Articolo 2 della Legge 27 luglio 1995, n. 309
Articolo 1Articolo 3
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27 luglio 1995
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.
Nota all' art. 2:
- Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.
Entrata in vigore il 27 luglio 1995