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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16578 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1316 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ANTRODOCO (RI), 27/11/1948), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DEL VECCHIO ALFREDO e dell'avv. MENSITIERE ANGELA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(AGNONE (IS), 05/07/1951), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FURLAN ELIANA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
16/03/1974 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(1974) e (1977), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_2
divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra il ricorrente e i suoi fratelli, da parte dell'istante medesimo ed obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, chiedeva l'assegnazione della casa familiare in suo favore e il riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento di euro 500,00
mensili.
Alla prima udienza del 22/09/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, sentiti i figli comuni e , preso Per_1 Per_2
atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, su richiesta congiunta,
rinviava la causa per trattative all'udienza del 10/11/2025 nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni separative nei seguenti termini: 3
- I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
- Il marito corrisponderà alla moglie Parte_1 [...]
per il suo mantenimento la somma mensile di Euro 450,00 CP_1
(quattrocentocinquanta) a decorrere dal mese di dicembre 2025 con
obbligo di versamento entro il giorno 5 di ogni mese.
- La casa familiare sita in Roma, via Francesco Saverio Monticelli n.
34, rimarrà nella disponibilità del marito e la moglie se ne allontanerà
entro il 18 dicembre 2025 asportando i suoi beni ed effetti personali nonché
il frigorifero.
- Le parti si impegnano a porre in vendita il terreno comprensivo dei
beni ivi presenti, questi ultimi da vendere unitariamente o separatamente
dal terreno, in comproprietà così contraddistinto: Foglio 994 Particella 620
Subalterno 502 Indirizzo: VIA TORRI DI CASTEL DI LEVA n. SNC Piano T
entro il 18 dicembre 2025 ed il ricavato complessivo della vendita sarà
ripartito al 50% tra le parti con esclusione degli automezzi che resteranno
nella disponibilità del ricorrente.
- Le spese della causa verranno compensate tra le parti.
Alla stessa udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed 4 extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1316/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ANTRODOCO (RI), 27/11/1948) e Controparte_1
(AGNONE (IS), 05/07/1951), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 16/03/1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 377, parte II, serie A04, anno 1974, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1316 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ANTRODOCO (RI), 27/11/1948), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DEL VECCHIO ALFREDO e dell'avv. MENSITIERE ANGELA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(AGNONE (IS), 05/07/1951), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FURLAN ELIANA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
16/03/1974 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(1974) e (1977), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_2
divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra il ricorrente e i suoi fratelli, da parte dell'istante medesimo ed obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, chiedeva l'assegnazione della casa familiare in suo favore e il riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento di euro 500,00
mensili.
Alla prima udienza del 22/09/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, sentiti i figli comuni e , preso Per_1 Per_2
atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, su richiesta congiunta,
rinviava la causa per trattative all'udienza del 10/11/2025 nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni separative nei seguenti termini: 3
- I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
- Il marito corrisponderà alla moglie Parte_1 [...]
per il suo mantenimento la somma mensile di Euro 450,00 CP_1
(quattrocentocinquanta) a decorrere dal mese di dicembre 2025 con
obbligo di versamento entro il giorno 5 di ogni mese.
- La casa familiare sita in Roma, via Francesco Saverio Monticelli n.
34, rimarrà nella disponibilità del marito e la moglie se ne allontanerà
entro il 18 dicembre 2025 asportando i suoi beni ed effetti personali nonché
il frigorifero.
- Le parti si impegnano a porre in vendita il terreno comprensivo dei
beni ivi presenti, questi ultimi da vendere unitariamente o separatamente
dal terreno, in comproprietà così contraddistinto: Foglio 994 Particella 620
Subalterno 502 Indirizzo: VIA TORRI DI CASTEL DI LEVA n. SNC Piano T
entro il 18 dicembre 2025 ed il ricavato complessivo della vendita sarà
ripartito al 50% tra le parti con esclusione degli automezzi che resteranno
nella disponibilità del ricorrente.
- Le spese della causa verranno compensate tra le parti.
Alla stessa udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed 4 extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1316/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ANTRODOCO (RI), 27/11/1948) e Controparte_1
(AGNONE (IS), 05/07/1951), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 16/03/1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 377, parte II, serie A04, anno 1974, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi