Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
Decreto presidenziale 17 maggio 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00650/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2023, proposto da
3f di FE SI Spa, A. ON & C. Spa, Alplast S.r.l., Asa Italia S.r.l. in proprio e quale Incorporante con Italgraf Spa, Asa San Marino Spa, Bi.Erre.Di Spa, BO CO Spa, Carraro S.r.l., Cooperativa Agricola Florcoop Sanremo, Impresa Cerruti Spa, Impresa IB Sas di IB TT & C., DI ZO di DI UN & C. Sas, AU IC, OB RI, LU ER Di RA AU RA, AR LD, rappresentati e difesi dall'avvocato LU Raffo, nonché l’avvocato LU Raffo che agisce in proprio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto di della Corte di Appello di Genova n. cronol. 252/2021, RG n. 285/2020, depositato il 04.06.2021, munito di formula esecutiva il 16.07.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. LU Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti agiscono in giudizio per l’ottemperanza al decreto monocratico indicato in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della giustizia a pagare a ciascuno di loro ad eccezione del sig, LU RA al quale è stata liquidata la somma di €. 720, 00, la somma di €. 2160,00, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001:
L’azione è promossa anche dal difensore antistatario per la parte relativa al pagamento delle spese del giudizio di equa riparazione, liquidate dalla Corte d’appello nella somma complessiva di € 2936, 25, oltre € 27,00 per marche di iscrizione a ruolo, oltre accessori di legge.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della giustizia.
Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., gli interessati possono proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, tra cui devono essere compresi i decreti di condanna emessi ai sensi della c.d. “legge Pinto” che hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Nella specie, sussistono tutti i presupposti di natura formale affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda proposta dai ricorrenti.
Essa, infatti, ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di cui chiede l’ottemperanza ed ha dimostrato di aver promosso il procedimento esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.
Nel merito, la domanda è fondata, poiché l’Amministrazione non contesta l’inadempimento lamentato e non risulta che abbia comunque pagato le somme dovute ai ricorrenti.
Si deve ordinare al Ministero della giustizia, quindi, di ottemperare al sopra indicato decreto della Corte d’appello di Genova entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine suddetto, si nomina sin d’ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il quale compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione alla pronuncia, ivi compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata, in ragione della regola generale della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e distratte a favore dell’avv. LU Raffo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- condanna il Ministero della giustizia a dare esecuzione al decreto monocratico n. 252 del 4 giugno 2021 (R.G. n. 285/20) della Corte d’appello di Genova;
- fissa per l’esecuzione il termine di giorni sessanta decorrenti dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo complessivo di € 550,00 (cinquecentocinquanta euro), maggiorato di accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. LU Raffo, oltre al rimborso in favore di quest’ultimo del contributo unificato versato per il presente ricorso
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
LU Morbelli, Presidente, Estensore
Richard Goso, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU Morbelli |
IL SEGRETARIO