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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3748/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina in sostituzione dell'avv. Rizzo per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3748 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino
- resistente - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso .
Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.03.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il D.I.
n. 1309/23 del 15.12.23, emesso dal Tribunale di Palermo Sezione lavoro nell'ambito del giudizio monitorio n.14603/2023 R.G., chiedendone la revoca eccependone la prescrizione.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo la conferma del D.I. CP_1
opposto. La causa è stata decisa all'udienza odierna.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Giova esaminare la doglianza svolta in via preliminare da parte opponente circa l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria avanzata dall' Secondo la tesi da CP_1
questi proposta, il termine di prescrizione è quinquennale in applicazione dell'art. 3, comma
9, lett. b) della L. n. 335 del 1995 anche in virtù di quanto previsto dalla circolare CP_1
124/2019.
Ebbene, a parere di questo giudice, tale norma, che contempla la prescrizione dei crediti relativi a contributi previdenziali, non può essere applicata al caso di specie in quanto l'oggetto del presente giudizio è la pretesa dell' di ripetizione integrale delle somme CP_1
indebitamente pagate.
Il termine di prescrizione per ripetere le prestazioni non dovute è, dunque, quello decennale a norma dell'art. 2946 c.c. in quanto, come detto, il credito scaturisce da un indebito e la prescrizione, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ne consegue che, nel caso di specie, il credito rivendicato dall' in relazione all'indennità CP_1
corrisposta per il periodo dall' 01/12/2013 al 30/06/2014 non è prescritto anche se non si considerano le raccomandate del 18 08 2015 e il 21 07 2016.
Inoltre giova richiamare l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (confermato dalle S.U. intervenute a sanare il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto), secondo il quale, in tema di indebito contributivo, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto), in base alla corretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è a suo esclusivo carico (Cass., S.U., n.
18046/2010; Cass. civ., n. 2032/2006; Cass., n. 198/2011).
Detto onere non è stato assolto dall'opponente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e l'opponente va condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 15/04/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3748/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina in sostituzione dell'avv. Rizzo per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3748 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino
- resistente - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso .
Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.03.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il D.I.
n. 1309/23 del 15.12.23, emesso dal Tribunale di Palermo Sezione lavoro nell'ambito del giudizio monitorio n.14603/2023 R.G., chiedendone la revoca eccependone la prescrizione.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo la conferma del D.I. CP_1
opposto. La causa è stata decisa all'udienza odierna.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Giova esaminare la doglianza svolta in via preliminare da parte opponente circa l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria avanzata dall' Secondo la tesi da CP_1
questi proposta, il termine di prescrizione è quinquennale in applicazione dell'art. 3, comma
9, lett. b) della L. n. 335 del 1995 anche in virtù di quanto previsto dalla circolare CP_1
124/2019.
Ebbene, a parere di questo giudice, tale norma, che contempla la prescrizione dei crediti relativi a contributi previdenziali, non può essere applicata al caso di specie in quanto l'oggetto del presente giudizio è la pretesa dell' di ripetizione integrale delle somme CP_1
indebitamente pagate.
Il termine di prescrizione per ripetere le prestazioni non dovute è, dunque, quello decennale a norma dell'art. 2946 c.c. in quanto, come detto, il credito scaturisce da un indebito e la prescrizione, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ne consegue che, nel caso di specie, il credito rivendicato dall' in relazione all'indennità CP_1
corrisposta per il periodo dall' 01/12/2013 al 30/06/2014 non è prescritto anche se non si considerano le raccomandate del 18 08 2015 e il 21 07 2016.
Inoltre giova richiamare l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (confermato dalle S.U. intervenute a sanare il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto), secondo il quale, in tema di indebito contributivo, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto), in base alla corretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è a suo esclusivo carico (Cass., S.U., n.
18046/2010; Cass. civ., n. 2032/2006; Cass., n. 198/2011).
Detto onere non è stato assolto dall'opponente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e l'opponente va condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 15/04/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio