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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/01/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg.ri magistrati:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2336/2022 R.G.N.C., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Massa (MS), Via Aurelia Ovest, n. 276
e
1 (Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Massa (MS), Via Fiume n. 39
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giampaolo Malfatti, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Massa (MS), Via Palestro, n. 4
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.08.2023, in sostituzione dell'udienza del 26.09.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02.12.2022, , generalizzati come Parte_3 in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in Massa il giorno 03.09.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa dell'anno 1995 al n. 115, parte II, serie A;
che dalla loro unione è nata, il 25.07.2007, la figlia minore;
Persona_1
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo stesso Tribunale del 16.02.2012, alle condizioni stabilite nel relativo ricorso;
2 che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale
(avvenuta il 13.02.2012) nell'ambito del suindicato procedimento di separazione, era trascorso un periodo superiore a 12 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, ciò che consentiva ex lege lo scioglimento del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
La causa è pervenuta in decisione a seguito di rituale deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni congiunte delle parti.
§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge
1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n.
55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'inutilità del tentativo di conciliazione, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Per_ L'intesa concernente l'affido condiviso della figlia minore ed al mantenimento delle condizioni già omologate da questo Tribunale in sede di separazione consensuale, circa la collocazione residenziale della stessa presso l'abitazione già assegnata alla madre quale casa familiare ed alla contribuzione al mantenimento della medesima prole a carico del padre (pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% della spese straordinarie), così come in riferimento alla regolamentazione dei tempi ed alle modalità di frequentazione della stessa da parte di ciascuno dei due genitori, secondo quanto indicato in ricorso, risulta conforme agli interessi della minore, in quanto aderente al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettoso delle abitudini di vita e dell'habitat domestico di quest'ultima, oltre che rispondente al principio di proporzionalità tra le rispettive capacità patrimoniali dei genitori, posto dall'art. 316 bis, comma 1 c.c., avuto riguardo alla documentazione reddituale acquisita al giudizio;
non ravvisandosi, pertanto, motivi ostativi al recepimento nella presente sentenza dell'accordo raggiunto dalle parti.
3 Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti e si sono date reciprocamente atto di aver già regolato ogni rapporto economico tra le stesse già intercorso, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati, in Massa il giorno 03.09.1995, matrimonio trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa dell'anno 2010 al n. 115, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo reciproco rispetto.
- La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 preferenziale e prevalente presso la madre, residente in [...], nell'unità immobiliare di proprietà del Sig. , che resta assegnata alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 quale abitazione familiare, con diritto per il padre di tenere con sé la stessa figlia con isecondo i tempi le modalità seguenti: - due giorni infrasettimanali con pernottamento ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, quando provvederà a riaccompagnarla dalla madre;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo in cui i coniugi concorderanno. Il tutto sempre e Per_ comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia e fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
Le decisioni relative agli aspetti salienti e fondamentali della vita della figlia (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la scelta della scuola, dei corsi di formazione e di specializzazione, dei corsi universitari, la salute, la cura della persona, etc.) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo in ogni caso conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Compatibilmente con le proprie disponibilità economiche e con i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici della figlia, i genitori rispetteranno la sua volontà per quanto concerne la scelta della medesima in relazione alle attività sportive e/o di svago.
- Restano salve, con riferimento al contributo ordinario al mantenimento della prole a carico del padre (€
350,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ) ed alla compartecipazione di entrambi i genitori, Org_1 nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie mediche e scolastiche relative alla predetta figlia,
4 le condizioni di separazione personale inter partes omologate da questo Tribunale con decreto del
16.02.2012.
- Dà atto che entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo economico di mantenimento.
- L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente, ovvero al 100%, dalla Sig.ra Parte_2 Per_ presso l'abitazione della quale è collocata prevalentemente la minore .
- Conferma, per quanto dovesse occorrere, le condizioni di separazione del 13.02.2012 come omologate dal Tribunale di Massa con decreto del 16.02.2012, ove non diversamente regolate in forza della presente sentenza.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_2
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data 23.01.2024.
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
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