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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.ssa Giovanna Di Meoin funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6383 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1829/2020 depositata il 21-4-2020, vertente TRA
, C.F. sito in Torre Annunziata alla via Parte_1 P.IVA_1
G. Alfani n. 15, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura su foglio separato, dagli avv.ti IZ AN e Pasquale Amoruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Aniello Falcone n. 332; APPELLANTE CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rapp.to CP_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Ugo Basile presso il cui studio in Napoli alla via Settimio Severo Caruso n. 16 è elett.te dom.; APPELLATO CONTUMACE NONCHE'
in persona del l.r.p.t., con sede in Torino alla via Corte Controparte_2
d'Appello n. 11; APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate il 06-11-2023 FATTO E DIRITTO L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1829/2020 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 21-4-2020, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, previo accertamento della transazione stargiudiziale intervenuta nelle more tra il danneggiato e la compagnia assicurativa terza chiamata, ha disposto la compensazione delle spese di lite, in violazione del disposto dell'art.91 c.p.c., anche nei confronti del assicurato. Parte_1
Quindi, l'odierno appellante ha chiesto, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della compagnia assicurativa ex art 1917, III comma c.c., con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari. Non si costituivano né , né la nonostante la CP_1 Controparte_2 regolarità della notifica nei loro confronti e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. Acquisito, dopo numerosi solleciti, il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e, poi per esigenze di ruolo, assegnata in decisione senza i termini di legge. Questioni Preliminari e merito. In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione. Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Ciò posto, il motivo di appello fatto valere dall' odierno appellante è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Va innanzitutto osservato che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è ormai più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè
“l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e il e la compagnia CP_1 Parte_1 [...]
senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti, né in tal senso ha CP_3 motivato.
aveva, infatti, agito innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al fine di CP_1 ottenere il rosarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, a seguito del crollo di intonaco e pezzi di pignatta, distaccatisi dal solaio di porprietà condoiminiale sovrastante il garage. Il Condominio si costituiva innanzi al Giudice di Pace chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Parte_2
Nel corso del giudizio, interveniva un accordo transattivo stragiudiziale tra l'attore e la compagnia e, pertanto, il Giudice di prime cure con sentenza n. 1829/2020 depositata il 21-4-2020, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti, anche nei confronti del condominio assicurato, rimasto estraneo all'accordo. Non sussiste, dunque, né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling. Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe invece dovuto procedere alla liquidazione delle spese sostenute per resistere in giudizio dal convenuto a carico dell'assicurazione ex art. 1917, III comma c.c., in applicazione del Parte_1 principio della cd. “soccombenza virtuale”. Invero, è orientamento costante che“….Quando è dichiarata la cessata materia del contendere le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale….”(Cass. Civ.sez. III, 31955/2018).“Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà,comunque, pronunciarsi sulle spese di giudiziosecondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizionedella normale probabilità di accoglimento dellapretesa di parte su criteri di verosimiglianza o suindagine sommaria di delibazionedel merito.(Cass. Civ., sez. II,24324/16). Tale principio può essere superato solo nelle ipotesi disciplinate dall'art.92 c.p.c.“….se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti….” Pertanto, ha errato il Giudice di primo grado laddove non ha previsto la refusione in favore del convenuto delle spese sostenute a carico della compagnia assicurativa, Parte_1 trovando, nel caso di specia applicazione la previsione di cui all'art. 1917, III comma c.c., secondo cui “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dal condominio per resistere in giudizio, trovano applicazione le indicazioni di cui al D.M. 55/2014, operante ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m. A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00. Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione. Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia (entro € 1.100,00), della durata del procedimento, articolatosi in due udienze, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere al in primo grado: Parte_1 fase di studio: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria: euro 68,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento). Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014). La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 198,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza di nota, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, (valori minimi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00,). Tali importi vanno distratti in favore dell'avv.to AN IZ e dell'avv.to Pasquale Amoruso, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1829/2020, depositata il 21-4-2020, proposto da in persona dell'amministratore p.t., nei Parte_1 confronti di e di in persona del l.r. p.t., ogni altra CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• accoglie l'appello ed, a parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1829/2020, depositata il 21-4-2020, condanna il in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di sito in Torre Parte_1
Annunziata alla via G. Alfani n. 15, in persona dell'amministratore p.t., delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi euro 198,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell' avv.to AN IZ e dell'avv. to Pasquale Amoruso, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
• condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di sito in Torre Parte_1
Annunziata alla via g. Alfani n. 15, in persona dell'amministratore p.t. delle spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi euro 423,50, di cui euro 174,00 per spese ed euro 332,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell' avv.to AN IZ e dell'avv.to Pasquale Amoruso, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. Così deciso in Torre Annunziata, il 28-5-2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.ssa Giovanna Di Meoin funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6383 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1829/2020 depositata il 21-4-2020, vertente TRA
