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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 2 luglio 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 335/2021 R.G.A.C.L., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Deborah Di Parte_1
Pasquale, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Vella, giusta procura a margine della memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, , ha disimpegnato mansioni Parte_1 corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria B3 del CCNL Comparto Funzioni
Locali nel periodo dal 21.11.2019 al 30.06.2021;
- Condanna l' , alla corresponsione, in favore di Controparte_1
, dell'importo di €.1.852,45, a titolo di differenze retributive maturate per Parte_1 lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo considerato, oltre agli interessi legali sulle somme dalle singole scadenze sino al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna l' Controparte_1
alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi delle stesse, che
[...] si liquidano complessivamente in €.2.626,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.09.2021, il ricorrente, , dopo aver premesso che: Parte_1
- è stato assunto presso l' nell'anno 1982 con Controparte_1 inquadramento, ai sensi del C.C.N.L del 31.03.1999 Comparto Regione-Autonomie
Locali (contenente la Revisione del sistema di classificazione professionale) nella categoria A, con le mansioni di “operatore tecnico” ed assegnato al Settore Viabilità
(cantoniere); - con Disposizione Dirigenziale n.6 del 16.9.2019 che ha fatto seguito alla Disposizione
Dirigenziale n. 36 del 12.9.2019 ha assegnato il ricorrente al Settore Territorio e
Urbanistica nella qualità di 'unità di supporto' al Servizio Impianti Termici;
- in data 21.11.2019, nella qualità su indicata (unità di supporto al Servizio Impianti
Termici), con Disposizione Dirigenziale n.7 al ricorrente è stato affidato l'incarico di consegna dei cd. ai manutentori con rilascio di ricevuta e compilazione Parte_2 della modulistica all'uopo predisposta dagli uffici di Settore Territorio e Urbanistica;
- a far data dal 12.3.2020, come si evince dalla Disposizione n.11 del 30.6.2020
“richiamata l precedente propria disposizione n.2 del 12.3.2020 ad oggetto autorizzazione al lavoro agile”, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, il sig. è stato autorizzato al cd “lavoro agile”; Parte_1
- al 2.7.2020, con disposizione n. 12 è stato disposto il rientro in servizio del ricorrente per i turni mattutini nei quali ha svolto attività di ricevimento del pubblico e consegna dei bollini verdi ai manutentori;
- il ricorrente è stato, tra l'altro, per il settore Urbanistica, uno dei tre dipendenti chiamati a svolgere le mansioni in presenza;
i turni pomeridiani sono stati invece svolti con le modalità del lavoro agile e hanno riguardato l'organizzazione degli appuntamenti e delle attività da svolgere nei turni mattutini;
- il 4.12.2020, con Disposizione Dirigenziale n.18 è stato disposto che il dipendente prestasse servizio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con le modalità di lavoro agile per l'organizzazione degli appuntamenti e il martedì e giovedì svolgesse attività in presenza per la consegna dei bollini;
ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e Controparte_1 dichiarare che il ricorrente ha svolto dal 19.9.2019 mansioni relative al livello C1 del C.C.N.L.
Regioni e Autonomie Locali, superiori alla categoria A4 di inquadramento e ciò fino al
30.6.2021 data di collocamento in quiescenza e, per l'effetto, riconoscere il diritto a vedersi corrispondere la somma di € 4.648,06 a titolo di differenze retributive e la somma di € 106,08 a titolo di indennità maneggio valori, e così per un totale pari ad € 4.754,14. …”
Con memoria difensiva del 7.01.2022, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, che ribadendo nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese ex
[...] adverso formulate, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, all'odierna udienza, disposta d'ufficio la produzione, a cura dell'Ufficio del Personale dell'Amministrazione convenuta, di nuovi conteggi analitici, e previo deposito di note conclusive autorizzate, la causa veniva discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Pag. 2 di 7 A fondamento della propria domanda il ricorrente ha assunto che l'Amministrazione
Provinciale convenuta con Disposizione Dirigenziale n.6 del 16.9.2019 seguita alla
Disposizione Dirigenziale n. 36 del 12.9.2019 lo ha assegnato al Settore Territorio e Urbanistica come “unità di supporto” al Servizio Impianti Termici e che in data 21.11.2019, nella qualità su indicata con Disposizione Dirigenziale n.7, provvedendo allo svolgimento di mansioni consistenti nella consegna dei cd. ai manutentori con rilascio di ricevuta e nella Parte_2 compilazione della modulistica all'uopo predisposta dagli uffici di Settore Territorio e
Urbanistica, nell'accreditamento dei manutentori allo sportello prima di rilasciare il Bollino richiesto;
riscuotere il pagamento del prezzo;
nella predisposizione delle quietanze di pagamento;
gestire le richieste di appuntamento.
