1 documentale esclusivamente a quattro lettere di riscontro a diffide volte ad ottenere il pagamento di fatture, nelle quali i clienti asseriscono di aver saldato quanto dovuto in contanti all'opposto. Ebbene, pur volendo ammettere che le suddette allegazioni documentali possano provare l'apprensione delle somme da parte del sig. CP_1
(risultando il più delle volte scarsamente circostanziate), sicuramente nulla dimostrano sul mancato successivo versamento di quanto incassato a favore della società. L'assoluta incapacità probatoria delle allegazioni offerte dalla società opponente rende inammissibili, altresì, le istanze di espletamento della prova testimoniale, essendo i capitoli formulati in un'ottica esclusivamente confermativa di quanto contenuto nella produzione documentale. L'inidoneità del suddetto impianto probatorio, del resto, deve desumersi anche dalle discrasie contabili evincibili dalla diversa quantificazione del credito operata dalla società nelle varie sedi giudiziali, oltre che Parte_1 dalla mancata coincidenza dei dati di alcune fatture poste a base del credito. Di nessun rilievo, ai fini dell'integrazione del requisito della certezza del credito, devono essere anche considerati il decreto di citazione diretta a pag. 10 di 12 giudizio e i verbali di sommarie informazioni di cui al procedimento penale n. 3255/2021 RGNR prodotti dalla società opponente e ammessi da questo Tribunale con ordinanza del 03/09/2024. Confermata l'ammissibilità della suddetta documentazione quale prova atipica soggetta al libero convincimento del giudice (cfr. Cass. 1593/2017), questo Tribunale non può che rilevare l'assoluta inconsistenza degli atti di indagine offerti dalla società opponente in quanto nella sostanza totalmente sovrapponibili agli allegati di cui ai n. 1-2/4 della memoria integrativa, oltre che formati dagli organi inquirenti al di fuori del contraddittorio delle parti. Ne consegue che l'impianto probatorio non risulta idoneo ai fini dell'integrazione dei requisiti richiesti dall'art. 1243, co.2, per l'operatività della compensazione giudiziale.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'eccezione riconvenzionale proposta dalla società opponente deve essere respinta e la stessa società va condannata al pagamento a favore del Sig. CP_1 della somma di € 10.607,48 (importo del credito incontestato e documentalmente provato), maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ. Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057
– 01; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015 Rv. 635269-01). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla pag. 11 di 12 verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. In applicazione dei suesposti principi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (ivi incluse quelle della fase monitoria) vengono poste a carico della società opponente ex art. 91 c.p.c. in quanto parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta dalla difesa di parte opposta, risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 9/2023 (RG 9/2023) emesso dall'intestato Tribunale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta dalla società
Parte_1
- condanna, per l'effetto, la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 10.607,48 a favore del sig. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal CP_1 dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- condanna, altresì, la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a favore del sig. che si liquidano in € 3.400,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. Bologna – Caltanissetta 22/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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