TRIB
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/10/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2680 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO GIULIA, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- Attore –Ricorrente in riassunzione
E
, C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
CARUSO LUIGINA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Convenuto – Resistente in riassunzione
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 7.10.16, Pt_1
ha convenuto in giudizio il . La difesa del primo
[...] Controparte_1 ha allegato che:
- in data 13.10.2015, alle ore 13.00, mentre percorreva a piedi la via Siracusa in
(frazione di Schiavonea), a causa di una buca, di dimensioni ristrette Controparte_2 ma particolarmente profonda, presente sul manto stradale, rovinava a terra riportando gravi lesioni soprattutto alla spalla destra;
- La dinamica potrà essere confermata, in sede istruttoria, dai testi presenti al momento del sinistro, i quali, successivamente, hanno accompagnato l'attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rossano, dove le veniva diagnosticata una “Lussazione scapola omerale destra” con prognosi a trenta giorni;
- Nei giorni seguenti, a causa del dolore e della impotenza funzionale alla spalla dx, l'attrice era costretta a sottoporsi a controlli medici, ad indossare un tutore, alla somministrazione di terapia farmacologica, nonché ad effettuare visite specialistiche e cure riabilitative;
- È stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti, solo in data 22.3.16;
- Conseguentemente la si sottoponeva, altresì, a perizia medico legale, presso il Pt_1 dott. che le riconosceva un danno biologico in misura pari al 6%; Persona_1
- L'attrice ha fatto altresì presente di aver inutilmente tentato un bonario componimento al fine di ottenere un equo importo risarcitorio per l'evento verificatosi, invitando il a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
CP_1
- Data la totale inerzia dell'Ente comunale, l'attrice ha agito giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ex art. 2051 o ex art. 2043 c.c: R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 2 di 12
-ex art. 2051 c.c. con riferimento al concetto di custodia cui è tenuta la P.A. rispetto al
“patrimonio stradale” sul quale il ha l'obbligo di espletare controllo e CP_1 manutenzione, potendosi liberare della responsabilità dell'evento solo fornendo la prova del caso fortuito, ossia di un elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra res ed evento.
In particolare, il proprietario e custode, è tenuto a garantire una buona CP_1 manutenzione delle stesse, al fine di evitare pericoli insidiosi per l'utenza. Il fatto, inoltre, si è verificato su una via molto centrale, soggetto al pieno controllo della P.A.
Quanto al nesso causale, nel corso della istruttoria i testi potranno confermare come la caduta della signora sia dipesa dalla presenza di una anomia sul manto stradale. Dagli elaborati fotografici allegati si evince come la buca in questione, avente diametro ristretto ma di notevole profondità, era assolutamente idonea, in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata, a produrre il danno riportato dalla . Pt_1
La , infatti, cadeva a terra urtando la spalla destra nel vano tentativo di reggersi o Pt_1 attutire la caduta con l'arto superiore dominante. Ciò ha determinato la lussazione della scapola omerale destra all'altezza della spalla, con conseguente menomazione funzionale dell'arto.
-ex art. 2043 c.c. data la responsabilità dell'amministrazione comunale, che deve evitare le situazioni di pericolo occulto, ossia che il bene demaniale costituisca un'insidia e trabocchetto per la sua non visibilità e non prevedibilità, caratteristiche che non avrebbero permesso all'attrice di evitare il pericolo stesso, data anche l'assenza di segnaletica. In particolare, dagli elaborati fotografici allegati, può notarsi che la buca è connotata da intrinseca pericolosità, date le dimensioni ristrette e profonde, che non la rendono immediatamente visibile e, quindi, evitabile. Sussiste, pertanto, il doppio requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
- Sulla base della perizia medico-legale del dott. , parte attrice ha chiesto un Per_1 risarcimento, comprensivo anche delle spese mediche sostenute, pari ad €. 22.241,05; Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., del in ordine al sinistro descritto in premessa e Controparte_2 per le ragioni di cui in narrativa;
b. Condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_2 favore dell'attrice della somma pari ad € 22.241,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito in conseguenza del sinistro, o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
c. Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.2.17, si è costituito
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- In primo luogo si eccepisce la genericità e contraddittorietà dell'atto introduttivo. L'odierna attrice, infatti, riferisce di essere rovinata a terra, a causa di una buca di dimensioni ristrette, ma particolarmente profonda presente sul manto stradale. Ci si chiede quale sia la causa dell'evento infortunistico, ovvero come sia potuto accadere che la sia caduta in una buca ovvero come la stessa non abbia potuto avvistare la Pt_1 presenza della stessa e, quindi, evitarla;
- L'atto introduttivo è generico e lacunoso negli elementi essenziali, al fine di poter procedere alla ricostruzione dinamica dei fatti e, soprattutto, permettere all'ente convenuto di potersi difendere dalla colpa e dalla responsabilità attribuitagli dall'attrice;
- Parte attrice, in particolare, omette di riferire non solo il punto preciso in cui il sinistro si sarebbe verificato, ma anche gli elementi oggettivi che hanno reso la buca insidiosa. R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 3 di 12
- Peraltro, secondo le deduzioni della parte attrice, la buca sarebbe stata presente sul manto stradale. Ma il manto stradale è area destinata alla circolazione delle auto. Nell'atto introduttivo non viene indicato perché la stesse percorrendo a piedi la Pt_1 sede stradale, che non è destinata alla circolazione dei pedoni;
- Ci si chiede, poi, come sia possibile che tale situazione di pericolo non sia stata valutata e vagliata dalla parte attrice, nel suo intercedere sul manto stradale, in una area non destinata ai pedoni;
- Pur volendo inquadrare la responsabilità nell'ambito dell'art. 2051 c.c., l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Proprio al fine di accertare il nesso causale è necessaria una ulteriore analisi in ordine alla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, in relazione al grado di attenzione richiesto allo scopo e alla potenzialità dannosi intrinseca, tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
- Dai pochi elementi forniti dalla attrice, qualora la avesse usato la dovuta Pt_1 diligenza, il danno sarebbe stato evitato.
- In subordine, sussiste, comunque, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'evento;
- In ordine al quantum debeatur, poi, la richiesta risarcitoria è indubbiamente eccessiva;
Ciò posto, la parte convenuta ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1. Preliminarmente accertare e dichiarare la assoluta genericità e contraddittorietà dell'atto di citazione per tutti i motivi sopra esposti;
2. In subordine, nel merito e sempre per tutto quanto sopra esposto: accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputare al per l'evento occorso Controparte_2 alla IG.ra accertare e dichiarare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva Parte_1 del IG.ra , odierna attrice , nelle circostanze di cui al presunto danno in quanto la Parte_1 stessa non ha usato la diligenza necessaria ad evitare il sinistro de quo.
3. In via ulteriormente gradata, ridurre la richiesta di risarcimento ai sensi di cui agli artt. 2056
e 1227 c.c..
4. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. La causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti nonché per mezzo di Consulenza Tecnica d'ufficio disposta dal precedente g.i. All'udienza del giorno 10.04.24, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione ritualmente depositate.
2. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 4 di 12
necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
In applicazione del suddetto principio, non vale soffermarsi né sulla eccepita tardività della conclusionale del né sulla mancata espressa declaratoria di decadenza dalla prova CP_1 testimoniale di parte attrice ex art. 208 c.p.c.
3. Nel merito.
3.1. La qualificazione della domanda.
La presente fattispecie come descritta dalla parte attrice va ricondotta, alla luce del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.. Fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n.
15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte
Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa, cui il Tribunale intende uniformarsi, è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
3.2. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 5 di 12
In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su questi elementi.
I. Onere della prova
La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del
2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n.
11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022].
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Irrilevanza della condotta del custode Tendenzialmente, salvo taluni e discussi profili inerenti all'omissione colposa, non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta dal custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 6 di 12
la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (v. Cass. civ., n. 11016 del 2011).
III. Nozione di caso fortuito
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (v. Cass. civ.,
n. 5658 del 2010).
Tuttavia, lo stesso fortuito viene inteso talvolta dalla giurisprudenza prevalente in misura più ampia, comprensiva anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ. 10556 del 2016) nonché della colpa del danneggiato (cfr.
Cass. Civ. 25837 del 2017; Cass. Civ. 11526 del 2017; Cass. Civ. 22807 del 2008).
Infatti, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia.
Le concrete conseguenze di tale precisazione saranno meglio apprezzate nel paragrafo dedicato al rilievo sistematico degli approdi evocati.
IV. Importanza della condotta colposa della vittima
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a. dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012)
b. o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del
2012); c. dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012).
d. del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_3 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 7 di 12
del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe). Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del
2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023).
V. Rilievo sistematico dell'art. 2051 c.c. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013). A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n.
2692 del 2014).
Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 8 di 12
va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
4. Nel merito. Infondatezza della domanda. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
4.1. In via assorbente è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, soprattutto sotto il profilo della pericolosità del bene e della evitabilità del danno.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, pur prescindendo dalla attendibilità dell'unico teste escusso. Infatti, dalla lettura della deposizione resa si evince agevolmente che l'unico testimone escusso non ha precisato la esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, in modo tale da consentire di inferire che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia del convenuto. CP_1
Sotto il profilo oggettivo, infatti, il teste , indicato da parte attrice, nulla ha Testimone_1 riferito in ordine al concreto dispiegarsi dei fattori che hanno determinato l'evento, dal momento che egli si limita a confermare i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e, in relazione al punto sottolineato, ha semplicemente dichiarato di aver visto l'attrice cadere e che la caduta è avvenuta con la spalla a terra (v. dichiarazioni rese alla udienza del 8.7.19). Nulla ha precisato, quindi, sulle specifiche modalità della caduta, su come la è concretamente entrata in contatto con la res Pt_1
(inciampando con un piede nella buca, affondandoci dentro con la punta o con il tacco, aggirando la stessa) e come la cosa abbia causato l'evento lesivo.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, il è il padre della parte attrice. Pt_1 R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 9 di 12
Né sussistono ulteriori elementi di carattere probatorio da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, dal momento che anche la c.t.p. di parte è generica in ordine alla caduta e il certificato del Pronto Soccorso reca semplicemente l'indicazione che “il pz riferisce di essersi procurata il trauma inciampando per strada”. Sotto tale profilo, del resto, la domanda sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – già in sede di deduzioni nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle modalità con le quali la parte attrice sarebbe caduta. La nell'atto introduttivo – così come con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c., unica Pt_1 utile per specificare la domanda nei rigorosi termini assertivi - genericamente deduce di essere caduta rovinosamente a causa di una buca di dimensioni ristrette ma particolarmente profonde, senza neppure indicare se l'evento lesivo si verificava mentre camminava al centro della strada o mentre attraversava la via da un punto all'altro. Né viene specificato se la caduta sia avvenuta in avanti, all'indietro o lateralmente, scivolando con il piede destro o sinistro né si precisa quale lato o parte del corpo sia stata immediatamente interessata dall'impatto col suolo, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni della strada e che rovinando a terra “riportava gravi traumi soprattutto alla spalla destra”. Alla genericità assertiva corrisponde la carente lacunosità probatoria, dal momento che, come già evidenziato, l'unico teste di cui è stata richiesta l'escussione non è in grado di riferire in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – in ordine alle concrete modalità con le quali la
è venuta in contatto con la res e le concrete modalità per le quali e con le quali è caduta. Pt_1
Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, né la successione dei concreti fattori che hanno causato l'evento lesivo della caduta né l'esatto punto di contatto con il bene che avrebbe ingenerato il sinistro.
Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.) 4.2. Peraltro, la deposizione assunta nel corso del giudizio e le altre risultanze probatorie, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento dannoso, nemmeno hanno consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi e, in particolare, delle condizioni del marciapiede, res priva di dinamismo interno rischioso, elementi utili al (solo) fine di provare il nesso causale, secondo quanto indicato nel paragrafo
“
3.2.I.”. Invero, dalla deposizione del teste emerge inequivocabilmente che l'attrice conoscesse precisamente i luoghi di causa, dal momento che proprio lungo quella strada il padre ha un negozio, da dove si vede proprio l'area interessata dal piano di calpestio non uniforme (argomento desumibile dalla deposizione del teste, secondo cui “l'ho vista, in quanto lavoro proprio in via Siracusa. Ho un negozio”).
Nella stessa direzione, poi, assume rilievo decisivo, ad avviso del Tribunale, la produzione fotografica allegata dalla stessa parte attrice (cfr. fotografie depositate unitamente all'atto di citazione), con particolare riferimento alla seconda foto prodotta, che consente di avere una panoramica più ampia dei luoghi di causa.
Infatti, dalla produzione fotografica in atti, emerge in maniera nitida la collocazione e l'ampiezza delle sconnessioni, nonché la visibilità pur a notevole distanza delle stesse sul tratto in R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 10 di 12
questione, anche alla luce della loro forma e delle “venature” che disegnano proprio i tratti non uniformi del piano (v., in particolare, fotografie allegate dalla stessa parte attrice). Le malformazioni della parte del piano di calpestio, sia in estensione sia in ampiezza, emergono ictu oculi e sono in ogni caso desumibili dal confronto dimensionale con gli altri oggetti raffigurati nelle foto prodotte;
si tratta di caratteristiche che, unitamente alla piena visibilità delle stesse anche a distanza, escludono ex sé l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Sotto altro profilo, sempre dalle foto in atti risulta che la sconnessione del tratto in questione, con presenza di avvallamenti ed un piano di calpestio non omogeneo, per la estensione e per la diversità del colore e della composizione materiale rispetto alle altri parti del fondo, da un lato, e al rilievo delle venature, dall'altro, fosse perfettamente percepibile con la diligenza che avrebbe dovuto orientare il pedone, che percorre il punto della res in questione, peraltro volto al transito dei veicoli e non delle persone.