Rivendica quindi, il ricorrente, inquadrato nella categoria A4, del CCNL Comparto
Funzioni Locali, lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria C1 del CCNL indicato a far data dal 19.09.2019 sino alla data del suo collocamento in quiescenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito spiegati.
In argomento, giova ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel procedimento logico diretto ad accertare la corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e quelle tipiche della qualifica superiore cui aspira la ricorrente, il giudice deve seguire tre fasi di giudizio: "egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa svolta, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni" (cfr. Cass. sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677, e numerose successive conformi).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui la ricorrente reputa sussumibili le mansioni svolte nel periodo dal
Quanto alla categoria A, posseduta dal ricorrente, il CCNL Comparto Funzioni Locali, prevede che appartengono alla suddetta categoria "i lavoratori che svolgono attività
Pag. 3 di 7 caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola media dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.”; “[…]. Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”;
Nella declaratoria contrattuale della Cat. C – invocata dal ricorrente – si legge che
“Appartengano a questa categoria i lavoratori che svolgano attività caratterizzate da:
*Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica dl conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
*
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; * Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.
Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi del dati (appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese).
Deve quindi ritenersi che la qualifica rivendicata - livello C - è connotata rispetto al livello A riconosciuto dal ricorrente dal possesso di approfondite conoscenze di tipo mono- specialistico in riferimento allo svolgimento di mansioni di concetto e con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.
Orbene, ritiene questo giudice che, dall'esperita istruttoria, non sia emersa la prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni corrispondenti a quelle di cui al livello C, non
Pag. 4 di 7 essendo emersi elementi a conferma dell'assunzione di una responsabilità diretta per i risultati raggiunti in riferimento al profilo professionale rivendicato.
La testimone, , con qualifica di istruttore del Servizio Impianti Termici, Testimone_1 interrogata sul capitolo 3 della memoria dell'Amministrazione convenuta ha dichiarato che:
“Riguardo alle mansioni indicate sub a) le stesse erano svolte prevalentemente dalla sig.ra
e a volte da me;
quelle indicate sub b) io mi occupavo di verifica dei Persona_1 pagamenti effettuati dai manutentori mediante bonifico bancario, mentre poi la sig.ra
Per_1 provvedeva alla predisposizione dei conseguenti atti contabili, anche con accertamento delle entrate sul pertinente capitolo di bilancio….; riguardo alla mansione sub c) di contabilizzazione dei bollini verdi, la sig.ra si occupava della parte contabile di cui ho
Per_1 riferito prima;
quando il nostro ufficio, a cui ero addetta unitamente alla sig.ra
Per_1 riceveva i bollini verdi da noi ordinati, li tenevamo in custodia ed io li ordinavo numericamente;
alcuni dei bollini a richiesta li consegnavamo al riguardo alle Pt_1 mansioni sub d) le svolgeva la sig.ra e, quando lei era assente, le svolgevo io;
sul
Per_1 coordinamento e supporto al sig. ce ne occupavamo entrambe, sia io che la sig.ra Pt_1
il sig. in casi di problemi o dubbi, mi chiamava o chiamava la sig.ra e Per_1 Pt_1 Per_1 cercavamo di risolvere la situazione;
ad esempio se si rivolgeva a lui un manutentore che non aveva la taratura o la stessa era scaduta, lui non poteva consegnare i bollini, il sistema non glielo permetteva;
se però il manutentore aveva con sé la nuova taratura che però non era ancora stata aggiornata nel sistema, mi chiamava ed io provvedevo, in quanto ero amministratrice e potevo entrare nel sistema ed inserire gli aggiornamenti.
La teste, dipendente con qualifica di istruttore del Servizio Impianti Persona_1
Termici, chiamata a chiarimenti all'udienza del 18.07.2023, ha riferito che: “il si Pt_1 occupava del servizio relativo alla consegna dei bollini a quanti ne facessero richiesta;
dopo aver aperto il programma a disposizione, inserito il nominativo del richiedente e il numero dei bollini che occorrevano, a quel punto il sistema dopo che veniva inserito il numero iniziale in automatico indicava il numero finale da staccare dal blocco. Nel caso in cui sorgevano CP_ problematiche relative alle condizioni di regolarità della nei confronti della Provincia a quel punto il ricorrente era impossibilitato ad intervenire nel sistema per effettuare modifiche.
In un primo tempo dette attività di inserimento dati veniva svolto dal ricorrente su supporto cartaceo che mi veniva mandato ogni fine mese. Preciso inoltre che quando il computer è stato collegato alla stampante il ha smesso di scrivere a mano ed in automatico viene Pt_1 stampato in duplice copia il riepilogo relativo al numero di bollini consegnati, una copia veniva
Pag. 5 di 7 data al manutentore richiedente ed una veniva data a me per l'attività di contabilizzazione ed anche altre attività relative al valore nominale dei bollini.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, non risulta quindi che il espletasse Pt_1 operazioni di concetto di tipo contabile o amministrativo, considerato che le mansioni relative all'acquisto ed alla contabilizzazione dei bollini verdi, alla rendicontazione mensile ed al contestuale accertamento delle somme incassate (corrispondenti ai bollini consegnati) nonché quelle relative al controllo dei certificati di taratura degli strumenti e delle trasmissioni periodiche dei Rapporti di Controllo da parte dei manutentori venivano normalmente svolte dalle dipendenti e . Per_1 Tes_1
Va tuttavia rilevato che le mansioni svolte dal ricorrente, a seguito degli ordini di servizio del 2019, debbano essere correttamente inquadrate nella categoria B del CCNL di riferimento che ricomprende “..attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; -
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, Relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: (…) lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura...”
Si ritiene infatti che le mansioni del ricorrente appaiono caratterizzarsi per un “quid pluris” rispetto a quelle meramente operative tipiche dell'inquadramento riconosciuto (categoria
A), dal momento che il medesimo non solo procedeva alla tenuta di rapporti diretti con gli utenti del servizio (specie durante il periodo dell'emergenza COVID19 in merito alla calendarizzazione degli appuntamenti per la successiva consegna in presenza dei c.d. “Bollini verdi”) ma anche e soprattutto per il fatto di eseguire le operazioni di consegna ai manutentori dei c.d. “Bollini verdi” mediante l'utilizzazione del programma informatico a sua disposizione e dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti e, comunque, in ogni caso, intrattenendo di norma relazioni organizzative interne con le altre due dipendenti del Servizio che ne coordinavano le mansioni, al fine di procedere alla risoluzione di eventuali problematiche dirette ad assicurare la definizione del procedimento con la consegna finale del bollino.
Non vi sono invece i presupposti per il riconoscimento dell'attività di maneggio valori, pure domandato dal ricorrente, dal momento che, come emerge dall'istruttoria espletata, il
Pag. 6 di 7 ricorrente non svolgeva attività di incasso di entrate, limitandosi piuttosto a consegnare alla ditta i bollini nel numero già determinato dalla segreteria o dal sistema, previo controllo del bonifico bancario.
Quanto alla determinazione del quantum, ritiene il giudice possa farsi riferimento ai conteggi depositati, su richiesta d'ufficio, dall' , i quali non hanno Controparte_1 costituito oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, così come riquantificati prendendo a riferimento il parametro retributivo della categoria B3 del CCNL Comparto
Funzioni Locali.
Per tutte le considerazioni su esposte, accertato che il sig. ha disimpegnato Parte_1 mansioni corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria B3 del CCNL Comparto Funzioni
Locali nel periodo dal 21.11.2019 al 30.06.2021 (data del collocamento in quiescenza),
l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, va condannata alla corresponsione, in favore del medesimo, dell'importo di €.1.852,45, a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo considerato, oltre agli interessi legali sulle somme dalle singole scadenze sino al saldo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate per un terzo con condanna dell' alla rifusione, in favore del ricorrente, dei Controparte_1 restanti due terzi delle stesse, che si liquidano complessivamente come da dispositivo.
Sulmona, 2 luglio 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
Pag. 7 di 7
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 2 luglio 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 335/2021 R.G.A.C.L., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Deborah Di Parte_1
Pasquale, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Vella, giusta procura a margine della memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, , ha disimpegnato mansioni Parte_1 corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria B3 del CCNL Comparto Funzioni
Locali nel periodo dal 21.11.2019 al 30.06.2021;
- Condanna l' , alla corresponsione, in favore di Controparte_1
, dell'importo di €.1.852,45, a titolo di differenze retributive maturate per Parte_1 lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo considerato, oltre agli interessi legali sulle somme dalle singole scadenze sino al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna l' Controparte_1
alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi delle stesse, che
[...] si liquidano complessivamente in €.2.626,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.09.2021, il ricorrente, , dopo aver premesso che: Parte_1
- è stato assunto presso l' nell'anno 1982 con Controparte_1 inquadramento, ai sensi del C.C.N.L del 31.03.1999 Comparto Regione-Autonomie
Locali (contenente la Revisione del sistema di classificazione professionale) nella categoria A, con le mansioni di “operatore tecnico” ed assegnato al Settore Viabilità
(cantoniere); - con Disposizione Dirigenziale n.6 del 16.9.2019 che ha fatto seguito alla Disposizione
Dirigenziale n. 36 del 12.9.2019 ha assegnato il ricorrente al Settore Territorio e
Urbanistica nella qualità di 'unità di supporto' al Servizio Impianti Termici;
- in data 21.11.2019, nella qualità su indicata (unità di supporto al Servizio Impianti
Termici), con Disposizione Dirigenziale n.7 al ricorrente è stato affidato l'incarico di consegna dei cd. ai manutentori con rilascio di ricevuta e compilazione Parte_2 della modulistica all'uopo predisposta dagli uffici di Settore Territorio e Urbanistica;
- a far data dal 12.3.2020, come si evince dalla Disposizione n.11 del 30.6.2020
“richiamata l precedente propria disposizione n.2 del 12.3.2020 ad oggetto autorizzazione al lavoro agile”, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, il sig. è stato autorizzato al cd “lavoro agile”; Parte_1
- al 2.7.2020, con disposizione n. 12 è stato disposto il rientro in servizio del ricorrente per i turni mattutini nei quali ha svolto attività di ricevimento del pubblico e consegna dei bollini verdi ai manutentori;
- il ricorrente è stato, tra l'altro, per il settore Urbanistica, uno dei tre dipendenti chiamati a svolgere le mansioni in presenza;
i turni pomeridiani sono stati invece svolti con le modalità del lavoro agile e hanno riguardato l'organizzazione degli appuntamenti e delle attività da svolgere nei turni mattutini;
- il 4.12.2020, con Disposizione Dirigenziale n.18 è stato disposto che il dipendente prestasse servizio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con le modalità di lavoro agile per l'organizzazione degli appuntamenti e il martedì e giovedì svolgesse attività in presenza per la consegna dei bollini;
ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e Controparte_1 dichiarare che il ricorrente ha svolto dal 19.9.2019 mansioni relative al livello C1 del C.C.N.L.
Regioni e Autonomie Locali, superiori alla categoria A4 di inquadramento e ciò fino al
30.6.2021 data di collocamento in quiescenza e, per l'effetto, riconoscere il diritto a vedersi corrispondere la somma di € 4.648,06 a titolo di differenze retributive e la somma di € 106,08 a titolo di indennità maneggio valori, e così per un totale pari ad € 4.754,14. …”
Con memoria difensiva del 7.01.2022, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, che ribadendo nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese ex
[...] adverso formulate, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, all'odierna udienza, disposta d'ufficio la produzione, a cura dell'Ufficio del Personale dell'Amministrazione convenuta, di nuovi conteggi analitici, e previo deposito di note conclusive autorizzate, la causa veniva discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Pag. 2 di 7 A fondamento della propria domanda il ricorrente ha assunto che l'Amministrazione
Provinciale convenuta con Disposizione Dirigenziale n.6 del 16.9.2019 seguita alla
Disposizione Dirigenziale n. 36 del 12.9.2019 lo ha assegnato al Settore Territorio e Urbanistica come “unità di supporto” al Servizio Impianti Termici e che in data 21.11.2019, nella qualità su indicata con Disposizione Dirigenziale n.7, provvedendo allo svolgimento di mansioni consistenti nella consegna dei cd. ai manutentori con rilascio di ricevuta e nella Parte_2 compilazione della modulistica all'uopo predisposta dagli uffici di Settore Territorio e
Urbanistica, nell'accreditamento dei manutentori allo sportello prima di rilasciare il Bollino richiesto;
riscuotere il pagamento del prezzo;
nella predisposizione delle quietanze di pagamento;
gestire le richieste di appuntamento.
Rivendica quindi, il ricorrente, inquadrato nella categoria A4, del CCNL Comparto
Funzioni Locali, lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria C1 del CCNL indicato a far data dal 19.09.2019 sino alla data del suo collocamento in quiescenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito spiegati.
In argomento, giova ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel procedimento logico diretto ad accertare la corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e quelle tipiche della qualifica superiore cui aspira la ricorrente, il giudice deve seguire tre fasi di giudizio: "egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa svolta, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni" (cfr. Cass. sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677, e numerose successive conformi).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui la ricorrente reputa sussumibili le mansioni svolte nel periodo dal
Quanto alla categoria A, posseduta dal ricorrente, il CCNL Comparto Funzioni Locali, prevede che appartengono alla suddetta categoria "i lavoratori che svolgono attività
Pag. 3 di 7 caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola media dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.”; “[…]. Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”;
Nella declaratoria contrattuale della Cat. C – invocata dal ricorrente – si legge che
“Appartengano a questa categoria i lavoratori che svolgano attività caratterizzate da:
*Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica dl conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
*
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; * Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.
Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi del dati (appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese).
Deve quindi ritenersi che la qualifica rivendicata - livello C - è connotata rispetto al livello A riconosciuto dal ricorrente dal possesso di approfondite conoscenze di tipo mono- specialistico in riferimento allo svolgimento di mansioni di concetto e con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.
Orbene, ritiene questo giudice che, dall'esperita istruttoria, non sia emersa la prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni corrispondenti a quelle di cui al livello C, non
Pag. 4 di 7 essendo emersi elementi a conferma dell'assunzione di una responsabilità diretta per i risultati raggiunti in riferimento al profilo professionale rivendicato.
La testimone, , con qualifica di istruttore del Servizio Impianti Termici, Testimone_1 interrogata sul capitolo 3 della memoria dell'Amministrazione convenuta ha dichiarato che:
“Riguardo alle mansioni indicate sub a) le stesse erano svolte prevalentemente dalla sig.ra
e a volte da me;
quelle indicate sub b) io mi occupavo di verifica dei Persona_1 pagamenti effettuati dai manutentori mediante bonifico bancario, mentre poi la sig.ra
Per_1 provvedeva alla predisposizione dei conseguenti atti contabili, anche con accertamento delle entrate sul pertinente capitolo di bilancio….; riguardo alla mansione sub c) di contabilizzazione dei bollini verdi, la sig.ra si occupava della parte contabile di cui ho
Per_1 riferito prima;
quando il nostro ufficio, a cui ero addetta unitamente alla sig.ra
Per_1 riceveva i bollini verdi da noi ordinati, li tenevamo in custodia ed io li ordinavo numericamente;
alcuni dei bollini a richiesta li consegnavamo al riguardo alle Pt_1 mansioni sub d) le svolgeva la sig.ra e, quando lei era assente, le svolgevo io;
sul
Per_1 coordinamento e supporto al sig. ce ne occupavamo entrambe, sia io che la sig.ra Pt_1
il sig. in casi di problemi o dubbi, mi chiamava o chiamava la sig.ra e Per_1 Pt_1 Per_1 cercavamo di risolvere la situazione;
ad esempio se si rivolgeva a lui un manutentore che non aveva la taratura o la stessa era scaduta, lui non poteva consegnare i bollini, il sistema non glielo permetteva;
se però il manutentore aveva con sé la nuova taratura che però non era ancora stata aggiornata nel sistema, mi chiamava ed io provvedevo, in quanto ero amministratrice e potevo entrare nel sistema ed inserire gli aggiornamenti.
La teste, dipendente con qualifica di istruttore del Servizio Impianti Persona_1
Termici, chiamata a chiarimenti all'udienza del 18.07.2023, ha riferito che: “il si Pt_1 occupava del servizio relativo alla consegna dei bollini a quanti ne facessero richiesta;
dopo aver aperto il programma a disposizione, inserito il nominativo del richiedente e il numero dei bollini che occorrevano, a quel punto il sistema dopo che veniva inserito il numero iniziale in automatico indicava il numero finale da staccare dal blocco. Nel caso in cui sorgevano CP_ problematiche relative alle condizioni di regolarità della nei confronti della Provincia a quel punto il ricorrente era impossibilitato ad intervenire nel sistema per effettuare modifiche.
In un primo tempo dette attività di inserimento dati veniva svolto dal ricorrente su supporto cartaceo che mi veniva mandato ogni fine mese. Preciso inoltre che quando il computer è stato collegato alla stampante il ha smesso di scrivere a mano ed in automatico viene Pt_1 stampato in duplice copia il riepilogo relativo al numero di bollini consegnati, una copia veniva
Pag. 5 di 7 data al manutentore richiedente ed una veniva data a me per l'attività di contabilizzazione ed anche altre attività relative al valore nominale dei bollini.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, non risulta quindi che il espletasse Pt_1 operazioni di concetto di tipo contabile o amministrativo, considerato che le mansioni relative all'acquisto ed alla contabilizzazione dei bollini verdi, alla rendicontazione mensile ed al contestuale accertamento delle somme incassate (corrispondenti ai bollini consegnati) nonché quelle relative al controllo dei certificati di taratura degli strumenti e delle trasmissioni periodiche dei Rapporti di Controllo da parte dei manutentori venivano normalmente svolte dalle dipendenti e . Per_1 Tes_1
Va tuttavia rilevato che le mansioni svolte dal ricorrente, a seguito degli ordini di servizio del 2019, debbano essere correttamente inquadrate nella categoria B del CCNL di riferimento che ricomprende “..attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; -
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, Relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: (…) lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura...”
Si ritiene infatti che le mansioni del ricorrente appaiono caratterizzarsi per un “quid pluris” rispetto a quelle meramente operative tipiche dell'inquadramento riconosciuto (categoria
A), dal momento che il medesimo non solo procedeva alla tenuta di rapporti diretti con gli utenti del servizio (specie durante il periodo dell'emergenza COVID19 in merito alla calendarizzazione degli appuntamenti per la successiva consegna in presenza dei c.d. “Bollini verdi”) ma anche e soprattutto per il fatto di eseguire le operazioni di consegna ai manutentori dei c.d. “Bollini verdi” mediante l'utilizzazione del programma informatico a sua disposizione e dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti e, comunque, in ogni caso, intrattenendo di norma relazioni organizzative interne con le altre due dipendenti del Servizio che ne coordinavano le mansioni, al fine di procedere alla risoluzione di eventuali problematiche dirette ad assicurare la definizione del procedimento con la consegna finale del bollino.
Non vi sono invece i presupposti per il riconoscimento dell'attività di maneggio valori, pure domandato dal ricorrente, dal momento che, come emerge dall'istruttoria espletata, il
Pag. 6 di 7 ricorrente non svolgeva attività di incasso di entrate, limitandosi piuttosto a consegnare alla ditta i bollini nel numero già determinato dalla segreteria o dal sistema, previo controllo del bonifico bancario.
Quanto alla determinazione del quantum, ritiene il giudice possa farsi riferimento ai conteggi depositati, su richiesta d'ufficio, dall' , i quali non hanno Controparte_1 costituito oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, così come riquantificati prendendo a riferimento il parametro retributivo della categoria B3 del CCNL Comparto
Funzioni Locali.
Per tutte le considerazioni su esposte, accertato che il sig. ha disimpegnato Parte_1 mansioni corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria B3 del CCNL Comparto Funzioni
Locali nel periodo dal 21.11.2019 al 30.06.2021 (data del collocamento in quiescenza),
l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, va condannata alla corresponsione, in favore del medesimo, dell'importo di €.1.852,45, a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo considerato, oltre agli interessi legali sulle somme dalle singole scadenze sino al saldo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate per un terzo con condanna dell' alla rifusione, in favore del ricorrente, dei Controparte_1 restanti due terzi delle stesse, che si liquidano complessivamente come da dispositivo.
Sulmona, 2 luglio 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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