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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2329 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il Dott. , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via Eolo n. Parte_1
52, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad CodiceFiscale_1
Agrigento, nella via Imera n. 50, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Cappello, che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mariangela Gentile, lo rappresenta e difende per mandato allegato agli atti di lite,
- attore/opponente -
CONTRO
1) la Agente della Riscossione per la provincia di Controparte_1
Agrigento, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede ad Agrigento, nella Piazza
Metello n. 28,
- convenuta/opposta/contumace -
2) Controparte_2
in persona del procuratore speciale pro tempore, con sede a Roma, nella via
[...]
Calabria n. 46, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Palermo, nella Piazza
Virgilio n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Nunzio Pinelli e Paola Librizzi, dai quali è
1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione depositata l'11/06/2025,
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni per l'attore/opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alla comparsa in riassunzione introduttiva del presente giudizio, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n.
1), n. 2), e n. 3) c.p.c. e alla memoria conclusionale depositate, rispettivamente, il 15 Luglio
2025, il 15 Settembre 2025, il 3 Ottobre 2025 e il 10 Dicembre 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per Controparte_2
[...]
come quelle formulate nella comparsa di costituzione depositata l'11 Giugno 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con comparsa in riassunzione notificata a mezzo pec il 19 Agosto 2021 il Dott.
vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la Agente Parte_1 Controparte_1
della Riscossione per la provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentate pro tempore,
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120190011019835000.
Esponendo che, per il tramite di tale atto, notificatogli con pec il 12 Dicembre 2019 quest'ultima, a seguito di iscrizione a ruolo n. 2019/003021 reso esecutivo in data 27 Agosto
2019, gli aveva chiesto la corresponsione di € 9.993,14 in dipendenza di un avviso di accertamento di imposta. All'uopo l'attore riferiva di avere precedentemente impugnato la citata cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento,
notificando il 6 Febbraio 2020 apposito ricorso. Specificando che, in tale scritto aveva eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione per la riscossione da parte dell'ente impositore e di quello riscossore. Affermando sia che la suddetta cartella di pagamento costituiva il primo atto che gli era stato validamente notificato;
sia di avere, comunque, provveduto nell'anno 2005 all'integrale versamento delle rate dovute ber rimborsare il rapporto di finanziamento da cui scaturiva la posizione creditoria in parola, che risaliva al 2001'. Deduceva di avere, inoltre,
evidenziato la mancanza di validi atti interruttivi notificati prima della maturazione del cennato termine prescrizionale. Obiettando di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di
2 accertamento indicato nell'atto in questione, che sarebbe avvenuta il 22 Luglio 2016. Lo stesso spiegava che, nel menzionato ricorso aveva pure denunciato, di conseguenza, la nullità della enunciata cartella di pagamento per l'omessa notificazione nei suoi confronti dell'atto impositivo prodromico. Sostenendo di non dovere nulla a titolo di rate scadute e non saldate per il finanziamento agevolato, previsto dal D. L. n. 185/2000, Titolo II, erogato a proprio favore, avendole integralmente corrisposte nei termini pattuiti per il rientro. L'istante aggiungeva che, a seguito della costituzione nel nominato procedimento, avente R.G. N.
714/2020, della e dell'eccezione dalla medesima sollevata al Controparte_1
riguardo, con sentenza n. 1005/21 emessa nelle date dei 26 Marzo 2021/20 Maggio 2021, l'adita
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo essa al giudice ordinario. Di guisa che, con la comparsa di cui sopra aveva provveduto a riassumerlo avanti alla prefata autorità giudiziaria, individuata come territorialmente competente essendo egli residente ad Agrigento e avendo, quella proposta,
natura di opposizione all'esecuzione, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della ricordata pronuncia, per come ivi stabilito. Pertanto, con lo scritto in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare, innanzitutto, la nullità dell'atto impugnato e, per l'effetto, l'illegittimità della minacciata esecuzione per le argomentazioni superiormente richiamate. In secondo luogo, prescritta ogni pretesa avanzata dall'ente impositore, ovvero illegittima per l'integrale saldo della medesima. Quindi, di annullare la citata cartella di pagamento e l'accertamento che le era collegato.
La Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, pur essendo stata regolarmente vocata in ius, non si costituiva nel presente giudizio. Tant'è che, con ordinanza emessa il 15 Febbraio 2022 il
Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ne dichiarava la contumacia.
Mediante provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio in cui si era ritirata all'udienza del 4 Febbraio 2025 l'adita autorità giudiziaria, tenuto conto che nella predetta comparsa di riassunzione era stata eccepita la prescrizione della posizione creditoria in dibattito maturata prima della notificazione dell'atto opposto, nonché l'avvenuto rimborso del cennato finanziamento agevolato, ordinava al Dott. , ai sensi del II comma dell'art. 102 Parte_1
c.p.c., di integrare il contraddittorio nei riguardi dell'
[...]
A tal fine l'attore le notificava apposito atto a Controparte_2
mezzo pec del 19 Febbraio 2025.
3 L' Controparte_2
(d'ora in poi, per brevità, solo ), in persona del procuratore speciale
[...] CP_2
pro tempore, si costituiva nel procedimento de quo depositando l'11 Giugno 2025 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine all'eccezione di prescrizione del menzionato credito e alle altre argomentazioni articolate dall'istante per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi sviluppate domandava al Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'enunciata cartella di pagamento. Nel merito, di dichiarare infondata in fatto e in diritto l'opposizione in esame, rigettandola.
La controversia veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. Durante l'udienza del 23 Dicembre 2025, dopo che soltanto il procuratore dell'opponente aveva discusso la causa oralmente ex art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, in considerazione del fatto che aveva assunto in decisione un altro giudizio da definire con sentenza da emettere a norma della nominata disposizione codicistica, il Giudice revocava l'ordinanza emessa il 2 Dicembre 2025, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con la comparsa in riassunzione introduttiva del procedimento de quo avverso la cartella di pagamento n. 29120190011019835000 è
giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi formulati per suffragarla.
Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato bisogna fornire alcuni indispensabili chiarimenti. Invero, il Dott. Pt_1
, a seguito della sentenza n. 1005/21 emessa nelle date dei 26 Marzo 2021/20 Maggio
[...]
2021, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a definire il procedimento avente R.G. N. 714/2020, da lui incoato con ricorso notificato il 6 Febbraio 2020, appartenendo la stessa al giudice ordinario, prodotta agli atti di lite, con la ricordata comparsa lo ha riassunto innanzi al Tribunale di Agrigento.
Dall'analisi dei documenti rinvenibili nei fascicoli delle parti costituite emerge chiaramente, in primis, che per il tramite di quest'ultima l'attore propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120190011019835000 e il relativo ruolo n. 2019/003021, reso esecutivo il 27
Agosto 2019, notificatagli dall'allora Agente della Riscossione per Controparte_1
4 la provincia di Agrigento, a mezzo pec il 12 Dicembre 2019. In secondo luogo che, attraverso tale atto l Parte_2
pretende la corresponsione da parte sua del complessivo importo di € 9.993,14 a titolo di rate di finanziamento agevolato erogatogli ai sensi del D.L. n. 185/2000, TIT II, scadute e non versate, di interessi di mora maturati su di esse, nonché di quota capitale del primo, quale debito residuo, e di rateo interessi sul medesimo, oltre gli oneri di riscossione e i diritti di notifica spettanti all'ente riscossore. Inoltre, dalla voce “Dettaglio degli addebiti” della richiamata cartella di pagamento si evince che, la citata iscrizione a ruolo è stata eseguita a seguito dell'ingiunzione n. 78350058332 del 30 Giugno 2016, che, secondo quanto ivi riportato, è stata notificata il 22 Luglio 2016.
3.- Prendendo le mosse da tali delucidazioni è possibile sottoporre a disamina la prima eccezione sollevata dall'istante per contrastare l'atto in discussione. Con essa obietta, in estrema sintesi, l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione per la riscossione esperita da parte dell'anzidetto ente impositore e della Affermando, in particolare, sia Controparte_1
che la cennata cartella di pagamento costituisce il primo atto che gli è stato validamente notificato;
sia di avere, comunque, provveduto nell'anno 2005 all'integrale versamento delle rate dovute per rimborsare il rapporto di finanziamento da cui è scaturita la posizione creditoria in parola, che risale al 2001'. L'opponente denuncia, poi, la mancanza di validi atti interruttivi notificati prima della maturazione del menzionato termine prescrizionale. Contestando di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, che si identifica con l'enunciata ingiunzione, indicato nell'atto in questione, asseritamente avvenuta il 22 Luglio 2016. Per
corroborare la decisione di valutare tale motivo di opposizione suscettibile di accoglimento bisogna rilevare alcuni peculiari aspetti. Si palesa innegabile, poiché ammesso dall'istante in seno alla nominata comparsa in riassunzione, che attraverso bonifici eseguiti tra il 10 Luglio
2001 e il 19 Settembre 2003 ha avuto erogato dall'allora Sviluppo Italia S.p.A. un finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 608 del 28 Novembre 1996, per complessivi €
30.025,59. Tale fatto è pure dimostrato dalle distinte delle nominate operazioni bancarie e dalle note di riscontro, inviate dall'istituto bancario che vi ha dato esecuzione, prodotte agli atti di causa dall'ente impositore. Il rapporto contrattuale intercorso fra il Dott. e Parte_1
l'ente impositore si sostanzia in un mutuo avente natura agevolata, essendo stato concesso in forza delle previsioni contenute nel ricordato D.L. n. 608/1996. Dall'esame del piano di ammortamento dello stesso, allegato nel fascicolo di e non contestato dall'attore, CP_2
5 si desume agevolmente che, egli si è obbligato a restituire il finanziamento agevolato in dibattito attraverso un numero di rate pari a cinque, da corrispondere annualmente a decorrere dal 31
Dicembre 2003. La scadenza dell'ultima di queste è stata fissata al 31 Dicembre 2007. Quindi,
nel caso di specie è da tale giorno che ha iniziato a decorrere il termine ordinario di prescrizione di dieci anni disciplinato dall'art. 2946 c.c., applicabile alla posizione creditoria controversa. Il
che trova conferma nei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “(...) non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè di restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo” (cfr., così: Cass.,
30/01/2008 n. 2086; Cass., 30/08/2011 n. 17798) “all'obbligo di restituire la somma ricevuta
a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più
versamenti periodici, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4)
cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfarsi periodicamente ad anno, o in termini più brevi” (cfr., in tal senso: Cass., 30/08/2002 n. 12707). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità riconosce che, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata in considerazione dell'identità della “causa debendi” tra l'obbligazione accessoria e quella principale” (cfr., così: Cass., 27/11/2009 n. 25047).
Applicando gli insegnamenti di matrice giurisprudenziale appena riportati alla fattispecie si perviene alla constatazione che, quando l'istante è stato raggiunto il 12 Dicembre 2019 dalla notifica della cartella di pagamento impugnata, compiuta a mezzo pec, il richiamato arco temporale, avendo avuto inizio il 31 Dicembre 2007, era abbondantemente spirato. Ciò in quanto, contrariamente alla tesi sostenuta sul punto dal citato ente impositore nella rispettiva comparsa di costituzione, nell'ipotesi che ci occupa manca la prova che nel lasso di tempo in discussione, e prima della notificazione del suddetto atto, l'opponente è stato raggiunto dalla notificazione di un atto idoneo a interrompere la prescrizione decennale del credito con esso azionato. Ebbene, se è innegabile che ha prodotto la diffida ad adempiere del 10 CP_2
Ottobre 2006, Prot. 42253/AF/aspo, sottoscritta dal responsabile Amministrazione e Finanza di
Sviluppo Italia S.p.A., la cui notifica nei confronti di si è perfezionata per Parte_1
compiuta giacenza il 20 Ottobre 2006, vale a dire in epoca antecedente al momento dal quale ha cominciato a maturare il cennato termine prescrizionale. Si configura altrettanto
6 incontrovertibile che, ha omesso di depositare nel presente giudizio l'ingiunzione n.
