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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15941/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 01/02/1979 Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annarita Billwiller ed Ivana Cervone
RICORRENTE
E
Controparte_1
NONCHE'
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna delle parti resistenti in solido tra loro o ciascuna per la sua parte al pagamento della somma di € 17.447,94 a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione orario lavorativo oltre ad euro € 3.800,28 per ferie non godute e permessi residui ed euro
12.293,62 a titolo di TFR e, quindi, l'importo complessivo di euro 33.541,84.
1 Deduceva a tal fine la ricorrente: di aver lavorato dal 01.11.2017 e fino al 31.07.2023, per conto e alle dipendenze della impresa esercente attività di Controparte_1
esecuzione di lavori di pulizia di edifici, e di essere stata inquadrata con qualifica di operaio III livello del CCNL pulizia e multiservizi;
che, a far data dall'assunzione, l'istante aveva svolto la propria attività lavorativa presso i locali comunali del Comune di
; che da oltre 15 anni prestava e presta la propria attività lavorativa presso i CP_2
locali della Casa Comunale di , in forza di contratti di lavoro con imprese CP_2
che si erano avvicendate nel medesimo contratto;
di essere sempre stata inquadrata con orario full-time da 173 ore mensili e precisamente per 40 ore settimanali, distribuite su turni dal lunedì al sabato, lavorando come addetta alle pulizie;
che, in particolare, la stessa dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 8:30 svolgeva attività presso il Comune di
, dalle 8:30 alle 12.30 attività presso il Centro Sociale Anziani CP_2
Frattamaggiore, e il sabato dalle ore 6:00 alle ore 18:00 presso il Centro Sociale Anziani
Frattamaggiore; che, a far data dal 01.11.2017 e fino al 30.11.2021, l'istante aveva prestato regolarmente la sua attività lavorativa in regime full time ricevendo l'ordinaria retribuzione, come evincibile dalle relative buste paga;
che, nel gennaio 2022 la ricorrente,
a seguito della consegna della busta paga di dicembre 2021, apprendeva che il datore aveva proceduto ad una decurtazione della retribuzione mensile conseguente ad una riduzione unilaterale dell'orario lavorativo, sebbene la stessa avesse sempre prestato la propria attività lavorativa in regime full time da 173 ore mensili e 40 ore settimanali;
che, dunque, il datore di lavoro nel dicembre 2021 aveva proceduto ad una riduzione unilaterale dell'orario lavorativo da regime di full-time da 40 ore settimanali a part-time a
15 ore settimanali;
che alla ricorrente nulla era stato comunicato riguardo la riduzione oraria ed, in ogni caso, tale riduzione non era stata concordata dalle parti, risultando, dunque, illegittima;
che, dunque, l'istante aveva diritto alla differenza di retribuzione tra quanto contrattualmente previsto e quanto ricevuto;
che la ricorrente aveva goduto soltanto di n. 15 giorni di ferie annuali;
che, il rapporto si interrompeva in data 31.07.2023,
a seguito di procedura di cambio appalto, come evincibile dalla busta paga luglio 2023; che nulla la ricorrente aveva ricevuto a titolo di TFR;
che l'istante aveva altresì diritto al pagamento delle ore residue di permessi per n. 46,84 ore, per l'importo di € 380,12, come da busta paga di luglio 2023.
Richiamava, inoltre, l'istante la responsabilità solidale del committente per le CP_2
differenze retributive maturate essendole stati versati corrispettivi inadeguati alla quantità
e qualità del lavoro svolto.
2 Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di: “- Accertare e dichiarare il vincolo di responsabilità solidale tra le convenute il Controparte_1 CP_2 [...]
- Previo accertamento dell'illegittimità della riduzione unilaterale CP_2 dell'orario di lavoro dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo la modifica unilaterale dell'orario lavorativo di cui a contratto individuale stipulato tra le parti in causa, e per
l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere l'importo di € 17.447,94
a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione orario lavorativo a far data dal dicembre 2021 al 31.07.2023, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia con relativa ricostruzione della carriera;
- Accertate le causali di cui in premessa, in virtù della responsabilità solidale, condannare le convenute in solido o ciascuna per la sua parte, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per ferie non godute e permessi residui, per l'importo di € 3.800,28 (di cui € 3.420,16 per ferie non godute ed €
380,12 per permessi residui) - Accertate le causali di cui in premessa, in virtù della responsabilità solidale, condannare le convenute in solido o ciascuna per la sua parte, al pagamento in favore della ricorrente del TFR, per l'importo di € 12.293,62 come da conteggio e/o in subordine del TFR (calcolato su orario ridotto), per l'importo di €10.899,20
o per il diverso importo che si riterrà di giustizia, anche a mezzo nomina ctu contabile”.
