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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1927/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. LE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1927/2023
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 vame in Roma al Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, presso lo studio dell'avv. Claudio De Stefanis che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 lettiva a in LL (RM) alla via B. Buozzi n. 35, presso lo studio dell'avv. Massimo Guadagno e dell'avv. Marzia Guadagno che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione il proponeva Parte_1 opposizione avverso il de va ingiunto al pagamento in favore di della somma di euro 74.895,13 oltre CP_1 interessi e spese per la fa titolo di lavori edili svolti presso il medesimo. Parte_1
n particolare: -che aveva sottoscritto, in data 30.10.2021, un contratto con per l'appalto dei lavori di manutenzione delle CP_1 facciate dello s l bonus 90% (“Bonus Facciate”) per complessivi euro 366.080,00 oltre IVA (compresi 8% di direzione lavori e 4% del compenso dell'amministratore) pattuiti a corpo, con “sconto in fattura”, per cui aveva dovuto pagare il solo 10% del prezzo (euro 36.608,00 oltre IVA) e il resto la società appaltatrice lo aveva percepito con la cessione dei crediti;
- che in data 29.11.2021 l'appaltatrice aveva emesso fattura n. 59 dell'importo di euro 366.080,00 oltre IVA al 10%, per complessivi euro 402.688,00 ed in data 3.12.2021 il l'aveva saldata con bonifico dell'importo di Parte_1 euro 40.268,80; i erano iniziati tardivamente solo in data 20.02.2022 ed erano proseguiti lentamente per la carenza di operai;
-che in data 15.06.2022 veniva comunicato che il rallentamento dei lavori era dovuto alla difficoltà nel reperimento dei materiali a causa dei conflitti internazionali in corso;
-che in data 7.07.2022 i lavori venivano sospesi;
-che con pec del 4.09.2022 –anche in ragione delle precipitazioni sempre più frequenti che avevano ammalorato i lavori in sospeso– il aveva chiesto Parte_1
l'immediata ripresa delle opere;
-che la società aveva risposto che vi erano cause di forza maggiori quali il furto di taluni materiali;
-che in data 30.09.2022 la società aveva inviato una nota, a firma congiunta del direttore dei lavori, nella quale aveva rappresentato l'impossibilità di concludere i lavori alla cifra pattuita, a causa dell'importante aumento dei prezzi dei materiali sul mercato, chiedendo, pertanto, l'aumento del 20% del prezzo dell'appalto (privo del bonus e dunque da pagare integralmente); -che i condomini avevano rifiutato la richiesta e avevano disertato l'assemblea; -che i lavori, ripresi in data 4.10.2022, si erano interrotti definitivamente alla notizia della mancata accettazione;
-che in data 2.12.2022 aveva CP_1 chiesto tramite pec che fossero contabilizzati dei lavori ag tilizzo della piattaforma in luogo delle impalcature;
la demolizione dei balconi e il trasporto in discarica;
la rasatura completa dei sottobalconi e la fornitura e posa in opera della rete in pvc per i frontalini) che il direttore dei Lavori senza consultarsi con l'amministratore e con i condomini, aveva quantificato in euro 68.086,48 (una somma pari al 19% del prezzo originario dell'appalto, ossia in una somma praticamente identica a quella richiesta dalla CP_1 il 30 settembre) rammentando che in difetto i lavori – già fermi – sarebbero stati interrotti;
-che in data 12.05.2023 il aveva ricevuto la Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo oggi oppost ata 30.05.2023 il aveva inviato una pec alla società appaltatrice chiedendo Parte_1
l'immediata ripresa dei lavori ed avvertendo che in difetto il contratto si sarebbe risolto;
-che, in assenza di risposta, il , in data Parte_1
16.06.2023, aveva comunicato la risoluzione del contra ori erano stati incompleti e non eseguiti a regola d'arte; -che il prezzo di appalto era stato accordato a corpo e che ogni lavorazione ulteriore era ricompresa nel prezzo o, comunque, doveva essere soggetta alla preventiva approvazione del committente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via principale, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o annullare e/o revocare e/o riformare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 449 del 4-6.4.2023, emesso dal Tribunale civile di Civitavecchia su ricorso n.r.g. 1150/2023 – Notificato il 10/12.5.2023, nei confronti del Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e