, C.F. sito in Torre Annunziata alla via Parte_1 P.IVA_1
G. Alfani n. 15, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura su foglio separato, dagli avv.ti IZ AN e Pasquale Amoruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Aniello Falcone n. 332; APPELLANTE CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rapp.to CP_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Ugo Basile presso il cui studio in Napoli alla via Settimio Severo Caruso n. 16 è elett.te dom.; APPELLATO CONTUMACE NONCHE'
in persona del l.r.p.t., con sede in Torino alla via Corte Controparte_2
d'Appello n. 11; APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate il 06-11-2023 FATTO E DIRITTO L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1829/2020 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 21-4-2020, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, previo accertamento della transazione stargiudiziale intervenuta nelle more tra il danneggiato e la compagnia assicurativa terza chiamata, ha disposto la compensazione delle spese di lite, in violazione del disposto dell'art.91 c.p.c., anche nei confronti del assicurato. Parte_1
Quindi, l'odierno appellante ha chiesto, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della compagnia assicurativa ex art 1917, III comma c.c., con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari. Non si costituivano né , né la nonostante la CP_1 Controparte_2 regolarità della notifica nei loro confronti e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. Acquisito, dopo numerosi solleciti, il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e, poi per esigenze di ruolo, assegnata in decisione senza i termini di legge. Questioni Preliminari e merito. In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione. Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Ciò posto, il motivo di appello fatto valere dall' odierno appellante è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Va innanzitutto osservato che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è ormai più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè
“l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e il e la compagnia CP_1 Parte_1 [...]
senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti, né in tal senso ha CP_3 motivato.
aveva, infatti, agito innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al fine di CP_1 ottenere il rosarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, a seguito del crollo di intonaco e pezzi di pignatta, distaccatisi dal solaio di porprietà condoiminiale sovrastante il garage. Il Condominio si costituiva innanzi al Giudice di Pace chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Parte_2
Nel corso del giudizio, interveniva un accordo transattivo stragiudiziale tra l'attore e la compagnia e, pertanto, il Giudice di prime cure con sentenza n. 1829/2020 depositata il 21-4-2020, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti, anche nei confronti del condominio assicurato, rimasto estraneo all'accordo. Non sussiste, dunque, né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling. Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe invece dovuto procedere alla liquidazione delle spese sostenute per resistere in giudizio dal convenuto a carico dell'assicurazione ex art. 1917, III comma c.c., in applicazione del Parte_1 principio della cd. “soccombenza virtuale”. Invero, è orientamento costante che“….Quando è dichiarata la cessata materia del contendere le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale….”(Cass. Civ.sez. III, 31955/2018).“Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà,comunque, pronunciarsi sulle spese di giudiziosecondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizionedella normale probabilità di accoglimento dellapretesa di parte su criteri di verosimiglianza o suindagine sommaria di delibazionedel merito.(Cass. Civ., sez. II,24324/16). Tale principio può essere superato solo nelle ipotesi disciplinate dall'art.92 c.p.c.“….se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti….” Pertanto, ha errato il Giudice di primo grado laddove non ha previsto la refusione in favore del convenuto delle spese sostenute a carico della compagnia assicurativa, Parte_1 trovando, nel caso di specia applicazione la previsione di cui all'art. 1917, III comma c.c., secondo cui “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dal condominio per resistere in giudizio, trovano applicazione le indicazioni di cui al D.M. 55/2014, operante ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m. A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00. Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione. Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia (entro € 1.100,00), della durata del procedimento, articolatosi in due udienze, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere al in primo grado: Parte_1 fase di studio: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria: euro 68,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento). Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014). La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 198,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza di nota, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, (valori minimi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00,). Tali importi vanno distratti in favore dell'avv.to AN IZ e dell'avv.to Pasquale Amoruso, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1829/2020, depositata il 21-4-2020, proposto da in persona dell'amministratore p.t., nei Parte_1 confronti di e di in persona del l.r. p.t., ogni altra CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• accoglie l'appello ed, a parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1829/2020, depositata il 21-4-2020, condanna il in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di sito in Torre Parte_1
Annunziata alla via G. Alfani n. 15, in persona dell'amministratore p.t., delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi euro 198,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell' avv.to AN IZ e dell'avv. to Pasquale Amoruso, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
• condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di sito in Torre Parte_1
Annunziata alla via g. Alfani n. 15, in persona dell'amministratore p.t. delle spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi euro 423,50, di cui euro 174,00 per spese ed euro 332,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell' avv.to AN IZ e dell'avv.to Pasquale Amoruso, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. Così deciso in Torre Annunziata, il 28-5-2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo