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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 691/2024 RGAC, e vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Crotone alla Via I Maggio 40/c presso lo studio dell'avv. Ottavio Tesoriere, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Crotone alla Piazza A. De Gasperi n. 23, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Ettore Sipoli, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato con l'intervento del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : << In riforma parziale della sentenza n. 301/2024 del Parte_1
29.04.2024 emessa dal Tribunale di Crotone, voglia disporre il chiesto assegno divorzile di
€. 250,00 mensili >>. Per l'appellato : << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1
contrariis reiectis, - nel merito, rigettare il ricorso. - pronunciare la separazione personale dei coniugi confermando le condizioni di cui alla sentenza di primo grado;
- condannare alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del Parte_1
sottoscritto procuratore >>.
Per il P.G.: << Si chiede il rigetto dell'appello e che la causa sia trattenuta per la decisione>>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< – premesso che in data 22.12.1968 contraeva matrimonio Controparte_1
concordatario (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crotone, anno 1968, parte II, serie A, n. 69) con dal quale nascevano tre figli, oggi tutti Parte_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di Crotone n. 1037/2021 del 13.12.2021 e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi lo “scioglimento del matrimonio”. La convenuta ha chiesto la determinazione di un assegno divorzile in proprio favore dell'importo di € 250,00 mensili >>.
Il Tribunale di CROTONE, con sentenza n. 301/2024, pubblicata in data 29/04/2024, , così pronunciava: < dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.12.1968 da e (trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
stato civile del Comune di Crotone, anno 1968, parte II, serie A, n. 69); - rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali >>.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentando l'erroneo rigetto Parte_1
della domanda di assegno divorzile.
L'appellante esponeva: - che aveva contratto matrimonio con il Controparte_1 aveva chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che ella, costituitasi in primo grado, aveva avanzato " richiesta di un assegno divorzile di almeno 250,00 euro mensili atteso che il suo ex coniuge ha un reddito annuo al netto pari ad €. 34.000,00 circa ed anche in considerazione del fatto che lo stesso non ha provveduto a versare il prezzo della vendita fittizia di un appartamento intestato ad una delle figlie a nome che gli Per_1
aveva rilasciato procura a vendere e che solo al momento del chiesto divorzio è venuta a conoscenza che l'immobile è stato alienato in favore della sua compagna straniera al prezzo di €. 30.000,00, mai ricevuto dalla figlia perché in effetti si è trattato di una Per_1
donazione (e rientrava nel fondo patrimoniale all'epoca costituito); - che dopo cinquanta anni di matrimonio e numerosi sacrifici economici, "si trovava in grande difficoltà economica" perché "percepiva una piccola pensione" e "doveva essere assistita per la sua avanzata età e per le sue patologie", mentre l' invece, "percepiva una pensione al CP_1
netto di € 33.500,00" e "viveva nell'appartamento di famiglia alienato con atto simulato alla sua compagna".
Lamentava che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle sue difficoltà economiche, non aveva adeguatamente valutato la durata del matrimonio, l'età avanzata di essa appellante ed il considerevole divario economico tra i due ex coniugi, percependo ella una “piccola pensione di dipendente della P.A.”.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame del Controparte_1
quale chiedeva il rigetto.
Il P.G. chiedeva, parimenti, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti depositavano note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello avanzato da non può trovare accoglimento per le ragioni di Parte_1
seguito precisate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (S.U. 18287 del 11/07/2018).
In altri termini, a fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile deve sussistere la incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono la oggettiva non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (cfr Cass.Ord. n.
24934 del 7.10.2019).
In tempi più recenti è stato precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023).
Ebbene, nella concreta fattispecie non vi è dubbio che la con i proventi del Parte_1
proprio lavoro abbia contribuito ai bisogni della famiglia, tuttavia alcuna concreta prova è stata data in ordine a scelte concordate nell'interesse della famiglia sulla cui base ella abbia sacrificato ulteriori e diverse aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta appunto al richiedente l'assegno divorzile.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi dalla documentazione in atti emerge:
a) con riguardo ad : a) che, per il 2018, egli ha percepito un Controparte_1
reddito da pensione equivale a 33.586,68 (cfr. CU del 2019, allegati al fascicolo di secondo grado dell'appellante, con un netto di circa euro 24.616,73, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali); che, per il 2020, ha percepito un reddito da pensione equivale a
33.864,78 (cfr. CU del 2021, allegati al fascicolo di primo grado dell'attore, con un netto di circa euro 24.403,42, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali);che, per il 2021, ha percepito un reddito da pensione equivale a 33.864,78 (cfr. CU del 2022, allegati al fascicolo di primo grado dell'attore, con un netto di circa euro 24.413,41, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali); che i redditi da pensione in relazione al 2022 di
è pari ad euro 34.719,77 (cfr. CU del 2022, allegato al fascicolo Controparte_1 di primo grado dell'attore, e all. n. 3 del fascicolo di secondo grado dell'appellato, con un netto di circa euro 25.273,58, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali); che lo stesso è intestatario di un immobile in Crotone, in catasto identificato al Foglio 48, p.lla
428, sub. 3 (cfr. all. n. 2 fascicolo di secondo grado dell'appellante); che al 26.06.2024 2024 sulla carta prepagata n. 5333171142247853 vi era un saldo disponibile di euro 3.033,84 (cfr. all. n. 4 fascicolo di secondo grado dell'appellante)
b) con riguardo a emerge dalla prodotta “Lista movimenti” un accredito Parte_1
per stipendio/pensione di euro 1.534,57 del 2024/01/03, ne discende, conseguentemente, che deve considerarsi percepita mensilmente una pensione pari a 1.534,57 (con un netto di almeno euro 18.414,84 annui).
Ebbene, alla luce delle superiori emergenze, deve escludersi l'esistenza di una disparità economica significativa tra gli ex coniugi.
Nella fattispecie, non soltanto non ricorrono i presupposti in termini compensativi- perequativi per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , ma deve Parte_1
altresì escludersi che la stessa non abbia i mezzi sufficienti per condurre un'esistenza dignitosa, usufruendo di una pensione - certamente non irrisoria - che le consente di provvedere in maniera autonoma e decorosa ai propri bisogni ( è appena il caso di precisare che alcuna prova delle patologi meramente asserite e non meglio specificate è stata fornita) ed essendo, dunque, economicamente autosufficiente.
Non appare peraltro superfluo rilevare, da un lato, che l'effettiva percezione della pensione rimuove la necessità di considerare l'età e le limitazioni lavorative come fattori influenti nella causa, e, dall'altro che l'assegno di divorzio non è finalizzato al mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, a differenza dell'assegno di mantenimento in sede di separazione volto piuttosto ad assicurare la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza svolgere la funzione compensativa e perequativa attribuita, invece, all'assegno di divorzio.
L'appello, deve, dunque, essere rigettato.
In ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di assegno divorzile, le spese del grado devono essere interamente compensate tra le parti.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'odierna appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 301/2024 del 29/04/2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all' art. 13, co.1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 10/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 dicembre 1968; -che dall'unione coniugale erano nati tre figli;
- che i coniugi si erano separati con sentenza del Tribunale di Crotone nel 2021; - che l' "aveva una CP_1
relazione sentimentale con una straniera di nazionalità Russa"; che nel 2023, quest'ultimo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 691/2024 RGAC, e vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Crotone alla Via I Maggio 40/c presso lo studio dell'avv. Ottavio Tesoriere, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Crotone alla Piazza A. De Gasperi n. 23, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Ettore Sipoli, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato con l'intervento del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : << In riforma parziale della sentenza n. 301/2024 del Parte_1
29.04.2024 emessa dal Tribunale di Crotone, voglia disporre il chiesto assegno divorzile di
€. 250,00 mensili >>. Per l'appellato : << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1
contrariis reiectis, - nel merito, rigettare il ricorso. - pronunciare la separazione personale dei coniugi confermando le condizioni di cui alla sentenza di primo grado;
- condannare alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del Parte_1
sottoscritto procuratore >>.
Per il P.G.: << Si chiede il rigetto dell'appello e che la causa sia trattenuta per la decisione>>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< – premesso che in data 22.12.1968 contraeva matrimonio Controparte_1
concordatario (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crotone, anno 1968, parte II, serie A, n. 69) con dal quale nascevano tre figli, oggi tutti Parte_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di Crotone n. 1037/2021 del 13.12.2021 e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi lo “scioglimento del matrimonio”. La convenuta ha chiesto la determinazione di un assegno divorzile in proprio favore dell'importo di € 250,00 mensili >>.
Il Tribunale di CROTONE, con sentenza n. 301/2024, pubblicata in data 29/04/2024, , così pronunciava: < dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.12.1968 da e (trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
stato civile del Comune di Crotone, anno 1968, parte II, serie A, n. 69); - rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali >>.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentando l'erroneo rigetto Parte_1
della domanda di assegno divorzile.
L'appellante esponeva: - che aveva contratto matrimonio con il Controparte_1 aveva chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che ella, costituitasi in primo grado, aveva avanzato " richiesta di un assegno divorzile di almeno 250,00 euro mensili atteso che il suo ex coniuge ha un reddito annuo al netto pari ad €. 34.000,00 circa ed anche in considerazione del fatto che lo stesso non ha provveduto a versare il prezzo della vendita fittizia di un appartamento intestato ad una delle figlie a nome che gli Per_1
aveva rilasciato procura a vendere e che solo al momento del chiesto divorzio è venuta a conoscenza che l'immobile è stato alienato in favore della sua compagna straniera al prezzo di €. 30.000,00, mai ricevuto dalla figlia perché in effetti si è trattato di una Per_1
donazione (e rientrava nel fondo patrimoniale all'epoca costituito); - che dopo cinquanta anni di matrimonio e numerosi sacrifici economici, "si trovava in grande difficoltà economica" perché "percepiva una piccola pensione" e "doveva essere assistita per la sua avanzata età e per le sue patologie", mentre l' invece, "percepiva una pensione al CP_1
netto di € 33.500,00" e "viveva nell'appartamento di famiglia alienato con atto simulato alla sua compagna".
Lamentava che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle sue difficoltà economiche, non aveva adeguatamente valutato la durata del matrimonio, l'età avanzata di essa appellante ed il considerevole divario economico tra i due ex coniugi, percependo ella una “piccola pensione di dipendente della P.A.”.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame del Controparte_1
quale chiedeva il rigetto.
Il P.G. chiedeva, parimenti, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti depositavano note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello avanzato da non può trovare accoglimento per le ragioni di Parte_1
seguito precisate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (S.U. 18287 del 11/07/2018).
In altri termini, a fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile deve sussistere la incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono la oggettiva non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (cfr Cass.Ord. n.
24934 del 7.10.2019).
In tempi più recenti è stato precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023).
Ebbene, nella concreta fattispecie non vi è dubbio che la con i proventi del Parte_1
proprio lavoro abbia contribuito ai bisogni della famiglia, tuttavia alcuna concreta prova è stata data in ordine a scelte concordate nell'interesse della famiglia sulla cui base ella abbia sacrificato ulteriori e diverse aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta appunto al richiedente l'assegno divorzile.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi dalla documentazione in atti emerge:
a) con riguardo ad : a) che, per il 2018, egli ha percepito un Controparte_1
reddito da pensione equivale a 33.586,68 (cfr. CU del 2019, allegati al fascicolo di secondo grado dell'appellante, con un netto di circa euro 24.616,73, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali); che, per il 2020, ha percepito un reddito da pensione equivale a
33.864,78 (cfr. CU del 2021, allegati al fascicolo di primo grado dell'attore, con un netto di circa euro 24.403,42, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali);che, per il 2021, ha percepito un reddito da pensione equivale a 33.864,78 (cfr. CU del 2022, allegati al fascicolo di primo grado dell'attore, con un netto di circa euro 24.413,41, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali); che i redditi da pensione in relazione al 2022 di
è pari ad euro 34.719,77 (cfr. CU del 2022, allegato al fascicolo Controparte_1 di primo grado dell'attore, e all. n. 3 del fascicolo di secondo grado dell'appellato, con un netto di circa euro 25.273,58, tenuto conto dell'imposta sui redditi e addizionali); che lo stesso è intestatario di un immobile in Crotone, in catasto identificato al Foglio 48, p.lla
428, sub. 3 (cfr. all. n. 2 fascicolo di secondo grado dell'appellante); che al 26.06.2024 2024 sulla carta prepagata n. 5333171142247853 vi era un saldo disponibile di euro 3.033,84 (cfr. all. n. 4 fascicolo di secondo grado dell'appellante)
b) con riguardo a emerge dalla prodotta “Lista movimenti” un accredito Parte_1
per stipendio/pensione di euro 1.534,57 del 2024/01/03, ne discende, conseguentemente, che deve considerarsi percepita mensilmente una pensione pari a 1.534,57 (con un netto di almeno euro 18.414,84 annui).
Ebbene, alla luce delle superiori emergenze, deve escludersi l'esistenza di una disparità economica significativa tra gli ex coniugi.
Nella fattispecie, non soltanto non ricorrono i presupposti in termini compensativi- perequativi per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , ma deve Parte_1
altresì escludersi che la stessa non abbia i mezzi sufficienti per condurre un'esistenza dignitosa, usufruendo di una pensione - certamente non irrisoria - che le consente di provvedere in maniera autonoma e decorosa ai propri bisogni ( è appena il caso di precisare che alcuna prova delle patologi meramente asserite e non meglio specificate è stata fornita) ed essendo, dunque, economicamente autosufficiente.
Non appare peraltro superfluo rilevare, da un lato, che l'effettiva percezione della pensione rimuove la necessità di considerare l'età e le limitazioni lavorative come fattori influenti nella causa, e, dall'altro che l'assegno di divorzio non è finalizzato al mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, a differenza dell'assegno di mantenimento in sede di separazione volto piuttosto ad assicurare la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza svolgere la funzione compensativa e perequativa attribuita, invece, all'assegno di divorzio.
L'appello, deve, dunque, essere rigettato.
In ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di assegno divorzile, le spese del grado devono essere interamente compensate tra le parti.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'odierna appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 301/2024 del 29/04/2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all' art. 13, co.1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 10/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 dicembre 1968; -che dall'unione coniugale erano nati tre figli;
- che i coniugi si erano separati con sentenza del Tribunale di Crotone nel 2021; - che l' "aveva una CP_1
relazione sentimentale con una straniera di nazionalità Russa"; che nel 2023, quest'ultimo