[...] Parte_1 da parte del medesimo . In via subordinata ridurre il Controparte_3 Parte_1
o Ingiuntivo opposto n che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo: -che non vi era mai stata CP_1 interruzione dei lavori m allentamenti;
-che i lavori erano stati effettuati a perfetta regola d'arte e che le lavorazioni eseguite in aggiunta a quelle originariamente previste nel contratto di appalto erano derivate dalla richiesta in tal senso del direttore dei lavori, il quale aveva comunicato, nel corso dell'esecuzione, la necessità di taluni interventi (rasatura sottobalconi e la demolizione della pavimentazione e il massetto esistente dei balconi) o modifiche alla prospettazione originaria (uso delle piattaforme e non delle impalcature) tramite note firmate anche dall'amministratore di condominio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “rigettare l'opposizione a D.I. n. 449/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 06.04.2023 su richiesta della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., perché illegittima e infondata confermare in toto il D.I. n. 449/2023 opposto, portante la somma di € 74.895,23 nei confronti del corrente in opponente, Parte_1 CP_2 previa concessione della clausola di esecutorietà del decreto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.Nelle more del presente procedimento, è stata acquisita al processo -sia perché documento di formazione successiva al deposito delle memorie istruttorie, sia perché non vi è stata opposizione di nessuna delle parti- la ctu svolta in separato procedimento di atp, riguardante il complesso dei lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto, all'esito della quale è stato riquantificato il costo anche dei lavori extra-contratto oggetto del presente giudizio. Il presente giudizio verte esclusivamente sul pagamento del compenso relativo alle opere aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'originario appalto, svolte dalla società appaltatrice. Secondo il contratto di appalto alla lettera a) viene previsto che “I lavori oggetto ciel presente contratto sono appaltati con il sistema di regolazione del prezzo a corpo”, ad ancora poi alla lettera c) che “il corrispettivo delle opere appaltate ammonta ad euro 366.080,00, IVA esclusa comprese le prestazioni professionali (…) Opere ed eventuali prestazioni in economia non previste devono essere concordate ed autorizzate preventivamente dalla Committenza e D.L. in forma scritta. Qualunque opera non preventivamente concordata non da diritto a compensi extra”. Infine, alla lettera e) viene previsto che “il Direttore dei lavori potrà apportare varianti e/o integrazioni, previa autorizzazione scritta della committente”. Le opere extra-contratto effettuate dalla società opposta sono state descritte con distinte note del direttore dei lavori. Tali documenti, tuttavia, non sono idonei a costituire l'autorizzazione del committente prevista in contratto per riconoscere il relativo compenso alla appaltatrice. Va, infatti, osservato che la sottoscrizione apposta dall'allora amministratore è priva di una qualche indicazione in ordine alla sua natura di autorizzazione. La nota risulta redatta e disposta dal direttore dei lavori, in calce si legge la sottoscrizione per la società appaltatrice “per accettazione”, mentre, invece, per la sottoscrizione dell'amministratore condominiale non viene indicata la stessa specificazione “per accettazione o per autorizzazione”. La sottoscrizione dell'amministrazione è priva di una qualche specificazione e non vi è modo o indicazione per imputarla ad una forma di autorizzazione oppure al contrario di mera presa visione, salvo dover poi attendere la contabilizzazione e riferire alla assemblea condominiale per l'autorizzazione della nuova spesa. Proprio a quest'ultimo proposito va sottolineato che le note, seppur rifacendosi ad un generico costo dei lavori (“seguirà contabilizzazione”), non indicano il prezzo delle nuove opere, elemento indispensabile per consentire l'autorizzazione delle opere laddove di maggior costo rispetto a quello oggetto dell'appalto a corpo. Dalla deposizione