TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4327/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di riduzione in pristino.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Amato Parte_1
ATTRICE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
Giuseppe Marotta
e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marotta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.06.2016 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo al giudice di accertare il mancato CP_1
rispetto delle distanze legali della nuova costruzione da questi realizzata al confine ed in aderenza agli immobili di sua proprietà siti alla via S. D'Alessandro
n. 24 di Nocera Inferiore e per l'effetto condannarlo alla demolizione dell'illegittima costruzione realizzata alla via S. D'Alessandro angolo via De
Curtis, con riduzione in pristino fino al rispetto delle distanze legali.
si costituiva e rilevava che, con atto di donazione del 26/09/2015 CP_1
per notaio , aveva donato in parti uguali e pro indiviso, tutti gli Persona_1
immobili facenti parte del fabbricato sito in Nocera Inferiore alla via S.
D'Alessandro angolo via De Curtis, edificati grazie al permesso a costruire n.4331 del 25/01/2013, ai figli , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per carenza di sua CP_2
legittimazione passiva.
Giusta ordinanza di integrazione del contraddittorio del 17/11/2016, venivano citati in giudizio , , , . Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_2
Quest'ultima si costituiva in giudizio e deduceva che, subito dopo l'atto di donazione del 26.09.15 per notaio Rep. 152915 Racc. 38782 Persona_1
con il quale aveva donato ai propri figli, in parti uguali e pro CP_1
indiviso, alcune consistenze immobiliari, tra cui anche tutti gli immobili facenti parte del fabbricato sito in Nocera Inferiore alla S. D'Alessandro angolo Via
Principe Antonio De Curtis, edificati in ossequio al permesso a costruire n. 4341 del 25.01.2013, i germani , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
in pari data, sempre con atto per notaio , avevano CP_2 Persona_1
proceduto alla divisione dei beni ricevuti in donazione e ad essa CP_2 era stata attribuita la “quarta quota” concernente la piena proprietà di un intero piccolo fabbricato posto al lato nord, sito in via Principe Antonio De Curtis n. 1 indentificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al Fol. 9, part. 407/18.
Rilevava che, non essendo proprietaria di nessuno degli appartamenti siti nel fabbricato di via S. D'Alessandro angolo Via Principe Antonio De Curtis oggetto di giudizio, essa difettava di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di demolizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per carenza di sua legittimazione passiva.
Si costituivano in giudizio , , , i quali Controparte_3 CP_4 Controparte_5
deducevano che il fabbricato era stato costruito in conformità al permesso di costruire e nel rispetto di tutte le norme urbanistiche e di quelle privatistiche e pubblicistiche sulle distanze tra costruzioni e dai confini, essendosi trattato di ricostruzione, sebbene in diverso sito nell'ambito dello stesso fondo, di un precedente fabbricato demolito. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Espletata una ctu a firma dell'Ing. , resi chiarimenti alla stessa, Persona_2
l'attrice dichiarava di rinunciare all'azione, ma i convenuti non accettavano la rinuncia e chiedevano che la causa fosse decisa nel merito.
Quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile , , . Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Diversamente, i convenuti e non risultano CP_1 CP_2
legittimati passivamente rispetto alla domanda di demolizione e riduzione in pristino dell'attrice, in quanto già dall'anno precedente alla notifica dell'atto di citazione non risultavano proprietari del nuovo fabbricato oggetto di giudizio, come sopra da essi allegato e documentato con i su richiamati rogiti notarili di donazione e di divisione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/09/2015, n. 17602). Se, prima di agire in giudizio, l'attrice avesse correttamente e diligentemente effettuato tutte le necessarie ispezioni e verifiche avrebbe potuto evitare di convenire in giudizio i predetti non più proprietari del fabbricato oggetto di giudizio.
Riguardo alla relazione di ctu, essa risulta superficiale, lacunosa ed errata su diversi punti delle questioni poste dall'attrice. Invero la ctu pur avendo accertato che il precedente fabbricato di si trovava ad oltre dieci metri dalla CP_1
proprietà attorea e fu demolito e ricostruito in aderenza ai locali terranei di proprietà e senza rispetto della distanze dall'appartamento Parte_1
sempre di proprietà attorea sito al secondo piano nel fabbricato condominiale antistante il fabbricato di nuova costruzione dei convenuti, ha rimesso al giudice la valutazione sotto il profilo giuridico della fondatezza della domanda.