78350058332 del 30 Giugno 2016, integrante l'atto presupposto dalla menzionata cartella di pagamento. A onor del vero, risulta versata nel procedimento de quo l'ingiunzione datata 8
Giugno 2016, Prot. 9719/ININN. Dalla lettura di tale documento emerge non solo che il soggetto intimato non è affatto l'attore, ma un'altra signora che ha lo stesso cognome;
ma, altresì, che la somma ingiunta è di gran lunga superiore a quella pretesa dall'enunciato ente impositore con l'atto oggetto del contendere. D'altro canto, non può, in questa sede, ritenersi validamente provata la notificazione nei riguardi dell'istante della nominata ingiunzione dall'avviso di ricevimento concernente la lettera raccomandata n. 78355058332 - 9, parimenti prodotto da . Esso dimostra che, il 22 Luglio 2016 quest'ultima è stata recapitata CP_2
nelle mani del signor che ha apposto la propria firma nello spazio all'uopo Persona_1
preposto, qualificato, con una croce inserita nella casella corrispondente alla voce “familiare convivente”, alla stregua di padre del destinatario. Però, non avendo a disposizione la copia dell'atto al quale è collegato l'avviso di consegna in parola, è impossibile verificare se, come asserito da , coincide con la ingiunzione in questione. Peraltro, l'analisi dell'avviso CP_2
di ricevimento sottoposto a disamina consente di accertare che, la notificazione in argomento è
stata eseguita presso il Comune di Realmonte, nella Piazza Vecchia n. 37. Si tratta, a ben guardare, di un indirizzo diverso da quello di residenza del Dott. . Invero, in Parte_1
forza di quanto attestato dal certificato storico di residenza rilasciato dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Agrigento il 16 Giugno 2025, depositato il 17 Giugno 2025, dal 16 Settembre
2015 l'attore risiede nella via Eolo n. 52 della prefata città. Or dunque, pur ammettendo, per mera ipotesi, che il ricordato avviso di consegna provi l'esecuzione della notificazione della ingiunzione n. 78350058332 del 30 Giugno 2016, sottostante alla richiamata cartella di pagamento. Tuttavia, l'ente impositore non ha dimostrato che l'istante è stato regolarmente raggiunto dalla relativa comunicazione di avvenuta notifica tramite la lettera raccomandata, il cui numero di riferimento è stato riportato in calce al citato documento. Ragion per cui, la predetta procedura di notificazione risulterebbe, comunque, viziata e irregolare. Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono si giunge alla conclusione che, in assenza di riscontri istruttori, in grado di provare che la cennata ingiunzione è stata validamente notificata a , il diritto di credito in dibattito deve considerarsi prescritto. Parte_1
7 In ultima battuta bisogna evidenziare che, l'accoglimento dell'obiezione superiormente esaminata rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione articolati dall'attore, che sono dalla stessa assorbiti.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, l'
[...]
in persona del procuratore Controparte_2
speciale pro tempore, deve essere condannata a rifondere all'istante le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, prescritto il credito azionato da
Controparte_2
con la cartella di pagamento n. 29120190011019835000, notificata al Dott.
[...] Pt_1
a mezzo pec il 12 Dicembre 2019;
[...]
- infine, condanna il predetto ente impositore, come sopra rappresentato, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 24 Dicembre 2025.
Il Giudice
BA DA
8