testimoniale dell'ex amministratore si Testimone_1 trae che lo stesso è venuto a conoscenza del maggior lo successivamente all'esecuzione delle opere. Il che non viene sconfessato dalla richiesta – e successivo rilascio – dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, la quale non solo era necessaria tanto per le piattaforme elevatrici quanto per le impalcature, ma, in ogni caso, si trattava di richiesta dal direttore dei lavori e non dall'amministratore. In altri termini, l'appaltatore, per poter validamente esigere il pagamento, doveva fornire la prova scritta dell'approvazione dei lavori extracontrattuali da parte dell'assemblea condominiale, in quanto l'amministratore non ha potere di disporre lavori extracontrattuali di natura straordinaria. Dall'esito della ctu acquisita nel corso del giudizio sui lavori svolti in corso di appalto, il consulente ha condiviso le suddette conclusioni, affermando che contrariamente a quanto contrattualmente stabilito (punto C quarto comma) le suddette lavorazioni sono state eseguite senza la preventiva autorizzazione del e senza alcun concordamento dei prezzi, Parte_1 precisando che “Per ontrattuali commissionati dalla direzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione del (prescritta al punto C Parte_1 quarto comma del contratto), sono stati e ditta ulteriori CP_1 lavori per 2.404,15€ (rasatura intonaci) e 26.468,83€ per l'utilizzo di piattaforme elevatrici in luogo dei ponteggi, il tutto oltre IVA, spese tecniche e compenso amministratore”.
6.In conclusione, deve ritenersi che i lavori extra-contratto effettuati dall'opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo non siano stati preventivamente autorizzati come da previsione contrattuale e, pertanto, non vi è diritto al pagamento del compenso.
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, della complessità della questione trattata e del valore della domanda.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 449/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
delle spese di lite da liquidarsi nella complessiva somma di
[...]
i cui euro 406,50 per spese vive ed euro 8.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 22.10.2025
Il giudice
LE AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. LE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1927/2023
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 vame in Roma al Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, presso lo studio dell'avv. Claudio De Stefanis che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 lettiva a in LL (RM) alla via B. Buozzi n. 35, presso lo studio dell'avv. Massimo Guadagno e dell'avv. Marzia Guadagno che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione il proponeva Parte_1 opposizione avverso il de va ingiunto al pagamento in favore di della somma di euro 74.895,13 oltre CP_1 interessi e spese per la fa titolo di lavori edili svolti presso il medesimo. Parte_1
n particolare: -che aveva sottoscritto, in data 30.10.2021, un contratto con per l'appalto dei lavori di manutenzione delle CP_1 facciate dello s l bonus 90% (“Bonus Facciate”) per complessivi euro 366.080,00 oltre IVA (compresi 8% di direzione lavori e 4% del compenso dell'amministratore) pattuiti a corpo, con “sconto in fattura”, per cui aveva dovuto pagare il solo 10% del prezzo (euro 36.608,00 oltre IVA) e il resto la società appaltatrice lo aveva percepito con la cessione dei crediti;
- che in data 29.11.2021 l'appaltatrice aveva emesso fattura n. 59 dell'importo di euro 366.080,00 oltre IVA al 10%, per complessivi euro 402.688,00 ed in data 3.12.2021 il l'aveva saldata con bonifico dell'importo di Parte_1 euro 40.268,80; i erano iniziati tardivamente solo in data 20.02.2022 ed erano proseguiti lentamente per la carenza di operai;
-che in data 15.06.2022 veniva comunicato che il rallentamento dei lavori era dovuto alla difficoltà nel reperimento dei materiali a causa dei conflitti internazionali in corso;
-che in data 7.07.2022 i lavori venivano sospesi;
-che con pec del 4.09.2022 –anche in ragione delle precipitazioni sempre più frequenti che avevano ammalorato i lavori in sospeso– il aveva chiesto Parte_1
l'immediata ripresa delle opere;
-che la società aveva risposto che vi erano cause di forza maggiori quali il furto di taluni materiali;