Parti resistenti, pur ritualmente citate, restavano contumaci.
La causa veniva istruita con prova documentale e orale.
Onerata la parte alla riformulazione dei conteggi attorei e rinviata la causa a tal fine all'udienza del 10.4.2025, veniva disposta la sostituzione della predetta udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione di parte ricorrente.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia delle parti resistenti che, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
La lavoratrice ha chiesto la condanna del datore di lavoro in solido con il CP_2 resistente – o ciascuno per la sua parte - al pagamento delle retribuzioni spettanti come da contratto, deducendo di essere stata retribuita come da buste paga in atti per un numero di ore inferiori a decorrere dal mese di dicembre 2021.
Ebbene, in primis, per quanto riguarda la richiesta di accertare la responsabilità solidale del resistente, si osserva che quanto all'art. 1676 c.c. non sono stati allegati e CP_2
3 provati i presupposti di fatto che potrebbero consentire l'applicazione di tale garanzia solidale.
L'art. 1676 del codice civile, invero, rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente”, prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Per quanto concerne i presupposti, occorre quindi:
a) che i lavoratori abbiano prestato la loro attività per realizzare l'opera o eseguire il servizio oggetto di appalto (o sub-appalto);
b) che sussista un debito del committente nei confronti dell'appaltatore per l'opera o servizio al momento della proposizione della domanda da parte del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, non risultano provati – e nemmeno allegati - i presupposti per l'applicazione di tale norma.
Quanto invece alla responsabilità solidate di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. n.
276/2003, la domanda originariamente proposta si fondava su un preciso orientamento della giurisprudenza di merito, presente anche in diverse Corti d'Appello, che solo in tempi recenti è stato superato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale la garanzia è applicabile solo ai soggetti privati assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici (cfr, tra le altre, Cass. n. 31037 del 20 ottobre 2022).
La più recente giurisprudenza ha affermato il principio per il quale "In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo
29, comma 2, è esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo
n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2.”
In sintesi, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza, prima della modifica operata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99,
(art. 9, comma 1), era controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la possibilità di applicare la disposizione di cui all'art. 29, del d.lgs. n. 276 del 2003 ad appalti commissionati da una pubblica amministrazione.
Con la nuova disposizione citata è stato chiarito che la garanzia di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
“non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”.
4 Pertanto, l'art 29, in virtù del combinato disposto con la norma cit., non si applica alla PA intendendosi per tale “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Dunque, alla luce di quanto argomentato, la domanda di accertamento della responsabilità solidale del appaltante va rigettata. CP_2
Quanto alla domanda di condanna della società convenuta, quale parte datoriale, per il periodo di lavoro svolto ed in ordine al quale è stato domandato l'accertamento giudiziale, va detto che dalla documentazione in atti la ricorrente risulta aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1.11.2017 (come si evince dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti) fino al 31.7.2023.
D'altra parte, le buste paga versate in atti riportano inizialmente un inquadramento full time di 173 ore mensili (40 ore settimanali).
Va aggiunto che la stessa ricorrente ha ammesso che nel periodo in cui ha regolarmente prestato la sua attività lavorativa in regime di full time da 173 ore mensili come da inquadramento contrattuale ha ricevuto la retribuzione alla stessa spettante indicata nelle buste paga versate in atti.
Limitando, pertanto, l'accertamento della corretta retribuzione al periodo dal 1.12.2021 al
31.7.2023, si osserva come – ad onta di un rapporto di lavoro full time– la lavoratrice sia stata effettivamente retribuita per un numero di ore (specificatamente indicate in ricorso e risultanti dalle buste paga, in atti) inferiore rispetto a quelle pattuite.
Risulta, infatti, dalle buste paga prodotte che dal mese di dicembre 2021 la lavoratrice ha prestato servizio in misura inferiore alle 173 ore mensili e alle 40 settimanali stipulate in sede contrattuale con la società resistente (cfr. buste paga di Novembre 2017, Gennaio
2018, Febbraio 2018 e seguenti e quelle relative alle mensilità successive al mese di dicembre 2021 e fino a luglio 2023, in atti).
I testi ascoltati di parte ricorrente hanno confermato – anche se in modo generico - la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro risultante dalle buste paga nonché il godimento da parte della ricorrente di soli 15 giorni di ferie all'anno (adr.: INDIFERENTE Ho lavorato insieme alla ricorrente presso il Comune di alle dipendenze della CP_2 [...]
[..
[...] dal novembre 2017 al 31.7.2023 come addetta alle pulizie. Anche la CP_3
ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni. Non avevamo lo stesso orario di lavoro in quanto io lavoravo solo 3 ore al giorno dalle 6.00 alle 9.00 al Comune di , CP_2
invece la ricorrente lavorava al Comune di dalle 6.00 alle 8.30 quindi per 2 CP_2
ore 30 e poi le altre 3 ore al Centro Sociale di di pomeriggio secondo CP_2
l'accordo preso con la che prevedeva anche la domenica anche se tale giornata CP_1
non veniva proprio pagata. In tutto la ricorrente lavorava per 6 ore e 40 minuti al giorno come dalla stessa riferitemi. In realtà era una circostanza che si conosceva in azienda.
Avevamo 15 giorni di ferie all'anno. Durante il periodo lavorativo so che c'è stata una riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente in busta paga secondo quanto riferitomi dalla stessa ricorrente la quale all'inizio non se ne era accorta e poi in seguito al ricevimento delle buste paga si è accorta che la società le aveva diminuito le ore – teste Tes_1
adr.: INDIFERENTE Ho lavorato al Comune di da 35 anni e alle
[...] CP_2
dipendenze della presso il Comune di dal 2017. La ricorrente ha CP_1 CP_2
lavorato alle dipendenze della nello stesso periodo dal 2017 sempre presso il CP_1
Comune di e ancora oggi lavoriamo insieme presso il Comune anche se CP_2 alle dipendenze di un'altra ditta. Io lavoro dalle 6.00 alle 8.30 solo presso il Comune di
dal lunedì al venerdì mentre la ricorrente dal lunedì alla domenica dalle CP_2
ore 6.00 alle 8.30 presso il Comune e dalle 8.30 alle ore 12.30 presso il Centro Sociale anziani di sempre alle dipendenze della Al Centro Sociale anziani CP_2 CP_1
non si poteva pulire di mattina perché vi erano gli anziani, la ricorrente e le altre addette alle pulizie si accordarono, quindi, con l'azienda per andare a pulire di sera. Preciso, comunque, che anche il Centro sociale era del Comune di . CP_2
Preciso che alla ricorrente furono ridotte le ore lavorative ma non avendo le buste paga la ricorrente non se ne era accorta e solo quando la le consegnò le buste paga se ne CP_1 accorse. Avevamo 15 giorni di ferie all'anno - teste ). Testimone_2
A fronte, peraltro, della dedotta riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente a decorrere dal dicembre 2021, la società resistente – senza contestare tale circostanza, scegliendo di restare contumace – non ha provato una riduzione dell'orario con la trasformazione del contratto da full time a part time, concordata tra le parti.
Ciò posto, si condividono le osservazioni riportate da parte ricorrente sull'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e della conseguente diminuzione del compenso pattuito al momento della stipulazione del contratto di lavoro «In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa
6 unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale...»
(Cass. 19 gennaio 2018 n. 1375).
Si richiama sul punto e si fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui
“Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (cfr., in termini, Cass. n. 37716/2022).
Nel caso in esame, il datore di lavoro – scegliendo di restare contumace - non ha fornito la prova della sussistenza di “ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale” tali da esonerarlo dall'obbligo di retribuire la lavoratrice per il numero di ore pattuite in sede contrattuale.
Dunque, in assenza di contestazioni disciplinari alla ricorrente o della sussistenza di altre cause provate dal datore di lavoro, se la lavoratrice durante il rapporto di lavoro non si è recata al lavoro oppure ha lavorato per un numero inferiore rispetto a quelle pattuite, ciò è avvenuto solo su disposizione del datore di lavoro per esaurimento delle attività da svolgere o riduzione di commesse – circostanze, peraltro, nemmeno provate dalla parte datoriale che è rimasta contumace;
in ogni caso, ciò non costituisce, in ragione della giurisprudenza innanzi richiamata, impossibilità alla prestazione lavorativa ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c. e, dunque, non esonera il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione.
La società resistente deve dunque versare alla lavoratrice la retribuzione per il periodo dal
1.12.2021 al 31.7.2023 per come contrattualmente convenuto (173 ore mensili, 40 ore
7 settimanali di lavoro), a prescindere dunque dal numero di ore lavorate, perché la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa è dipesa da una scelta imprenditoriale non costituente impossibilità sopravvenuta e dunque non estinguendo né sospendendo l'obbligazione di pagamento incombente sul datore di lavoro.
Passando alla quantificazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice, la stessa
è stata onerata ad una riformulazione dei conteggi attorei limitatamente al solo periodo di riduzione dell'orario documentalmente provato, tenuto conto del livello di inquadramento e delle risultanze delle buste paga, in atti.
Limitando, pertanto, il calcolo delle differenze retributive spettanti per il solo periodo in cui la riduzione dell'orario risulta documentalmente provata, sulla base dei nuovi conteggi attorei (non contestati dalla convenuta che ha scelto di restare contumace) spetterebbe alla ricorrente a titolo di differenze per riduzione orario la somma complessiva di euro
22.187,59 (v. nuovi conteggi, in atti).
Con riferimento alla quantificazione della somma spettante alla ricorrente a tale titolo, la domanda della ricorrente è limitata, tuttavia, alla minor somma di €17.447,94 a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione orario lavorativo indicata in maniera precisa nelle conclusioni del ricorso, senza alcun riferimento alla richiesta di condanna ad una somma minore o maggiore.
Pertanto, nonostante dai nuovi conteggi derivi a tale titolo una maggior somma (invero, espungendo le somme lorde già percepite come risultanti dalle buste paga, in atti, risulterebbe la minor somma pari ad euro 18.870,2) non è possibile comunque riconoscere all'istante una somma maggiore rispetto a quella richiesta a tale titolo nelle conclusioni del ricorso, non potendo il giudice pronunciarsi ultra petita.
In particolare, si è vincolati all'ammontare della somma richiesta a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione dell'orario lavorativo indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche del ricorso e pari a complessivi euro 17.447,94.
Lo stesso per quanto riguarda il TFR spettante pari ad euro 12.293,62.
Quanto alle differenze per ferie non godute risulta spettante, sulla base dei nuovi conteggi versati in atti, la minor somma di euro 1.900,99 (v. conteggi del 4.3.2025, in atti).
Spetta, infine, all'istante la somma di euro 380,12 per permessi residui, come è evincibile dall'ultima busta paga di luglio 2023, in atti.
Deve essere, quindi, parzialmente accolta la domanda nei confronti della società resistente, la quale deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di euro 32.022,67 (di cui euro 12.293,62 per TFR); il tutto oltre
8 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Ed, invero, occorre rilevare che per giurisprudenza consolidata, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali (v. Sentenze Cassazione civile 13/09/2013, n.
21010 e 13 febbraio 2013, n. 3525), cosicchè in dipendenza della liquidazione al lordo delle spettanze del lavoratore, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo di dette ritenute tanto previdenziali che fiscali, e la lavoratrice - al momento del pagamento di quanto liquidatole - sarà tenuta a saldare il suo debito con il fisco per le imposte dovute.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta ex art. 91 c.p.c. e di conseguenza sono integralmente poste a carico della predetta società, ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., in ragione del valore della somma effettivamente attribuita alla ricorrente vittoriosa.
Nulla sulle spese nei confronti del resistente in ragione della sua contumacia CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda nei confronti della , per l'effetto, Controparte_1
condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 32.022,67 (di cui euro 12.293,62 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda nei confronti del Comune resistente;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in € 3.690,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge, con distrazione;
4) nulla sulle spese nei confronti del Comune resistente.
