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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1275/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON DA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_1 P.IVA_1
CU AN.
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/11/2025 ad ore 11.05 innanzi al Giudice DR CO OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Maria Francesca Marzio in sostituzione dell'avv. ON
DA per parte resistente l'avv. Stefania Dellafiore in sostituzione dell'avv. CALIO' MARINCOLA
CU AN
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto e fissazione dell'udienza di comparizione parti contrariis reiectis
Nel merito Revocare, per le motivazioni di cui in premessa il decreto ingiuntivo opposto n.
188/2025 emesso il giorno 05.05.2025 dal Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del lavoro perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese di causa e accessori di Legge nonché del rimborso forfetario 15%. Il sottoscritto Avv. Davide Dondoni dichiara di non aver riscosso onorari e di aver anticipato le spese del presente giudizio per conto dell'assistito, senza aver ricevuto alcun pagamento da parte di quest'ultimo e si dichiara, pertanto, antistatario. Chiede, quindi, che in caso di condanna della controparte alle spese di lite, il pagamento delle stesse venga disposto direttamente in favore dello scrivente difensore. In via istruttoria Si chiede disporsi, ove occorra, l'ammissione e l'acquisizione in giudizio dell'atto notarile di rinuncia all'eredità, già allegato al presente ricorso
PARTE RESISTENTE
Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, per i motivi esposti in atti accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando fra le parti le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR CO OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2025 promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON DA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_1 P.IVA_1
CU AN
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE CP_
1. L' ha agito in via monitoria nei confronti di quale presunto Parte_1 erede di;
quest'ultimo era debitore dell'ente previdenziale per importi Persona_1 relativi ai contributi previdenziali dovuti in base alla denuncia presentata dall'impresa individuale NO TT (cfr. fascicolo monitorio).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2025 notificato in data 11 agosto 2025 si è opposto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Parte_1 con atto pubblico del 2 febbraio 2024 ha rinunciato all'eredità morendo dismessa dal di lui padre (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte opponente). CP_
1.2. Nel giudizio di opposizione si è costituito l' dichiarando di voler rinunciare al decreto ingiuntivo ed invocando la compensazione delle spese di lite poiché l'odierno opponente era stato diffidato al pagamento con lettera raccomandata del 27 marzo 2024 senza ottenere alcun riscontro.
2. Venendo al merito della controversia, occorre evidenziare che è cessata la materia del contendere;
tuttavia, la parte ricorrente ha invocato in proprio favore la liquidazione delle spese di lite.
Come è noto, l'accettazione dell'eredità, dalla quale poi consegue l'obbligo dell'erede di assolvere, pro quota, ai debiti del de cuius (cfr. art. 752 cod. civ.), può essere espressa o tacita (cfr. art. 474 cod. civ.). Quest'ultima si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (cfr. art. 476 cod. civ.). CP_
Nel caso di specie è pacifico che l' ha agito in via monitoria sulla base di un certificato inerente allo stato di famiglia del proprio debitore dal quale ha desunto che l'odierno opponente fosse un suo potenziale erede. È pacifico, quindi, che l'ente resistente prima di agire in via monitoria non si sia premurato di verificare che Parte_1 avesse accettato l'eredità di suo padre ovvero si sia procurato un titolo giurisdizionale che accertasse l'avvenuta accettazione tacita della stessa.
In ogni caso, pur volendo prescindere dalla inesistenza del titolo in ultimo menzionato, CP_ l' non avrebbe potuto desumere dal mancato riscontro di una diffida di pagamento inviata all'odierno ricorrente avente ad oggetto il debito paterno, la qualità di erede in capo a
. Parte_1 Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per compensare le spese di lite, poiché la parte resistente non può invocare in proprio favore alcun affidamento legittimo.
In definitiva, sussiste la soccombenza virtuale della parte resistente.
3. Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo in favore dell'avv. Davide
Dondoni, dichiaratosi antistatario, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto rinuncia da CP_ parte dell' al decreto ingiuntivo n. 188/2025 notificato in data 11 agosto 2025 nei confronti di;
Parte_1
2. condanna la parte resistente a rimborsare all'avv. Davide Dondoni, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 6 novembre 2025
Il Giudice
DR CO OR
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON DA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_1 P.IVA_1
CU AN.