In particolare, stanti i numerosi arresti giurisprudenziali che regolamentano la materia per il caso di distanza dal confine al di sopra dell'edificato in aderenza, il ctu ha ritenuto opportuno non esprimersi e rimandare la decisione finale in merito alla violazione o meno della distanza in sopraelevazione.
Sul punto il ctu ha esposto due possibili opzioni: ritenere legittimo l'allineamento verticale al di sopra dell'altezza dei locali terrani dell'attrice o ritenere dovuto l'arretramento di mt 1.50 dal confine della parte di immobile dei convenuti realizzato al di sopra dell'altezza massima del fabbricato di proprietà di parte attrice. Tale soluzione prospettata dal ctu, però, non tiene in nessun conto innanzi tutto dell'art. 9 D.M. 1444/68, riguardo al quale, si limita a scrivere: “
Va precisato, comunque, che lo stato dei luoghi attuale rispecchia quanto autorizzato dall' ente comunale con Permesso di Costruire n° 4341/13 in relazione al posizionamento del fabbricato condominiale rispetto al confine meridionale del lotto in oggetto”. Inoltre, quando il ctu esamina il problema del giunto tecnico e il mancato rispetto all' autorizzazione del genio civile circa la distanza prescritta, pur essendo previsto in autorizzazione un giunto di almeno
10 cm in ragione del rispetto della normativa antisismica, ha ritenuto sufficiente il giunto eseguito che in alcune parti arriva al massimo ai 5 cm, ma mediamente risulta di scarsi 2 cm.
Pertanto l'immobile delocalizzato ai sensi del Permesso di Costruire n. 4341 del
25/01/2013 viola il rispetto alle norme tecniche per costruzioni in zone sismiche, rispetto ai locali terranei attorei identificati nel catasto urbano al foglio 9 part.lla
1141. Ma l'immobile ex novo costituito dalla particella 407 del foglio 9 del
N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore risulta edificato anche in spregio alle norme sulle distanze tra fabbricati.
La Corte Suprema ha da sempre statuito (in ultimo cfr. Cass. sent. 21991/2024) che la corretta interpretazione delle norme relative alle distanze tra edifici, va intesa ed interpretata considerando il carattere assoluto di tali regole finalizzate a tutelare non la riservatezza, bensì la salubrità e la sicurezza degli edifici,
l'assetto urbanistico del territorio e la densità edificatoria in relazione all'ambiente. In particolare, esaminando la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 la Cassazione ha precisato che deve osservarsi in modo assoluto, essendo “ratio” della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Nel caso in esame l'immobile si profila illegittimo anche perchè l' art 9, DM 1444 del 02.02.1968, per la Zona Omogenea B in cui ricade l'edificio di cui trattasi, stabilisce che "è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
E' anche opportuno precisare che la fattispecie in esame, anche ratione temporis, non ricade nella previsione dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico dell'Edilizia, come modificato dalla L. n. 120/2020, richiamato nell'ordinanza del giudice in data 18.8.2023. Peraltro, l'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico dell'Edilizia, sancisce il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti legittimamente posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste
(cfr. Cass. n. 12751/23 secondo cui "La demolizione e ricostruzione di un edificio comporta il rispetto delle distanze dagli edifici adiacenti. La normativa italiana che regola le distanze tra le costruzioni, in ultimo innovata dalla l. n.
120/2020, persegue l'interesse pubblico e non quello del proprietario di immobili. In caso di demolizioni e ricostruzioni di edifici, la normativa prevede che, anche nei casi consentiti di aumento di volumetria, la nuova costruzione debba rispettare le distanze preesistenti con gli edifici adiacenti".
Nel caso in esame, invece, il fabbricato di cui al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Nocera Inferiore al convenuto , fu ricostruito sulla CP_1
linea di confine tra le due proprietà nel mentre prima si trovava ad oltre 10 mt dalle proprietà dell'attrice. Dalle foto e dalle planimetrie in atti è evidente la violazione delle norme inderogabili minime delle distanze dai fabbricati preesistenti, le quali valgono non solo per gli edifici che si fronteggiano, come ritenuto dal ctu, ma in tutti i casi in cui l'edificio di nuova costruzione sia posto a meno di dieci metri da altro limitrofo fabbricato, anche applicando in maniera radiale (ovvero a raggio) non in modo lineare tra pareti che si fronteggiano (cfr.
