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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 76/2026
Il Relatore Depositata il 08/01/2026 Depositata il 08/01/2026
PASQUALE NIGRO Il Segretario
AU UL
Il Presidente
PP OV SE
CC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CC PP OV SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3125/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052444973000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110062367719000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130012450133000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130047977042000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140008994152000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011196939000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150010236800000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150014376613000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150044921853000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160061386876000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170027450755000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170042961236000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002329014000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190001500986001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale insiste nelle conclusioni contenute negli atti di causa, in particolare in quelle contenute nelle memorie depositate il 15/11/2025.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate preliminarmente chiede l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, si riporta alle conclusioni contenute nelle controdeduzioni.
Resistente (Ader): E' presente per l'Ag.entrate-Riscossione - in collegamento da remoto - l'avv. Difensore_2 la quale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso poichè l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e per il resto insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 10.04.2024, Ricorrente_1 si opponeva a due ipoteche legali iscritte a suo nome su immobili di sua proprietà:
la prima avente numero di registro generale 66886, iscritta su richiesta di Montepaschi Serit spa-Servizio Riscossione Tributi di Catania per la somma di € 21.760,46;
la seconda avente numero di registro generale 16142, iscritta su richiesta dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione sede di Catania per la somma di € 374.084,08;
si opponeva altresì alle cartelle sottese a tali atti di iscrizione ipotecaria.
Deduceva che tali atti di costituzione di ipoteca non gli erano mai stati notificati, né lui era mai venuto a conoscenza di tali procedure avviate nei suoi confronti, e neppure dei preavvisi di iscrizione ipotecarie, sino a quando, avendo presentato la domanda di finanziamento per accedere al Fondo di Garanzia, tale domanda è stata rigettata, perché il richiedente sig. Ricorrente_1 non è stato valutato, dal Gestore-MCC. Invitalia, soggetto
“economicamente e finanziariamente sano;
conseguentemente l'odierno ricorrente in data 21.11.2023 ha presentato istanza di ispezione ipotecaria, dalla quale emergeva la esistenza delle due iscrizioni ipotecarie sopra indicate. Successivamente, al fine di avere maggiori informazioni in merito, egli presentava in data 18.01.2024 istanza all'Agenzia delle Entrate -Riscossione, ottenendo in data 1.02.2024 il prospetto delle cartelle/avvisi esistenti a suo nome, e copia degli estratti ruolo con l'elenco completo dei suoi debiti, delle cartelle e degli avvisi, sui quali si fondano le dette procedure.
Eccepiva la omessa regolare notifica degli atti di costituzione delle ipoteche e delle cartelle;
la nullità degli atti di iscrizione ipotecaria, per mancata previa notifica dell'atto di intimazione previsto dall'art. 50DPR 602 del 1973; la nullità delle iscrizioni ipotecarie per mancanza dei necessari presupposti;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la violazione del termine di trenta giorni entro il quale il procedimento doveva concludersi;
impugnava inoltre ciascuna delle cartelle sottese per difetto di motivazione, decadenza, omessa notifica dell'avviso bonario, prescrizione e insussistenza dei presupposti impositivi.
L'Agenzia delle Entrate e l'ADER si costituivano in giudizio;
eccepivano la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di gg. 60 dalla data di conoscenza degli atti impugnati;
producevano le relate di notifica;
nel merito chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
All'udienza del 3.12.2025, il collegio rinviava, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 la deliberazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine di gg. 60 dal momento nel quale il ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati per violazione dell'Art. 21 D.lgs. n. 546/92.
L'Art. 21 D.lgs. n. 546/92 (Termine per la proposizione del ricorso) dispone che: “ 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Il ricorso è stato proposto in data 21.03.2024, con la notifica via Pec alle controparti.
Lo stesso ricorrente, che sostiene di non avere mai ricevuto una regolare notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha dichiarato in ricorso di essere stato già a conoscenza delle iscrizioni ipotecarie in oggetto alla data del 21.11.2023, allorquando ha presentato formale istanza di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate di Catania- Ufficio del Territorio.
Il ricorrente ha affermato, altresì, di non aver mai avuto prima alcuna comunicazione a riguardo e, pertanto, in data 18.01.2024 di aver presentato istanza ad ADER, tramite il suo difensore, al fine di conoscere i motivi dell'iscrizione ipotecaria e le partite debitorie a suo carico e in data 01.02.2024 di avere ottenuto da ADER
i seguenti documenti:
- il prospetto sintetico/riassuntivo delle cartelle/avvisi intestati al ricorrente per i quali risulta ancora un importo residuo;
- copia degli estratti di ruolo riferiti ai documenti presenti nel prospetto sintetico/riassuntivo delle cartelle/ avvisi intestati al ricorrente per i quali risulta ancora un importo residuo.
