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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1313/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. TR
), rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Marrone, C.F._1 elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, via Madonna del Paradiso n. 10, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato in [...] il [...] (c.f. CP_2
) e , nato a [...] il 16 C.F._2 _3 dicembre 1948 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Pietro Enzo Gancitano, elettivamente domiciliati in Mazara del Vallo, Via Castelvetrano n. 113, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuti,
, nato in [...] il [...] (c.f. CP_4 C.F._4
),
[...]
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Biagio Marrone per : “…conclude per l'accoglimento dell'atto di TR atto di appello e delle conclusioni ivi contenute;
Vinte le spese del primo e del presente grado di giudizio.”;
avv. Pietro Enzo Gancitano per e : “… la difesa CP_2 _3 degli appellati si riporta integralmente alle deduzioni di cui alla memoria difensiva e conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2022, proponeva TR appello avverso la sentenza n. 436/2022 Reg. Sent., del 26 maggio 2022, pubblicata il 31 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del giudizio n. 2425/2019 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, CP_4 ritualmente citato a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 14 luglio 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
In sintesi, si espone che evocava in giudizio TR CP_2
e dinanzi al Tribunale di Marsala esponendo che: _3
- con testamento pubblico del 27 aprile 2018, suo fratello Persona_1 aveva così disposto «Lascio A TITOLO DI LEGATO al signor
[...] nato a [...] il [...] ed al signor CP_2 _3
nato a [...] il [...], indivisamente ed in parti
[...] uguali tra di loro, il diritto di piena proprietà del mio spezzone di terreno con entrostante un fabbricato, così come si troverà al tempo della mia morte, sito in Mazara del Vallo nella via Dolomiti e costruito sopra terreno identificato in catasto al foglio di mappa 173 particelle 654 e 3343 e ciò a condizione che gli stessi mi prestino assistenza e servimento in salute ed in malattia, mi accompagnino dal medico, mi assistano in caso di ricovero ospedaliero e presso strutture idonee, approntando tutte le spese che si renderanno necessarie per un'assistenza svolta in casa anche con l'ausilio di badanti o approntando tutte le spese che si renderanno necessarie nell'ipotesi di degenza presso una struttura per anziani ed infine affrontino tutte le spese che saranno necessarie per effettuare una degna sepoltura. Questa è la mia volontà»;
- il de cuius nulla aveva disposto per testamento in favore degli altri successibili ex lege;
- i legatari avevano domandato ai fratelli del testatore il rilascio dei beni immobili legati e costoro avevano rifiutato,
e chiedendo al giudice adito: in via principale, di dichiarare l'inefficacia del testamento pubblico e la condanna dei convenuti, qualora ne fossero in possesso, alla restituzione dei beni oggetto del legato;
dichiarare CP_1
e chiamati all'eredità ed eredi ab intestato di
[...] CP_4 Per_1
; ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Trapani la
[...] trascrizione della sentenza;
disporre il rigetto della domanda di rivendica e di ogni altra domanda formulata da e;
in via CP_2 _3 subordinata, «nel caso l'Ufficio qualificasse le clausole testamentarie un onere o modus piuttosto che condizione sospensiva, ritenere e dichiarare l'inadempimento dei legatari convenuti, e per l'effetto dichiarare e disporre ai sensi dell'art. 648, 2° comma, cod. civ., la
3 risoluzione delle disposizioni testamentarie per cui è causa, con effetto retroattivo alla data dell'apertura della successione, e condannare i medesimi alla restituzione, qualora in possesso, dei beni a loro legati. Per l'effetto, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Trapani la trascrizione dell'emittenda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità; ritenere e dichiarare che e come generalizzati in epigrafe, sono chiamati all'eredità TR CP_4
e sono eredi ab intestato di ». Persona_1
A tale giudizio veniva riunito quello recante il n. 1113/2019 R.G., avente ad oggetto la domanda di rivendicazione degli immobili loro legati proposta da e . _3 CP_2
Assunti prova testimoniale ed interrogatorio formale di TR
, invece, rimasto contumace, non si sottoponeva all'interrogatorio CP_4 senza allegare alcun giustificato motivo), con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala così statuiva:
“1) Dichiara aperta la successione ab intestato di - nato a [...]_1 il 20 maggio 1951 ed ivi deceduto il 29 maggio 2018 - in favore dei germani TR
e nella misura di ½ ciascuno. CP_4
2) Accerta e dichiara l'efficacia del legato in favore di e _3 CP_2 disposto da con testamento pubblico del 27 aprile 2018, ricevuto dal notaio Persona_1 di Mazara del Vallo (rep. n. 1120 degli atti di ultima volontà). Persona_2
3) Condanna e a consegnare a e a TR CP_4 _3 [...]