Cass. n.7285/2005). Ciò proprio in considerazione dell'interesse pubblicistico, prima che privatistico, a che non siano create, per ragioni di sicurezza e salubrità zone intermedie di minore lunghezza.
D'altra parte gli stessi artt. 873 e 877 c.c. non consentivano la nuova costruzione di tre piani realizzata dal non solo in aderenza al locale solo CP_1
terraneo attoreo, ma in parte anche sul confine privo di costruzioni in violazione della norma sulle distanze minime dai confini altrui. È noto che il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Nocera Inferiore non legittima la violazione delle norme sulle distanze, che il giudice ordinario può senza dubbio applicare, disapplicando incidenter tantum l'atto amministrativo non rispettoso di tali norme. Infatti, come da principi consolidati della Suprema Corte “L'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazíone delle prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e quindi ogni diritto del vicino, a seconda dei casi, alla ríduzione ín pristino o al risarcimento dei danni” (Cfr. Cass. n. 7563/2006).
L'edificio delocalizzato di nuova costruzione doveva rispettare tali distanze e lo stesso ctu ha ipotizzato che avrebbe dovuto attestarsi a non meno di 1,50 mt dal confine, almeno nella parte di immobile dei convenuti realizzato al di sopra dell'altezza massima del fabbricato di proprietà di parte attrice (la cd. sopra richiamata opzione “b”).
Il ctu ha accertato che i due fabbricati sono a distanza radiale tra i due spigoli di circa 6.25 mt ma ha erroneamente ritenuto tale distanza sufficiente in quanto i due fabbricati non sono fronteggianti. Ma oltre all'art. 9 del D.M. 1444/1968 anche ai sensi delle Norme di Attuazione del P.R.G. del 2006 (norme con cui fu rilasciato il Permesso a Costruire) il nuovo edificio non risulta costruito a distanza. In particolare, il comma 3 dell'art. 12, recita che "Se le pareti che si fronteggiano non sono finestrate, ovvero sono interessate da sole finestre di wc o scale, è consentita una distanza minima comunque non inferiore a mt. 10,00".
L'edificio delocalizzato doveva dunque essere costruito ad una distanza non inferiore a 10 mt dai locali di sgombro posti al pianterreno e di proprietà della
, contraddistinti dai sub. 11, 12 e 13 della particella 177 del Parte_1
foglio 9 del N.C.E.U di Nocera Inferiore nonché dai locali deposito siti al piano terra e individuati con la particella 1141 dei foglio 9 del N.C.E.U di Nocera
Inferiore.
Le spese seguono la soccombenza tra attrice e i convenuti attuali proprietari del fabbricato realizzato a distanza non consentita e a vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile della causa a complessità media, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Tra l'attrice e i convenuti e la soccombenza gioca CP_1 CP_2 invece a sfavore dell'attrice.
In relazione alle spese di Ctu, si reputa equo porle a carico dei convenuti
[...]
, , i quali, con le violazioni indicate in parte CP_3 CP_4 Controparte_5
motiva, hanno reso necessaria la domanda giudiziale e la conseguente nomina di un perito, nomina che prescinde dalla citazione di e . CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea nei confronti di , , Controparte_3 CP_4 [...]
e per l'effetto dichiara che la costruzione oggetto di giudizio si trova a CP_5
distanza inferiore a quella legale, rispetto agli immobili di proprietà della
[...]
siti alla via S. D'Alessandro n.24 di Nocera Inferiore per violazione Parte_1
della normativa vigente in materia di distanze e di conseguenza condanna i predetti convenuti alla demolizione dell'illegittima costruzione realizzata alla via
S. D'Alessandro angolo via De Curtis, con riduzione in pristino fino al rispetto delle distanze legali, come da motivazione.
