Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.
Nota all' art. 2:
- Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.
Nota all' art. 2:
- Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.