Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 19/03/2026, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5261 del 2024, proposto da
QB TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Simona Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Cerveteri, prot. n. 13281/2024 dell'8 marzo 2024, recante diniego all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un'infrastruttura per impianti di comunicazione elettroniche ubicata in Via Corrado da Magonza nel Comune di Cerveteri;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 del Comune di Cerveteri in data 8 febbraio 2024;
- della nota del Comune di Cerveteri prot. n. 6608 del 1° febbraio 2024, recante indizione della Conferenza di Servizi con riferimento all'istanza presentata da QB TEL SRL per la costruzione di una nuova Stazione Radio Base in Via Corrado da Magonza;
- del Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali (cd. P.R.A.E.E.T.), composto dal “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili”, dall'”Elaborato grafico di mappatura delle aree preferenziali di localizzazione degli impianti” e dalla “Relazione conclusiva Praeet” sull'attuazione del medesimo piano nel Comune di Cerveteri, adottato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 179 del 24 novembre 2023 e n. 63 del 24 novembre 2023 (quest'ultima non nota), e approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2023, parimenti impugnate;
- ove occorra, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18 aprile 2023 e della Determinazione dirigenziale n. 928 del 16 maggio 2023 e n. 970 del 16 maggio 2023 (quest'ultima non nota);
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente QB TE S.r.l. (di seguito QB TE) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, contestando la decisione del Comune di Cerveteri di respingere la sua istanza di autorizzazione per la costruzione di un palo metallico porta antenne, dell’altezza di 30 metri, funzionale alla diffusione di un “servizio di RL”.
2. A sostegno del ricorso, QB TE ha dedotto, in punto di fatto:
(i) di aver presentato al Comune di Cerveteri, in data 24 gennaio 2024, istanza di autorizzazione alla costruzione della predetta infrastruttura, da realizzare in via Corrado da Magonza, in area censita catastalmente al foglio 298, particella 912;
(ii) che tale istanza era stata avanzata dopo un’accurata istruttoria sulla localizzazione dell’impianto, in considerazione della necessità di garantire, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, un’adeguata copertura del segnale all’utenza e minimizzare il numero di infrastrutture nella zona;
(iii) che in data 31 gennaio 2024, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (di seguito “ARPA Lazio”) trasmetteva parere favorevole circa la compatibilità dell’impianto con la normativa di settore in materia di esposizione ai campi elettromagnetici;
(iv) che il 1° febbraio 2024 il Comune di Cerveteri avviava la conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza, dando atto che, da una prima disamina dell’istanza, la stessa non sembrava tenere in considerazione le disposizioni comunali in materia di localizzazione dei nuovi impianti;
(v) che, in data 8 febbraio 2024, l’odierna ricorrente riceveva preavviso di diniego ex art. 10 bis , l. n. 241/1990, a mezzo del quale l’Amministrazione comunale rappresentava che l’istanza non poteva essere accolta in quanto: a) il regolamento per la localizzazione, installazione ed il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2023 (di seguito il “Regolamento comunale”), ha individuato le aree preferenziali ove installare gli impianti e l’istanza non avrebbe considerato la compatibilità della localizzazione prescelta con le indicazioni espresse nello strumento regolatorio; b) nell’istanza non vi sarebbe traccia di alternative alla localizzazione dell’infrastruttura rispetto all’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, ad esempio prevedendo la dislocazione in altra area; c) QB TE non avrebbe considerato la possibilità di installare gli impianti su infrastrutture già esistenti;
(vi) che QB TE trasmetteva le proprie osservazioni al Comune, unitamente ad una relazione tecnica esplicativa della scelta localizzativa compiuta;
(vii) che tuttavia, in data 8 marzo 2024, QB TE riceveva il provvedimento di diniego impugnato.
2. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi, lamentando «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, 51 e 94 d.lgs. 259/2003 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 e ss. d.lgs. 259/2003 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 8 della l. n. 36/2001 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 8 d.lgs. 259/2003 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, commi 7, 8 e 9 della L.R. Lazio n. 19/2022 –– carenza di potere – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – sviamento di potere – incompetenza – violazione del principio di leale collaborazione – Violazione e/o falsa applicazione del Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali (P.R.A.E.E.T.) e del Regolamento comunale».
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione.
4. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito precisati.
6. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha sostenuto che il Regolamento comunale non possa trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della particolare tipologia di infrastruttura oggetto della sua istanza. In particolare, trattandosi di un impianto, non per la telefonia mobile, bensì funzionale alla diffusione di un servizio di RL (che garantisce l’accesso a internet mediante la trasmissione di un segnale a banda ultra-larga, caratterizzato da una potenza limitata), non si ravviserebbero le esigenze radio-protezionistiche sottese alla disciplina contenuta nel Regolamento comunale.
Il motivo è infondato.
L’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 prevede che «[i] comuni possono adottare un regolamento (nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4».
Il Regolamento comunale, che trova fondamento nella disposizione ora riportata, disciplina la «localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne ed infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici (…)»; prevede poi che «[l]a disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, installati nel territorio del Comune di Cerveteri» (art. 1).
Dal tenore letterale della disposizione ora richiamata, emerge il Regolamento comunale – nel dare attuazione ai poteri normativi attribuiti dall’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 – non circoscrive il proprio ambito applicativo ai soli impianti di telefonia mobile in senso stretto, ma lo estende espressamente anche alle tecnologie assimilabili (quali, ad esempio, gli impianti di “ponti radio”).
