Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2025, proposto da
IS Ingegneria s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B774EC30D6, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Protto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Toti Salvatore Musumeci e Alberto Marengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Siding - Servizi Integrati di Ingegneria s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo TI con Build.Ing s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Mario Cocco, Elvira Poscio e Martina Condorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento dell’Amministratore Delegato di SMAT n. 748 del 12.9.2025, avente ad oggetto “ Procedura aperta: Comune di Torino (prog. 3186). Realizzazione collettore mediano zona Sud-Ovest Area Metropolitana e risanamento collettore zona Sud esistente. Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (rif. APP_50/2025 – CIG B774EC30D6 – CUP G15E18000020005) ”, della comunicazione di SMAT del 12.9.2025, prot. 93343 di avvenuta aggiudicazione, e, ove occorrer possa:
- del bando di gara;
- del disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- dei verbali di gara: n. 1 del 6.8.2025, n. 2 dell’11.8.2025, n. 3 del 12.8.2025, n. 4 del 13.8.2025, n. 5 del 14.8.2025;
- della nota del Direttore Generale del 20.8.2025, prot. n. 85360;
- del provvedimento del RUP del 10.9.2025;
nonché degli atti inerenti, connessi, presupposti e conseguenziali;
nonché per l’accertamento
- del diritto del costituendo TI ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto secondo in graduatoria
- dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
nonché per la condanna
alla reintegrazione in forma specifica, da disporsi mediante l’obbligo a carico della Stazione appaltante, unitamente all’affidamento in favore del costituendo TI ricorrente, di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità del medesimo a subentrare, ai sensi dell’art. 121, comma 2, c.p.a., nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stato stipulato con il costituendo TI controinteressato;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal TI SIDING SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA S.RL. - BUILD.ING S.R.L. il 13/11/2025:
per l’annullamento
degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara aperta indetta da Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. per l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione del seguente intervento: “ Comune di Torino (prog. 3186). Lavori di realizzazione del collettore mediano della zona Sud-Ovest, Area Metropolitana e di risanamento del collettore della zona Sud esistente ”, nella parte in cui con gli stessi la stazione appaltante ha ammesso alla gara e valutato l’offerta del costituendo TI IS e, in particolare:
- di tutti i verbali della Commissione di gara, inclusi quelli riservati, nella parte relativa all’ammissione e valutazione dell’offerta del TI IS;
- della graduatoria finale del procedimento nella parte inerente all’offerta del TI IS;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) s.p.a. e del TI controinteressato Siding Servizi Integrati di Ingegneria s.r.l. - Build.Ing s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dal TI controinteressato Siding Servizi Integrati di Ingegneria s.r.l. - Build.Ing s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. PI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) s.p.a. ha bandito una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del “ servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione, nel Comune di Torino, del collettore mediano della zona Sud-Ovest, Area Metropolitana e di risanamento del collettore della zona Sud esistente ”.
Alla procedura hanno partecipato tre operatori economici, tra cui il raggruppamento di cui la ricorrente è mandataria e il raggruppamento controinteressato.
A seguito dell’apertura della documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha rilevato la mancata produzione dell’atto di impegno a costituire il raggruppamento di cui la ricorrente è la mandataria e la mancanza sia per tale raggruppamento sia per il raggruppamento controinteressato di alcune indicazioni relative alle dichiarazioni dei requisiti di partecipazione alla gara. In applicazione dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 (“ Soccorso istruttorio ”), la stazione appaltante ha quindi richiesto alle concorrenti i relativi chiarimenti ed integrazioni. I riscontri pervenuti a tali richieste di soccorso istruttorio sono stati ritenuti idonei dalla stazione appaltante, la quale ha disposto l’ammissione di tutti i partecipanti alla gara.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, il raggruppamento controinteressato è risultato primo in graduatoria.
Con provvedimento n. 748 del 12 settembre 2025 la stazione appaltante, previa verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, ha aggiudicato la procedura al TI controinteressato.
Avverso tale provvedimento e gli atti di gara presupposti, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa sospensione, il loro annullamento e l’accoglimento delle domande specificate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la stazione appaltante resistendo al ricorso.
Il TI controinteressato ha a sua volta proposto ricorso incidentale avverso gli atti della procedura nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione del raggruppamento di cui la ricorrente principale è mandataria.
All’udienza camerale del 26 novembre 2025, le parti hanno chiesto un rinvio dell’udienza per trattative pendente finalizzate ad una definizione transattiva della controversia.
Alla successiva udienza camerale dell’11 dicembre 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ha fissato la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 36/2023 per non avere la stazione appaltante escluso il TI controinteressato, a fronte della trasmissione, in sede di soccorso istruttorio, dell’impegno a costituire il raggruppamento e a conferire mandato speciale alla mandataria privo di data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
In particolare, la ricorrente afferma che, al fine di dimostrare la data certa della dichiarazione di impegno prodotta dal TI controinteressato in sede di soccorso istruttorio non sarebbe sufficiente la data risultante dalle firme digitali apposte sul documento informatico dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento, in quanto tale data sarebbe facilmente alterabile modificando l’orario presente sul computer. L’unico modo, ad avviso della ricorrente, per dimostrare la data certa di un documento digitale sarebbe solamente la “marcatura temporale” (con la quale un certificatore accreditato attribuisce al documento informatico data e ora certe) o la ricevuta di consegna attestante la data di trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Il TI controinteressato ha depositato una perizia tecnica di parte (cfr. doc. 21 controinteressata) nella quale viene dato atto che, sulla base del sistema di tracciamento dei messaggi di posta elettronica di Microsoft Exchange 365 (“Message Trace”), il documento informatico recante l’atto di impegno a costituire il predetto raggruppamento prodotto in sede di soccorso istruttorio risulterebbe essere stato inviato, tramite posta elettronica ordinaria, da una dipendente della società Siding Servizi Integrati di Ingegneria s.r.l. (mandataria del TI) ad una dipendente della società Build.Ing s.r.l. (mandante del TI) in data 28 luglio 2025, e quindi in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (fissato dal bando di gara in data 5 agosto 2025).
A fronte del deposito di tale perizia, la ricorrente ha replicato, da un lato, che la data indicata nei servizi di posta ordinaria, a differenza della posta elettronica certificata, sarebbe alterabile dall’utente modificando l’orario indicato sul computer, e dall’altro, che non sarebbe dimostrato che la email in questione avesse come allegato il documento informatico recante l’atto di impegno a costituire il TI controinteressato.
Entrambe le repliche non risultano idonee a superare l’accertamento tecnico contenuto nella perizia di parte.
Quanto alla contestata modificabilità della data del messaggio di posta elettronica, la perizia ha dato atto che i dati di invio e ricezione della email ivi indicati non possono essere alterati dal mittente e dal destinatario in quanto non provengono dai dispositivi delle dipendenti delle società partecipanti al TI ma sono generati e conservati nei “data center Microsoft”. In relazione a tale specifica deduzione tecnica, la ricorrente non ha opposto alcun argomento tecnico volto a metterne in dubbio l’attendibilità.
Quanto alla contestata effettiva presenza del documento di impegno a costituire il raggruppamento controinteressato quale allegato al messaggio di posta elettronica, si deve rilevare che l’allegazione del predetto documento all’email risulta confermata sia da quanto riportato nella perizia sia dal deposito in giudizio del file oggetto di quest’ultima (cfr. doc. 22 controinteressata).
Ad avviso del Collegio, pertanto, le evidenze istruttorie sopra illustrate consentono di ritenere provata la data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte della dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento prodotta in sede di soccorso istruttorio dal TI controinteressato.
Rispetto a tale conclusione, non rilevano in contrario i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente posto che nelle fattispecie da essi esaminate, a differenza di quella oggetto del presente giudizio, non era stata fornita una prova oggettiva della non alterabilità della data di invio e ricezione di un determinato messaggio di posta elettronica ordinaria.
Da ultimo, si deve altresì evidenziare che la stessa ricorrente ha depositato, in sede di soccorso istruttorio, un atto di impegno alla costituzione del raggruppamento modificato rispetto a quello presentato in sede di offerta e sottoscritto in data successiva al termine di presentazione delle offerte, con la conseguenza che risulta contraddittorio e contrario al divieto di venire contra factum proprium (espressione del generale divieto di abuso del diritto e del processo) contestare la data certa di quello prodotto dal TI controinteressato.
2. Con il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101, commi 1 e 2, e 100, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, nonché del par. 3.1.1.4. del disciplinare di gara, per non avere la stazione appaltante escluso il TI controinteressato a fronte del mancato riscontro al punto 3 della richiesta di soccorso istruttorio relativa all’omessa indicazione da parte della società mandante Build.ing s.r.l. “… di servizi di Coordinamento della Sicurezza relativi a lavori appartenenti alle categorie d’opera E.01, IA.02, IA.04 (servizi analoghi e servizi di punta) ” (cfr. doc. 6 resistente), e a fronte della mancata dimostrazione in capo a tale società del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’espletamento dei predetti servizi.
I motivi devono ritenersi infondati.
2.1. La stazione appaltante ha rilevato che l’indicazione e la dimostrazione per tutte le partecipanti al raggruppamento di avere svolto, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, servizi riferiti a tutte le categorie di lavori previste nel disciplinare (e quindi anche per le categorie richiamate nella richiesta di soccorso istruttorio “E.01, IA.02, IA.04”) non era necessaria nel caso di cui la singola partecipante avesse assunto una quota di esecuzione relativa solo a determinate categorie di lavori.
Con riferimento alla posizione della ricorrente, la stazione appaltante sostiene che la specificazione delle categorie di lavori che avrebbe dovuto eseguire la mandante Build.ing s.r.l. sarebbe ricavabile dalla lettura congiunta dell’impegno a costituire il TI (nel quale sono indicate le quote di partecipazione e di esecuzione) e della dichiarazione sul possesso dei requisiti (nella quale sono indicate le categorie di lavori per le quali le singole partecipanti del TI hanno svolto servizi di coordinamento della sicurezza).
Ad avviso del Collegio, l’interpretazione degli atti di gara seguita dalla stazione appaltante deve ritenersi ammissibile in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 e tenuto conto della circostanza che è stato adottato lo stesso parametro di giudizio per tutte le concorrenti (anche la ricorrente è stata ammessa pur avendo addirittura modificato la dichiarazione di impegno a costituire il TI e le quote di partecipazione allo stesso).
Seguendo tale impostazione, gli importi dei servizi indicati nella dichiarazione sul possesso dei requisiti (doc. 4 resistente) risultano sufficienti a dimostrare il possesso del requisito in capo alla mandante Build.ing s.r.l. non essendo necessario dimostrarlo con riferimento a tutte le categorie di lavori indicate nel disciplinare (cfr. disciplinare par. 3.1.1.4., doc. 28 resistente e doc. 27 controinteressata).
2.2. In ogni caso, la mandante Buld.ing s.r.l. risulta comunque avere svolto servizi di coordinamento della sicurezza riferibili a tutte le categorie di lavori previste dal disciplinare in base alle due attestazioni di Metro 5 relative ai lavori per la metropolitana di Milano (cfr. doc. 32 e 33 resistente).
Al riguardo, non risultano condivisibili le contestazioni sollevate dalla ricorrente.
Quanto alla circostanza che si tratterebbe di servizi dichiarati dal TI controinteressato solo in sede di verifica dei requisiti, si deve rilevare che tali servizi, sebbene non indicati nella dichiarazione sul possesso dei requisiti, sono comunque stati indicati già in sede di presentazione dell’offerta nell’ambito dell’offerta tecnica. Sul punto, si deve richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato in una fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente giudizio: “ 14.1. L’indicazione dei servizi richiesti, in sede di soccorso istruttorio, non rappresenta una modifica inammissibile dell'offerta in corso di gara, ben potendo il concorrente integrare la propria dichiarazione in merito al possesso dei requisiti speciali, allegando un mezzo di prova del requisito di cui al disciplinare, purché tale requisito sia posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 14.2. In questo particolare caso, il requisito era pacificamente posseduto, la sussistenza del requisito si ricavava agevolmente dal complesso della documentazione di gara e, soprattutto, alcun intralcio alla procedura si è concretizzato. L’esclusione pretesa dall’appellante e effettivamente disposta dalla stazione appaltante si è risolta in un mero formalismo ” (Cons. di Stato, sent. n. 5343/2025).
Quanto alla contestata inidoneità delle dichiarazioni rese da Metro 5 ad attestare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale – in quanto prive dell’indicazione del nome e del soggetto che le ha sottoscritte nonché riferibili a lavori svolti in un periodo anteriore al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando e nell’ambito dei quali il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva sarebbe stato svolto da una persona fisica non riferibile alla mandante Build.ing s.r.l. – si devono svolgere le seguenti considerazioni:
- la provenienza delle dichiarazioni di avvenuto espletamento dei servizi da Metro 5 è stata confermata dalla stessa Metro 5 tramite una comunicazione pec (cfr. doc. 28 controinteressata);
- le predette dichiarazioni attestano espressamente che i servizi di coordinamento della sicurezza sono stati svolti fino al luglio 2018 (“Tratta “Base” Bignami - Garibaldi F.S.”, cfr. doc. 32 resistente) e al luglio 2024 (“Prolungamento” - Tratta Garibaldi F.S. - San Siro”, cfr. doc. 33 resistente) e la controinteressata ha depositato documentazione relativa all’attività svolta (docc. 29 e 37), elementi istruttori a fronte dei quali la ricorrente non ha depositato prove documentali di segno diverso;
- la deduzione della ricorrente che i servizi in questione non sarebbero imputabili alla mandante Build.ing. s.r.l. risultano smentite, oltre che dalle sopra menzionate dichiarazioni del committente, anche dalla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata (cfr. docc. 30, 31 e 32).
3. Con il terzo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per non avere la stazione appaltante escluso il TI controinteressato per grave illecito professionale, configurabile, secondo la prospettazione del ricorso, nel parziale omesso riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio e nell’avere così tratto in inganno la stazione appaltante sulla sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Il motivo risulta infondato alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo in ordine alla dichiarazione e dimostrazione dei suddetti requisiti da parte del TI controinteressato.
4. Con il quarto motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione del par. 3 del disciplinare nella parte in cui prevede l’obbligo per i concorrenti di effettuare un sopralluogo presso il cantiere prima della presentazione delle offerte (a pena di inammissibilità di queste ultime), affermando che quello svolto dal TI controinteressato non sarebbe valido in quanto la persona fisica che lo ha effettuato non avrebbe dimostrato di essere stata delegata dal legale rappresentante dell’impresa. In particolare, la ricorrente mette in dubbio che la delega sia stata conferita anteriormente al sopralluogo.
La censura deve ritenersi infondata in quanto smentita dalla e-mail depositata dalla resistente, di data antecedente al sopralluogo, con la quale la controinteressata ha indicato alla stazione appaltante i dati del tecnico delegato per il sopralluogo e ha trasmesso la relativa delega sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria del TI controinteressato (cfr. doc. 30 resistente).
5. Con il sesto motivo del ricorso principale, la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica del TI controinteressato.
Il motivo deve ritenersi infondato.
5.1. Per quanto concerne le contestazioni relative ai servizi effettuati dalla mandante Build.ing s.r.l. per la Metropolitana di Milano (già sollevate con il quinto motivo di ricorso e riproposte in questa sede con riguardo al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “ 1) professionalità ed adeguatezza - servizi svolti ”, cfr. par. 3.2 e 5 del disciplinare), si devono richiamare le considerazioni sopra svolte (cfr. par. 2.2.).
5.2. Per quanto attiene alle contestazioni relative alla valutazione della professionalità ed esperienza del gruppo di lavoro indicato dal TI controinteressato (criterio di valutazione dell’offerta tecnica “ 2) caratteristiche metodologiche ”, cfr. par. 3.2 e 5 del disciplinare), si deve premettere che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale “ …le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis, e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell'alveo della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l'evidente irragionevolezza, l'arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione di merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell'organo tecnico deputato (ex multis, Cons. Stato, n. 5392 del 2025) ” (Cons. di Stato, sent. n. 9509/2025).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, le contestazioni sollevate dalla ricorrente con riguardo alla professionalità ed esperienza del gruppo di lavoro indicato dal TI controinteressato non sono idonee a dimostrare una manifesta irragionevolezza e illogicità del giudizio tecnico della commissione.
In particolare, rimanendo nei limiti del sindacato giurisdizionale individuati dalla giurisprudenza, si deve ritenere che le sole circostanze dell’iscrizione all’albo professionale da meno di dieci anni dell’ingegnere indicato dal TI controinteressato nel gruppo di lavoro e di un determinato inquadramento di alcuni tecnici nell’ambito del CCNL applicabile non evidenzino di per sé profili di manifesta illogicità o irragionevolezza del giudizio tecnico della commissione, non avendo peraltro la ricorrente neanche prospettato tali profili in comparazione rispetto al contenuto della propria offerta tecnica.
6. Con il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 41, comma 15- bis , d.lgs. n. 36/2023 sostenendo che l’offerta economica del TI controinteressato avrebbe sottostimato i costi della manodopera, incidendo in tal modo sulla parte non ribassabile dell’importo posto a base di gara, e risulterebbe in perdita.
Anche tali motivi devono ritenersi infondati.
La censura della ricorrente parte dal presupposto secondo il quale il costo della manodopera avrebbe dovuto essere parametrato alla durata del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, calcolata decurtando dalla durata complessiva dei lavori una percentuale corrispondente allo stato di avanzamento degli stessi.
Tale presupposto non può ritenersi condivisibile in quanto il disciplinare ha ancorato la durata del servizio alla stima della durata dei lavori cui lo stesso si riferisce, calcolata “ …in 1.458 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori effettuata in data 29/09/2023… ” (pag. 7 del disciplinare, cfr. anche il bando di gara, punto 5.1.3). L’unico parametro oggettivo in relazione al quale calcolare i costi della manodopera risulta pertanto la durata residua stimata dei lavori, ottenuta detraendo il periodo di tempo già decorso dalla consegna degli stessi. Diversamente, la stima dei costi della manodopera dipenderebbe da elementi del tutto variabili e non preventivabili quale il futuro andamento dell’avanzamento dei lavori e la loro effettiva conclusione.
Devono quindi ritenersi legittime le giustificazioni dei costi della manodopera presentate dal TI controinteressato e la valutazione delle stesse effettuata dalla stazione appaltante, essendosi basate sul parametro oggettivo della durata del servizio individuato nel disciplinare e nel bando di gara.
Del resto, il ribasso offerto dalla ricorrente (99,997%) è di poco inferiore a quello offerto dal TI controinteressato (100,000%), con la conseguenza che la contestazione sulla congruità dell’offerta del secondo da parte della prima risulta contraddittoria e contraria al divieto di “ venire contra factum proprium ” (espressione del generale divieto di abuso del diritto e del processo), in assenza di evidenze istruttorie che giustifichino una diversa valutazione della sostenibilità delle due offerte a fronte di una sostanziale equivalenza del ribasso proposto.
7. L’infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dal TI controinteressato, con il quale quest’ultimo ha contestato, sotto diversi profili, l’ammissione della ricorrente principale. Ed infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza, “… ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431) ” (Cons. di Stato, sent. n. 1247/2021, punto 7.1. della motivazione).
8. Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo in favore della parte resistente e della parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite alle altre parti, che vengono liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte resistente ed in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU IA, Presidente FF
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
PI BU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI BU | LU IA |
IL SEGRETARIO