Aversa, 11.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15941/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 01/02/1979 Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annarita Billwiller ed Ivana Cervone
RICORRENTE
E
Controparte_1
NONCHE'
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna delle parti resistenti in solido tra loro o ciascuna per la sua parte al pagamento della somma di € 17.447,94 a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione orario lavorativo oltre ad euro € 3.800,28 per ferie non godute e permessi residui ed euro
12.293,62 a titolo di TFR e, quindi, l'importo complessivo di euro 33.541,84.
1 Deduceva a tal fine la ricorrente: di aver lavorato dal 01.11.2017 e fino al 31.07.2023, per conto e alle dipendenze della impresa esercente attività di Controparte_1
esecuzione di lavori di pulizia di edifici, e di essere stata inquadrata con qualifica di operaio III livello del CCNL pulizia e multiservizi;
che, a far data dall'assunzione, l'istante aveva svolto la propria attività lavorativa presso i locali comunali del Comune di
; che da oltre 15 anni prestava e presta la propria attività lavorativa presso i CP_2
locali della Casa Comunale di , in forza di contratti di lavoro con imprese CP_2
che si erano avvicendate nel medesimo contratto;
di essere sempre stata inquadrata con orario full-time da 173 ore mensili e precisamente per 40 ore settimanali, distribuite su turni dal lunedì al sabato, lavorando come addetta alle pulizie;
che, in particolare, la stessa dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 8:30 svolgeva attività presso il Comune di
, dalle 8:30 alle 12.30 attività presso il Centro Sociale Anziani CP_2
Frattamaggiore, e il sabato dalle ore 6:00 alle ore 18:00 presso il Centro Sociale Anziani
Frattamaggiore; che, a far data dal 01.11.2017 e fino al 30.11.2021, l'istante aveva prestato regolarmente la sua attività lavorativa in regime full time ricevendo l'ordinaria retribuzione, come evincibile dalle relative buste paga;
che, nel gennaio 2022 la ricorrente,
a seguito della consegna della busta paga di dicembre 2021, apprendeva che il datore aveva proceduto ad una decurtazione della retribuzione mensile conseguente ad una riduzione unilaterale dell'orario lavorativo, sebbene la stessa avesse sempre prestato la propria attività lavorativa in regime full time da 173 ore mensili e 40 ore settimanali;
che, dunque, il datore di lavoro nel dicembre 2021 aveva proceduto ad una riduzione unilaterale dell'orario lavorativo da regime di full-time da 40 ore settimanali a part-time a
15 ore settimanali;
che alla ricorrente nulla era stato comunicato riguardo la riduzione oraria ed, in ogni caso, tale riduzione non era stata concordata dalle parti, risultando, dunque, illegittima;
che, dunque, l'istante aveva diritto alla differenza di retribuzione tra quanto contrattualmente previsto e quanto ricevuto;
che la ricorrente aveva goduto soltanto di n. 15 giorni di ferie annuali;
che, il rapporto si interrompeva in data 31.07.2023,
a seguito di procedura di cambio appalto, come evincibile dalla busta paga luglio 2023; che nulla la ricorrente aveva ricevuto a titolo di TFR;
che l'istante aveva altresì diritto al pagamento delle ore residue di permessi per n. 46,84 ore, per l'importo di € 380,12, come da busta paga di luglio 2023.
Richiamava, inoltre, l'istante la responsabilità solidale del committente per le CP_2
differenze retributive maturate essendole stati versati corrispettivi inadeguati alla quantità
e qualità del lavoro svolto.
2 Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di: “- Accertare e dichiarare il vincolo di responsabilità solidale tra le convenute il Controparte_1 CP_2 [...]
- Previo accertamento dell'illegittimità della riduzione unilaterale CP_2 dell'orario di lavoro dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo la modifica unilaterale dell'orario lavorativo di cui a contratto individuale stipulato tra le parti in causa, e per
l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere l'importo di € 17.447,94
a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione orario lavorativo a far data dal dicembre 2021 al 31.07.2023, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia con relativa ricostruzione della carriera;
- Accertate le causali di cui in premessa, in virtù della responsabilità solidale, condannare le convenute in solido o ciascuna per la sua parte, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per ferie non godute e permessi residui, per l'importo di € 3.800,28 (di cui € 3.420,16 per ferie non godute ed €
380,12 per permessi residui) - Accertate le causali di cui in premessa, in virtù della responsabilità solidale, condannare le convenute in solido o ciascuna per la sua parte, al pagamento in favore della ricorrente del TFR, per l'importo di € 12.293,62 come da conteggio e/o in subordine del TFR (calcolato su orario ridotto), per l'importo di €10.899,20
o per il diverso importo che si riterrà di giustizia, anche a mezzo nomina ctu contabile”.
