Art. 1. Articolo unico
I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2 , restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2 , restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.