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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice Relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5-1/2025 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
di (P.IVA ), con sede legale in Barletta, Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
alla via Trani n. 106
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 16.01.2025, i ricorrenti hanno richiesto dichiararsi
[... l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale Parte_2
, esponendo di essere creditori della complessiva somma di € 79.640,81 che Controparte_1
trova fondamento nei decreti ingiuntivi nn. 495/2024, 470/2024 e 468/2024 tutti emessi dal
Tribunale di Trani-Sezione Lavoro.
La ditta debitrice non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 08.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti i quali hanno proposto la domanda in forza di titoli esecutivi di formazione giudiziale (rectius decreti ingiuntivi emessi tutti dal Tribunale di Trani-Sez. Lavoro) la cui sommatoria a titolo di debiti scaduti- del cui pagina 1 di 5 pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. 18.03.2016, n. 5377) – è superiore alla soglia di € 30.000 prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 49 ultimo comma c.c.i.i.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ( l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330).
pagina 2 di 5 Ciò posto, l'impresa individuale non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincere la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. Infatti, dai bilanci depositati presso il
Registro delle Imprese è evidente il superamento delle soglie negli esercizi antecedenti: solo nell'anno 2024 l'attivo ammontava ad € 374.218,92; nel 2023, poi, l'attivo ammontava ad €
439.729,27 e ricavi ad € 312.773,27, infine, nel 2022 l'attivo ammontava ad € 402.905,39 e i ricavi ad € 359.663,99.
Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa della gdf emerge che la società ha debiti nei confronti dell' di € 153.092,24, verso l'Agenzia Controparte_2
delle Entrate- Direzione Provinciale di BAT un debito complessivo di € 93.013,44, e verso l' un debito pari ad € 49.073,70. CP_3
Il mancato pagamento del dovuto agli ex dipendenti, l'elevato debito erariale, nonché
l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive rendono palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP
, titolare dell'impresa individuale di
[...] Parte_2 Parte_1
(P.IVA , con sede legale in Barletta, alla via Trani n. 106;
[...] P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Persona_1
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pagina 3 di 5 AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 27.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ONERA il Curatore di comunicare a il presente provvedimento al fine della CP_4
consegna della corrispondenza della società debitrice;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
pagina 4 di 5 SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 8 maggio
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice Relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5-1/2025 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
di (P.IVA ), con sede legale in Barletta, Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
alla via Trani n. 106
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 16.01.2025, i ricorrenti hanno richiesto dichiararsi
[... l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale Parte_2
, esponendo di essere creditori della complessiva somma di € 79.640,81 che Controparte_1
trova fondamento nei decreti ingiuntivi nn. 495/2024, 470/2024 e 468/2024 tutti emessi dal
Tribunale di Trani-Sezione Lavoro.
La ditta debitrice non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 08.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti i quali hanno proposto la domanda in forza di titoli esecutivi di formazione giudiziale (rectius decreti ingiuntivi emessi tutti dal Tribunale di Trani-Sez. Lavoro) la cui sommatoria a titolo di debiti scaduti- del cui pagina 1 di 5 pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. 18.03.2016, n. 5377) – è superiore alla soglia di € 30.000 prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 49 ultimo comma c.c.i.i.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ( l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330).
pagina 2 di 5 Ciò posto, l'impresa individuale non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincere la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. Infatti, dai bilanci depositati presso il
Registro delle Imprese è evidente il superamento delle soglie negli esercizi antecedenti: solo nell'anno 2024 l'attivo ammontava ad € 374.218,92; nel 2023, poi, l'attivo ammontava ad €
439.729,27 e ricavi ad € 312.773,27, infine, nel 2022 l'attivo ammontava ad € 402.905,39 e i ricavi ad € 359.663,99.
Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa della gdf emerge che la società ha debiti nei confronti dell' di € 153.092,24, verso l'Agenzia Controparte_2
delle Entrate- Direzione Provinciale di BAT un debito complessivo di € 93.013,44, e verso l' un debito pari ad € 49.073,70. CP_3
Il mancato pagamento del dovuto agli ex dipendenti, l'elevato debito erariale, nonché
l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive rendono palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP
, titolare dell'impresa individuale di
[...] Parte_2 Parte_1
(P.IVA , con sede legale in Barletta, alla via Trani n. 106;
[...] P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Persona_1
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pagina 3 di 5 AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 27.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ONERA il Curatore di comunicare a il presente provvedimento al fine della CP_4
consegna della corrispondenza della società debitrice;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
pagina 4 di 5 SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 8 maggio
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Francesca Pastore
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