Parti resistenti, pur ritualmente citate, restavano contumaci.
La causa veniva istruita con prova documentale e orale.
Onerata la parte alla riformulazione dei conteggi attorei e rinviata la causa a tal fine all'udienza del 10.4.2025, veniva disposta la sostituzione della predetta udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione di parte ricorrente.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia delle parti resistenti che, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
La lavoratrice ha chiesto la condanna del datore di lavoro in solido con il CP_2 resistente – o ciascuno per la sua parte - al pagamento delle retribuzioni spettanti come da contratto, deducendo di essere stata retribuita come da buste paga in atti per un numero di ore inferiori a decorrere dal mese di dicembre 2021.
Ebbene, in primis, per quanto riguarda la richiesta di accertare la responsabilità solidale del resistente, si osserva che quanto all'art. 1676 c.c. non sono stati allegati e CP_2
3 provati i presupposti di fatto che potrebbero consentire l'applicazione di tale garanzia solidale.
L'art. 1676 del codice civile, invero, rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente”, prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Per quanto concerne i presupposti, occorre quindi:
a) che i lavoratori abbiano prestato la loro attività per realizzare l'opera o eseguire il servizio oggetto di appalto (o sub-appalto);
b) che sussista un debito del committente nei confronti dell'appaltatore per l'opera o servizio al momento della proposizione della domanda da parte del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, non risultano provati – e nemmeno allegati - i presupposti per l'applicazione di tale norma.
Quanto invece alla responsabilità solidate di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. n.
276/2003, la domanda originariamente proposta si fondava su un preciso orientamento della giurisprudenza di merito, presente anche in diverse Corti d'Appello, che solo in tempi recenti è stato superato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale la garanzia è applicabile solo ai soggetti privati assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici (cfr, tra le altre, Cass. n. 31037 del 20 ottobre 2022).
La più recente giurisprudenza ha affermato il principio per il quale "In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo
29, comma 2, è esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo
n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2.”
In sintesi, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza, prima della modifica operata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99,
(art. 9, comma 1), era controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la possibilità di applicare la disposizione di cui all'art. 29, del d.lgs. n. 276 del 2003 ad appalti commissionati da una pubblica amministrazione.
Con la nuova disposizione citata è stato chiarito che la garanzia di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
“non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”.
4 Pertanto, l'art 29, in virtù del combinato disposto con la norma cit., non si applica alla PA intendendosi per tale “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Dunque, alla luce di quanto argomentato, la domanda di accertamento della responsabilità solidale del appaltante va rigettata. CP_2
Quanto alla domanda di condanna della società convenuta, quale parte datoriale, per il periodo di lavoro svolto ed in ordine al quale è stato domandato l'accertamento giudiziale, va detto che dalla documentazione in atti la ricorrente risulta aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1.11.2017 (come si evince dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti) fino al 31.7.2023.
D'altra parte, le buste paga versate in atti riportano inizialmente un inquadramento full time di 173 ore mensili (40 ore settimanali).
Va aggiunto che la stessa ricorrente ha ammesso che nel periodo in cui ha regolarmente prestato la sua attività lavorativa in regime di full time da 173 ore mensili come da inquadramento contrattuale ha ricevuto la retribuzione alla stessa spettante indicata nelle buste paga versate in atti.
Limitando, pertanto, l'accertamento della corretta retribuzione al periodo dal 1.12.2021 al
31.7.2023, si osserva come – ad onta di un rapporto di lavoro full time– la lavoratrice sia stata effettivamente retribuita per un numero di ore (specificatamente indicate in ricorso e risultanti dalle buste paga, in atti) inferiore rispetto a quelle pattuite.