Inoltre, deve essere valorizzata anche la circostanza – che volge anche essa nel senso della piena visibilità delle sconnessioni – in base alla quale, dalla istruttoria espletata nonché dalle deduzioni assertive della stessa parte attrice, il sinistro si sarebbe verificato alle ore 13.00, in un tempo illuminato, quindi, dalla piena luce del giorno. Dal momento, poi, che l'attrice risiede nello stesso Comune e, come dedotto, la strada è una delle vie centrali di nonché luogo dove il padre esercita una attività commerciale (v. CP_2 deposizione testimoniale in atti), la piena percepibilità del pericolo ed agevole evitabilità dello stesso deriva anche dalla conoscenza dei luoghi e del piano non omogeneo del tratto percorso (cfr.
Cass. civ. n. 37724 del 2022). A ben vedere, sempre con riferimento alle caratteristiche della res, nella stessa direzione
(piena percepibilità del pericolo ed agevole evitabilità dello stesso) volge anche la circostanza che il marciapiede posto sul lato opposto della carreggiata, destinato al transito dei pedoni in maniera specifica, si presenta ampio e in buone condizioni, così come le altre parti della strada.
4.3. Le circostanze emerse, pertanto, non hanno consentito di ritenere dimostrate, in maniera univoca, le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità della buca e delle sconnessioni e malformazioni della superficie e, conseguentemente, la sussistenza di un nesso di causalità tra la
“res” e l'evento dannoso nei termini già sopra chiariti nel paragrafo “
3.2.I e 3.2.V.”, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso, secondo quel nesso eziologico declinato nella prospettiva relazionale sopra evocata. Per l'effetto, in assenza di una situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, non sussiste, quindi, tra “res” e danno il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c., né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità delle caratteristiche dei luoghi, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di c.d. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ. n. 10096 del 2013, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza”). Ne consegue che l'evento dannoso lamentato dall'attrice non può dirsi connesso sotto il profilo causale al bene e alla situazione di pericolo descritta nei propri atti difensivi. Di contro, la distrazione o l'imprudenza della risultano nel caso concreto di tale Pt_1 intensità nel dinamismo causale dell'evento, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso dello spazio di accesso avrebbe dovuto consigliare alla di evitare di camminare su un tratto di strada sconnesso, circondato da Pt_1 una pluralità di solchi e “venature” che disegnano la disomogenità, utilizzando, invece, la restante parte della strada priva di significative anomalie o il marciapiede collocato dall'altra parte della R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 11 di 12
carreggiata, specificamente destinato al transito delle persone;
ovvero, in ogni caso, di prestare maggiore attenzione a fronte di possibili e macroscopiche disomogeneità del piano di calpestio ben conosciute.
La ampiezza delle sconnessioni e la piena visibilità delle stesse, come desunte dal materiale probatorio in atti, importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio
– alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso, consentendo alla , ad Pt_1 esempio, di transitare in altro punto, tra i tanti possibili che emergono dalle fotografie allegate, magari sul marciapiede opposto o in corrispondenza di piani asfaltati omogenei, o, semplicemente, prestando maggiore attenzione e cautela nei movimenti.
Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che la parte attrice, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo. Per cui ad aver provocato l'evento dannoso, tenuto conto delle esposte ragioni, è la colpevole inavvedutezza comportamentale della , degradando la res a Pt_1 mera occasione e non causa del danno.
In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima.
Conseguentemente la mancata adozione di tali cautele minime da parte dell'attrice nel caso concreto esclude la responsabilità del custode per i danni seguiti (cfr. con particolare riferimento ad una caduta in presenza di una buca sul manto stradale se dall'istruttoria è emerso che la buca era ampia, ben visibile e facilmente evitabile con l'adozione di un comportamento più attento Cass. n.
12032 del 2018; Cass. civ. n. 22121 del 2022 e Cass. civ. n. 11794 del 2022; nonché da ultimo
Cass. civ. n.9437 del 2022 e Cass. civ. n.26682 del 2023). 4.4.Anche volendo riqualificare la domanda proposta nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c. le conclusioni raggiunte non cambiano, perché il sinistro in questione è pur sempre riconducibile, per i motivi esposti sopra, alla esclusiva condotta colposa della parte attrice.
4.5. Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni evocate.
5. Il regime delle spese
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio con le ordinanze della Suprema Corte (il riferimento è alle ordinanze Cass. Civ. n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che hanno “sottoposto a revisione i principi sull'obbligo di custodia”), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese della Consulenza tecnica espletata, come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 14 ottobre 2024. Il Giudice dott. Alessandro Caronia R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2680 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO GIULIA, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- Attore –Ricorrente in riassunzione
E
, C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
CARUSO LUIGINA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Convenuto – Resistente in riassunzione
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 7.10.16, Pt_1
ha convenuto in giudizio il . La difesa del primo
[...] Controparte_1 ha allegato che:
- in data 13.10.2015, alle ore 13.00, mentre percorreva a piedi la via Siracusa in
(frazione di Schiavonea), a causa di una buca, di dimensioni ristrette Controparte_2 ma particolarmente profonda, presente sul manto stradale, rovinava a terra riportando gravi lesioni soprattutto alla spalla destra;
- La dinamica potrà essere confermata, in sede istruttoria, dai testi presenti al momento del sinistro, i quali, successivamente, hanno accompagnato l'attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rossano, dove le veniva diagnosticata una “Lussazione scapola omerale destra” con prognosi a trenta giorni;
- Nei giorni seguenti, a causa del dolore e della impotenza funzionale alla spalla dx, l'attrice era costretta a sottoporsi a controlli medici, ad indossare un tutore, alla somministrazione di terapia farmacologica, nonché ad effettuare visite specialistiche e cure riabilitative;
- È stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti, solo in data 22.3.16;
- Conseguentemente la si sottoponeva, altresì, a perizia medico legale, presso il Pt_1 dott. che le riconosceva un danno biologico in misura pari al 6%; Persona_1
- L'attrice ha fatto altresì presente di aver inutilmente tentato un bonario componimento al fine di ottenere un equo importo risarcitorio per l'evento verificatosi, invitando il a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
CP_1
- Data la totale inerzia dell'Ente comunale, l'attrice ha agito giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ex art. 2051 o ex art. 2043 c.c: R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 2 di 12
-ex art. 2051 c.c. con riferimento al concetto di custodia cui è tenuta la P.A. rispetto al
“patrimonio stradale” sul quale il ha l'obbligo di espletare controllo e CP_1 manutenzione, potendosi liberare della responsabilità dell'evento solo fornendo la prova del caso fortuito, ossia di un elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra res ed evento.
In particolare, il proprietario e custode, è tenuto a garantire una buona CP_1 manutenzione delle stesse, al fine di evitare pericoli insidiosi per l'utenza. Il fatto, inoltre, si è verificato su una via molto centrale, soggetto al pieno controllo della P.A.
Quanto al nesso causale, nel corso della istruttoria i testi potranno confermare come la caduta della signora sia dipesa dalla presenza di una anomia sul manto stradale. Dagli elaborati fotografici allegati si evince come la buca in questione, avente diametro ristretto ma di notevole profondità, era assolutamente idonea, in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata, a produrre il danno riportato dalla . Pt_1
La , infatti, cadeva a terra urtando la spalla destra nel vano tentativo di reggersi o Pt_1 attutire la caduta con l'arto superiore dominante. Ciò ha determinato la lussazione della scapola omerale destra all'altezza della spalla, con conseguente menomazione funzionale dell'arto.
-ex art. 2043 c.c. data la responsabilità dell'amministrazione comunale, che deve evitare le situazioni di pericolo occulto, ossia che il bene demaniale costituisca un'insidia e trabocchetto per la sua non visibilità e non prevedibilità, caratteristiche che non avrebbero permesso all'attrice di evitare il pericolo stesso, data anche l'assenza di segnaletica. In particolare, dagli elaborati fotografici allegati, può notarsi che la buca è connotata da intrinseca pericolosità, date le dimensioni ristrette e profonde, che non la rendono immediatamente visibile e, quindi, evitabile. Sussiste, pertanto, il doppio requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
- Sulla base della perizia medico-legale del dott. , parte attrice ha chiesto un Per_1 risarcimento, comprensivo anche delle spese mediche sostenute, pari ad €. 22.241,05; Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., del in ordine al sinistro descritto in premessa e Controparte_2 per le ragioni di cui in narrativa;
b. Condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_2 favore dell'attrice della somma pari ad € 22.241,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito in conseguenza del sinistro, o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
c. Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.2.17, si è costituito
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- In primo luogo si eccepisce la genericità e contraddittorietà dell'atto introduttivo. L'odierna attrice, infatti, riferisce di essere rovinata a terra, a causa di una buca di dimensioni ristrette, ma particolarmente profonda presente sul manto stradale. Ci si chiede quale sia la causa dell'evento infortunistico, ovvero come sia potuto accadere che la sia caduta in una buca ovvero come la stessa non abbia potuto avvistare la Pt_1 presenza della stessa e, quindi, evitarla;
- L'atto introduttivo è generico e lacunoso negli elementi essenziali, al fine di poter procedere alla ricostruzione dinamica dei fatti e, soprattutto, permettere all'ente convenuto di potersi difendere dalla colpa e dalla responsabilità attribuitagli dall'attrice;
- Parte attrice, in particolare, omette di riferire non solo il punto preciso in cui il sinistro si sarebbe verificato, ma anche gli elementi oggettivi che hanno reso la buca insidiosa. R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 3 di 12
- Peraltro, secondo le deduzioni della parte attrice, la buca sarebbe stata presente sul manto stradale. Ma il manto stradale è area destinata alla circolazione delle auto. Nell'atto introduttivo non viene indicato perché la stesse percorrendo a piedi la Pt_1 sede stradale, che non è destinata alla circolazione dei pedoni;
- Ci si chiede, poi, come sia possibile che tale situazione di pericolo non sia stata valutata e vagliata dalla parte attrice, nel suo intercedere sul manto stradale, in una area non destinata ai pedoni;
- Pur volendo inquadrare la responsabilità nell'ambito dell'art. 2051 c.c., l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Proprio al fine di accertare il nesso causale è necessaria una ulteriore analisi in ordine alla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, in relazione al grado di attenzione richiesto allo scopo e alla potenzialità dannosi intrinseca, tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
- Dai pochi elementi forniti dalla attrice, qualora la avesse usato la dovuta Pt_1 diligenza, il danno sarebbe stato evitato.
