Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data di effettiva conoscenza dell'atto, anche in assenza di notifica. Poiché il ricorrente ha avuto conoscenza delle ipoteche in data 21.11.2023 e ha presentato ricorso il 21.03.2024, il termine è spirato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 76
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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