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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7511 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20594/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANSINI MARIA CRISTINA, Parte_1 C.F._1 dell'avv. TEODORI ALESSANDRA e dell'avv. MARTINI PAMELA, con studio in STRADA DIFESA, 31
02032 FARA IN SABINA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINO MAURO,
[...] P.IVA_1 con studio in Viale della carriera n. 24 63023 FERMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere la Controparte_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di €90.781,64, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo, nonché al ripristino dell'erogazione dell'importo lordo annuo di € 8921,25 con decorrenza dal mese di giugno 2023.
L'attore ha esposto:
-di avere proposto un ricorso per ingiunzione davanti al Tribunale di EL volto ad ottenere il pagamento dei crediti maturati a titolo di pensione, a seguito dello svolgimento dell'attività di fantino galoppo piano e di allenatore e dal versamento alla citata Cassa di contributi volontari negli nanni dal 1964 al 2008;
pagina 1 di 4 -che in particolare le somme dovute ammontavano a € 90.781,64, corrispondenti all'ammontare della pensione lorda maturata di €8921,25 a partire dal 2013 fino all'instaurazione del procedimento, dedotti gli acconti ricevuti nel 2012 e dal 2013 al 2020;
-che a seguito dell'opposizione svolta dalla Controparte_1
e dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte, il Tribunale di
[...]
EL si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Milano;
-che il diritto di credito dell'attore era certo, liquido ed esigibile, non essendovi nello statuto dell'ente previsioni subordinanti l'erogazione del sussidio alla ricezione dei contributi da parte di privati.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
La convenuta ha dedotto:
-che la domanda attorea era inammissibile in quanto diretta alla conferma di un decreto ingiuntivo nullo;
-che la prestazione di previdenza complementare rivendicata da controparte era subordinata alla condizione del finanziamento della da parte del soggetto obbligato, ovvero il Ministero dell'Agricoltura, al fine di CP_1 consentirle di attuare le proprie finalità istituzionali;
-che l'attore non aveva i requisiti soggettivi per iscriversi alla Cassa, secondo lo Statuto, in quanto “caporale con permesso di allenare”, figura diversa dall'allenatore, dal guidatore o dal fantino.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, diversamente da quanto allegato dalla parte convenuta, l'attore non ha chiesto la conferma di un decreto ingiuntivo nullo, ma ha svolto una domanda di accertamento del credito già fatto valere in sede monitoria e di condanna della convenuta al pagamento dei sussidi maturati a titolo di pensione e di quelli maturandi.
Nel merito, il credito fatto valere dall'attore ha ad oggetto i ratei della pensione maturata a seguito del versamento dei contributi volontari.
Gli artt. 18-22 dello Statuto individuano i presupposti per l'erogazione della pensione, che viene riconosciuta all'atto della cessazione dello svolgimento dell'attività di allenatore e guidatore del trotto o di allenatore o fantino del galoppo, al raggiungimento dell'età e dei requisiti di anzianità di iscrizione indicati in tali disposizioni, o ancora mediante riscatto degli anni in cui i soggetti non sono stati iscritti.
La documentazione prodotta dall'attore comprova la sussistenza del diritto a percepire le somme richieste.
L'estratto della posizione contributiva del sig. rilasciato dalla Cassa, prodotto dall'attore e non contestato Pt_1 dalla parte convenuta, attesta la iscrizione dell'attore alla Cassa a partire dal 2005, il riscatto degli anni dal 1964 al 2004 con versamento dell'importo di € 20.115,24, il versamento dei contributi per gli anni dal 2005 al 2008, con maturazione di complessivi 45 anni contributivi. pagina 2 di 4 Inoltre, nel documento si dà atto della maturazione della pensione lorda annua di € 8.921,25.
I modelli CUD prodotti, provenienti dal Presidente della evidenziano che l'attore ha percepito tale CP_1 importo fino al 2011 ed il versamento della minore somma di € 7.312,73 nel 2012, oltre all'importo di € 562,00 annui dal 2013 al 2020.
Tali risultanze dimostrano che non vi è contestazione sulla sussistenza in capo all'attore dei requisiti per percepire la pensione.
Con riferimento alla contestazione della convenuta sulla inesigibilità delle somme, si rileva che la tesi della non trova fondamento nelle disposizioni statutarie. CP_1
Invero le clausole relative al trattamento pensionistico non prevedono che l'erogazione della pensione sia subordinata alla presenza di fondi.
