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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 05/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7067/2022 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
(C.F. ) n.q. di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 della ditta AUTOSCUOLA SAVOIA DI LO IA (P. IVA: ), rapp.ta e difesa degli Avv.ti Raffaele Auricchio ed P.IVA_1
Emanuele Improta presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvallazione n. 20 ricorrente E l' con sede in alla Controparte_1 CP_1 via Vespucci n.172, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 1129/2022 del 14/11/2022 notificata in data 21.11.2022 con cui l Controparte_1 ha ingiunto il pagamento della sanzione di € 310,65,
[...] per la violazione dell'art. 12 comma 3 DPR 1124/1965, in particolare, contestando la denuncia della cessazione dell'attività assicurata all' CP_2 oltre il termine di 30 giorni. Parte ricorrente ha sostenuto l'inesistenza della violazione contestata in quanto, per mero errore materiale la ditta Autoscuola Savoia aveva comunicato all' la cessazione dell'attività in data 13/09/2018 con CP_2 decorrenza 10/08/2018 mentre la reale data di decorrenza della cessazione dell'attività sarebbe avvenuta il 30/08/2018. A riprova di ciò, parte ricorrente allega comunicazione di cessazione della partita IVA inoltrata all con decorrenza 30/08/2018 e la cessione CP_3
d'azienda a mezzo atto notarile stipulata in data del 30/08/2018, oltre alla visura camerale. L' , ritualmente costituito in giudizio, variamente Controparte_1 argomentando, ha contestato la domanda avversa eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Adito in funzione di Giudice del lavoro, dovendo la materia in esame devolversi alla competenza del tribunale ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 22bis, comma 2, lett. A, legge 689/1981. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro. Sul punto si osserva che i procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell' e sono assoggettati alla normativa speciale Controparte_1 prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).
L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato la disciplina già regolata dal rito ordinario di cognizione contenuta agli artt. 22 e ss. della citata Legge di depenalizzazione n. 689/1981 e, per l'effetto, i procedimenti in esame sono transitati al rito del lavoro. Come chiarito anche dalla prevalente giurisprudenza a cui questo Giudice ritiene di aderite, a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti civili di cognizione, tutte le controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro senza operare alcuna distinzione tra sanzioni amministrative emesse per violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato e sanzioni per altre violazioni. (Cass. 2021, n. 2145; Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1539/2023). Nel merito, osserva il giudicante che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge effettivamente che la data effettiva di cessazione dell'attività di impresa risulta essere il 30.08.2018 e che per un mero errore materiale la ricorrente abbia dichiarato all'Istituto assicurativo la data del 10.08.2018.
Pag. 2 di 3 In tal senso depongono i dati emergenti dalla visura di evasione, atto che seppur dotato di valore probatorio limitato non essendo una certificazione, può essere utilizzata come prova di un'avvenuta comunicazione della variazione dei dati dell'impresa presso la Camera di Commercio e conferma che i dati riportati sono aggiornati. Inoltre, la comunicazione di cessazione attività all'A.D.E. nonché la cessione d'azienda effettuata a mezzo atto notarile e, riportano quale data di cessazione il 30.08.2018. Ne consegue che, dall'attento scrutinio della documentazione offerta in istruttoria, può concludersi che risulta accertato che parte ricorrente non è incorsa in alcuna omissione, avendo effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività assicurata entro i 30 giorni previsti dalla normativa in quanto dalla data di effettiva cessazione dell'attività assicurata (30.08.2018) alla data di comunicazione della cessazione effettuata all CP_2
(13.09.2018) non risulta decorso il predetto arco temporale, avendo parte ricorrente fornito adeguata prova di essere incorsa in errore materiale scusabile nell'indicare nella denuncia presentata all' CP_1 CP_1 la data del 10.08.2018 quale data di cessazione dell'azienda. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo. Le spese di lite, da attribuirsi ai procuratori anticipatari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della natura documentale della controversia e del suo valore .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: a) accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 1129/2022 del 14/11/2022 notificata in data 21.11.2022, che pertanto annulla;
b) condanna l' al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 258,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, li 3/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3
(C.F. ) n.q. di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 della ditta AUTOSCUOLA SAVOIA DI LO IA (P. IVA: ), rapp.ta e difesa degli Avv.ti Raffaele Auricchio ed P.IVA_1
Emanuele Improta presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvallazione n. 20 ricorrente E l' con sede in alla Controparte_1 CP_1 via Vespucci n.172, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 1129/2022 del 14/11/2022 notificata in data 21.11.2022 con cui l Controparte_1 ha ingiunto il pagamento della sanzione di € 310,65,
[...] per la violazione dell'art. 12 comma 3 DPR 1124/1965, in particolare, contestando la denuncia della cessazione dell'attività assicurata all' CP_2 oltre il termine di 30 giorni. Parte ricorrente ha sostenuto l'inesistenza della violazione contestata in quanto, per mero errore materiale la ditta Autoscuola Savoia aveva comunicato all' la cessazione dell'attività in data 13/09/2018 con CP_2 decorrenza 10/08/2018 mentre la reale data di decorrenza della cessazione dell'attività sarebbe avvenuta il 30/08/2018. A riprova di ciò, parte ricorrente allega comunicazione di cessazione della partita IVA inoltrata all con decorrenza 30/08/2018 e la cessione CP_3
d'azienda a mezzo atto notarile stipulata in data del 30/08/2018, oltre alla visura camerale. L' , ritualmente costituito in giudizio, variamente Controparte_1 argomentando, ha contestato la domanda avversa eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Adito in funzione di Giudice del lavoro, dovendo la materia in esame devolversi alla competenza del tribunale ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 22bis, comma 2, lett. A, legge 689/1981. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro. Sul punto si osserva che i procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell' e sono assoggettati alla normativa speciale Controparte_1 prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).
L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato la disciplina già regolata dal rito ordinario di cognizione contenuta agli artt. 22 e ss. della citata Legge di depenalizzazione n. 689/1981 e, per l'effetto, i procedimenti in esame sono transitati al rito del lavoro. Come chiarito anche dalla prevalente giurisprudenza a cui questo Giudice ritiene di aderite, a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti civili di cognizione, tutte le controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro senza operare alcuna distinzione tra sanzioni amministrative emesse per violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato e sanzioni per altre violazioni. (Cass. 2021, n. 2145; Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1539/2023). Nel merito, osserva il giudicante che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge effettivamente che la data effettiva di cessazione dell'attività di impresa risulta essere il 30.08.2018 e che per un mero errore materiale la ricorrente abbia dichiarato all'Istituto assicurativo la data del 10.08.2018.
Pag. 2 di 3 In tal senso depongono i dati emergenti dalla visura di evasione, atto che seppur dotato di valore probatorio limitato non essendo una certificazione, può essere utilizzata come prova di un'avvenuta comunicazione della variazione dei dati dell'impresa presso la Camera di Commercio e conferma che i dati riportati sono aggiornati. Inoltre, la comunicazione di cessazione attività all'A.D.E. nonché la cessione d'azienda effettuata a mezzo atto notarile e, riportano quale data di cessazione il 30.08.2018. Ne consegue che, dall'attento scrutinio della documentazione offerta in istruttoria, può concludersi che risulta accertato che parte ricorrente non è incorsa in alcuna omissione, avendo effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività assicurata entro i 30 giorni previsti dalla normativa in quanto dalla data di effettiva cessazione dell'attività assicurata (30.08.2018) alla data di comunicazione della cessazione effettuata all CP_2
(13.09.2018) non risulta decorso il predetto arco temporale, avendo parte ricorrente fornito adeguata prova di essere incorsa in errore materiale scusabile nell'indicare nella denuncia presentata all' CP_1 CP_1 la data del 10.08.2018 quale data di cessazione dell'azienda. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo. Le spese di lite, da attribuirsi ai procuratori anticipatari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della natura documentale della controversia e del suo valore .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: a) accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 1129/2022 del 14/11/2022 notificata in data 21.11.2022, che pertanto annulla;
b) condanna l' al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 258,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, li 3/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3