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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 3643 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CANETTI UMBERTO presso il cui studio in Napoli Parte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
(Tribunale di Napoli nr.44/2022), dichiarato con sentenza nr. 45 Controparte_2 del 6 maggio 2022 [cf./p. Iva , in persona del Curatore fallimentare pro tempore avv. P.IVA_1
Federica Sandulli (cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Azzarello C.F._1
(cf. ): ciò giusta procura ad litem da ritenersi apposta in calce al presente ricorso C.F._2 ex art. 18, co. 5, DM. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. giustizia n. 48/2013, conferita in virtù di rituale decreto di autorizzazione del Giudice delegato alla procedura del 7 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso originario e poi in riassunzione notificato – sul presupposto di un Parte_1 intercorso rapporto lavorativo subordinato con la società (ad oggi cessato per intervenuto CP_2 licenziamento), ha articolatamente rivendicato, tanto nei confronti della , quanto nei CP_2 confronti della società (in quanto sua cedente di ramo d'azienda) e prospettando tre esse – CP_1 in ragione di tanto – un regime di solidarietà ex art.2112 c.c., un'omissione “contributiva” correlata alla propria partecipazione ad un programma [di matrice collettiva] di assistenza sanitaria integrativa a cura del Fondo Est.
Nello specifico (cfr. ricorso introduttivo – terza pagina), la rivendicazione consiste – per quanto di stretta ragione della – nell'omesso versamento di nr. 9 quote contributive mensili Controparte_2
(ciascuna per € 12,00), per un totale di € 108,00. Accanto a tale addendo, poi, sul già citato presupposto solidale agganciato alla traslazione aziendale ex art.2112 c.c., la pretesa viene estesa all'omissione contributiva ascritta alla società cedente [per € 765,00]. Su tali premesse, la ricorrente (oggi in riassunzione) ha concluso affinché l'adito giudice del lavoro “accerti e dichiari” tale omissione contributiva periodica e per l'effetto “accerti e dichiari”
l'obbligo delle convenute – in solido o gradatamente in via parziaria – al versamento al CP_3 delle quote complessivamente arretrate e non versate. Accanto a tale petitum, la ricorrente ha anche chiesto – sempre in via solidale o, gradatamente, in via parziaria – l'accertamento del proprio diritto ad esser risarcita dei danni patiti, conseguenti alla mancata iscrizione/contribuzione al detto Fondo di assistenza sanitaria integrativa e da commisurarsi alla perdita delle prestazioni previste dai piani sanitari annuali.
Si costituiva la e successivamnete la curatela fallimentare CP_1
La causa all'esito della lettura delle note di trattazione scritta veniva definita con sentenza
La domanda principale e altresì le subordinate sono inammissibili
Agli atti risulta depositata una sentenza che ha dichiarato il fallimento della in data CP_2 luglio 2022 e pertanto prima della notifica del ricorso introduttivo alale controparti
Alla luce del principio della vis attractiva del foro concorsuale, le domande proposte dal ricorrente, quand'anche meramente accertative e “formalmente” dichiarative, risultano chiaramente proponibili solo in una sede concorsuale e con il rito speciale per essa previsto.
L'art. 24 della Legge fallimentare (applicabile alla fattispecie) nel prevedere che “Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, sancisce tale sua competenza in termini di funzionalità, esclusività ed inderogabilità.
Sono considerate “azioni derivanti dal fallimento” tutte quelle iniziative che comunque incidano sul patrimonio del fallito, in esse ritenute anche le azioni di mero accertamento, laddove costituiscano
“la premessa” di una pretesa creditoria nei confronti della massa, e, quindi, allorquando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna o comunque di accertamento di crediti nei confronti del fallito.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda è improponibile
Le spese in considerazione della natura della pronuncia si compensano tra le parti processuali
PQM
Dichiara l'improponibilità del ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli, 12/01/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 3643 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CANETTI UMBERTO presso il cui studio in Napoli Parte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
(Tribunale di Napoli nr.44/2022), dichiarato con sentenza nr. 45 Controparte_2 del 6 maggio 2022 [cf./p. Iva , in persona del Curatore fallimentare pro tempore avv. P.IVA_1
Federica Sandulli (cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Azzarello C.F._1
(cf. ): ciò giusta procura ad litem da ritenersi apposta in calce al presente ricorso C.F._2 ex art. 18, co. 5, DM. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. giustizia n. 48/2013, conferita in virtù di rituale decreto di autorizzazione del Giudice delegato alla procedura del 7 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso originario e poi in riassunzione notificato – sul presupposto di un Parte_1 intercorso rapporto lavorativo subordinato con la società (ad oggi cessato per intervenuto CP_2 licenziamento), ha articolatamente rivendicato, tanto nei confronti della , quanto nei CP_2 confronti della società (in quanto sua cedente di ramo d'azienda) e prospettando tre esse – CP_1 in ragione di tanto – un regime di solidarietà ex art.2112 c.c., un'omissione “contributiva” correlata alla propria partecipazione ad un programma [di matrice collettiva] di assistenza sanitaria integrativa a cura del Fondo Est.
Nello specifico (cfr. ricorso introduttivo – terza pagina), la rivendicazione consiste – per quanto di stretta ragione della – nell'omesso versamento di nr. 9 quote contributive mensili Controparte_2
(ciascuna per € 12,00), per un totale di € 108,00. Accanto a tale addendo, poi, sul già citato presupposto solidale agganciato alla traslazione aziendale ex art.2112 c.c., la pretesa viene estesa all'omissione contributiva ascritta alla società cedente [per € 765,00]. Su tali premesse, la ricorrente (oggi in riassunzione) ha concluso affinché l'adito giudice del lavoro “accerti e dichiari” tale omissione contributiva periodica e per l'effetto “accerti e dichiari”
l'obbligo delle convenute – in solido o gradatamente in via parziaria – al versamento al CP_3 delle quote complessivamente arretrate e non versate. Accanto a tale petitum, la ricorrente ha anche chiesto – sempre in via solidale o, gradatamente, in via parziaria – l'accertamento del proprio diritto ad esser risarcita dei danni patiti, conseguenti alla mancata iscrizione/contribuzione al detto Fondo di assistenza sanitaria integrativa e da commisurarsi alla perdita delle prestazioni previste dai piani sanitari annuali.
Si costituiva la e successivamnete la curatela fallimentare CP_1
La causa all'esito della lettura delle note di trattazione scritta veniva definita con sentenza
La domanda principale e altresì le subordinate sono inammissibili
Agli atti risulta depositata una sentenza che ha dichiarato il fallimento della in data CP_2 luglio 2022 e pertanto prima della notifica del ricorso introduttivo alale controparti
Alla luce del principio della vis attractiva del foro concorsuale, le domande proposte dal ricorrente, quand'anche meramente accertative e “formalmente” dichiarative, risultano chiaramente proponibili solo in una sede concorsuale e con il rito speciale per essa previsto.
L'art. 24 della Legge fallimentare (applicabile alla fattispecie) nel prevedere che “Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, sancisce tale sua competenza in termini di funzionalità, esclusività ed inderogabilità.
Sono considerate “azioni derivanti dal fallimento” tutte quelle iniziative che comunque incidano sul patrimonio del fallito, in esse ritenute anche le azioni di mero accertamento, laddove costituiscano
“la premessa” di una pretesa creditoria nei confronti della massa, e, quindi, allorquando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna o comunque di accertamento di crediti nei confronti del fallito.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda è improponibile
Le spese in considerazione della natura della pronuncia si compensano tra le parti processuali
PQM
Dichiara l'improponibilità del ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli, 12/01/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)