-che in data 30.09.2022 la società aveva inviato una nota, a firma congiunta del direttore dei lavori, nella quale aveva rappresentato l'impossibilità di concludere i lavori alla cifra pattuita, a causa dell'importante aumento dei prezzi dei materiali sul mercato, chiedendo, pertanto, l'aumento del 20% del prezzo dell'appalto (privo del bonus e dunque da pagare integralmente); -che i condomini avevano rifiutato la richiesta e avevano disertato l'assemblea; -che i lavori, ripresi in data 4.10.2022, si erano interrotti definitivamente alla notizia della mancata accettazione;
-che in data 2.12.2022 aveva CP_1 chiesto tramite pec che fossero contabilizzati dei lavori ag tilizzo della piattaforma in luogo delle impalcature;
la demolizione dei balconi e il trasporto in discarica;
la rasatura completa dei sottobalconi e la fornitura e posa in opera della rete in pvc per i frontalini) che il direttore dei Lavori senza consultarsi con l'amministratore e con i condomini, aveva quantificato in euro 68.086,48 (una somma pari al 19% del prezzo originario dell'appalto, ossia in una somma praticamente identica a quella richiesta dalla CP_1 il 30 settembre) rammentando che in difetto i lavori – già fermi – sarebbero stati interrotti;
-che in data 12.05.2023 il aveva ricevuto la Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo oggi oppost ata 30.05.2023 il aveva inviato una pec alla società appaltatrice chiedendo Parte_1
l'immediata ripresa dei lavori ed avvertendo che in difetto il contratto si sarebbe risolto;
-che, in assenza di risposta, il , in data Parte_1
16.06.2023, aveva comunicato la risoluzione del contra ori erano stati incompleti e non eseguiti a regola d'arte; -che il prezzo di appalto era stato accordato a corpo e che ogni lavorazione ulteriore era ricompresa nel prezzo o, comunque, doveva essere soggetta alla preventiva approvazione del committente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via principale, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o annullare e/o revocare e/o riformare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 449 del 4-6.4.2023, emesso dal Tribunale civile di Civitavecchia su ricorso n.r.g. 1150/2023 – Notificato il 10/12.5.2023, nei confronti del Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e
[...] Parte_1 da parte del medesimo . In via subordinata ridurre il Controparte_3 Parte_1
o Ingiuntivo opposto n che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo: -che non vi era mai stata CP_1 interruzione dei lavori m allentamenti;
-che i lavori erano stati effettuati a perfetta regola d'arte e che le lavorazioni eseguite in aggiunta a quelle originariamente previste nel contratto di appalto erano derivate dalla richiesta in tal senso del direttore dei lavori, il quale aveva comunicato, nel corso dell'esecuzione, la necessità di taluni interventi (rasatura sottobalconi e la demolizione della pavimentazione e il massetto esistente dei balconi) o modifiche alla prospettazione originaria (uso delle piattaforme e non delle impalcature) tramite note firmate anche dall'amministratore di condominio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “rigettare l'opposizione a D.I. n. 449/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 06.04.2023 su richiesta della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., perché illegittima e infondata confermare in toto il D.I. n. 449/2023 opposto, portante la somma di € 74.895,23 nei confronti del corrente in opponente, Parte_1 CP_2 previa concessione della clausola di esecutorietà del decreto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.Nelle more del presente procedimento, è stata acquisita al processo -sia perché documento di formazione successiva al deposito delle memorie istruttorie, sia perché non vi è stata opposizione di nessuna delle parti- la ctu svolta in separato procedimento di atp, riguardante il complesso dei lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto, all'esito della quale è stato riquantificato il costo anche dei lavori extra-contratto oggetto del presente giudizio. Il presente giudizio verte esclusivamente sul pagamento del compenso relativo alle opere aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'originario appalto, svolte dalla società appaltatrice. Secondo il contratto di appalto alla