Art. 22.
Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.
A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell' articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , sara' imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.
La copertura predetta non potra' essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1 luglio 1920 o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, ne' per periodi gia' coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.
I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonche' quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.
Agli effetti dell'anzianita' di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.
Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.
A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell' articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , sara' imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.
La copertura predetta non potra' essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1 luglio 1920 o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, ne' per periodi gia' coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.
I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonche' quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.
Agli effetti dell'anzianita' di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.