lo spezzone di terreno sito in Mazara del Vallo, via Dolomiti identificato nel CP_2
Catasto del medesimo Comune, al foglio di mappa 173, particelle 654 e 3343 ed il fabbricato su di esso costruito.
4) Ordina al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di pubblicità immobiliare la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
5) Condanna e in solido fra loro, alla refusione delle spese TR CP_4 processuali in favore di e di in solido fra loro, spese che liquida _3 CP_2 in complessivi euro 7.800 (pari ad euro 6.000 più un aumento del 30%), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Per quanto qui rileva, il Tribunale, qualificato il legato come “reale” sottoposto a condizione sospensiva e non come legato modale, al cui adempimento sono tenuti gli eredi, ritiene che i fatti dedotti in condizione, riconducibili alla categoria dell'assistenza e del servizio in favore del testatore fino alla morte, con
4 il sostenimento delle relative spese, nonché a quella del pagamento delle spese necessarie per una “degna sepoltura”, si siano verificati, sia pure, nel secondo caso, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1359 c.c..
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che, ritualmente CP_4 citato a comparire mediante notifica dell'atto di appello in data 14 luglio 2022, non si è costituito nel presente giudizio.
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, l'appellante lamenta il mancato assolvimento dell'onere di provare la titolarità dei beni rivendicati da parte di e , ove anche fosse richiesta una probatio _3 CP_2 non diabolica.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione che il legatario propone nei confronti dell'erede per ottenere la prestazione - consistente nella consegna del bene determinato oggetto del legato - nella quale si sostanzia l'obbligazione posta dal testatore a carico dello stesso, ha natura personale e non reale, e, quindi, è esclusa la necessità di una prova del diritto di proprietà diversa dal titolo di acquisto, cioè della disposizione testamentaria. L'azione del legatario per la consegna del bene legato, in particolare, assume carattere di revindica solo nel caso in cui il testatore abbia posto un termine per la prestazione da parte dell'erede e tale termine sia scaduto, ma anche in tale caso il legatario attore non è onerato della probativo diabolica, in quanto entrambe le parti contendono in ordine a un bene la cui provenienza per l'una come per l'altra deriva comunque dal patrimonio del “de cuius” (Cass. Civ., sez. II, n. 3418/2007).
Nel caso in esame, dunque, in cui non risulta apposto alcun termine da parte del testatore per la prestazione degli eredi, l'onere probatorio in capo ai legatari risulta pienamente assolto mediante la produzione in giudizio del testamento pubblico dettato il 27 aprile 2018 da . Persona_1
Solo ad abundantiam, va soggiunto che l'attore non ha mai contestato la appartenenza dei beni oggetto del legato al de cuius, avendone al contrario richiesto la restituzione e rivendicato la titolarità nella qualità di erede del predetto.
5 Con il secondo motivo, contesta la sentenza ove ha ritenuto TR che si sia verificata la condizione sospensiva prevista dal de cuius ai fini della efficacia del legato.
Deduce, in proposito, che:
- come riferito dal teste , medico curante di , questi, fra Tes_1 Persona_1 aprile e maggio 2018, versava in una condizione di grande decadimento fisico, a causa tumore polmonare che lo affliggeva, ma, nonostante questo, i convenuti si erano guardati bene dall'onere di ricoverarlo presso idonea struttura;
- lo stesso ha negato che e avessero accompagnato Tes_1 _3 CP_2
l'anziano presso il suo studio;
- la deposizione del teste è irrilevante, riguardando Testimone_2 accadimenti del mese di marzo 2018, precedenti alla redazione del testamento;
- l'incarico alla teste (così come quello allo stesso ) era stato Tes_3 Tes_2 conferito da e non dai convenuti, i quali poi, in spregio alla volontà CP_1 del de cuius, avevano corrisposto alla donna l'importo di €250,00 invece che quello, promessole dal de cuius, di €400,00.
Con riferimento alla condizione legata al pagamento delle spese funerarie - che il Tribunale ha ritenuto avverata, ai sensi dell'art. 1359 c.c., per causa imputabile ad almeno uno degli eredi, avente interesse contrario all'avveramento, il quale, come riferito dal teste , aveva indotto l'agenzia di pompe funebri che Tes_4 aveva preparato e vestito la salma ed allestito la camera ardente su mandato di ad interrompere l'espletamento dell'incarico ricevuto, per poi _3 rivolgersi ad altra agenzia per i restanti adempimenti - deduce di avere agito in difetto di dolo, non potendo avere avuto contezza, all'epoca dei fatti, a distanza di un solo mese, della redazione del testamento.
Il motivo non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, in conformità con quanto rilevato dal giudice di primo grado, che sia stata fornita in atti prova della verificazione della condizione sospensiva.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che il testamento non prevedeva quale obbligatorio il ricovero dello presso un ospedale o una casa di cura. CP_1
6 Il de cuius, infatti, si era chiaramente espresso nel senso che i legatari avrebbero dovuto prestargli assistenza in caso di malattia, sia nell'ipotesi, eventuale, che egli fosse stato ricoverato, sia in quella che fosse rimasto nella propria abitazione (“….mi assistano in caso di ricovero ospedaliero e presso strutture idonee, approntando tutte le spese che si renderanno necessarie per un'assistenza svolta in casa anche con l'ausilio di badanti o approntando tutte le spese che si renderanno necessarie nell'ipotesi di degenza presso una struttura per anziani…”).
Con riferimento, poi, all'impegno di accompagnare l'anziano dal medico, il dott.
ha dichiarato che solo una volta, dal mese di gennaio 2018, e Tes_1 _3
avevano condotto da lui lo , ma ha altresì riconosciuto che i due si CP_2 CP_1 erano recati presso il suo studio un paio di volte per ritirare le prescrizioni mediche ed altresì ai fini della predisposizione della domanda di accompagnamento del paziente, il che lascia chiaramente intendere come gli odierni convenuti si fossero presi cura della salute del de cuius, in particolare allorchè questi era definitivamente impossibilitato ad uscire di casa.
Il teste , d'altro canto, ha ricordato di aver conosciuto e a Tes_2 _3 CP_2 casa dello , il quale gli aveva riferito che tali persone lo portavano alle CP_1 visite dal medico e lo riaccompagnavano.
Pure ha dichiarato che vedeva i due che “andavano a prendere CP_5 Per_1
e lo portavano con loro”.
[...]
Anche l'approntamento, da parte dei legatari, dell'assistenza domiciliare, mediante la preparazione dei pasti e lo svolgimento dei servizi, risulta sufficientemente provato sulla scorta della deposizione di la CP_5 quale ha riferito di essere stata contattata dai predetti per conto di , di CP_1 aver concordato il suo impegno con questi e di aver lavorato nel mese di maggio 2018, venendo poi pagata proprio da mediante la consegna di Parte_1 un assegno di €250,00.
Analogamente, l'attività prestata da nel mese di marzo in Testimone_2 favore di era stata, come dallo stesso confermato, pagata dai convenuti, CP_1 allorchè il de cuius non stava più bene.
7 Sulla scorta di tali emergenze, può, pertanto, concludersi che i legatari non hanno fatto mancare al testatore, nel breve lasso di tempo trascorso tra la redazione del testamento ed il decesso, l'assistenza prevista in sede di ultime disposizioni.
La sentenza merita di essere confermata anche quanto al rilievo di verificazione della condizione inerente al pagamento delle spese funerarie ai sensi dell'art. 1359 c.c..
E' noto che, ai fini dell'operatività della fictio di avveramento di cui all'art. 1359 c.c., spetta alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia così resa inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza, ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 2762/2020); pertanto, costituendo la fictio di avveramento una sanzione, l'imputabilità del fatto impeditivo deve trovare la sua base in una condotta dolosa o colposa, in una maliziosa preordinazione del fatto impeditivo o almeno in una azione od omissione cosciente e volontaria, anch'essa contrastante col principio della correttezza e della buona fede (Cass. Civ., sez. II, n. 443/2017).
Nel caso in esame, il comportamento tenuto da uno dei fratelli - CP_1 pacificamente interessato al non avveramento della condizione sospensiva, che avrebbe determinato la devoluzione della eredità ex lege in suo favore - appare indubbiamente inusuale ed inspiegabile, se non nell'ottica della volontà di non consentire che i legatari adempissero all'obbligo loro imposto dalle disposizioni testamentarie.
L'attore, infatti, non ha offerto alcuna giustificazione alternativa del perché avesse, di fatto, impedito che la agenzia incaricata dai e che aveva Pt_2 CP_2 già allestito la camera ardente e preparato la salma proseguisse nelle esequie, dando luogo ad un estemporaneo e non necessitato cambio della guardia in corso di esequie.
Tanto in un contesto in cui, come ampiamente emerso, quanto meno negli ultimi mesi, di tutte le incombenze relative al de cuius si erano occupati, con il
8 suo consenso ed, anzi, secondo la sua espressa volontà, i legatari, nella totale assenza, invece, dei fratelli.
E' indubbio, dunque, come tale contegno, tanto sorprendente quanto fortemente determinato, si presenti come finalizzato a contrastare pretese, anche eventuali, di coloro che assistevano il congiunto e si connoti, in ogni caso, per la sua contrarietà a correttezza e buona fede.
Il rigetto del motivo in esame induce ad analoga conclusione quanto al motivo di impugnazione successivo, con cui l'appellante chiede dichiararsi risolte le disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere, in caso di riqualificazione della condizione sospensiva in modus imposto ai legatari.
Infine, con l'ultimo motivo, contesta la regolamentazione TR delle spese del primo grado di giudizio, lamentando la omessa considerazione, ai fini della compensazione, parziale o totale, delle stesse del rigetto della domanda relativa alle spese stragiudiziali proposta dai legatari.
Il motivo non può essere accolto.
Il rigetto della richiesta di riconoscimento delle spese riguardanti i “costi della mediazione obbligatoria” non costituisce statuizione (per l'indeterminatezza della domanda e la sua non attinenza al merito della controversia) che possa dare luogo ad una reciproca soccombenza meritevole, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di essere valorizzata ai fini di una compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, TR soccombente, va condannato al pagamento, in favore di e _3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto CP_2 conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del
9 giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore di e _3
, avv. Pietro Enzo Gancitano, che ha reso la dichiarazione di cui CP_2 all'art. 93 c.p.c..
Nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di , rimasto contumace. CP_4
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2022 Reg. Sent., del TR
26 maggio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 2425/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_4
- rigetta l'appello;
10 - condanna al pagamento, in favore di e TR _3
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in CP_2 complessivi €6.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Enzo Gancitano;
- nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di;
CP_4
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1313/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. TR
), rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Marrone, C.F._1 elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, via Madonna del Paradiso n. 10, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato in [...] il [...] (c.f. CP_2
) e , nato a [...] il 16 C.F._2 _3 dicembre 1948 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Pietro Enzo Gancitano, elettivamente domiciliati in Mazara del Vallo, Via Castelvetrano n. 113, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuti,
, nato in [...] il [...] (c.f. CP_4 C.F._4
),
[...]
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Biagio Marrone per : “…conclude per l'accoglimento dell'atto di TR atto di appello e delle conclusioni ivi contenute;
Vinte le spese del primo e del presente grado di giudizio.”;
avv. Pietro Enzo Gancitano per e : “… la difesa CP_2 _3 degli appellati si riporta integralmente alle deduzioni di cui alla memoria difensiva e conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2022, proponeva TR appello avverso la sentenza n. 436/2022 Reg. Sent., del 26 maggio 2022, pubblicata il 31 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del giudizio n. 2425/2019 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, CP_4 ritualmente citato a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 14 luglio 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
In sintesi, si espone che evocava in giudizio TR CP_2
e dinanzi al Tribunale di Marsala esponendo che: _3
- con testamento pubblico del 27 aprile 2018, suo fratello Persona_1 aveva così disposto «Lascio A TITOLO DI LEGATO al signor
[...] nato a [...] il [...] ed al signor CP_2 _3
nato a [...] il [...], indivisamente ed in parti
[...] uguali tra di loro, il diritto di piena proprietà del mio spezzone di terreno con entrostante un fabbricato, così come si troverà al tempo della mia morte, sito in Mazara del Vallo nella via Dolomiti e costruito sopra terreno identificato in catasto al foglio di mappa 173 particelle 654 e 3343 e ciò a condizione che gli stessi mi prestino assistenza e servimento in salute ed in malattia, mi accompagnino dal medico, mi assistano in caso di ricovero ospedaliero e presso strutture idonee, approntando tutte le spese che si renderanno necessarie per un'assistenza svolta in casa anche con l'ausilio di badanti o approntando tutte le spese che si renderanno necessarie nell'ipotesi di degenza presso una struttura per anziani ed infine affrontino tutte le spese che saranno necessarie per effettuare una degna sepoltura. Questa è la mia volontà»;
- il de cuius nulla aveva disposto per testamento in favore degli altri successibili ex lege;
- i legatari avevano domandato ai fratelli del testatore il rilascio dei beni immobili legati e costoro avevano rifiutato,
e chiedendo al giudice adito: in via principale, di dichiarare l'inefficacia del testamento pubblico e la condanna dei convenuti, qualora ne fossero in possesso, alla restituzione dei beni oggetto del legato;
dichiarare CP_1
e chiamati all'eredità ed eredi ab intestato di
[...] CP_4 Per_1
; ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Trapani la
[...] trascrizione della sentenza;
disporre il rigetto della domanda di rivendica e di ogni altra domanda formulata da e;
in via CP_2 _3 subordinata, «nel caso l'Ufficio qualificasse le clausole testamentarie un onere o modus piuttosto che condizione sospensiva, ritenere e dichiarare l'inadempimento dei legatari convenuti, e per l'effetto dichiarare e disporre ai sensi dell'art. 648, 2° comma, cod. civ., la
3 risoluzione delle disposizioni testamentarie per cui è causa, con effetto retroattivo alla data dell'apertura della successione, e condannare i medesimi alla restituzione, qualora in possesso, dei beni a loro legati. Per l'effetto, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Trapani la trascrizione dell'emittenda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità; ritenere e dichiarare che e come generalizzati in epigrafe, sono chiamati all'eredità TR CP_4
e sono eredi ab intestato di ». Persona_1
A tale giudizio veniva riunito quello recante il n. 1113/2019 R.G., avente ad oggetto la domanda di rivendicazione degli immobili loro legati proposta da e . _3 CP_2
Assunti prova testimoniale ed interrogatorio formale di TR
, invece, rimasto contumace, non si sottoponeva all'interrogatorio CP_4 senza allegare alcun giustificato motivo), con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala così statuiva:
“1) Dichiara aperta la successione ab intestato di - nato a [...]_1 il 20 maggio 1951 ed ivi deceduto il 29 maggio 2018 - in favore dei germani TR
e nella misura di ½ ciascuno. CP_4
2) Accerta e dichiara l'efficacia del legato in favore di e _3 CP_2 disposto da con testamento pubblico del 27 aprile 2018, ricevuto dal notaio Persona_1 di Mazara del Vallo (rep. n. 1120 degli atti di ultima volontà). Persona_2
3) Condanna e a consegnare a e a TR CP_4 _3 [...]
lo spezzone di terreno sito in Mazara del Vallo, via Dolomiti identificato nel CP_2
Catasto del medesimo Comune, al foglio di mappa 173, particelle 654 e 3343 ed il fabbricato su di esso costruito.
4) Ordina al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di pubblicità immobiliare la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
5) Condanna e in solido fra loro, alla refusione delle spese TR CP_4 processuali in favore di e di in solido fra loro, spese che liquida _3 CP_2 in complessivi euro 7.800 (pari ad euro 6.000 più un aumento del 30%), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Per quanto qui rileva, il Tribunale, qualificato il legato come “reale” sottoposto a condizione sospensiva e non come legato modale, al cui adempimento sono tenuti gli eredi, ritiene che i fatti dedotti in condizione, riconducibili alla categoria dell'assistenza e del servizio in favore del testatore fino alla morte, con
4 il sostenimento delle relative spese, nonché a quella del pagamento delle spese necessarie per una “degna sepoltura”, si siano verificati, sia pure, nel secondo caso, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1359 c.c..
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che, ritualmente CP_4 citato a comparire mediante notifica dell'atto di appello in data 14 luglio 2022, non si è costituito nel presente giudizio.
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, l'appellante lamenta il mancato assolvimento dell'onere di provare la titolarità dei beni rivendicati da parte di e , ove anche fosse richiesta una probatio _3 CP_2 non diabolica.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione che il legatario propone nei confronti dell'erede per ottenere la prestazione - consistente nella consegna del bene determinato oggetto del legato - nella quale si sostanzia l'obbligazione posta dal testatore a carico dello stesso, ha natura personale e non reale, e, quindi, è esclusa la necessità di una prova del diritto di proprietà diversa dal titolo di acquisto, cioè della disposizione testamentaria. L'azione del legatario per la consegna del bene legato, in particolare, assume carattere di revindica solo nel caso in cui il testatore abbia posto un termine per la prestazione da parte dell'erede e tale termine sia scaduto, ma anche in tale caso il legatario attore non è onerato della probativo diabolica, in quanto entrambe le parti contendono in ordine a un bene la cui provenienza per l'una come per l'altra deriva comunque dal patrimonio del “de cuius” (Cass. Civ., sez. II, n. 3418/2007).
Nel caso in esame, dunque, in cui non risulta apposto alcun termine da parte del testatore per la prestazione degli eredi, l'onere probatorio in capo ai legatari risulta pienamente assolto mediante la produzione in giudizio del testamento pubblico dettato il 27 aprile 2018 da . Persona_1
Solo ad abundantiam, va soggiunto che l'attore non ha mai contestato la appartenenza dei beni oggetto del legato al de cuius, avendone al contrario richiesto la restituzione e rivendicato la titolarità nella qualità di erede del predetto.
5 Con il secondo motivo, contesta la sentenza ove ha ritenuto TR che si sia verificata la condizione sospensiva prevista dal de cuius ai fini della efficacia del legato.
