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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 339/2020 R.G. avverso la sentenza n.
207/2020 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n.
1067/2016 R.G.), avente ad oggetto: riduzione in pristino ex art. 872 c.c. – negatoria servitutis
TR A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Antonucci in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di appello – pec : Email_1
APPELLANTI
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Stefano Sabatini in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello – pec: Email_2 APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni:
per gli appellanti, avv. Antonucci conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello [1) in riforma dell'impugnata sentenza, previo accertamento della violazione delle distanze legali da parte del convenuto, dichiarare la illegittimità della costruzione eretta dal convenuto per la parte non rispettosa della distanza di mt. 5 dal confine con la proprietà dei e di Pt_1 mt. 10 dalle vedute esistenti nel fabbricato degli stessi;
2) condannare il convenuto
a demolire la parte del fabbricato di sua proprietà, dichiarata Controparte_1 illegittima;
3) dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio con automezzi a carico della zona di terreno degli esponenti, posta tra le fronteggianti rispettive proprietà delle parti, a favore della proprietà del e per l'accesso alla apertura larga 6 CP_1 metri ivi realizzata, ordinando al medesimo di non più utilizzare la Controparte_1 zona predetta;
4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio] per l'appellato, avv. Sabatini dichiarare l'appello inammissibile ex art.348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 207 del 5/05/2020, non notificata, il Tribunale di Larino in composizione monocratica ha rigettato le domande di riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
e di negatoria di servitù di passaggio proposte con citazione notificata il 29/08/2016 da ed nei confronti di . Parte_1 Parte_2 Controparte_1
2 I hanno proposto appello avverso la decisione con citazione notificata il Pt_1
4/12/2020 insistendo per l'integrale accoglimento delle domande formulate, e l'appellato ha chiesto di dichiarare l'impugnazione inammissibile o di rigettarla nel CP_1 merito.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 19/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- In riferimento alla reiterazione della deduzione del , in sede di CP_1 conclusioni, della ricorrenza dei presupposti per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (provvedimento da adottare, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. vigente ratione temporis, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione), si puntualizza che tale istanza è stata motivatamente disattesa da questa Corte con ordinanza del 12/05/2021, con cui si è ritenuta opportuna la valutazione dell'impugnazione proposta, anche al fine dell'eventuale integrazione della motivazione della sentenza appellata (Cass., ord., 8/02/2018, n. 3023), il che preclude qualsiasi ulteriore provvedimento in proposito.
Neppure ricorrono ragioni per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., prospettata dallo stesso appellato per carenza di specificità dei motivi di impugnazione: secondo la costante giurisprudenza, l'appello deve contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con esse, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un. n.
36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294; Cass.
2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
Nel caso, l'atto di appello contiene un'indicazione sufficientemente chiara dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione (sia pure mediante un'esposizione non del tutto lineare), le modifiche suggerite circa la valutazione degli elementi di fatto e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata.
3 3.-- Con l'atto di citazione dinanzi al Tribunale gli attori hanno esposto che a seguito di
C.E. n. 119/1997 il aveva realizzato un immobile, all'epoca a rustico, su CP_1 un'area sulla quale esisteva in precedenza un cinema - ristorante, demolito nel 1985; che tale fabbricato distava 7,55 m. dalla parete finestrata e 5,85 m. dalla ringhiera della balconata dell'immobile frontistante di proprietà dei sito in Santa Croce di Pt_1
Magliano alla via Francia n. 4, fol. 19 e mappale 316, realizzato nel 1970; che tanto violava l'art. 873 c.c. relativo alla distanza minima fra le costruzioni su fondi finitimi, come integrato dall'art. 9, co.1, n.2 del D.M. 1968/n. 1444, richiamato dal Regolamento edilizio comunale, che per gli edifici compresi come quelli di causa nella zona B impone la distanza minima assoluta di 10 m. fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
hanno aggiunto che il convenuto aveva ampliato una porta di accesso all'area antistante il proprio immobile, per raggiungere la quale il attraversava abusivamente con CP_1 automezzi la proprietà degli stessi attori.
La sentenza di primo grado:
- ha ritenuto rilevante ai fini della decisione la sentenza del TAR Molise n.
130/2004, allegata dal convenuto, non impugnata, di rigetto del ricorso con cui i Pt_1 avevano impugnato la concessione edilizia che aveva consentito la costruzione dell'edificio del a 7,55 m. dal proprio immobile;
tanto pur escludendone CP_1
l'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto alle parti del presente giudizio civile, ma valorizzandone l'efficacia riflessa quale accertamento oggettivo di verità nei confronti del
, mero controinteressato nel rapporto processuale in sede di giudizio CP_1 amministrativo, ma titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo;
- ha quindi dato atto che il g.a. aveva accertato l'attuazione da parte del CP_1 di un intervento di recupero edilizio, con realizzazione di un immobile sostanzialmente conforme a quello preesistente, come tale non costituente nuova costruzione e non soggetto al rispetto delle norme sulle distanze dalle altre costruzioni;
- ha respinto l'actio negatoria servitutis, rilevando la carenza di prova della proprietà o del possesso in capo ai dell'area oggetto dell'asserito passaggio Pt_1
4 illegittimo da parte del convenuto (l'area in questione risultando, al contrario, compresa in una strada classificata come pubblica);
- ha dichiarato compensate fra le parti le spese processuali in considerazione della immotivata mancata adesione del alla procedura di mediazione. CP_1
4.-- Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui avrebbe tenuto conto della sentenza del giudice amministrativo in tema di violazioni edilizie, benchè priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile fra privati in materia, avente ad oggetto non già il controllo di legittimità dell'operato della P.A. ma la tutela dei diritti privati.
Il motivo è infondato.
Come espressamente motivato dal primo giudice, la decisione non si fonda sul presupposto dell'efficacia di giudicato della decisione amministrativa nel presente giudizio, bensì sull'adesione al condivisibile orientamento della giurisprudenza civile della S.C. secondo cui “La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa” -sottolineando che, nella specie, sia nel giudizio amministrativo che in quello civile si discuteva della legittimità dell'intervento edilizio realizzato dal CP_1
(cfr. Cass. sez. 6 - 2, n. 21240 del 28/08/2018 citata dal Tribunale, nonché Cass. sez. 5 n. 33425 del 30/11/2023).
5.-- Si sottolinea da parte degli appellanti che la decisione del TAR sarebbe incentrata sul ritenuto allineamento del fabbricato realizzato dal ad una cortina edilizia CP_1 esistente lungo la strada.
Il Tribunale Amministrativo, rilevato che nella zona B il Regolamento edilizio comunale prevede l'obbligo di distanza tra costruzioni di 10 m., ha ritenuto operante la deroga di cui all'art. 2 all. A del R.E. -che permette il rilascio di licenza di costruzione nel caso in cui l'edificio ricada in zona di completamento di cortine edilizie lungo strade che, essendo di larghezza minore di 10 metri, non consentono la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate, stante l'obbligo dell'allineamento-, avendo rilevato che l'edificio in questione,
5 realizzato in aderenza ad un capannone di proprietà , costituiva con esso una CP_1 cortina, che andava così a completare.
Tale argomentazione, non recepita dalla sentenza civile impugnata (a parte il mero accenno agli “allineamenti” dell'immobile preesistente), non rappresenta comunque l'unica motivazione alla base della decisione del giudice amministrativo, consistente in primo luogo nella qualifica dell'intervento edilizio del quale recupero del CP_1 fabbricato già esistente, fatta propria dal Tribunale di Larino quale accertamento oggettivo.
E' stato infatti tenuto conto dalla sentenza impugnata della motivazione con cui il g.a. ha ritenuto che, in virtù della C.E. impugnata (al di là della qualificazione dell'atto concessorio come relativo a “nuova costruzione” e non a mera ristrutturazione), nella sostanza il avesse realizzato un recupero edilizio, “sia pure non CP_1 perfettamente fedele”, “nel rispetto delle dimensioni, degli allineamenti e delle quote dell'immobile preesistente”, in quanto il manufatto conserva “la collocazione e le caratteristiche fondamentali del manufatto demolito” (cfr. la sentenza del TAR in atti).
Il Tribunale ha pertanto fatto riferimento alla giurisprudenza amministrativa secondo la quale il manufatto riedificato in coincidenza di aree di sedime e di sagoma si sottrae al rispetto delle norme sulle distanze.
Gli appellanti, per contrastare la valutazione di cui alla sentenza del TAR, richiamano il precedente di Cass. civ. Sez. II, 27/10/2009, n. 22688, secondo cui “ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall'altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume
e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell'uomo”: i Cicora assumono quindi la novità della costruzione in oggetto, in quanto nel caso l'immobile originario era inesistente perché interamente crollato, e la sua ricostruzione era avvenuta oltre 12 anni
6 dopo la demolizione (non ricorrerebbero quindi i requisiti di esistenza della struttura e di prossimità temporale della ricostruzione).
L'arresto della S.C. invocato risulta tuttavia meglio chiarito nella sua portata ed in ogni caso superato dal successivo costante orientamento della Cassazione civile, la quale con la decisione delle sez. un. n. 21578 del 19/10/2011, ha precisato la nozione di ricostruzione degli edifici, distinguendola da quella di ristrutturazione: “Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 -la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze” (conformi Cass. Sez. 2, n. 472 del 14/01/2016; n. 28612 del 15/12/2020;
n. 12196 del 14/04/2022 e n. 12535 del 08/05/2024).
Nessun riferimento normativo conforta peraltro la tesi della necessaria prossimità temporale dell'intervento ricostruttivo -non confermata dalla giurisprudenza più recente- parametro privo di qualsiasi precisione, come osservato dall'appellato, il quale ha sottolineato che il caso esaminato da Cass. 2009/n. 22688 concerneva lavori eseguiti circa venti anni dopo il crollo dell'edificio, mentre l'immobile del (esistente prima CP_1 di quello dei costruito nel 1970) era stato demolito nel 1985 e ricostruito Pt_1 dall'attuale appellato nel 1997.
A parte quanto dedotto dagli appellanti circa l'asserito difetto dei presupposti della esistenza del fabbricato e della prossimità della ricostruzione, la motivazione relativa alla conservazione, con la riedificazione effettuata dal , delle caratteristiche CP_1 fondamentali e della volumetria del manufatto demolito, non è oggetto di impugnazione.
7 6.--Viene inoltre impugnata la decisione di rigetto dell'azione negatoria della servitù di passaggio con automezzi pesanti, che si assume esercitato dal su area in CP_1 parte appartenente agli appellanti.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Con la citazione introduttiva del primo grado, gli attori avevano affermato di essere proprietari di una parte (della larghezza di m. 5,35), della zona percorsa dai mezzi del convenuto (di complessivi m.7,55), esistente fra i rispettivi edifici: il primo giudice, nel respingere l'actio negatoria servitutis, ha dato atto della carenza di prova della proprietà o del possesso, in capo agli attori, dell'area asseritamente oggetto dell'illegittimo utilizzo da parte del , rilevando che, di contro, l'area in questione risultava ricompresa CP_1 in una strada classificata come pubblica.
I assumono in questa sede che la prova della loro proprietà dell'area in questione Pt_1 emergerebbe dagli atti di provenienza prodotti in primo grado (nota di trascrizione atto per notaio del 29/01/1968 e donazione per notar del 31/03/2003), dai Per_1 Per_2 quali, tuttavia -in mancanza peraltro di qualsiasi specificazione in proposito da parte degli appellanti-, non è dato individuare l'area genericamente indicata in citazione ed in ogni caso la sua effettiva titolarità, onde gli attori/appellanti non hanno assolto l'onere probatorio circa la propria legittimazione a proporre l'azione ex art. 949 c.c., esperibile dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento.
Ad integrazione della motivazione della pronuncia impugnata, va aggiunto che la titolarità pubblica di una strada può desumersi, secondo il costante indirizzo della S.C., anche da presunzioni semplici aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c -v. ad es. Cass. 2019/n.10059-, “come l'iscrizione della strada negli elenchi comunali: la strada interpoderale o vicinale, ove iscritta nei predetti elenchi, si presume, infatti, assoggettata al pubblico transito, quale diritto reale dell'ente esponenziale (Cass. n. 265 del 1998; Cass. n. 915 del 2003; Cass. n. 21245 del 2007;
Cass. SU n. 1624 del 2010; Cass. SU n. 26897 del 2016), salvo che il privato non fornisca in giudizio la prova contraria. Ne consegue che, lì dove ha ritenuto che, per poter superare la presunzione di sussistenza della servitù di pubblico transito conseguente all'inserimento …del tracciato stradale nell'elenco generale delle strade
8 vicinali, l'onere della prova incombesse a chi aveva agito in giudizio con l'actio negatoria, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza affermati. Peraltro, una volta accertato che l'attore non aveva fornito tale prova, risultano, evidentemente, irrilevanti (e, quindi, assorbite) le censure sollevate dal ricorrente in ordine alle prove testimoniali assunte in giudizio: prove che, in effetti, la stessa corte d'appello ha considerato utili solo a confermare la presunzione, di per sé assorbente ove non efficacemente contrastata dalla parte che aveva affermato
l'inesistenza della servitù”.
Nella fattispecie, come già rilevato dalla citata sentenza del TAR Molise n. 130/2004 e documentato in primo grado dall'appellato, la via Corsica, che separa i fabbricati delle parti, è inserita nell'elenco delle strade interne del Comune di Santa Croce di Magliano
(cfr. delibera di Consiglio comunale del 24/10/1981 ed attestazione del 13/03/1998 del responsabile del servizio lavori pubblici ed edilizia pubblica dello stesso Comune).
La parte appellante non avendo fornito prova della propria legittimazione attiva, non vi è motivo di esaminare i risultati della prova testimoniale espletata in primo grado in ordine all'effettivo uso pubblico della via in questione -non oggetto di valutazione da parte del
Tribunale, nè di rilievo da parte degli appellanti-.
7.-- Stante la conferma della decisione di primo grado, è inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. la richiesta dell'appellato (per la quale sarebbe stato necessario proporre appello incidentale) di liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto formulata senza alcuna esplicitazione delle ragioni di critica della decisione di compensazione adottata per il primo grado.
La modifica di tale statuizione richiede infatti un autonomo motivo di appello, comprendente oltre alla parte volitiva quella concernente la critica della relativa decisione, critica nel caso totalmente omessa dall'appellato ed in mancanza della quale il giudice d'appello che rigetti l'impugnazione e confermi la sentenza di primo grado non può riformare la statuizione sulle spese in essa contenuta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 2008/n.15483; Cass. 2009/n. 18533; Cass. 2019/n. 27606; Cass.
2021/n.12797).
9 8.-- Relativamente alle spese del presente grado, quanto sopra non esclude la sostanziale integrale soccombenza degli appellanti e la condanna degli stessi a rimborsarle alla parte appellata, come liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. 147/2022, in base al valore della controversia -indeterminabile di complessità bassa-, parametri medi, ed alle attività prestate.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal ed Parte_1
con citazione notificata il 4/12/2020, nei confronti di Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 207/2020 emessa dal Tribunale di Larino in CP_1 composizione monocratica, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in 3.045,00 euro per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto che nei confronti degli appellanti sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 26/06/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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