La disciplina, dunque, ha un campo di applicazione ampio, riferito a tutte le infrastrutture radioelettriche idonee a generare campi elettromagnetici sul territorio.
Gli impianti RL possono essere inclusi nella suddetta categoria, costituendo essi sistemi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica (accesso a internet), seppure caratterizzati da un basso livello di emissioni radio-elettriche, che necessitano di installazioni stabili (quali antenne, pali o tralicci). Essi, dunque, implicano esigenze di regolamentazione analoghe agli impianti di telefonia mobile, sia per quanto attiene ai profili urbanistici e localizzativi, sia con riferimento alla tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici (esposizione che, seppure limitata, non può comunque essere considerata del tutto insignificante).
Ne consegue che, ove – come nel caso di specie – l’infrastruttura RL sia destinata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica e sia costituita da installazioni stabili, la stessa deve ritenersi soggetta alla disciplina regolamentare comunale.
7. Con il secondo motivo di ricorso, come sopra rubricato, QB TE sostiene che, anche qualora il Regolamento comunale fosse applicabile all’infrastruttura oggetto della controversia (e così è, in ragione di quanto sopra argomentato), il diniego sarebbe comunque illegittimo, in quanto ha attribuito ai criteri localizzativi ivi contenuti una portata vincolante, in violazione della normativa di settore e dell’interpretazione che ne è stata data dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.
In particolare, evidenzia la ricorrente che il provvedimento impugnato si è limitato ad osservare che essa non «avrebbe prescelto alcuna della “Aree Preferenziali”, né avrebbe proposto siti alternativi all’area prescelta», così basandosi sull’erroneo «assunto interpretativo secondo cui sarebbe preclusa la localizzazione dell’impianto in un sito diverso da quelli individuati in via preferenziale».
La ricorrente lamenta anche un difetto istruttorio, avendo essa ampiamente esplicitato – anche in sede di osservazioni presentate in seguito al preavviso di rigetto – oltre che «la diversa tipologia di infrastruttura rispetto alle installazioni esistenti», anche le ragioni per cui la collocazione in un’area preferenziale o in “co-siting” non erano compatibili con gli obiettivi minimi di copertura radio del gestore. Profili che non sono stati presi in alcun modo in considerazione da parte dell’Amministrazione resistente.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti.
Non vi è dubbio che alle prescrizioni relative alle c.d. “aree preferenziali” non possa essere attribuito carattere vincolante. In questo senso depone la normativa di settore (cfr. l’art. 8, comma 6, della l. n. 26/2001, già sopra richiamato) e la consolidata giurisprudenza amministrativa.
Del resto, è lo stesso Comune di Cerveteri, nel provvedimento oggetto di impugnazione, ad aver chiarito che «[n]on risulta aderente alla realtà l’osservazione relativa al fatto che il Regolamento imponga localizzazioni vincolanti alle nuove installazioni o che comunque preveda una generale incompatibilità: ciò è dimostrato dall’intero testo del suddetto Regolamento che non contiene alcun articolo che faccia riferimento all’obbligatorietà di scelte localizzative rispetto ad altre ma, semmai, esprime un ruolo meramente propositivo nei confronti dell’operatore privato».
Le disposizioni regolamentari, dunque, nella parte in cui prevedono le c.d. aree preferenziali, non impongono che gli impianti di telecomunicazione siano ivi collocati, ma semplicemente prospettano un criterio preferenziale, superabile laddove l’area preferenziale non sia idonea a garantire le esigenze di copertura.
Nel caso di specie, la società ricorrente si è premurata di evidenziare che le “aree preferenziali” indicate nel Regolamento comunale e un eventuale co-siting non erano compatibili con gli obiettivi minimi di copertura radio necessari per il gestore, spiegandone analiticamente le ragioni (cfr. la relazione allegata alle osservazioni presentate da QB TE in seguito al preavviso di rigetto; doc. 19 allegato al ricorso).
Tuttavia, nel provvedimento impugnato il Comune di Cerveteri non ha in alcun modo considerato tali argomentazioni della ricorrente, così incorrendo nel difetto di istruttoria e di motivazione lamentato da quest’ultima. Ne deriva che, in sede di riesercizio del potere, il Comune resistente dovrà valutare le ragioni per le quali la ricorrente ha dedotto l’impossibilità di collocare l’impianto in un’area preferenziale e, conseguentemente, esaminare la diversa localizzazione da essa proposta (che nel caso di specie, secondo quanto emerge dagli atti, è costituita da un’“area a prevalente utilizzazione agraria consociativa”, priva di specifici vincoli paesaggistici), tenendo anche conto del limitato impatto elettromagnetico che caratterizza l’impianto in questione.
8. Con il terzo motivo di ricorso, come sopra rubricato, la società ricorrente ha infine chiesto di dichiarare l’illegittimità del Regolamento comunale, nel caso in cui le prescrizioni ivi contenute in relazione alla collocazione nelle aree preferenziali dovessero intendersi come vincolanti.
Il motivo in esame deve ritenersi assorbito, in quanto esso implica un’interpretazione del Regolamento comunale che, per i motivi sopra esposti, è stata respinta.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto, per le ragioni sopra esposte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Cerveteri, prot. n. 13281/2024 dell'8 marzo 2024.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR, Presidente
GI NI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NI | NC AR |
IL SEGRETARIO