Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2250/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250/2025 promossa congiuntamente da :
(C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA BRIGATA LIGURIA 1/6A 16100 GENOVA, presso lo studio dell''avv. che lo rappresenta e difende in Parte_1 forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
E
(C.F. ) elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA BRIGATA LIGURIA 1/6 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce Parte_2 alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
17/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 10 aprile 2010 (Atto n.
153, P. I, S., Vol., Anno 2010, Uff. 1)
b) i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
c) dall'unione coniugale è nata in [...], il [...], la figlia
(C.F. ) di anni 14, studentessa al Liceo Per_1 C.F._3
Classico Colombo in Genova;
d) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
e) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi codice fiscale nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 07/12/1979
e
codice fiscale nato a Parte_2 C.F._2
01/08/1975 il GENOVA (GE),
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia la più serena crescita Per_1 psicofisica, assicurandole la stabilità degli impegni ivi sottoscritti ed il mantenimento delle abitudini cui è avvezza affinché la separazione dei genitori non comporti per la minore un turbamento ulteriore rispetto a quanto già inevitabilmente la stessa rappresenta. I coniugi concordano e si obbligano a rispettare la volontà di laddove volesse non essere Per_1 coinvolta in relazioni sentimentali che i genitori dovessero intraprendere e concordano a che ciò non avvenga almeno fino a che tali eventuali relazioni non abbiano raggiunto le caratteristiche di serietà e di stabilità.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
2) La casa coniugale sita in Genova, Viale Ponte dell'Ammiraglio 9/2, di proprietà della RA , rimarrà assegnata e nella Parte_1 disponibilità esclusiva della moglie anche in quanto collocataria della figlia minore con tutto il mobilio e le suppellettili ivi contenuti. Per_1
Il Signor continuerà a provvedere al pagamento di tutte le spese Pt_2 ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare di Viale Ponte dell'Ammiraglio 9/2, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese condominiali, le imposte (IMU e TARI), nonché tutte le utenze ed i costi anche relativi alle piattaforme digitali ancorché intestate alla moglie.
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE 3) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione abitativa presso l'abitazione materna, già casa coniugale, sita in Genova, Viale Ponte dell'Ammiraglio 9/2. In considerazione dell'età di e della sua capacità di discernimento Per_1 già manifestata in questi mesi il padre potrà vederla e frequentarla in modo libero quando lo desidererà e/o lo desidererà previa Per_1 intesa tra genitori per consentire l'informativa e l'organizzazione dei rispettivi impegni, ed in ogni caso a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Poiché la separazione potrebbe comportare eventuali incomprensioni e/o disaccordi futuri, al fine di poter organizzare nel miglior modo possibile gli incontri e/o pernottamenti padre/figlia con riferimento sia alle vacanze/ferie estive che invernali, i genitori si impegnano ad assumere adeguate e tempestive intese nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative e della volontà, necessità ed aspirazioni personali della figlia minore, ed in ogni caso pattuiscono il seguente
“calendario minimo”:
- I genitori trascorreranno con la figlia almeno 15 giorni ogni estate anche non consecutivi da concordare entro il 30 marzo/aprile di ogni anno. Nei periodi in cui resterà a Genova proseguirà il calendario annuale. Per_1
Le parti si garantiscono reciprocamente che avranno in ogni caso almeno una settimana libera di vacanza;
- Per ogni festività e fermo didattico infrannuale le parti seguiranno il criterio dell'alternanza ad eccezione dei giorni del 24, 25 e 26 dicembre che trascorrerà come di abitudine con, rispettivamente, i nonni Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 materni, la nonna paterna e i nonni materni. Le settimana di capodanno e dell'epifania saranno alternate di anno in anno tra le parti;
- Quanto al compleanno i coniugi assumeranno i relativi accordi in modo da poterne entrambi festeggiare la ricorrenza congiuntamente o separatamente;
in caso di disaccordo prevarrà la volontà della figlia. Il tutto sempre previo e/o diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi oltre che scolastici, ludici, amicali o sportivi della minore.
CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE 4) Le parti concordano che il Signor verserà alla moglie a titolo di Pt_2 contributo per il mantenimento della figlia entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente materno, l'importo mensile di € 800,00 (ottocento/00) che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Il padre provvederà a corrispondere il 100% delle spese straordinarie così come indicate, annoverate e previste dal verbale redatto dal Tribunale Civile di Genova, Sezione IV, del 15 settembre 2016, ivi compresa la “paghetta” mensile. I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che, ai fini delle detrazioni fiscali, la figlia è e resterà a carico del padre nella misura del Per_1
100%. Le parti si impegnano pertanto ad intestare le relative ricevute e fatture alla figlia minore con il suo codice fiscale. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE MANUELA AGNESE MODESTINO 5) Il Signor verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, a titolo di contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di €
2.000,00 (duemila/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge. 6) Il Signor lascerà la casa coniugale fissando il proprio domicilio Pt_2 in Genova alla Via Castagnola 1B e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione.
7) I motoveicoli e le vetture rispettivamente intestati ai coniugi con corrispondente assicurazione resteranno nella proprietà, disponibilità e responsabilità dei medesimi così come intestati, pertanto ognuno provvederà in via esclusiva ai costi relativi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c. ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, un eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.
9) I coniugi dichiarano di avere provveduto alla ripartizione di tutti i beni comuni e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro salva l'attuazione di quanto previsto nel presente ricorso.
10) I coniugi si danno reciproco assenso per l'emissione, rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente relativo alla figlia minore Per_1
11) Le spese della presente procedura rimangono tra le parti integralmente compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 153, P. I, S., Vol., Anno 2010, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6