TAR Torino, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 518
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata esclusione del TI controinteressato per presunta trasmissione tardiva dell'atto di impegno alla costituzione del raggruppamento

    Il Tribunale ha ritenuto provata la data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, basandosi su una perizia tecnica che ha accertato l'invio tramite posta elettronica ordinaria da data non alterabile dai sistemi Microsoft Exchange 365 e la presenza dell'allegato.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del TI controinteressato per omessa indicazione di servizi specifici e mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica

    Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'interpretazione della stazione appaltante secondo cui non era necessaria la dimostrazione di tutti i servizi per tutte le categorie se la quota di esecuzione era limitata. Ha inoltre ritenuto sufficienti le attestazioni di Metro 5 relative a servizi svolti da Build.ing s.r.l. per le categorie richieste, anche se emerse in sede di offerta tecnica e non nella dichiarazione iniziale dei requisiti.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del TI controinteressato per grave illecito professionale

    Il motivo è stato ritenuto infondato alla luce delle considerazioni svolte in merito alla dichiarazione e dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.

  • Rigettato
    Invalidità del sopralluogo effettuato dal TI controinteressato

    La censura è stata ritenuta infondata sulla base di un'e-mail depositata dalla resistente, di data antecedente al sopralluogo, con la quale la controinteressata ha indicato i dati del tecnico delegato e trasmesso la delega sottoscritta digitalmente.

  • Rigettato
    Attribuzione di punteggio all'offerta tecnica del TI controinteressato

    Per i servizi di Build.ing s.r.l., si richiamano le precedenti considerazioni. Per la professionalità del gruppo di lavoro, il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni non dimostrino manifesta irragionevolezza o illogicità del giudizio tecnico della commissione, rientrando nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Sottostima dei costi della manodopera nell'offerta economica del TI controinteressato

    Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile il presupposto della ricorrente sulla durata del servizio, affermando che il disciplinare ha ancorato la durata alla stima dei lavori. Ha inoltre evidenziato la contraddittorietà della contestazione, dato il ribasso quasi identico offerto dalla ricorrente.

  • Improcedibile
    Ricorso incidentale avverso l'ammissione della ricorrente principale

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 518
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 518
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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