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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9111 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3431/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, , , in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 sig. , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 28/07/2024, elettivamente Persona_1 domiciliati in Napoli, presso lo studio degli avv.ti Maurizio D'Ago e Federico Battaglia alla via
BA AR Carafa n. 30, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria Sofis Lizzi con CP_1 la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza Persona_1 di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione ordinaria di inabilità ex lege 222/84. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la insussistenza del suddetto requisito sanitario.
In seguito al decesso di le parti ricorrenti, nella spiegata qualità, che avevano, in Persona_1 precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 12.02.2025, proponevano rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del diritto del de cuius alla pensione di inabilità ex lege 222/84 a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, che alla data del 07/06/2023 di presentazione della domanda di pensione ordinaria di inabilità, risultavano perfezionati i requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente per la pensione ordinaria di inabilità ma l'assicurato non aveva ancora cessato l'attività di lavoro dipendente e che, in ogni caso, avendo compiuto i 60 anni di età, anche un eventuale riconoscimento di inabilità non gli avrebbe riconosciuto nessun beneficio;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. CP_ Riservato al merito l'esame dell'eccezione preliminare così come sollevata dall' in corso di causa si procedeva a nuova consulenza medico-legale.
All'odierna udienza, all'esito del deposito della stessa, il procuratore di parte ricorrente aderiva CP_ all'eccezione preliminare così come formulata dall' resistente dichiarando che “ Persona_1
è deceduto mentre era in servizio, in stato di malattia”.
Ciò posto, il Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento del ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Per quanto riguarda i requisiti sanitari, gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. nominato in questa sede sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti per cui “considerata l'entità delle malattie diagnosticate dai documenti sanitari in atti si può tranquillamente affermare che il defunto IG.re , era portatore di un grado di invalidità nella misura del Persona_1
100%(cento per cento),e con NECESSITA' dell'indennità di accompagnamento, inoltre era portatrice di handicap, Art.3, comma 3, con la connotazione di gravità, di cui alla Legge 104/92.N.B. Il giudizio invalidante è da far retrodatare al mese di Gennaio del 2024, e comunque fino al decesso, avvenuto il
28-07-2024”.
Tanto premesso, a fronte dell'incongruenza delle conclusioni così come rassegnate dal ctu rispetto all'oggetto del presente giudizio relativo al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità, non si
è proceduto a convocarlo affinchè fornisse i necessari chiarimenti dal momento che il procuratore di CP_ parte ricorrente, all'udienza del 10.12.2025, aderendo all'eccezione all'uopo formulata dall' resistente, ha dichiarato che “ è deceduto mentre era in servizio, in stato di malattia”. Persona_1
Pertanto il ricorso va rigettato per mancanza del requisito dell'inoccupazione lavorativa. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo le parti ricorrenti titolari di reddito inferiore al limite previsto, si dichiara queste ultime non tenute a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione, compensa le spese di lite;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato.
Napoli 10/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario