Articolo 1 della Legge 10 marzo 1982, n. 70
Versione
30 marzo 1982
Art. 1. Articolo unico

I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2 , restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Entrata in vigore il 30 marzo 1982