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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/07/2024, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4586/2020 R.G. promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Mario Leotta che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Alfio G. Patanè che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa, in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini DI LEGGE di cui all'art. 190 cpc.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 19/9/1998 aveva contratto con e dal CP_1
quale erano nati i figli in data 27/1/2002 e in data 3/5/2009. Per_1 Per_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2018 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente sortiva esito negativo.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande ivi CP_1
calendate.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla fissata udienza in data 6/2/2024, il Giudice, odierno estensore, formulava proposta meramente transattiva e conciliativa ex art. 185 bis cpc, che veniva indi accettata da entrambi i coniugi;
precisate indi alla udienza in data 7/3/2024 concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa, in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini DI LEGGE di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 3943/2018 in data
24/12/2018, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione
2 della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dai coniugi unitamente ai rispettivi procuratori alle liti raggiunto in recepimento della proposta meramente transattiva e conciliativa dal Giudice relatore delegato, odierno estensore, alla udienza in data 6/2/2024 formulata ex art. 185 bis cpc, accettata da entrambi i coniugi con note adesive sottoscritte dagli stessi e dai procuratori alle liti rispettivamente in data 29/2/2024 e e Parte_1
4/3/2024 , e delle indi concordemente e CP_1
congiuntamentre formulate conclusioni alla udienza in data 7/3/2024, il Tribunale così statuisce alla stregua della consolidatissima situazione che rende affatto ultroneo l'ascolto della figlia “grande minore” : Per_2
conferma l'affidamento della figlia minorenne ad Per_2
entrambi i genitori con collocamento della stessa con la madre nella casa familiare, sita in Giarre, via Luigi
3 Pirandello n. 75, in assegnazione esclusiva alla stessa -
e, peraltro, di sua esclusiva proprietà – unitamente ai mobili ed alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, come già in sede di separazione consensuale omologata inter partes dal Tribunale di Catania con decreto n. 3943/2018 in data 24/12/2018, con rimessione indi al gradimento della “grande minore” , ormai Per_2
dell'età di 15 anni compiuti, dell'an, del quantum e delle modalità dei di lei incontri con il padre “nel segno di un'accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà autonoma”;
“imposizione a carico del sig. Parte_1
dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e , minorenne, mediante versamento Per_2
alla madre convivente e collocataria di un assegno mensile di euro 550,00 corrispondente con computo a scalare al cd. minimo vitale con eventuale imputazione a contribuzione di mantenimento aggiuntiva della quota
4 del 50% spettante all'altro genitore fino a raggiungere la somma complessiva di euro 550,00”
Non sarà inutile rammentare ai genitori, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
5 “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della
Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
6 “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del
2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
7 adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio
d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14
CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla
Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela,
ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra
8 tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in
9 un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
10 C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”;
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Giarre il
19/9/1998 tra nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...]e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Giarre, anno 1998, n. 65, parte II, S. A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 14/6/2024
11 Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4586/2020 R.G. promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Mario Leotta che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Alfio G. Patanè che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa, in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini DI LEGGE di cui all'art. 190 cpc.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 19/9/1998 aveva contratto con e dal CP_1
quale erano nati i figli in data 27/1/2002 e in data 3/5/2009. Per_1 Per_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2018 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente sortiva esito negativo.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande ivi CP_1
calendate.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla fissata udienza in data 6/2/2024, il Giudice, odierno estensore, formulava proposta meramente transattiva e conciliativa ex art. 185 bis cpc, che veniva indi accettata da entrambi i coniugi;
precisate indi alla udienza in data 7/3/2024 concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa, in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini DI LEGGE di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 3943/2018 in data
24/12/2018, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione
2 della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dai coniugi unitamente ai rispettivi procuratori alle liti raggiunto in recepimento della proposta meramente transattiva e conciliativa dal Giudice relatore delegato, odierno estensore, alla udienza in data 6/2/2024 formulata ex art. 185 bis cpc, accettata da entrambi i coniugi con note adesive sottoscritte dagli stessi e dai procuratori alle liti rispettivamente in data 29/2/2024 e e Parte_1
4/3/2024 , e delle indi concordemente e CP_1
congiuntamentre formulate conclusioni alla udienza in data 7/3/2024, il Tribunale così statuisce alla stregua della consolidatissima situazione che rende affatto ultroneo l'ascolto della figlia “grande minore” : Per_2
conferma l'affidamento della figlia minorenne ad Per_2
entrambi i genitori con collocamento della stessa con la madre nella casa familiare, sita in Giarre, via Luigi
3 Pirandello n. 75, in assegnazione esclusiva alla stessa -
e, peraltro, di sua esclusiva proprietà – unitamente ai mobili ed alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, come già in sede di separazione consensuale omologata inter partes dal Tribunale di Catania con decreto n. 3943/2018 in data 24/12/2018, con rimessione indi al gradimento della “grande minore” , ormai Per_2
dell'età di 15 anni compiuti, dell'an, del quantum e delle modalità dei di lei incontri con il padre “nel segno di un'accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà autonoma”;
“imposizione a carico del sig. Parte_1
dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e , minorenne, mediante versamento Per_2
alla madre convivente e collocataria di un assegno mensile di euro 550,00 corrispondente con computo a scalare al cd. minimo vitale con eventuale imputazione a contribuzione di mantenimento aggiuntiva della quota
4 del 50% spettante all'altro genitore fino a raggiungere la somma complessiva di euro 550,00”
Non sarà inutile rammentare ai genitori, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
5 “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della
Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
6 “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del
2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
7 adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio
d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14
CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla
Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela,
ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra
8 tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in
9 un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
10 C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”;
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Giarre il
19/9/1998 tra nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...]e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Giarre, anno 1998, n. 65, parte II, S. A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 14/6/2024
11 Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
12