2) Rigetta la domanda nei confronti di e . CP_1 CP_2
3) Condanna in solido i convenuti , , al Controparte_3 CP_4 Controparte_5 pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro
10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti e CP_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi in euro 10.860,00 per CP_2
compensi di difesa, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Pone le spese di Ctu a carico di parte convenuta ( , , Controparte_3 CP_4
). Controparte_5
Così deciso in Nocera Inferiore il 02.05.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4327/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di riduzione in pristino.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Amato Parte_1
ATTRICE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
Giuseppe Marotta
e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marotta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.06.2016 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo al giudice di accertare il mancato CP_1
rispetto delle distanze legali della nuova costruzione da questi realizzata al confine ed in aderenza agli immobili di sua proprietà siti alla via S. D'Alessandro
n. 24 di Nocera Inferiore e per l'effetto condannarlo alla demolizione dell'illegittima costruzione realizzata alla via S. D'Alessandro angolo via De
Curtis, con riduzione in pristino fino al rispetto delle distanze legali.
si costituiva e rilevava che, con atto di donazione del 26/09/2015 CP_1
per notaio , aveva donato in parti uguali e pro indiviso, tutti gli Persona_1
immobili facenti parte del fabbricato sito in Nocera Inferiore alla via S.
D'Alessandro angolo via De Curtis, edificati grazie al permesso a costruire n.4331 del 25/01/2013, ai figli , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per carenza di sua CP_2
legittimazione passiva.
Giusta ordinanza di integrazione del contraddittorio del 17/11/2016, venivano citati in giudizio , , , . Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_2
Quest'ultima si costituiva in giudizio e deduceva che, subito dopo l'atto di donazione del 26.09.15 per notaio Rep. 152915 Racc. 38782 Persona_1
con il quale aveva donato ai propri figli, in parti uguali e pro CP_1
indiviso, alcune consistenze immobiliari, tra cui anche tutti gli immobili facenti parte del fabbricato sito in Nocera Inferiore alla S. D'Alessandro angolo Via
Principe Antonio De Curtis, edificati in ossequio al permesso a costruire n. 4341 del 25.01.2013, i germani , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
in pari data, sempre con atto per notaio , avevano CP_2 Persona_1
proceduto alla divisione dei beni ricevuti in donazione e ad essa CP_2 era stata attribuita la “quarta quota” concernente la piena proprietà di un intero piccolo fabbricato posto al lato nord, sito in via Principe Antonio De Curtis n. 1 indentificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al Fol. 9, part. 407/18.
Rilevava che, non essendo proprietaria di nessuno degli appartamenti siti nel fabbricato di via S. D'Alessandro angolo Via Principe Antonio De Curtis oggetto di giudizio, essa difettava di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di demolizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per carenza di sua legittimazione passiva.
Si costituivano in giudizio , , , i quali Controparte_3 CP_4 Controparte_5
deducevano che il fabbricato era stato costruito in conformità al permesso di costruire e nel rispetto di tutte le norme urbanistiche e di quelle privatistiche e pubblicistiche sulle distanze tra costruzioni e dai confini, essendosi trattato di ricostruzione, sebbene in diverso sito nell'ambito dello stesso fondo, di un precedente fabbricato demolito. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Espletata una ctu a firma dell'Ing. , resi chiarimenti alla stessa, Persona_2
l'attrice dichiarava di rinunciare all'azione, ma i convenuti non accettavano la rinuncia e chiedevano che la causa fosse decisa nel merito.
Quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile , , . Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Diversamente, i convenuti e non risultano CP_1 CP_2
legittimati passivamente rispetto alla domanda di demolizione e riduzione in pristino dell'attrice, in quanto già dall'anno precedente alla notifica dell'atto di citazione non risultavano proprietari del nuovo fabbricato oggetto di giudizio, come sopra da essi allegato e documentato con i su richiamati rogiti notarili di donazione e di divisione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/09/2015, n. 17602). Se, prima di agire in giudizio, l'attrice avesse correttamente e diligentemente effettuato tutte le necessarie ispezioni e verifiche avrebbe potuto evitare di convenire in giudizio i predetti non più proprietari del fabbricato oggetto di giudizio.
Riguardo alla relazione di ctu, essa risulta superficiale, lacunosa ed errata su diversi punti delle questioni poste dall'attrice. Invero la ctu pur avendo accertato che il precedente fabbricato di si trovava ad oltre dieci metri dalla CP_1
proprietà attorea e fu demolito e ricostruito in aderenza ai locali terranei di proprietà e senza rispetto della distanze dall'appartamento Parte_1
sempre di proprietà attorea sito al secondo piano nel fabbricato condominiale antistante il fabbricato di nuova costruzione dei convenuti, ha rimesso al giudice la valutazione sotto il profilo giuridico della fondatezza della domanda.
