Decreto cautelare 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 23 aprile 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2025, proposto da
AN Di SI, TT ZZ GI, DI BO NE, impresa di pulizie e servizi Pulimat.Ti di ZZ GI TT s.a.s, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Filippo Cazzagon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’autorizzazione e/o degli effetti del silenzio - assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 259/2003, presentata da IA Italia s.p.a. al Comune di Chioggia in data 10 ottobre 2023, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazione nel Comune di Chioggia in prossimità di via Agostino Barbarigo, all’interno del terreno censito al foglio 43, mappale 306;
- del titolo unico in autocertificazione, ai sensi dell’art. 44, d.lgs. n. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021 ottenuto da IA Italia s.p.a per la realizzazione della predetta infrastruttura di telecomunicazione;
- del titolo abilitativo di cui alla pratica C67504 del 23 gennaio 2025, come desumibile dal cartello di cantiere;
- del parere paesaggistico-ambientale favorevole ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Lagun;
- dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Chioggia;
- del parere favorevole espresso dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
- di ogni altro atto inerente e conseguente, procedimentale e finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di IA Italia s.p.a.;
Vista la memoria del 22 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AO De PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, assumendo di essere proprietari di fabbricati abitativi e di terreni a vocazione residenziale siti in località Sottomarina del Comune di Chioggia (di seguito, breviter , Comune), impugnavano gli atti in forza dei quali IA Italia s.p.a. (di seguito, breviter , IA) era stata autorizzata a realizzare una nuova stazione radio base (di seguito, breviter , s.r.b.) nelle vicinanze di detti immobili.
In particolare, i ricorrenti lamentavano l’omessa pubblicizzazione della futura realizzazione della s.r.b., e sostenevano che anche detti impianti devono rispettare i vincoli ambientali.
2. Con ordinanza del 23 aprile 2025 n. 159 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.
Il Consiglio di Stato accoglieva con ordinanza del 30 maggio 2025 n. 1944 l’appello cautelare ritenendo assistita dal requisito del fumus boni iuris la dedotta violazione dell’obbligo di pubblicizzazione.
A seguito dell’ordinanza n. 1944/2025 il Comune disponeva la rinnovazione del procedimento, all’esito del quale emetteva la determina di convalida n. 791 del 6 agosto 2025 con cui – riconosciuto che la pubblicizzazione della realizzazione della s.r.b. era avvenuta tardivamente – convalidava ex art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241 del 1990 l’autorizzazione acquisita con il silenzio - assenso.
I ricorrenti – atteso il nuovo provvedimento – chiedevano la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio, richiesta accettata dal Comune ma non da IA che – pur condividendo il difetto di interesse – ne chiedeva la rifusione.
3. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L’adozione della determina di convalida n. 791 del 6 agosto 2025 comporta che i ricorrenti non vantino più alcun interesse a conseguire l’annullamento degli atti originariamente impugnati. Pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso secondo quanto prefigurato dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
5. Le spese di giudizio possono essere compensate, considerato quanto evidenziato nell’ordinanza n. 1944/2025 del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR DO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AO De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO De PI | AR DO |
IL SEGRETARIO