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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNABOSCO ELISABETTA;
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MAGNABOSCO ELISABETTA
e
AT AV, CF. , nato a [...] il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNABOSCO ELISABETTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1. Non sia più dovuta la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio ora maggiorenne ed autosufficiente la somma di euro 450,00 mensile, oltre alla rivalutazione ISTAT e alle spese straordinarie al 50%, in modifica al verbale e alle condizioni oggetto della sentenza n. 282/11 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio a carico del sig. e in favore del figlio Parte_1
VI, con versamento alla signora o al medesimo sig. PA VI, in ragione Parte_2 del venire meno dei presupposti per cui la medesima era stato concessa.
2. Spese compensate fra le parti. Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473.bis.51 c.p.c. depositato in data 09/09/2025 , Parte_1 Pt_2
e PA VI hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza
[...] del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) n. 282/11 pubblicata in data 29/04/2011.
In particolare, le parti chiedono di dichiararsi non più dovuta la somma stabilita a carico di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio VI, essendo lo
[...] stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) n. 282/11 pubblicata in data
29/04/2011 vengano modificate nei termini seguenti:
- non è più dovuta la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ora maggiorenne ed autosufficiente, di euro 450,00 mensile, oltre alla rivalutazione ISTAT e alle spese straordinarie al 50%, in modifica al verbale e alle condizioni oggetto della sentenza n. 282/11 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio a carico del sig. e in favore Parte_1 del figlio VI, con versamento alla signora o al medesimo sig. PA Parte_2
VI, in ragione del venire meno dei presupposti per cui la medesima era stata concessa.
Nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 7.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNABOSCO ELISABETTA;
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MAGNABOSCO ELISABETTA
e
AT AV, CF. , nato a [...] il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNABOSCO ELISABETTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1. Non sia più dovuta la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio ora maggiorenne ed autosufficiente la somma di euro 450,00 mensile, oltre alla rivalutazione ISTAT e alle spese straordinarie al 50%, in modifica al verbale e alle condizioni oggetto della sentenza n. 282/11 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio a carico del sig. e in favore del figlio Parte_1
VI, con versamento alla signora o al medesimo sig. PA VI, in ragione Parte_2 del venire meno dei presupposti per cui la medesima era stato concessa.
2. Spese compensate fra le parti. Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473.bis.51 c.p.c. depositato in data 09/09/2025 , Parte_1 Pt_2
e PA VI hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza
[...] del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) n. 282/11 pubblicata in data 29/04/2011.
In particolare, le parti chiedono di dichiararsi non più dovuta la somma stabilita a carico di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio VI, essendo lo
[...] stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) n. 282/11 pubblicata in data
29/04/2011 vengano modificate nei termini seguenti:
- non è più dovuta la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ora maggiorenne ed autosufficiente, di euro 450,00 mensile, oltre alla rivalutazione ISTAT e alle spese straordinarie al 50%, in modifica al verbale e alle condizioni oggetto della sentenza n. 282/11 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio a carico del sig. e in favore Parte_1 del figlio VI, con versamento alla signora o al medesimo sig. PA Parte_2
VI, in ragione del venire meno dei presupposti per cui la medesima era stata concessa.
Nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 7.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello