Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1013/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. RE NI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1013 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 8.4.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Savona, Piazza Leon Pancaldo n.1/12presso lo studio dell'avv.to Bruno Celentano e avv.to Danilo Coppola che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace –
CO
- contumace -
- RESISTENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...voglia... revocare la sentenza n. 462 del 04.07.2019 del Tribunale di Imperia al punto 2) così statuendo: “1) revoca il contributo economico posto a carico del padre al punto 2) della predetta sentenza per il mantenimento della IG (maggiorenne ed economicamente indipendente); quanto precede sia avuto CP_2 riguardo all'assegno per il mantenimento "ordinario" che al contributo per le spese
dr. RE NI 1
straordinarie ed accessorie e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda”. Vinte le spese, sentenza esecutoria”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, dopo aver divorziato dalla moglie con sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Imperia in data 4.7.2019 (n.462/19) presentava - ex artt. 473-bis.29 e 473- bis.12 c.p.c. - ricorso per la modifica delle predette condizioni avuto riguardo al contributo al mantenimento della IG maggiorenne (30 anni, essendo nata il CP_2
27.9.1994), ormai da tempo non più convivente con la madre ed economicamente indipendente.
Non si costituivano in giudizio, benché ritualmente notificate, le resistenti CP_1 e delle quali veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. CO
473.bis-14 c.p.c. del 23.1.2025
Alla successiva udienza del 8.4.2024, sentita la resistente CO
(personalmente comparsa pur senza essersi costituita in giudizio) ed istruita la causa esclusivamente attraverso l'acquisizione di documenti, il Tribunale ne disponeva la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni. Il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della IG maggiorenne stabilito con la sentenza di divorzio. CP_2
Appare, infatti, provata l'ormai raggiunta intervenuta indipendenza economica della stessa, come desumibile dal contenuto delle dichiarazioni dalla stessa personalmente rese all'udienza del 8.4.2022 (vds. “...Il Giudice dà atto come sia personalmente presente, pur senza essersi costituita, che, richiesta dal Giudice, precisa di aver CO preso contezza del ricorso presentato dal padre e di confermare la propria medio tempore intervenuta indipendenza economica, senza necessità di essere ulteriormente mantenuta dai genitori. Precisa di convivere con il proprio compagno da circa 10 anni dal quale ha avuto una IG di 3 anni e mezzo, di svolgere attività lavorativa attualmente in tirocinio in prossima scadenza, ma di sostenersi attraverso il contributo del proprio compagno regolarmente occupato...”).
Tutto ciò premesso, appare evidente come siano ormai venuti meno i presupposti per mantenere in essere il contributo economico posto a carico del ricorrente con la sentenza di divorzio per il mantenimento della IG . CP_2
La natura del contenzioso ed il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
in accoglimento del ricorso presentato ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.12 c.p.c.
dr. RE NI 2 n. 1013/2024 R.G.A.C.C.
DISPONE
la modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di
Imperia in data 4.7.2019 (n.462/19) nel senso che:
1) revoca a far data dalla presentazione della domanda il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della IG , ormai maggiorenne ed CP_2 economicamente indipendente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 26.5.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. RE NI)
dr. RE NI 3