In particolare, stanti i numerosi arresti giurisprudenziali che regolamentano la materia per il caso di distanza dal confine al di sopra dell'edificato in aderenza, il ctu ha ritenuto opportuno non esprimersi e rimandare la decisione finale in merito alla violazione o meno della distanza in sopraelevazione.
Sul punto il ctu ha esposto due possibili opzioni: ritenere legittimo l'allineamento verticale al di sopra dell'altezza dei locali terrani dell'attrice o ritenere dovuto l'arretramento di mt 1.50 dal confine della parte di immobile dei convenuti realizzato al di sopra dell'altezza massima del fabbricato di proprietà di parte attrice. Tale soluzione prospettata dal ctu, però, non tiene in nessun conto innanzi tutto dell'art. 9 D.M. 1444/68, riguardo al quale, si limita a scrivere: “
Va precisato, comunque, che lo stato dei luoghi attuale rispecchia quanto autorizzato dall' ente comunale con Permesso di Costruire n° 4341/13 in relazione al posizionamento del fabbricato condominiale rispetto al confine meridionale del lotto in oggetto”. Inoltre, quando il ctu esamina il problema del giunto tecnico e il mancato rispetto all' autorizzazione del genio civile circa la distanza prescritta, pur essendo previsto in autorizzazione un giunto di almeno
10 cm in ragione del rispetto della normativa antisismica, ha ritenuto sufficiente il giunto eseguito che in alcune parti arriva al massimo ai 5 cm, ma mediamente risulta di scarsi 2 cm.
Pertanto l'immobile delocalizzato ai sensi del Permesso di Costruire n. 4341 del
25/01/2013 viola il rispetto alle norme tecniche per costruzioni in zone sismiche, rispetto ai locali terranei attorei identificati nel catasto urbano al foglio 9 part.lla
1141. Ma l'immobile ex novo costituito dalla particella 407 del foglio 9 del
N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore risulta edificato anche in spregio alle norme sulle distanze tra fabbricati.
La Corte Suprema ha da sempre statuito (in ultimo cfr. Cass. sent. 21991/2024) che la corretta interpretazione delle norme relative alle distanze tra edifici, va intesa ed interpretata considerando il carattere assoluto di tali regole finalizzate a tutelare non la riservatezza, bensì la salubrità e la sicurezza degli edifici,
l'assetto urbanistico del territorio e la densità edificatoria in relazione all'ambiente. In particolare, esaminando la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 la Cassazione ha precisato che deve osservarsi in modo assoluto, essendo “ratio” della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Nel caso in esame l'immobile si profila illegittimo anche perchè l' art 9, DM 1444 del 02.02.1968, per la Zona Omogenea B in cui ricade l'edificio di cui trattasi, stabilisce che "è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
E' anche opportuno precisare che la fattispecie in esame, anche ratione temporis, non ricade nella previsione dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico dell'Edilizia, come modificato dalla L. n. 120/2020, richiamato nell'ordinanza del giudice in data 18.8.2023. Peraltro, l'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico dell'Edilizia, sancisce il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti legittimamente posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste
(cfr. Cass. n. 12751/23 secondo cui "La demolizione e ricostruzione di un edificio comporta il rispetto delle distanze dagli edifici adiacenti. La normativa italiana che regola le distanze tra le costruzioni, in ultimo innovata dalla l. n.
120/2020, persegue l'interesse pubblico e non quello del proprietario di immobili. In caso di demolizioni e ricostruzioni di edifici, la normativa prevede che, anche nei casi consentiti di aumento di volumetria, la nuova costruzione debba rispettare le distanze preesistenti con gli edifici adiacenti".
Nel caso in esame, invece, il fabbricato di cui al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Nocera Inferiore al convenuto , fu ricostruito sulla CP_1
linea di confine tra le due proprietà nel mentre prima si trovava ad oltre 10 mt dalle proprietà dell'attrice. Dalle foto e dalle planimetrie in atti è evidente la violazione delle norme inderogabili minime delle distanze dai fabbricati preesistenti, le quali valgono non solo per gli edifici che si fronteggiano, come ritenuto dal ctu, ma in tutti i casi in cui l'edificio di nuova costruzione sia posto a meno di dieci metri da altro limitrofo fabbricato, anche applicando in maniera radiale (ovvero a raggio) non in modo lineare tra pareti che si fronteggiano (cfr.