Neppure ciò si desume dalla previsione della clausola 6, che si limita ad indicare la composizione delle entrate della ed a sancire l'obbligo di destinare le entrate annue fino ad un massimo del 82% al pensionamento. CP_1
Il fatto, quindi ,che non siano stati versati sufficienti contributi da parte del Ministero e da altri enti, associazioni e privati, pur se incidente sulla possibilità della convenuta di fare fronte ai propri debiti, non osta all'accertamento del credito dell'attore, che è stato riconosciuto dalla stessa Cassa Nazionale sulla base del calcolo dei contributi versati.
Ne deriva la sussistenza del diritto dell'attore a percepire la somma richiesta, pari a € 90.781,64, corrispondente all'importo maturato a titolo di pensione dal 2012 fino al 30 giugno 2023, già al netto degli acconti versati, e al lordo delle imposte, in quanto non tempestivamente versate dalla all'atto della maturazione dei crediti. CP_1
Tale somma va maggiorata di interessi al tasso legale da riconoscersi anno per anno sulle somme via via annualmente maturate sino al saldo.
Come richiesto dall'attore, la parte convenuta va poi condannata al pagamento degli ulteriori ratei di pensione maturati dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2024, pari a € 8921,25 annui (dedotto per il 2023 la parte di credito azionato fino al 30 giugno), al lordo delle trattenute fiscali, non avendo la convenuta provveduto al versamento delle imposte.
A decorrere dal 2025, la è tenuta al versamento all'attore delle somme al netto, pari a € 6.869,36, dedotta CP_1 la ritenuta Irpef pari a 2051,89, come da CUD 2011.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e succ.mod., in base al valore del credito e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, tenuto conto della natura documentale della controversia, dell'assenza di istruzione, della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 90.781,64, a titolo di pensione volontaria maturata a Parte_1
pagina 3 di 4 partire dall'anno 2012 fino al 30 giugno 2023, oltre ad interessi al tasso legale da calcolarsi anno per anno sulle somme via via annualmente maturate sino al saldo;
-condanna al Controparte_1 pagamento in favore di degli ulteriori ratei di pensione maturati dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre Parte_1
2024, pari a € 8921,25 annui (dedotto per il 2023 la parte di credito azionato fino al 30 giugno), nonché, anno per anno per la durata della vita del beneficiario, all'erogazione della pensione volontaria annua di €8.921,25 con pagamento in favore dell'attore della quota netta di € 6.869,36;
-condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in €
518,00 per spese vive, € 7051,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20594/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANSINI MARIA CRISTINA, Parte_1 C.F._1 dell'avv. TEODORI ALESSANDRA e dell'avv. MARTINI PAMELA, con studio in STRADA DIFESA, 31
02032 FARA IN SABINA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINO MAURO,
[...] P.IVA_1 con studio in Viale della carriera n. 24 63023 FERMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere la Controparte_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di €90.781,64, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo, nonché al ripristino dell'erogazione dell'importo lordo annuo di € 8921,25 con decorrenza dal mese di giugno 2023.
L'attore ha esposto:
-di avere proposto un ricorso per ingiunzione davanti al Tribunale di EL volto ad ottenere il pagamento dei crediti maturati a titolo di pensione, a seguito dello svolgimento dell'attività di fantino galoppo piano e di allenatore e dal versamento alla citata Cassa di contributi volontari negli nanni dal 1964 al 2008;
pagina 1 di 4 -che in particolare le somme dovute ammontavano a € 90.781,64, corrispondenti all'ammontare della pensione lorda maturata di €8921,25 a partire dal 2013 fino all'instaurazione del procedimento, dedotti gli acconti ricevuti nel 2012 e dal 2013 al 2020;
-che a seguito dell'opposizione svolta dalla Controparte_1
e dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte, il Tribunale di
[...]
EL si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Milano;
-che il diritto di credito dell'attore era certo, liquido ed esigibile, non essendovi nello statuto dell'ente previsioni subordinanti l'erogazione del sussidio alla ricezione dei contributi da parte di privati.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
La convenuta ha dedotto:
-che la domanda attorea era inammissibile in quanto diretta alla conferma di un decreto ingiuntivo nullo;
-che la prestazione di previdenza complementare rivendicata da controparte era subordinata alla condizione del finanziamento della da parte del soggetto obbligato, ovvero il Ministero dell'Agricoltura, al fine di CP_1 consentirle di attuare le proprie finalità istituzionali;
-che l'attore non aveva i requisiti soggettivi per iscriversi alla Cassa, secondo lo Statuto, in quanto “caporale con permesso di allenare”, figura diversa dall'allenatore, dal guidatore o dal fantino.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, diversamente da quanto allegato dalla parte convenuta, l'attore non ha chiesto la conferma di un decreto ingiuntivo nullo, ma ha svolto una domanda di accertamento del credito già fatto valere in sede monitoria e di condanna della convenuta al pagamento dei sussidi maturati a titolo di pensione e di quelli maturandi.
Nel merito, il credito fatto valere dall'attore ha ad oggetto i ratei della pensione maturata a seguito del versamento dei contributi volontari.
Gli artt. 18-22 dello Statuto individuano i presupposti per l'erogazione della pensione, che viene riconosciuta all'atto della cessazione dello svolgimento dell'attività di allenatore e guidatore del trotto o di allenatore o fantino del galoppo, al raggiungimento dell'età e dei requisiti di anzianità di iscrizione indicati in tali disposizioni, o ancora mediante riscatto degli anni in cui i soggetti non sono stati iscritti.
La documentazione prodotta dall'attore comprova la sussistenza del diritto a percepire le somme richieste.
L'estratto della posizione contributiva del sig. rilasciato dalla Cassa, prodotto dall'attore e non contestato Pt_1 dalla parte convenuta, attesta la iscrizione dell'attore alla Cassa a partire dal 2005, il riscatto degli anni dal 1964 al 2004 con versamento dell'importo di € 20.115,24, il versamento dei contributi per gli anni dal 2005 al 2008, con maturazione di complessivi 45 anni contributivi. pagina 2 di 4 Inoltre, nel documento si dà atto della maturazione della pensione lorda annua di € 8.921,25.
I modelli CUD prodotti, provenienti dal Presidente della evidenziano che l'attore ha percepito tale CP_1 importo fino al 2011 ed il versamento della minore somma di € 7.312,73 nel 2012, oltre all'importo di € 562,00 annui dal 2013 al 2020.
Tali risultanze dimostrano che non vi è contestazione sulla sussistenza in capo all'attore dei requisiti per percepire la pensione.
Con riferimento alla contestazione della convenuta sulla inesigibilità delle somme, si rileva che la tesi della non trova fondamento nelle disposizioni statutarie. CP_1
Invero le clausole relative al trattamento pensionistico non prevedono che l'erogazione della pensione sia subordinata alla presenza di fondi.
Neppure ciò si desume dalla previsione della clausola 6, che si limita ad indicare la composizione delle entrate della ed a sancire l'obbligo di destinare le entrate annue fino ad un massimo del 82% al pensionamento. CP_1
Il fatto, quindi ,che non siano stati versati sufficienti contributi da parte del Ministero e da altri enti, associazioni e privati, pur se incidente sulla possibilità della convenuta di fare fronte ai propri debiti, non osta all'accertamento del credito dell'attore, che è stato riconosciuto dalla stessa Cassa Nazionale sulla base del calcolo dei contributi versati.
Ne deriva la sussistenza del diritto dell'attore a percepire la somma richiesta, pari a € 90.781,64, corrispondente all'importo maturato a titolo di pensione dal 2012 fino al 30 giugno 2023, già al netto degli acconti versati, e al lordo delle imposte, in quanto non tempestivamente versate dalla all'atto della maturazione dei crediti. CP_1
Tale somma va maggiorata di interessi al tasso legale da riconoscersi anno per anno sulle somme via via annualmente maturate sino al saldo.
Come richiesto dall'attore, la parte convenuta va poi condannata al pagamento degli ulteriori ratei di pensione maturati dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2024, pari a € 8921,25 annui (dedotto per il 2023 la parte di credito azionato fino al 30 giugno), al lordo delle trattenute fiscali, non avendo la convenuta provveduto al versamento delle imposte.
A decorrere dal 2025, la è tenuta al versamento all'attore delle somme al netto, pari a € 6.869,36, dedotta CP_1 la ritenuta Irpef pari a 2051,89, come da CUD 2011.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e succ.mod., in base al valore del credito e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, tenuto conto della natura documentale della controversia, dell'assenza di istruzione, della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 90.781,64, a titolo di pensione volontaria maturata a Parte_1
pagina 3 di 4 partire dall'anno 2012 fino al 30 giugno 2023, oltre ad interessi al tasso legale da calcolarsi anno per anno sulle somme via via annualmente maturate sino al saldo;
-condanna al Controparte_1 pagamento in favore di degli ulteriori ratei di pensione maturati dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre Parte_1
2024, pari a € 8921,25 annui (dedotto per il 2023 la parte di credito azionato fino al 30 giugno), nonché, anno per anno per la durata della vita del beneficiario, all'erogazione della pensione volontaria annua di €8.921,25 con pagamento in favore dell'attore della quota netta di € 6.869,36;
-condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in €
518,00 per spese vive, € 7051,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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