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/11/2025 ad ore 11.05 innanzi al Giudice DR CO OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Maria Francesca Marzio in sostituzione dell'avv. ON
DA per parte resistente l'avv. Stefania Dellafiore in sostituzione dell'avv. CALIO' MARINCOLA
CU AN
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto e fissazione dell'udienza di comparizione parti contrariis reiectis
Nel merito Revocare, per le motivazioni di cui in premessa il decreto ingiuntivo opposto n.
188/2025 emesso il giorno 05.05.2025 dal Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del lavoro perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese di causa e accessori di Legge nonché del rimborso forfetario 15%. Il sottoscritto Avv. Davide Dondoni dichiara di non aver riscosso onorari e di aver anticipato le spese del presente giudizio per conto dell'assistito, senza aver ricevuto alcun pagamento da parte di quest'ultimo e si dichiara, pertanto, antistatario. Chiede, quindi, che in caso di condanna della controparte alle spese di lite, il pagamento delle stesse venga disposto direttamente in favore dello scrivente difensore. In via istruttoria Si chiede disporsi, ove occorra, l'ammissione e l'acquisizione in giudizio dell'atto notarile di rinuncia all'eredità, già allegato al presente ricorso
PARTE RESISTENTE
Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, per i motivi esposti in atti accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando fra le parti le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR CO OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2025 promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON DA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_1 P.IVA_1
CU AN
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE CP_
1. L' ha agito in via monitoria nei confronti di quale presunto Parte_1 erede di;
quest'ultimo era debitore dell'ente previdenziale per importi Persona_1 relativi ai contributi previdenziali dovuti in base alla denuncia presentata dall'impresa individuale NO TT (cfr. fascicolo monitorio).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2025 notificato in data 11 agosto 2025 si è opposto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Parte_1 con atto pubblico del 2 febbraio 2024 ha rinunciato all'eredità morendo dismessa dal di lui padre (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte opponente). CP_
1.2. Nel giudizio di opposizione si è costituito l' dichiarando di voler rinunciare al decreto ingiuntivo ed invocando la compensazione delle spese di lite poiché l'odierno opponente era stato diffidato al pagamento con lettera raccomandata del 27 marzo 2024 senza ottenere alcun riscontro.
2. Venendo al merito della controversia, occorre evidenziare che è cessata la materia del contendere;
tuttavia, la parte ricorrente ha invocato in proprio favore la liquidazione delle spese di lite.
Come è noto, l'accettazione dell'eredità, dalla quale poi consegue l'obbligo dell'erede di assolvere, pro quota, ai debiti del de cuius (cfr. art. 752 cod. civ.), può essere espressa o tacita (cfr. art. 474 cod. civ.). Quest'ultima si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (cfr. art. 476 cod. civ.). CP_
Nel caso di specie è pacifico che l' ha agito in via monitoria sulla base di un certificato inerente allo stato di famiglia del proprio debitore dal quale ha desunto che l'odierno opponente fosse un suo potenziale erede. È pacifico, quindi, che l'ente resistente prima di agire in via monitoria non si sia premurato di verificare che Parte_1 avesse accettato l'eredità di suo padre ovvero si sia procurato un titolo giurisdizionale che accertasse l'avvenuta accettazione tacita della stessa.
In ogni caso, pur volendo prescindere dalla inesistenza del titolo in ultimo menzionato, CP_ l' non avrebbe potuto desumere dal mancato riscontro di una diffida di pagamento inviata all'odierno ricorrente avente ad oggetto il debito paterno, la qualità di erede in capo a
. Parte_1 Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per compensare le spese di lite, poiché la parte resistente non può invocare in proprio favore alcun affidamento legittimo.
In definitiva, sussiste la soccombenza virtuale della parte resistente.
3. Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo in favore dell'avv. Davide
Dondoni, dichiaratosi antistatario, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto rinuncia da CP_ parte dell' al decreto ingiuntivo n. 188/2025 notificato in data 11 agosto 2025 nei confronti di;
Parte_1
2. condanna la parte resistente a rimborsare all'avv. Davide Dondoni, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 6 novembre 2025
Il Giudice
DR CO OR