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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2222/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Pizzenti Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Maria Grazia CP_1
Demaestri
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Motivi della decisione
Il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza-
CP_ ingiunzione n. 001798713, con cui l ha intimato il pagamento della somma di € 5.344,19 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2018.
1 CP_ In corso di causa, l ha proceduto ad annullamento in autotutela, in quanto “la diffida di accertamento prodromica all'emissione dell'Ordinanza
ingiunzione contestata è stata notificata al trasgressore oltre il termine ex articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Sulla scorta del sopravvenuto annullamento, entrambe le parti hanno
CP_ chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
l ha altresì
invocato la compensazione integrale delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha reclamato la refusione secondo il principio della soccombenza virtuale.
***
Tanto premesso, va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza - l'annullamento dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del
contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della
parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto
tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente previdenziale ha riconosciuto la fondatezza della doglianza attorea relativa alla decadenza ex art 14 cit. In difetto di elementi che consentano di
2 CP_ disporre la compensazione anche solo parziale - non avendo l dimostrato che l'omessa tempestiva notifica del prodromico atto di accertamento sia dipesa da errore non imputabile all' - le spese non CP_2
possono che essere poste a carico di quest'ultimo, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Esse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa,
della serialità ed elementarità della stessa e della contenuta attività
processuale in concreto svolta (di fatto consistita nello studio e nell'introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto della cessazione della materia del contendere, per annullamento in autotutela cui ha immediatamente provveduto l'ente convenuto, che ha eliminato ogni ragione di discussione ulteriore alla regolamentazione delle spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così
statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 854,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 10.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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