- il prospetto delle cartelle e degli avvisi su cui si fonda la Procedura Esecutiva Immobiliare/IPOTECA, indicata con il n. di Fascicolo 2020/0000524.
Ponendo quindi come data di conoscenza effettiva dell'iscrizione ipotecaria il 21/11/2023, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di 60 giorni da tale data di effettiva conoscenza, ovvero entro il
22/01/2024 considerando che il termine di 60 giorni cade nella giornata di sabato).
Il ricorso, invece, è stato notificato soltanto in data 21/03/2024, quindi ben oltre il termine di legge, con circa due mesi di ritardo, dovendosi ulteriormente considerare il fatto che il ricorrente, successivamente a tale data di effettiva conoscenza, ha colpevolmente atteso sino al 18.01.2024, prima di presentare istanza all'ADER al fine di conoscere i motivi dell'iscrizione ipotecaria e le cartelle sottese a tali atti.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18525/2022, ha così statuito in un caso analogo di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria: “il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione - rispetto a tutti gli atti oggetto della giurisdizione tributaria - decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca in base sia al dato testuale dello stesso art. 21 sia ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione, trattandosi proprio dell'atto che è strumentale a rendere edotto il contribuente ed a stimolarne la eventuale reazione, al fine di consentire il raggiungimento dell'eventuale inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria. Pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza. Alla luce di tali principi occorre, dunque, distinguere il necessario preavviso dalla successiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1977. L'omesso preavviso incide sulla validità dell'iscrizione ipotecaria, ma tale vizio deve essere denunciato con la tempestiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni dalla successiva comunicazione, laddove effettuata”.
Ne deriva che, in assenza di valide notifiche, l'impugnazione deve, comunque, avvenire entro 60 giorni dall'effettiva conoscenza.
La Suprema Corte è infatti costante nell'affermare che, con riferimento al termine per impugnare l'iscrizione ipotecaria, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del DLgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca e pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso averso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza(anche da un controllo dei registri immobiliari).
L'odierno ricorso notificato a mezzo Pec in data 21.03.2024 è, pertanto, inammissibile per il decorso del termine utile di impugnazione di 60 giorni decorrente dalla data di effettiva conoscenza della iscrizione ipotecaria (21.11.2023)
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, nella somma di € 5.000,00 ed in favore dell'ADER nella somma di € 6.000,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
3.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Giuseppe Colavecchio
Il Relatore Depositata il 08/01/2026 Depositata il 08/01/2026
PASQUALE NIGRO Il Segretario
AU UL
Il Presidente
PP OV SE
CC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CC PP OV SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3125/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052444973000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110062367719000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130012450133000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130047977042000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140008994152000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011196939000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150010236800000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150014376613000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150044921853000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160061386876000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170027450755000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170042961236000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002329014000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190001500986001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale insiste nelle conclusioni contenute negli atti di causa, in particolare in quelle contenute nelle memorie depositate il 15/11/2025.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate preliminarmente chiede l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, si riporta alle conclusioni contenute nelle controdeduzioni.
Resistente (Ader): E' presente per l'Ag.entrate-Riscossione - in collegamento da remoto - l'avv. Difensore_2 la quale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso poichè l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e per il resto insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 10.04.2024, Ricorrente_1 si opponeva a due ipoteche legali iscritte a suo nome su immobili di sua proprietà:
la prima avente numero di registro generale 66886, iscritta su richiesta di Montepaschi Serit spa-Servizio Riscossione Tributi di Catania per la somma di € 21.760,46;
la seconda avente numero di registro generale 16142, iscritta su richiesta dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione sede di Catania per la somma di € 374.084,08;
si opponeva altresì alle cartelle sottese a tali atti di iscrizione ipotecaria.
Deduceva che tali atti di costituzione di ipoteca non gli erano mai stati notificati, né lui era mai venuto a conoscenza di tali procedure avviate nei suoi confronti, e neppure dei preavvisi di iscrizione ipotecarie, sino a quando, avendo presentato la domanda di finanziamento per accedere al Fondo di Garanzia, tale domanda è stata rigettata, perché il richiedente sig. Ricorrente_1 non è stato valutato, dal Gestore-MCC. Invitalia, soggetto
“economicamente e finanziariamente sano;
conseguentemente l'odierno ricorrente in data 21.11.2023 ha presentato istanza di ispezione ipotecaria, dalla quale emergeva la esistenza delle due iscrizioni ipotecarie sopra indicate. Successivamente, al fine di avere maggiori informazioni in merito, egli presentava in data 18.01.2024 istanza all'Agenzia delle Entrate -Riscossione, ottenendo in data 1.02.2024 il prospetto delle cartelle/avvisi esistenti a suo nome, e copia degli estratti ruolo con l'elenco completo dei suoi debiti, delle cartelle e degli avvisi, sui quali si fondano le dette procedure.
Eccepiva la omessa regolare notifica degli atti di costituzione delle ipoteche e delle cartelle;
la nullità degli atti di iscrizione ipotecaria, per mancata previa notifica dell'atto di intimazione previsto dall'art. 50DPR 602 del 1973; la nullità delle iscrizioni ipotecarie per mancanza dei necessari presupposti;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la violazione del termine di trenta giorni entro il quale il procedimento doveva concludersi;
impugnava inoltre ciascuna delle cartelle sottese per difetto di motivazione, decadenza, omessa notifica dell'avviso bonario, prescrizione e insussistenza dei presupposti impositivi.
L'Agenzia delle Entrate e l'ADER si costituivano in giudizio;
eccepivano la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di gg. 60 dalla data di conoscenza degli atti impugnati;
producevano le relate di notifica;
nel merito chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
All'udienza del 3.12.2025, il collegio rinviava, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 la deliberazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine di gg. 60 dal momento nel quale il ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati per violazione dell'Art. 21 D.lgs. n. 546/92.
L'Art. 21 D.lgs. n. 546/92 (Termine per la proposizione del ricorso) dispone che: “ 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Il ricorso è stato proposto in data 21.03.2024, con la notifica via Pec alle controparti.
Lo stesso ricorrente, che sostiene di non avere mai ricevuto una regolare notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha dichiarato in ricorso di essere stato già a conoscenza delle iscrizioni ipotecarie in oggetto alla data del 21.11.2023, allorquando ha presentato formale istanza di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate di Catania- Ufficio del Territorio.
Il ricorrente ha affermato, altresì, di non aver mai avuto prima alcuna comunicazione a riguardo e, pertanto, in data 18.01.2024 di aver presentato istanza ad ADER, tramite il suo difensore, al fine di conoscere i motivi dell'iscrizione ipotecaria e le partite debitorie a suo carico e in data 01.02.2024 di avere ottenuto da ADER
i seguenti documenti:
- il prospetto sintetico/riassuntivo delle cartelle/avvisi intestati al ricorrente per i quali risulta ancora un importo residuo;
- copia degli estratti di ruolo riferiti ai documenti presenti nel prospetto sintetico/riassuntivo delle cartelle/ avvisi intestati al ricorrente per i quali risulta ancora un importo residuo.
- il prospetto delle cartelle e degli avvisi su cui si fonda la Procedura Esecutiva Immobiliare/IPOTECA, indicata con il n. di Fascicolo 2020/0000524.
Ponendo quindi come data di conoscenza effettiva dell'iscrizione ipotecaria il 21/11/2023, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di 60 giorni da tale data di effettiva conoscenza, ovvero entro il
22/01/2024 considerando che il termine di 60 giorni cade nella giornata di sabato).
Il ricorso, invece, è stato notificato soltanto in data 21/03/2024, quindi ben oltre il termine di legge, con circa due mesi di ritardo, dovendosi ulteriormente considerare il fatto che il ricorrente, successivamente a tale data di effettiva conoscenza, ha colpevolmente atteso sino al 18.01.2024, prima di presentare istanza all'ADER al fine di conoscere i motivi dell'iscrizione ipotecaria e le cartelle sottese a tali atti.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18525/2022, ha così statuito in un caso analogo di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria: “il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione - rispetto a tutti gli atti oggetto della giurisdizione tributaria - decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca in base sia al dato testuale dello stesso art. 21 sia ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione, trattandosi proprio dell'atto che è strumentale a rendere edotto il contribuente ed a stimolarne la eventuale reazione, al fine di consentire il raggiungimento dell'eventuale inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria. Pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza. Alla luce di tali principi occorre, dunque, distinguere il necessario preavviso dalla successiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1977. L'omesso preavviso incide sulla validità dell'iscrizione ipotecaria, ma tale vizio deve essere denunciato con la tempestiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni dalla successiva comunicazione, laddove effettuata”.
Ne deriva che, in assenza di valide notifiche, l'impugnazione deve, comunque, avvenire entro 60 giorni dall'effettiva conoscenza.
La Suprema Corte è infatti costante nell'affermare che, con riferimento al termine per impugnare l'iscrizione ipotecaria, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del DLgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca e pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso averso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza(anche da un controllo dei registri immobiliari).
L'odierno ricorso notificato a mezzo Pec in data 21.03.2024 è, pertanto, inammissibile per il decorso del termine utile di impugnazione di 60 giorni decorrente dalla data di effettiva conoscenza della iscrizione ipotecaria (21.11.2023)
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, nella somma di € 5.000,00 ed in favore dell'ADER nella somma di € 6.000,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
3.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Giuseppe Colavecchio