Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2773/2016 R.G. Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale proposta da
( ), difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Scollo,
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Giuseppe Pavone, Controparte_1 P.IVA_1
– appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di , il Giudice di pace di Messina, con il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 55/15, ha intimato al di pagare al ricorrente la somma Controparte_1
di euro 1.286,53, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere con il ricorso monitorio: la Regione Siciliana, con la nota prot. n. 52018 del 9.12.2011, aveva dato incarico a , Parte_1
architetto, di effettuare il collaudo in un cantiere-scuola costituito nel Comune di
; a causa di inadempienze imputabili al si rendevano CP_1 Controparte_1
necessarie più visite per il collaudo;
la circolare n. 212 del 14 febbraio 1995 prevedeva che i costi delle visite di collaudo successive alla prima sarebbero stati a carico dei comuni;
il detto Comune si rifiutava di pagare il corrispettivo quantificato nella parcella presentata dal , sostenendo di non avere conferito l'incarico professionale. Pt_1
1
ha resistito. Parte_1
Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 714/16, depositata il 22 marzo
2016, ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il convenuto opposto a rimborsare le spese all'attore opponente.
ha proposto appello. Parte_1
Il ha resistito. Controparte_1
Nell'atto di appello il ha sostenuto che la circolare n. 212 del 1995, Pt_1
prevedendo che “gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno a carico dell'ente medesimo”, legittimava la sua pretesa al pagamento dei compensi da parte del non avendo richiesto il corrispettivo per il collaudo, né quello Controparte_1
stabilito a carico del stesso per l'ipotesi di mancata effettuazione del collaudo CP_1
per cause imputabili all'ente (ipotesi in cui era prevista la revoca del finanziamento), ma, soltanto, quello per le «visite successive alla prima», che si erano rese necessarie per non avere il consegnato la «documentazione utile» per il collaudo. CP_1
L'appello non può essere accolto.
Oggetto della domanda di ingiunzione è il corrispettivo preteso per le visite necessarie per il collaudo, effettuate nelle date 13 febbraio, 21 e 27 marzo e 10 aprile del
2012.
A sostegno della domanda nei confronti del Comune di sta l'assunto CP_1
che le dette visite si sarebbero rese necessarie a causa della mancata consegna di documentazione.
Il Comune di Torregrotta ha obiettato che il collaudo era stato effettuato in una sola data, quella del 16.4.2012, come da “atto unico di collaudo” e relativo “verbale di visita di collaudo”.
In linea generale, giova ricordare che – secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato – «il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso» (Cass. n. 8574/23; in senso analogo, Cass. n. 15645/18; relativamente ai contratti di opera professionale stipulati dai comuni, Cass. n. 6555/14; Cass. n. 24679/13; Cass. n. 4635/06).
2 È incontestato, tra le parti, che a conferire l'incarico per il collaudo del cantiere non era stato il Comune di , ma la Regione Siciliana. CP_1
La circolare assessoriale n. 212 del 14 febbraio 1995 ha previsto che a dare incarico ad un «collaudatore» sia l'Assessorato regionale e che è tale ente a dovere liquidare e pagare le «spese di collaudo, in conformità alle vigenti tariffe professionali», soltanto previa presentazione, da parte del collaudatore, del «verbale di collaudo» e della
«parcella».
La previsione è stata ribadita nella circolare n. 304 del 1998, con modificazioni quanto a talune formalità richieste per la liquidazione.
I comuni non sono parti della stipulazione del contratto di opera professionale, né assumono, per legge, obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti.
Il rapporto obbligatorio si costituisce e intercorre esclusivamente tra il professionista e l'Assessorato regionale.
È previsto, nella circolare, che gli «enti gestori» «metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente» e che «i collaudatori concorderanno con gli enti gestori la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo- contabili».
La stessa circolare ha stabilito che «la mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze, imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi».
La locuzione «saranno posti a carico» degli enti gestori, quindi anche dei comuni, gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, è addotta a sostegno della pretesa al pagamento dei corrispettivi per le visite di collaudo che, negli assunti del , Pt_1
sarebbero stati necessari a causa di inadempienze del che non Controparte_1
aveva consegnato la documentazione richiesta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «le circolari amministrative – contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori – sono atti meramente interni della pubblica amministrazione, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi,
3 spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche, non costituendo pertanto fonte di diritti a favore di terzi, né di obblighi a carico dell'amministrazione» (Cass. n. 2092/83).
In sintesi, «le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi né di obblighi a carico dell'amministrazione, né possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge» (Cass.
Sez. Un. n. 1457/73).
Applicando questo principio non si potrebbe fare derivare dalla previsione contenuta in una circolare la costituzione di un rapporto obbligatorio tra soggetti diversi e nessuno dei quali coincide, peraltro, con l'ente che ha emanato la circolare.
A questo rilievo è da aggiungere che pure su un piano di rigorosa – ma non angusta
– interpretazione letterale la locuzione che gli oneri delle visite di collaudo sarebbero stati posti a carico dell'ente gestore non implica né per portata pratica, né per significato proprio, né per logica che il rapporto obbligatorio si sarebbe costituito (o potesse costituirsi) direttamente tra il detto ente, il nella vicenda Controparte_1
esaminata, e il collaudatore.
Dalla locuzione «saranno a carico», per la sua genericità e considerata la fonte (una circolare), peraltro dopo la previsione espressa che a liquidare e pagare le «spese di collaudo» doveva essere l'Assessorato regionale, si desume, al contrario e più ragionevolmente, che il costo delle visite di collaudo successive alla prima sarebbe stato a carico del comune ammesso al finanziamento, ma nell'ambito di una regolazione dei rapporti interni tra gli enti, senza effetti sui rapporti esterni, tra il collaudatore, il cui rapporto intercorreva esclusivamente con l'Assessorato regionale, e il comune, che era mero beneficiario della prestazione e che con il professionista non aveva stipulato un contratto.
Da questa considerazione deriva, logicamente, che se anche la circolare si ritenesse astrattamente idonea a costituire fonte di diritti ed obblighi, comunque alla previsione, nella stessa contenuta, che le spese per le visite di collaudo successive alla prima sarebbero state a carico dell'ente gestore non si può attribuire, per il suo tenore letterale,
l'effetto di costituire un rapporto obbligatorio diretto, quindi diritti ed obblighi reciproci direttamente azionabili, tra il comune e il collaudatore.
4 È evidente, allora, che la questione se le visite di collaudo si fossero rese necessarie a causa di inadempienze imputabili al non ha rilevanza per la Controparte_1
esatta decisione della controversia.
L'interpretazione è corroborata dalla legge regionale n. 25 del 1993, che, all'art. 13, ha previsto che sia l'Assessorato regionale a conferire gli incarichi di collaudo delle opere realizzate nei cantieri e a pagare le spese di collaudo in conformità delle vigenti tariffe professionali, previa presentazione del verbale di collaudo e della parcella vistata dal competente ordine o collegio professionale, mentre gli enti gestori sono tenuti a restituire alla Regione «le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari».
Esiste una ulteriore ragione – autonoma e di per sé decisiva – che rende infondata la domanda.
Dalla documentazione prodotta, e dalle allegazioni dell'appellato stesso (pag. 1 del ricorso per ingiunzione), risulta che la prima visita di collaudo era stata fatta in data
13.2.2012 e che in quell'occasione al collaudatore venne consegnata varia e cospicua documentazione.
In data 21.3.2012 non era stato possibile «esaminare la documentazione contabile mancante» per l'assenza del responsabile unico del procedimento (che partecipava ad una riunione), mentre in data 27.3.2012 venne consegnata altra documentazione, come anche in data 10.4.2012.
La circolare ha previsto che «la mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili» debba essere riconducibile, affinché i costi delle visite successive alla prima possano essere poste a carico degli enti gestori, a inadempienze imputabili a tali enti.
Presupposto che condiziona la traslazione dei costi di collaudo per le visite successive alla prima – ipotizzando, per finalità di analisi, che la traslazione del rapporto obbligatorio sia prevista dalla normativa e possibile in base alla circolare – è la «mancata effettuazione» del collaudo o delle verifiche amministrativo-contabili.
Soltanto ove siano mancati, in senso pieno e assoluto, il collaudo o la verifica amministrativo-contabile i relativi costi, e limitatamente a quelli delle visite successive alla prima, potrebbero porsi a carico dell'ente gestore.
La traslazione dei costi non è stata subordinata alla mera mancata effettuazione di singole visite o di singoli sopralluoghi finalizzati al collaudo e alle verifiche amministrativo-contabili, ma – letteralmente – alla «mancata effettuazione» dell'uno o
5 delle altre.
E ciò è congruente con la ratio della normativa (secondaria, se valore normativo si attribuisca alla circolare): porre dei costi a carico degli enti gestori che, con inadempienze, non abbiano consentito di effettuare il collaudo o la verifica amministrativo-contabile.
Pertanto, non sussistendo un diritto dell'appellante al pagamento di corrispettivi nei confronti dell'appellato, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 5.200,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida in euro 1.190,70 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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