Risulta, infatti, dalle buste paga prodotte che dal mese di dicembre 2021 la lavoratrice ha prestato servizio in misura inferiore alle 173 ore mensili e alle 40 settimanali stipulate in sede contrattuale con la società resistente (cfr. buste paga di Novembre 2017, Gennaio
2018, Febbraio 2018 e seguenti e quelle relative alle mensilità successive al mese di dicembre 2021 e fino a luglio 2023, in atti).
I testi ascoltati di parte ricorrente hanno confermato – anche se in modo generico - la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro risultante dalle buste paga nonché il godimento da parte della ricorrente di soli 15 giorni di ferie all'anno (adr.: INDIFERENTE Ho lavorato insieme alla ricorrente presso il Comune di alle dipendenze della CP_2 [...]
[..
[...] dal novembre 2017 al 31.7.2023 come addetta alle pulizie. Anche la CP_3
ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni. Non avevamo lo stesso orario di lavoro in quanto io lavoravo solo 3 ore al giorno dalle 6.00 alle 9.00 al Comune di , CP_2
invece la ricorrente lavorava al Comune di dalle 6.00 alle 8.30 quindi per 2 CP_2
ore 30 e poi le altre 3 ore al Centro Sociale di di pomeriggio secondo CP_2
l'accordo preso con la che prevedeva anche la domenica anche se tale giornata CP_1
non veniva proprio pagata. In tutto la ricorrente lavorava per 6 ore e 40 minuti al giorno come dalla stessa riferitemi. In realtà era una circostanza che si conosceva in azienda.
Avevamo 15 giorni di ferie all'anno. Durante il periodo lavorativo so che c'è stata una riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente in busta paga secondo quanto riferitomi dalla stessa ricorrente la quale all'inizio non se ne era accorta e poi in seguito al ricevimento delle buste paga si è accorta che la società le aveva diminuito le ore – teste Tes_1
adr.: INDIFERENTE Ho lavorato al Comune di da 35 anni e alle
[...] CP_2
dipendenze della presso il Comune di dal 2017. La ricorrente ha CP_1 CP_2
lavorato alle dipendenze della nello stesso periodo dal 2017 sempre presso il CP_1
Comune di e ancora oggi lavoriamo insieme presso il Comune anche se CP_2 alle dipendenze di un'altra ditta. Io lavoro dalle 6.00 alle 8.30 solo presso il Comune di
dal lunedì al venerdì mentre la ricorrente dal lunedì alla domenica dalle CP_2
ore 6.00 alle 8.30 presso il Comune e dalle 8.30 alle ore 12.30 presso il Centro Sociale anziani di sempre alle dipendenze della Al Centro Sociale anziani CP_2 CP_1
non si poteva pulire di mattina perché vi erano gli anziani, la ricorrente e le altre addette alle pulizie si accordarono, quindi, con l'azienda per andare a pulire di sera. Preciso, comunque, che anche il Centro sociale era del Comune di . CP_2
Preciso che alla ricorrente furono ridotte le ore lavorative ma non avendo le buste paga la ricorrente non se ne era accorta e solo quando la le consegnò le buste paga se ne CP_1 accorse. Avevamo 15 giorni di ferie all'anno - teste ). Testimone_2
A fronte, peraltro, della dedotta riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente a decorrere dal dicembre 2021, la società resistente – senza contestare tale circostanza, scegliendo di restare contumace – non ha provato una riduzione dell'orario con la trasformazione del contratto da full time a part time, concordata tra le parti.
Ciò posto, si condividono le osservazioni riportate da parte ricorrente sull'illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e della conseguente diminuzione del compenso pattuito al momento della stipulazione del contratto di lavoro «In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa
6 unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale...»
(Cass. 19 gennaio 2018 n. 1375).
Si richiama sul punto e si fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui
“Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (cfr., in termini, Cass. n. 37716/2022).
Nel caso in esame, il datore di lavoro – scegliendo di restare contumace - non ha fornito la prova della sussistenza di “ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale” tali da esonerarlo dall'obbligo di retribuire la lavoratrice per il numero di ore pattuite in sede contrattuale.