lettera a) viene previsto che “I lavori oggetto ciel presente contratto sono appaltati con il sistema di regolazione del prezzo a corpo”, ad ancora poi alla lettera c) che “il corrispettivo delle opere appaltate ammonta ad euro 366.080,00, IVA esclusa comprese le prestazioni professionali (…) Opere ed eventuali prestazioni in economia non previste devono essere concordate ed autorizzate preventivamente dalla Committenza e D.L. in forma scritta. Qualunque opera non preventivamente concordata non da diritto a compensi extra”. Infine, alla lettera e) viene previsto che “il Direttore dei lavori potrà apportare varianti e/o integrazioni, previa autorizzazione scritta della committente”. Le opere extra-contratto effettuate dalla società opposta sono state descritte con distinte note del direttore dei lavori. Tali documenti, tuttavia, non sono idonei a costituire l'autorizzazione del committente prevista in contratto per riconoscere il relativo compenso alla appaltatrice. Va, infatti, osservato che la sottoscrizione apposta dall'allora amministratore è priva di una qualche indicazione in ordine alla sua natura di autorizzazione. La nota risulta redatta e disposta dal direttore dei lavori, in calce si legge la sottoscrizione per la società appaltatrice “per accettazione”, mentre, invece, per la sottoscrizione dell'amministratore condominiale non viene indicata la stessa specificazione “per accettazione o per autorizzazione”. La sottoscrizione dell'amministrazione è priva di una qualche specificazione e non vi è modo o indicazione per imputarla ad una forma di autorizzazione oppure al contrario di mera presa visione, salvo dover poi attendere la contabilizzazione e riferire alla assemblea condominiale per l'autorizzazione della nuova spesa. Proprio a quest'ultimo proposito va sottolineato che le note, seppur rifacendosi ad un generico costo dei lavori (“seguirà contabilizzazione”), non indicano il prezzo delle nuove opere, elemento indispensabile per consentire l'autorizzazione delle opere laddove di maggior costo rispetto a quello oggetto dell'appalto a corpo. Dalla deposizione testimoniale dell'ex amministratore si Testimone_1 trae che lo stesso è venuto a conoscenza del maggior lo successivamente all'esecuzione delle opere. Il che non viene sconfessato dalla richiesta – e successivo rilascio – dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, la quale non solo era necessaria tanto per le piattaforme elevatrici quanto per le impalcature, ma, in ogni caso, si trattava di richiesta dal direttore dei lavori e non dall'amministratore. In altri termini, l'appaltatore, per poter validamente esigere il pagamento, doveva fornire la prova scritta dell'approvazione dei lavori extracontrattuali da parte dell'assemblea condominiale, in quanto l'amministratore non ha potere di disporre lavori extracontrattuali di natura straordinaria. Dall'esito della ctu acquisita nel corso del giudizio sui lavori svolti in corso di appalto, il consulente ha condiviso le suddette conclusioni, affermando che contrariamente a quanto contrattualmente stabilito (punto C quarto comma) le suddette lavorazioni sono state eseguite senza la preventiva autorizzazione del e senza alcun concordamento dei prezzi, Parte_1 precisando che “Per ontrattuali commissionati dalla direzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione del (prescritta al punto C Parte_1 quarto comma del contratto), sono stati e ditta ulteriori CP_1 lavori per 2.404,15€ (rasatura intonaci) e 26.468,83€ per l'utilizzo di piattaforme elevatrici in luogo dei ponteggi, il tutto oltre IVA, spese tecniche e compenso amministratore”.
6.In conclusione, deve ritenersi che i lavori extra-contratto effettuati dall'opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo non siano stati preventivamente autorizzati come da previsione contrattuale e, pertanto, non vi è diritto al pagamento del compenso.
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, della complessità della questione trattata e del valore della domanda.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 449/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
delle spese di lite da liquidarsi nella complessiva somma di
[...]
i cui euro 406,50 per spese vive ed euro 8.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 22.10.2025
Il giudice
LE AN