- In subordine, sussiste, comunque, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'evento;
- In ordine al quantum debeatur, poi, la richiesta risarcitoria è indubbiamente eccessiva;
Ciò posto, la parte convenuta ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1. Preliminarmente accertare e dichiarare la assoluta genericità e contraddittorietà dell'atto di citazione per tutti i motivi sopra esposti;
2. In subordine, nel merito e sempre per tutto quanto sopra esposto: accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputare al per l'evento occorso Controparte_2 alla IG.ra accertare e dichiarare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva Parte_1 del IG.ra , odierna attrice , nelle circostanze di cui al presunto danno in quanto la Parte_1 stessa non ha usato la diligenza necessaria ad evitare il sinistro de quo.
3. In via ulteriormente gradata, ridurre la richiesta di risarcimento ai sensi di cui agli artt. 2056
e 1227 c.c..
4. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. La causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti nonché per mezzo di Consulenza Tecnica d'ufficio disposta dal precedente g.i. All'udienza del giorno 10.04.24, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione ritualmente depositate.
2. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 4 di 12
necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
In applicazione del suddetto principio, non vale soffermarsi né sulla eccepita tardività della conclusionale del né sulla mancata espressa declaratoria di decadenza dalla prova CP_1 testimoniale di parte attrice ex art. 208 c.p.c.
3. Nel merito.
3.1. La qualificazione della domanda.
La presente fattispecie come descritta dalla parte attrice va ricondotta, alla luce del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.. Fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n.
15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte
Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa, cui il Tribunale intende uniformarsi, è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
3.2. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 5 di 12
In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su questi elementi.
I. Onere della prova
La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del
2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n.
11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022].
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Irrilevanza della condotta del custode Tendenzialmente, salvo taluni e discussi profili inerenti all'omissione colposa, non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta dal custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 6 di 12
la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (v. Cass. civ., n. 11016 del 2011).
III. Nozione di caso fortuito
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (v. Cass. civ.,
n. 5658 del 2010).
Tuttavia, lo stesso fortuito viene inteso talvolta dalla giurisprudenza prevalente in misura più ampia, comprensiva anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ. 10556 del 2016) nonché della colpa del danneggiato (cfr.
Cass. Civ. 25837 del 2017; Cass. Civ. 11526 del 2017; Cass. Civ. 22807 del 2008).
Infatti, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia.
Le concrete conseguenze di tale precisazione saranno meglio apprezzate nel paragrafo dedicato al rilievo sistematico degli approdi evocati.
IV. Importanza della condotta colposa della vittima
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a. dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012)
b. o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del
2012); c. dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012).
d. del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_3 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 7 di 12
del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe). Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del
2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023).
V. Rilievo sistematico dell'art. 2051 c.c. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013). A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n.
2692 del 2014).
Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 8 di 12
va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
4. Nel merito. Infondatezza della domanda. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
4.1. In via assorbente è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, soprattutto sotto il profilo della pericolosità del bene e della evitabilità del danno.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, pur prescindendo dalla attendibilità dell'unico teste escusso. Infatti, dalla lettura della deposizione resa si evince agevolmente che l'unico testimone escusso non ha precisato la esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, in modo tale da consentire di inferire che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia del convenuto. CP_1
Sotto il profilo oggettivo, infatti, il teste , indicato da parte attrice, nulla ha Testimone_1 riferito in ordine al concreto dispiegarsi dei fattori che hanno determinato l'evento, dal momento che egli si limita a confermare i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e, in relazione al punto sottolineato, ha semplicemente dichiarato di aver visto l'attrice cadere e che la caduta è avvenuta con la spalla a terra (v. dichiarazioni rese alla udienza del 8.7.19). Nulla ha precisato, quindi, sulle specifiche modalità della caduta, su come la è concretamente entrata in contatto con la res Pt_1
(inciampando con un piede nella buca, affondandoci dentro con la punta o con il tacco, aggirando la stessa) e come la cosa abbia causato l'evento lesivo.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, il è il padre della parte attrice. Pt_1 R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 9 di 12
Né sussistono ulteriori elementi di carattere probatorio da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, dal momento che anche la c.t.p. di parte è generica in ordine alla caduta e il certificato del Pronto Soccorso reca semplicemente l'indicazione che “il pz riferisce di essersi procurata il trauma inciampando per strada”. Sotto tale profilo, del resto, la domanda sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – già in sede di deduzioni nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle modalità con le quali la parte attrice sarebbe caduta. La nell'atto introduttivo – così come con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c., unica Pt_1 utile per specificare la domanda nei rigorosi termini assertivi - genericamente deduce di essere caduta rovinosamente a causa di una buca di dimensioni ristrette ma particolarmente profonde, senza neppure indicare se l'evento lesivo si verificava mentre camminava al centro della strada o mentre attraversava la via da un punto all'altro. Né viene specificato se la caduta sia avvenuta in avanti, all'indietro o lateralmente, scivolando con il piede destro o sinistro né si precisa quale lato o parte del corpo sia stata immediatamente interessata dall'impatto col suolo, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni della strada e che rovinando a terra “riportava gravi traumi soprattutto alla spalla destra”. Alla genericità assertiva corrisponde la carente lacunosità probatoria, dal momento che, come già evidenziato, l'unico teste di cui è stata richiesta l'escussione non è in grado di riferire in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – in ordine alle concrete modalità con le quali la
è venuta in contatto con la res e le concrete modalità per le quali e con le quali è caduta. Pt_1
Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, né la successione dei concreti fattori che hanno causato l'evento lesivo della caduta né l'esatto punto di contatto con il bene che avrebbe ingenerato il sinistro.
Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.) 4.2. Peraltro, la deposizione assunta nel corso del giudizio e le altre risultanze probatorie, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento dannoso, nemmeno hanno consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi e, in particolare, delle condizioni del marciapiede, res priva di dinamismo interno rischioso, elementi utili al (solo) fine di provare il nesso causale, secondo quanto indicato nel paragrafo
“
3.2.I.”. Invero, dalla deposizione del teste emerge inequivocabilmente che l'attrice conoscesse precisamente i luoghi di causa, dal momento che proprio lungo quella strada il padre ha un negozio, da dove si vede proprio l'area interessata dal piano di calpestio non uniforme (argomento desumibile dalla deposizione del teste, secondo cui “l'ho vista, in quanto lavoro proprio in via Siracusa. Ho un negozio”).
Nella stessa direzione, poi, assume rilievo decisivo, ad avviso del Tribunale, la produzione fotografica allegata dalla stessa parte attrice (cfr. fotografie depositate unitamente all'atto di citazione), con particolare riferimento alla seconda foto prodotta, che consente di avere una panoramica più ampia dei luoghi di causa.
Infatti, dalla produzione fotografica in atti, emerge in maniera nitida la collocazione e l'ampiezza delle sconnessioni, nonché la visibilità pur a notevole distanza delle stesse sul tratto in R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 10 di 12
questione, anche alla luce della loro forma e delle “venature” che disegnano proprio i tratti non uniformi del piano (v., in particolare, fotografie allegate dalla stessa parte attrice). Le malformazioni della parte del piano di calpestio, sia in estensione sia in ampiezza, emergono ictu oculi e sono in ogni caso desumibili dal confronto dimensionale con gli altri oggetti raffigurati nelle foto prodotte;
si tratta di caratteristiche che, unitamente alla piena visibilità delle stesse anche a distanza, escludono ex sé l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Sotto altro profilo, sempre dalle foto in atti risulta che la sconnessione del tratto in questione, con presenza di avvallamenti ed un piano di calpestio non omogeneo, per la estensione e per la diversità del colore e della composizione materiale rispetto alle altri parti del fondo, da un lato, e al rilievo delle venature, dall'altro, fosse perfettamente percepibile con la diligenza che avrebbe dovuto orientare il pedone, che percorre il punto della res in questione, peraltro volto al transito dei veicoli e non delle persone.