Dunque, in assenza di contestazioni disciplinari alla ricorrente o della sussistenza di altre cause provate dal datore di lavoro, se la lavoratrice durante il rapporto di lavoro non si è recata al lavoro oppure ha lavorato per un numero inferiore rispetto a quelle pattuite, ciò è avvenuto solo su disposizione del datore di lavoro per esaurimento delle attività da svolgere o riduzione di commesse – circostanze, peraltro, nemmeno provate dalla parte datoriale che è rimasta contumace;
in ogni caso, ciò non costituisce, in ragione della giurisprudenza innanzi richiamata, impossibilità alla prestazione lavorativa ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c. e, dunque, non esonera il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione.
La società resistente deve dunque versare alla lavoratrice la retribuzione per il periodo dal
1.12.2021 al 31.7.2023 per come contrattualmente convenuto (173 ore mensili, 40 ore
7 settimanali di lavoro), a prescindere dunque dal numero di ore lavorate, perché la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa è dipesa da una scelta imprenditoriale non costituente impossibilità sopravvenuta e dunque non estinguendo né sospendendo l'obbligazione di pagamento incombente sul datore di lavoro.
Passando alla quantificazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice, la stessa
è stata onerata ad una riformulazione dei conteggi attorei limitatamente al solo periodo di riduzione dell'orario documentalmente provato, tenuto conto del livello di inquadramento e delle risultanze delle buste paga, in atti.
Limitando, pertanto, il calcolo delle differenze retributive spettanti per il solo periodo in cui la riduzione dell'orario risulta documentalmente provata, sulla base dei nuovi conteggi attorei (non contestati dalla convenuta che ha scelto di restare contumace) spetterebbe alla ricorrente a titolo di differenze per riduzione orario la somma complessiva di euro
22.187,59 (v. nuovi conteggi, in atti).
Con riferimento alla quantificazione della somma spettante alla ricorrente a tale titolo, la domanda della ricorrente è limitata, tuttavia, alla minor somma di €17.447,94 a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione orario lavorativo indicata in maniera precisa nelle conclusioni del ricorso, senza alcun riferimento alla richiesta di condanna ad una somma minore o maggiore.
Pertanto, nonostante dai nuovi conteggi derivi a tale titolo una maggior somma (invero, espungendo le somme lorde già percepite come risultanti dalle buste paga, in atti, risulterebbe la minor somma pari ad euro 18.870,2) non è possibile comunque riconoscere all'istante una somma maggiore rispetto a quella richiesta a tale titolo nelle conclusioni del ricorso, non potendo il giudice pronunciarsi ultra petita.
In particolare, si è vincolati all'ammontare della somma richiesta a titolo di differenze retributive per unilaterale riduzione dell'orario lavorativo indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche del ricorso e pari a complessivi euro 17.447,94.
Lo stesso per quanto riguarda il TFR spettante pari ad euro 12.293,62.
Quanto alle differenze per ferie non godute risulta spettante, sulla base dei nuovi conteggi versati in atti, la minor somma di euro 1.900,99 (v. conteggi del 4.3.2025, in atti).
Spetta, infine, all'istante la somma di euro 380,12 per permessi residui, come è evincibile dall'ultima busta paga di luglio 2023, in atti.
Deve essere, quindi, parzialmente accolta la domanda nei confronti della società resistente, la quale deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di euro 32.022,67 (di cui euro 12.293,62 per TFR); il tutto oltre
8 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Ed, invero, occorre rilevare che per giurisprudenza consolidata, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali (v. Sentenze Cassazione civile 13/09/2013, n.
21010 e 13 febbraio 2013, n. 3525), cosicchè in dipendenza della liquidazione al lordo delle spettanze del lavoratore, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo di dette ritenute tanto previdenziali che fiscali, e la lavoratrice - al momento del pagamento di quanto liquidatole - sarà tenuta a saldare il suo debito con il fisco per le imposte dovute.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta ex art. 91 c.p.c. e di conseguenza sono integralmente poste a carico della predetta società, ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., in ragione del valore della somma effettivamente attribuita alla ricorrente vittoriosa.
Nulla sulle spese nei confronti del resistente in ragione della sua contumacia CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda nei confronti della , per l'effetto, Controparte_1
condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 32.022,67 (di cui euro 12.293,62 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda nei confronti del Comune resistente;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in € 3.690,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge, con distrazione;
4) nulla sulle spese nei confronti del Comune resistente.
Aversa, 11.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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