Articolo 8 della Legge 22 dicembre 1973, n. 932
Articolo 7Articolo 9
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24 gennaio 1974
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23 marzo 2001
Art. 8.
Per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento slovena nonche' per la stampa di libri di testo in lingua slovena per la scuola dell'obbligo e' costituito un fondo annuo di lire 105 milioni che il Ministero della pubblica istruzione accreditera' al sovrintendente scolastico per la regione Friuli-Venezia Giulia.
La dotazione del fondo potra' essere integrata con i contributi eventualmente disposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali nella cui circoscrizione territoriale siano compresi le scuole e gli istituti di cui al comma precedente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 febbraio 2001, n. 38 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all' articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 , e' aumentato a lire 250 milioni annue".
Entrata in vigore il 23 marzo 2001