Inoltre, deve essere valorizzata anche la circostanza – che volge anche essa nel senso della piena visibilità delle sconnessioni – in base alla quale, dalla istruttoria espletata nonché dalle deduzioni assertive della stessa parte attrice, il sinistro si sarebbe verificato alle ore 13.00, in un tempo illuminato, quindi, dalla piena luce del giorno. Dal momento, poi, che l'attrice risiede nello stesso Comune e, come dedotto, la strada è una delle vie centrali di nonché luogo dove il padre esercita una attività commerciale (v. CP_2 deposizione testimoniale in atti), la piena percepibilità del pericolo ed agevole evitabilità dello stesso deriva anche dalla conoscenza dei luoghi e del piano non omogeneo del tratto percorso (cfr.
Cass. civ. n. 37724 del 2022). A ben vedere, sempre con riferimento alle caratteristiche della res, nella stessa direzione
(piena percepibilità del pericolo ed agevole evitabilità dello stesso) volge anche la circostanza che il marciapiede posto sul lato opposto della carreggiata, destinato al transito dei pedoni in maniera specifica, si presenta ampio e in buone condizioni, così come le altre parti della strada.
4.3. Le circostanze emerse, pertanto, non hanno consentito di ritenere dimostrate, in maniera univoca, le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità della buca e delle sconnessioni e malformazioni della superficie e, conseguentemente, la sussistenza di un nesso di causalità tra la
“res” e l'evento dannoso nei termini già sopra chiariti nel paragrafo “
3.2.I e 3.2.V.”, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso, secondo quel nesso eziologico declinato nella prospettiva relazionale sopra evocata. Per l'effetto, in assenza di una situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, non sussiste, quindi, tra “res” e danno il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c., né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità delle caratteristiche dei luoghi, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di c.d. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ. n. 10096 del 2013, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza”). Ne consegue che l'evento dannoso lamentato dall'attrice non può dirsi connesso sotto il profilo causale al bene e alla situazione di pericolo descritta nei propri atti difensivi. Di contro, la distrazione o l'imprudenza della risultano nel caso concreto di tale Pt_1 intensità nel dinamismo causale dell'evento, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso dello spazio di accesso avrebbe dovuto consigliare alla di evitare di camminare su un tratto di strada sconnesso, circondato da Pt_1 una pluralità di solchi e “venature” che disegnano la disomogenità, utilizzando, invece, la restante parte della strada priva di significative anomalie o il marciapiede collocato dall'altra parte della R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 11 di 12
carreggiata, specificamente destinato al transito delle persone;
ovvero, in ogni caso, di prestare maggiore attenzione a fronte di possibili e macroscopiche disomogeneità del piano di calpestio ben conosciute.
La ampiezza delle sconnessioni e la piena visibilità delle stesse, come desunte dal materiale probatorio in atti, importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio
– alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso, consentendo alla , ad Pt_1 esempio, di transitare in altro punto, tra i tanti possibili che emergono dalle fotografie allegate, magari sul marciapiede opposto o in corrispondenza di piani asfaltati omogenei, o, semplicemente, prestando maggiore attenzione e cautela nei movimenti.
Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che la parte attrice, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo. Per cui ad aver provocato l'evento dannoso, tenuto conto delle esposte ragioni, è la colpevole inavvedutezza comportamentale della , degradando la res a Pt_1 mera occasione e non causa del danno.
In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima.
Conseguentemente la mancata adozione di tali cautele minime da parte dell'attrice nel caso concreto esclude la responsabilità del custode per i danni seguiti (cfr. con particolare riferimento ad una caduta in presenza di una buca sul manto stradale se dall'istruttoria è emerso che la buca era ampia, ben visibile e facilmente evitabile con l'adozione di un comportamento più attento Cass. n.
12032 del 2018; Cass. civ. n. 22121 del 2022 e Cass. civ. n. 11794 del 2022; nonché da ultimo
Cass. civ. n.9437 del 2022 e Cass. civ. n.26682 del 2023). 4.4.Anche volendo riqualificare la domanda proposta nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c. le conclusioni raggiunte non cambiano, perché il sinistro in questione è pur sempre riconducibile, per i motivi esposti sopra, alla esclusiva condotta colposa della parte attrice.
4.5. Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni evocate.
5. Il regime delle spese
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio con le ordinanze della Suprema Corte (il riferimento è alle ordinanze Cass. Civ. n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che hanno “sottoposto a revisione i principi sull'obbligo di custodia”), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese della Consulenza tecnica espletata, come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 14 ottobre 2024. Il Giudice dott. Alessandro Caronia R.G. n. 2680 del 2016 - Pag. 12 di 12