Deduce, in proposito, che:
- come riferito dal teste , medico curante di , questi, fra Tes_1 Persona_1 aprile e maggio 2018, versava in una condizione di grande decadimento fisico, a causa tumore polmonare che lo affliggeva, ma, nonostante questo, i convenuti si erano guardati bene dall'onere di ricoverarlo presso idonea struttura;
- lo stesso ha negato che e avessero accompagnato Tes_1 _3 CP_2
l'anziano presso il suo studio;
- la deposizione del teste è irrilevante, riguardando Testimone_2 accadimenti del mese di marzo 2018, precedenti alla redazione del testamento;
- l'incarico alla teste (così come quello allo stesso ) era stato Tes_3 Tes_2 conferito da e non dai convenuti, i quali poi, in spregio alla volontà CP_1 del de cuius, avevano corrisposto alla donna l'importo di €250,00 invece che quello, promessole dal de cuius, di €400,00.
Con riferimento alla condizione legata al pagamento delle spese funerarie - che il Tribunale ha ritenuto avverata, ai sensi dell'art. 1359 c.c., per causa imputabile ad almeno uno degli eredi, avente interesse contrario all'avveramento, il quale, come riferito dal teste , aveva indotto l'agenzia di pompe funebri che Tes_4 aveva preparato e vestito la salma ed allestito la camera ardente su mandato di ad interrompere l'espletamento dell'incarico ricevuto, per poi _3 rivolgersi ad altra agenzia per i restanti adempimenti - deduce di avere agito in difetto di dolo, non potendo avere avuto contezza, all'epoca dei fatti, a distanza di un solo mese, della redazione del testamento.
Il motivo non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, in conformità con quanto rilevato dal giudice di primo grado, che sia stata fornita in atti prova della verificazione della condizione sospensiva.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che il testamento non prevedeva quale obbligatorio il ricovero dello presso un ospedale o una casa di cura. CP_1
6 Il de cuius, infatti, si era chiaramente espresso nel senso che i legatari avrebbero dovuto prestargli assistenza in caso di malattia, sia nell'ipotesi, eventuale, che egli fosse stato ricoverato, sia in quella che fosse rimasto nella propria abitazione (“….mi assistano in caso di ricovero ospedaliero e presso strutture idonee, approntando tutte le spese che si renderanno necessarie per un'assistenza svolta in casa anche con l'ausilio di badanti o approntando tutte le spese che si renderanno necessarie nell'ipotesi di degenza presso una struttura per anziani…”).
Con riferimento, poi, all'impegno di accompagnare l'anziano dal medico, il dott.
ha dichiarato che solo una volta, dal mese di gennaio 2018, e Tes_1 _3
avevano condotto da lui lo , ma ha altresì riconosciuto che i due si CP_2 CP_1 erano recati presso il suo studio un paio di volte per ritirare le prescrizioni mediche ed altresì ai fini della predisposizione della domanda di accompagnamento del paziente, il che lascia chiaramente intendere come gli odierni convenuti si fossero presi cura della salute del de cuius, in particolare allorchè questi era definitivamente impossibilitato ad uscire di casa.
Il teste , d'altro canto, ha ricordato di aver conosciuto e a Tes_2 _3 CP_2 casa dello , il quale gli aveva riferito che tali persone lo portavano alle CP_1 visite dal medico e lo riaccompagnavano.
Pure ha dichiarato che vedeva i due che “andavano a prendere CP_5 Per_1
e lo portavano con loro”.
[...]
Anche l'approntamento, da parte dei legatari, dell'assistenza domiciliare, mediante la preparazione dei pasti e lo svolgimento dei servizi, risulta sufficientemente provato sulla scorta della deposizione di la CP_5 quale ha riferito di essere stata contattata dai predetti per conto di , di CP_1 aver concordato il suo impegno con questi e di aver lavorato nel mese di maggio 2018, venendo poi pagata proprio da mediante la consegna di Parte_1 un assegno di €250,00.
Analogamente, l'attività prestata da nel mese di marzo in Testimone_2 favore di era stata, come dallo stesso confermato, pagata dai convenuti, CP_1 allorchè il de cuius non stava più bene.
7 Sulla scorta di tali emergenze, può, pertanto, concludersi che i legatari non hanno fatto mancare al testatore, nel breve lasso di tempo trascorso tra la redazione del testamento ed il decesso, l'assistenza prevista in sede di ultime disposizioni.
La sentenza merita di essere confermata anche quanto al rilievo di verificazione della condizione inerente al pagamento delle spese funerarie ai sensi dell'art. 1359 c.c..
E' noto che, ai fini dell'operatività della fictio di avveramento di cui all'art. 1359 c.c., spetta alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia così resa inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza, ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 2762/2020); pertanto, costituendo la fictio di avveramento una sanzione, l'imputabilità del fatto impeditivo deve trovare la sua base in una condotta dolosa o colposa, in una maliziosa preordinazione del fatto impeditivo o almeno in una azione od omissione cosciente e volontaria, anch'essa contrastante col principio della correttezza e della buona fede (Cass. Civ., sez. II, n. 443/2017).
Nel caso in esame, il comportamento tenuto da uno dei fratelli - CP_1 pacificamente interessato al non avveramento della condizione sospensiva, che avrebbe determinato la devoluzione della eredità ex lege in suo favore - appare indubbiamente inusuale ed inspiegabile, se non nell'ottica della volontà di non consentire che i legatari adempissero all'obbligo loro imposto dalle disposizioni testamentarie.
L'attore, infatti, non ha offerto alcuna giustificazione alternativa del perché avesse, di fatto, impedito che la agenzia incaricata dai e che aveva Pt_2 CP_2 già allestito la camera ardente e preparato la salma proseguisse nelle esequie, dando luogo ad un estemporaneo e non necessitato cambio della guardia in corso di esequie.
Tanto in un contesto in cui, come ampiamente emerso, quanto meno negli ultimi mesi, di tutte le incombenze relative al de cuius si erano occupati, con il
8 suo consenso ed, anzi, secondo la sua espressa volontà, i legatari, nella totale assenza, invece, dei fratelli.
E' indubbio, dunque, come tale contegno, tanto sorprendente quanto fortemente determinato, si presenti come finalizzato a contrastare pretese, anche eventuali, di coloro che assistevano il congiunto e si connoti, in ogni caso, per la sua contrarietà a correttezza e buona fede.
Il rigetto del motivo in esame induce ad analoga conclusione quanto al motivo di impugnazione successivo, con cui l'appellante chiede dichiararsi risolte le disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere, in caso di riqualificazione della condizione sospensiva in modus imposto ai legatari.
Infine, con l'ultimo motivo, contesta la regolamentazione TR delle spese del primo grado di giudizio, lamentando la omessa considerazione, ai fini della compensazione, parziale o totale, delle stesse del rigetto della domanda relativa alle spese stragiudiziali proposta dai legatari.
Il motivo non può essere accolto.
Il rigetto della richiesta di riconoscimento delle spese riguardanti i “costi della mediazione obbligatoria” non costituisce statuizione (per l'indeterminatezza della domanda e la sua non attinenza al merito della controversia) che possa dare luogo ad una reciproca soccombenza meritevole, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di essere valorizzata ai fini di una compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite.
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In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, TR soccombente, va condannato al pagamento, in favore di e _3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto CP_2 conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del
9 giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore di e _3
, avv. Pietro Enzo Gancitano, che ha reso la dichiarazione di cui CP_2 all'art. 93 c.p.c..
Nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di , rimasto contumace. CP_4
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2022 Reg. Sent., del TR
26 maggio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 2425/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_4
- rigetta l'appello;
10 - condanna al pagamento, in favore di e TR _3
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in CP_2 complessivi €6.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Enzo Gancitano;
- nessuna spesa ripetibile da e nei confronti di;
CP_4
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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