Cass. n.7285/2005). Ciò proprio in considerazione dell'interesse pubblicistico, prima che privatistico, a che non siano create, per ragioni di sicurezza e salubrità zone intermedie di minore lunghezza.
D'altra parte gli stessi artt. 873 e 877 c.c. non consentivano la nuova costruzione di tre piani realizzata dal non solo in aderenza al locale solo CP_1
terraneo attoreo, ma in parte anche sul confine privo di costruzioni in violazione della norma sulle distanze minime dai confini altrui. È noto che il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Nocera Inferiore non legittima la violazione delle norme sulle distanze, che il giudice ordinario può senza dubbio applicare, disapplicando incidenter tantum l'atto amministrativo non rispettoso di tali norme. Infatti, come da principi consolidati della Suprema Corte “L'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazíone delle prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e quindi ogni diritto del vicino, a seconda dei casi, alla ríduzione ín pristino o al risarcimento dei danni” (Cfr. Cass. n. 7563/2006).
L'edificio delocalizzato di nuova costruzione doveva rispettare tali distanze e lo stesso ctu ha ipotizzato che avrebbe dovuto attestarsi a non meno di 1,50 mt dal confine, almeno nella parte di immobile dei convenuti realizzato al di sopra dell'altezza massima del fabbricato di proprietà di parte attrice (la cd. sopra richiamata opzione “b”).
Il ctu ha accertato che i due fabbricati sono a distanza radiale tra i due spigoli di circa 6.25 mt ma ha erroneamente ritenuto tale distanza sufficiente in quanto i due fabbricati non sono fronteggianti. Ma oltre all'art. 9 del D.M. 1444/1968 anche ai sensi delle Norme di Attuazione del P.R.G. del 2006 (norme con cui fu rilasciato il Permesso a Costruire) il nuovo edificio non risulta costruito a distanza. In particolare, il comma 3 dell'art. 12, recita che "Se le pareti che si fronteggiano non sono finestrate, ovvero sono interessate da sole finestre di wc o scale, è consentita una distanza minima comunque non inferiore a mt. 10,00".
L'edificio delocalizzato doveva dunque essere costruito ad una distanza non inferiore a 10 mt dai locali di sgombro posti al pianterreno e di proprietà della
, contraddistinti dai sub. 11, 12 e 13 della particella 177 del Parte_1
foglio 9 del N.C.E.U di Nocera Inferiore nonché dai locali deposito siti al piano terra e individuati con la particella 1141 dei foglio 9 del N.C.E.U di Nocera
Inferiore.
Le spese seguono la soccombenza tra attrice e i convenuti attuali proprietari del fabbricato realizzato a distanza non consentita e a vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile della causa a complessità media, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Tra l'attrice e i convenuti e la soccombenza gioca CP_1 CP_2 invece a sfavore dell'attrice.
In relazione alle spese di Ctu, si reputa equo porle a carico dei convenuti
[...]
, , i quali, con le violazioni indicate in parte CP_3 CP_4 Controparte_5
motiva, hanno reso necessaria la domanda giudiziale e la conseguente nomina di un perito, nomina che prescinde dalla citazione di e . CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea nei confronti di , , Controparte_3 CP_4 [...]
e per l'effetto dichiara che la costruzione oggetto di giudizio si trova a CP_5
distanza inferiore a quella legale, rispetto agli immobili di proprietà della
[...]
siti alla via S. D'Alessandro n.24 di Nocera Inferiore per violazione Parte_1
della normativa vigente in materia di distanze e di conseguenza condanna i predetti convenuti alla demolizione dell'illegittima costruzione realizzata alla via
S. D'Alessandro angolo via De Curtis, con riduzione in pristino fino al rispetto delle distanze legali, come da motivazione.
2) Rigetta la domanda nei confronti di e . CP_1 CP_2
3) Condanna in solido i convenuti , , al Controparte_3 CP_4 Controparte_5 pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro
10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti e CP_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi in euro 10.860,00 per CP_2
compensi di difesa, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Pone le spese di Ctu a carico di parte convenuta ( , , Controparte_3 CP_4
). Controparte_5
Così deciso in Nocera Inferiore il 02.05.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo