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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/08/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1155/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1155 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
P. IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Campobasso, Via Labanca n. 22, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, , e Controparte_1 CP_2 CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Mazzini n. 112, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Ferri;
(attrice)
contro
:
• (C.F.: ); CP_3 C.F._1
• (CF: ); CP_4 C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate in Campobasso, Traversa via Crispi n. 70/A, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Pardo, che le rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Latessa;
(convenute)
Oggetto: violazione delle distanze in materia di costruzioni;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la società ricorrente – premesso di essere proprietaria di un fabbricato, sito in Campobasso, via Labanca, e sviluppato su tre piani (con seminterrato, piano terra e primo piano, adibiti ad attività commerciale, e con piani secondo e terzo adibiti ad abitazioni) e distinto al Catasto al foglio 131, particelle 122 sub 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 260 sub 1, confinante con altro fabbricato, con annesso terreno, di proprietà di e di , anche in qualità di eredi di (deceduta CP_4 CP_3 Persona_1 in data 26/10/2019), distinto al Catasto al foglio 47, particella 1738 sub 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 – ha adito l'intestato
Tribunale, deducendo il mancato rispetto, da parte delle resistenti, delle distanze minime dal confine, così come previste in ossequio ai dettami del Regolamento edilizio del Comune di Campobasso allora vigente.
Parte ricorrente ha, in particolare, dedotto:
- che il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 353/2017 (resa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1728/2012), aveva accertato che il confine tra le proprietà delle parti risulta coincidente con la retta di congiunzione tra i due pali “Enel”, ubicati, il primo, a monte, su via Labanca, ed il secondo, a valle, su via S. Antonio dei Lazzari;
- che, con scrittura privata sottoscritta in data 17/12/2019, le parti, in presenza di tecnici di propria fiducia, avevano concordato di rendere stabilmente identificabile la linea di confine – così come accertata dal suddetto provvedimento del Tribunale –, mediante apposizione di capisaldi
(pali);
- di aver constatato, a seguito di verifiche tecniche, che una parte del fabbricato realizzato dalle resistenti non aveva, invero, rispettato la distanza legale dalla linea di confine che, in applicazione del piano regolatore relativo alla zona in cui il fabbricato stesso era ed è collocato, doveva essere pari ad almeno 5,00 m. rispetto al confine con la proprietà di parte ricorrente;
- che era stata vanamente tentata la procedura di mediazione.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la demolizione dell'immobile di proprietà delle resistenti con riferimento alle parti collocate in violazione della normativa sulle distanze legali, e con condanna, delle stesse, al pagamento della somma complessivamente pari ad € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si sono costituite in giudizio le resistenti, contestando in toto le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Le resistenti, in particolare, hanno eccepito: - l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 702-bis c.p.c., stante la complessità della controversia;
- la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto nonché l'inammissibilità, in ogni caso, dello stesso, per cumulo di domande tra loro incompatibili, in contrasto con il disposto di cui all'art. 872 c.c.;
- l'annullabilità della scrittura privata del 17/12/2019 ai sensi dell'art. 1439 c.c., stante il dolo della controparte;
- l'infondatezza, in ogni caso, della domanda anche nel merito, stante il rispetto delle distanze legali da parte del fabbricato delle resistenti al tempo della realizzazione dei lavori, atteso che la violazione, peraltro minima, di tali distanze si sarebbe verificata solo a seguito della rideterminazione del confine tra i due fondi;
- la sproporzione, in ogni caso, del quantum richiesto dalla controparte a titolo risarcitorio.
Le resistenti hanno, quindi, concluso, chiedendo:
- in via pregiudiziale, il mutamento del rito in ordinario di cognizione;
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- nel merito, l'integrale rigetto di tutte le domande attoree.
Disposto il mutamento del rito (da procedimento sommario di cognizione a giudizio ordinario) e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di un teste di parte attrice, di tre testi di parte convenuta e di un teste in comune tra le parti, nonché tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del
28/01/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sull'eccezione di nullità del ricorso.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalle convenute, in ordine alla nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto, nullità che, astrattamente, ricorre, allorquando risulti obiettivamente impossibile, per la parte convenuta, conoscere il petitum.
Nel caso di specie, al contrario, è del tutto evidente come, dalla semplice lettura dell'atto in questione, sia, invero, facilmente individuabile il petitum, che consiste, in particolare, nell'accertamento in ordine alla violazione, da parte delle parti convenute, delle distanze legali tra costruzioni, con conseguente ordine di demolizione della parte di fabbricato di proprietà convenuta violativa delle distanze e risarcimento del danno.
Del resto, la parte convenuta risulta aver apprestato adeguate e puntuali difese nel merito della controversia, non ravvisandosi, quindi, alcuna lesione delle sue prerogative difensive (ex multis, Cass. civ. n. 11751/2013).
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompatibilità delle domande formulate.
Del pari preliminarmente, deve, ancora, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per proposizione di domande incompatibili.
È opportuno premettere, al riguardo, che “le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.), poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato
l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria” (così: Cass. civ. n. 5605/2019).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente come venga astrattamente in rilievo la violazione di una norma locale (ossia la violazione del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione e, in particolare, la violazione dell'art. 24, co. 4, delle N.T.A., nella parte iniziale in cui prescrive che “le costruzioni devono distare da qualsiasi confine del lotto non meno di metri 5,00”), da considerarsi quale norma integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni, trattandosi di norma volta a disciplinare, per l'appunto, tale aspetto, in maniera integrativa rispetto a quanto previsto dalla disciplina codicistica.
È appena il caso di richiamare, al riguardo, l'orientamento della Suprema corte, secondo cui, “al fine di stabilire se una norma contenuta nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal c.c. in materia di distanze tra costruzioni, dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino, non è necessario che essa contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni” (così: Cass. civ. n. 7275/2006).
Sull'eccezione di annullabilità della scrittura privata del 17/12/2019.
È, poi, infondata anche l'eccezione di annullabilità, per dolo, della scrittura privata del 17/12/2019. Con tale scrittura privata, infatti, le parti – sulla premessa per cui la sentenza n. 353/2017 del Tribunale di
Campobasso aveva ormai accertato il confine esistente tra le proprietà delle odierne parti del giudizio, individuandolo nella “retta di congiunzione tra i due pali “Enel”, ubicati il primo, a monte, su via Labanca, e il secondo, a valle, su via
S. Antonio dei Lazzari”, e proprio al fine “di rendere stabilmente identificabile la linea di confine” così accertata – hanno dato atto di aver apposto dei “capisaldi”, in due punti interni alla retta di congiunzione dei due pali e prossimi ai due pali stessi. La posizione conforme di tali “capisaldi”, rispetto a quanto accertato dalla sentenza del 2017, veniva, inoltre, confermata anche da tecnici di fiducia di ciascuna delle parti, intervenuti nella scrittura privata in questione.
La scrittura privata del 17/12/2019 si configura, dunque, evidentemente, alla stregua di un negozio di mero accertamento, con cui le parti hanno riscontrato, in loco, i confini esistenti tra le rispettive proprietà così come accertati dal Tribunale, e hanno, poi, apposto termini, per meglio individuare gli stessi, stabilizzandoli.
Ebbene, la parte convenuta ha eccepito l'annullabilità di tale negozio per dolo, in ragione del fatto che, secondo la prospettazione della parte convenuta stessa, la parte attrice avrebbe posto in essere, a suo danno, una falsa rappresentazione della realtà, in particolare determinando le convenute a stipulare il negozio nella falsa convinzione che, così facendo, le parti avrebbero posto fine ad ogni questione di vicinato, quando, invece, la stessa parte attrice sarebbe stata già intenzionata, all'epoca della stipulazione, ad agire giudizialmente nei confronti delle odierne convenute per la violazione della normativa in materia di distanze.
È opportuno premettere, al riguardo, in via generale, che l'annullabilità del contratto o, più in generale, del negozio giuridico per il cd. “dolo determinante” è prevista dall'art. 1439, co. 1, c.c., norma che prevede, appunto, che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Circa la sussistenza dei presupposti integranti il cd. “dolo determinante”, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, avuto modo di chiarire che “non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà, idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza” (così: Cass. civ. n. 20231/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha nemmeno allegato, in alcun modo, quali sarebbero stati, in concreto, gli “artifizi”, i “raggiri” o le “menzogne” tali determinare, in capo alle odierne convenute, una falsa rappresentazione della realtà, non potendo certo essi identificarsi nella mera circostanza, allegata dalla parte convenuta e pure oggetto di prova testimoniale (invero irrilevante), per cui “l'impulso alla sottoscrizione dell'accordo proveniva dalla ditta , trattandosi, CP_1 all'evidenza, di circostanza del tutto neutra ai fini dell'applicazione dell'art. 1439 c.c. Del resto, la circostanza per cui la parte attrice avrebbe posto in essere raggiri tali da determinare l'altra parte a stipulare una scrittura privata che, diversamente, non avrebbe stipulato (dopo determinante) appare difficilmente compatibile con la circostanza per cui la scrittura privata del
17/12/2019 costituisce, a ben vedere, un negozio sostanzialmente attuativo dell'accertamento degli esatti confini già contenuto nella sentenza del 2017, il che esclude, in radice, che, alla base di tale negozio, vi fosse una “falsa rappresentazione della realtà”, atteso che, alla base dello stesso, vi era, invero, l'accertamento cui era pervenuto il Tribunale.
Né, a ben vedere, la “falsa rappresentazione della realtà” può identificarsi nella circostanza per cui le convenute si sarebbero determinate a stipulare la scrittura privata in questione “per porre fine alle liti tra vicini”, trattandosi di circostanza che, oltre a non emergere dal contenuto della scrittura privata stessa – alla quale non può certo essere attribuita natura transattiva (infra), costituendo, piuttosto, come già osservato,
l'attuazione o, comunque, la specificazione dell'accertamento contenuto nella sentenza del 2017 –, è, in ogni caso, del tutto irrilevante, trattandosi, al più, di un mero errore delle convenute sul “motivo” della stipulazione, come tale, del tutto ininfluente.
Sulla domanda di accertamento della violazione, da parte della costruzione delle convenute, della normativa in materia di distanze tra edifici.
Ciò premesso, e venendo quindi all'esame, nel merito, della domanda di accertamento della violazione delle distanze, deve osservarsi come la C.T.U. espletata in corso di causa abbia, effettivamente, consentito di accertare che la costruzione delle odierne convenute viola, per 75 cm., la normativa locale in materia di distanze tra le costruzioni.
Ciò in quanto il pilastro e l'annessa porzione di fabbricato si pongono ad una distanza di 4,25 m. dal confine, ossia, appunto, ad una distanza inferiore, di 75 cm., rispetto alla distanza minima, pari a m.
5,00, che deve esistere “da qualsiasi confine del lotto”, così come previsto dall'art. 24, co. 4, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente all'epoca della costruzione, essendo irrilevanti, invece, le successive norme regolamentari in materia di distanze, che hanno aumentato a
6,00 i m. di distanza delle costruzioni dal confine.
È opportuno, infatti, premettere – trattandosi di una fattispecie in cui viene in considerazione uno ius superveniens in materia di normativa locale relativa alle distanze – che deve aversi riguardo, nel caso di specie, evidentemente, solo alla normativa esistente all'epoca della costruzione.
In tal senso depongono anche le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., laddove, a pag. 21 dell'elaborato peritale (in atti), si legge che “sebbene la perimetrazione Lucarino”, a seguito dell'adozione della quale “la Giunta comunale ha apportato alcune modifiche ed espansioni alle aree da recuperare, modificando anche la distanza dai confini, portandola a 6 metri”, “sia stata adottata nel 1999”, la stessa “è effettivamente entrata in vigore solo nel 2009, quando il fabbricato delle sorelle era già in costruzione”. CP_3
Trova, dunque, applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto espresso dalla Suprema corte, nella parte in cui la giurisprudenza di legittimità precisa che, se, alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, l'esercizio dello ius aedificandi abbia già avuto inizio e concreta attuazione (come nel caso di specie), devono, allora, essere salvaguardati i diritti quesiti, di talché la disposizione edilizia che stabilisca distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva e incidere su situazioni pregresse (così: Cass. civ. n. 24206/2018).
Ciò premesso (e precisato, quindi, che la distanza minima dal confine da prendere in considerazione, nel caso di specie, è quella di 5,00 metri), si osserva che il C.T.U. nominato nel presente procedimento, come si legge a pag. 23 dell'elaborato peritale (in atti) ha concluso che “il pilastro” oggetto di causa – o, più correttamente, e come meglio specificato dallo stesso C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice, “l'intera porzione di febbricato che si sviluppa verticalmente su più piani, occupando uno spigolo di circa 4 metri quadrati” e che “comprende il pilastro in questione e tutte le parti connesse ad esso” (cfr. pag. 3 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP., con cui il C.T.U. ha chiarito di aver “spesso utilizzato il termine «pilastro» come sinonimo di questa porzione più ampia, dando per scontato che il riferimento fosse chiaro dal contesto”) –, “essendo posto a 4,25 metri dal confine, viola la normativa urbanistica contenuta nel P.R.G. vigente all'epoca della sua costruzione, che prevedeva la distanza minima dal confine di
5 metri”.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che la C.T.U. espletata in corso di causa sia pienamente da condividere in parte qua, essendo il C.T.U. pervenuto a tali conclusioni sulla base della documentazione in atti e di un sopralluogo sui luoghi oggetto di causa, effettuato nel contraddittorio con i CC.TT.PP. nominati dalle parti (cfr., in particolare, pag. 14 dell'elaborato peritale, ove il C.T.U. dà atto che
“un'accurata analisi della documentazione e un sopralluogo approfondito in presenza dei CC.TT.PP. hanno confermato che il pilastro del fabbricato delle sorelle si trova effettivamente 75 cm. oltre”, e pag. 16 dello stesso, ove si CP_3 legge che “durante il sopralluogo con i CC.TT.PP., sono state rilevate, misurate e registrate con accuratezza tutte le distanze di ogni picchetto dalla proprietà , come dimostrato, del resto, anche dalle numerose fotografie presenti CP_3 all'interno della C.T.U. e raffiguranti le attività di misurazione effettuate).
Deve, quindi, ritenersi accertata, da parte della costruzione delle convenute, la violazione, per 75 cm., della distanza minima dal confine che, a norma del piano regolatore vigente all'epoca della costruzione, avrebbe dovuto essere pari ad almeno 5,00 metri.
Ritiene lo scrivente giudice che tale accertamento in fatto possa e debba ritenersi pienamente provato nel caso di specie. E ciò, nonostante il C.T.U., nell'elaborato peritale in atti, abbia dato atto del fatto che la linea immaginaria che collega i vari “riferimenti confinari” presenti sulla linea di confine “sotto forma di pali in cemento e picchetti in ferro” non sia “perfettamente rettilinea”, presentando “delle irregolarità” [in particolare: “una leggera curvatura”] che indicano uno spostamento del confine man mano che si procede verso monte”, con la conseguenza per cui, ad avviso del C.T.U., tenuto conto di tale dato, “lo sconfinamento del pilastro potrebbe non essere di 75 cm.”, ben potendo essere “inferiore
o superiore” a quanto stimato, a causa delle suddette irregolarità della linea di confine (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti).
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che, nonostante le incertezze espresse dal C.T.U. in merito alla
“regolarità” in sé della linea di confine, la violazione, da parte della porzione di fabbricato di proprietà delle convenute, della distanza minima tra costruzioni debba ritenersi provata, nella misura, stimata dal C.T.U. stesso, di 75 cm., senza che sia possibile, nemmeno per il C.T.U., mettere in discussione la linea di confine risultante dall'esame dello stato dei luoghi.
Trattasi, del resto, di linea di confine accertata giudizialmente, consolidatasi mediante l'apposizione di “capisaldi” da parte delle parti (così come attestato nella scrittura privata del 17/12/2019) e, ancor di più, espressamente riconosciuta quale linea di confine dagli stessi CC.TT.PP. presenti in sede di sopralluogo (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale in atti, ove il C.T.U. attesta che “le verifiche effettuate in loco con i
CC.TT.PP. hanno evidenziato la presenza di riferimenti confinari sotto forma di pali in cemento e picchetti in ferro” e che “entrambi i CC.TT.PP. hanno riconosciuto tale confine in contraddittorio”), senza, d'altronde, che gli stessi
CC.TT.PP. nulla abbiano dedotto in merito a tale “irregolarità”, nemmeno in sede di osservazioni critiche alla C.T.U.
In altri termini, deve ritenersi – onde non porre nel nulla i confini accertati giudizialmente, nonché per volontà delle stesse parti anche mediante l'apposizione di termini (“capisaldi”) lungo la linea del confine di cui si è dato atto nella scrittura privata del 17/12/2019 (con la quale le parti hanno concordato che i capisaldi apposti dalle parti “individuano la linea di confine”) – del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dal C.T.U., per cui la linea immaginaria tracciata sul confine, così come risultante dalla ideale congiunzione dei riferimenti apposti lungo la linea stessa, sarebbe “irregolare”, essendo, piuttosto, tale linea, la concretizzazione, concordemente cristallizzata dalle parti, alla presenza dei rispettivi tecnici, con la scrittura privata del
17/12/2019, dell'esatta linea di confine già accertata giudizialmente, come si evince dalla circostanza, già evidenziata, per cui gli stessi CC.TT.PP., intervenuti, nel presente giudizio, in sede di sopralluogo, hanno espressamente riconosciuto tale confine.
Del resto, lo stesso C.T.U. non ha mai messo in discussione il fatto che la costruzione delle convenute si ponga, rispetto al confine esistente, ad una distanza inferiore, di 75 cm, ai 5,00 metri (avendolo, anzi, più volte ribadito nel corso dell'elaborato peritale), ma ha, semplicemente, ipotizzato la non
“regolarità” della linea di confine tracciata dalle parti (in quanto non perfettamente parallela alle costruzioni e riportante una leggera “curvatura”), il che, tuttavia, è del tutto irrilevante nel caso di specie, non essendo possibile – per le ragioni sopra illustrate – mettere in discussione, nella sua esattezza, tale linea di confine (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 33777/2023, secondo cui “il regolamento amichevole della linea di confine, una volta perfezionato anche in forma non scritta, preclude ogni ulteriore contestazione”).
Priva di pregio è, poi, anche la deduzione delle odierne convenute circa il fatto che la costruzione del fabbricato fosse, all'epoca della costruzione, rispettosa della distanza minima dal confine che, all'epoca, era diverso da quello attuale.
Si legge, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, che “quando fu costruita la casa delle resistenti il muro di confine non era quello attuale, determinato bonariamente tra le parti, ma era spostato verso la proprietà , per cui è lecito supporre che questa minor CP_1 distanza dal confine, qualora dovesse essere realmente appurata, deriverebbe proprio dall'accordo transattivo sottoscritto tra le parti” e che pertanto, ad avviso di parte convenuta, essendo l'accordo stato stipulato “con uno stato di fatto di distanza tra fabbricati così come è all'attualità”, “in esecuzione del medesimo ed in buona fede controparte non può pretendere, per effetto dell'accordo bonario, di far discendere delle conseguenze favorevoli a sé stesso e sfavorevoli alle resistenti” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
L'assunto da cui muove la tesi di controparte poggia, implicitamente, su una presunta natura costitutiva o traslativa della scrittura privata del 17/12/2019 (quasi si fosse trattata di una sorta di transazione con cui le parti, in virtù di reciproche concessioni, avrebbero stabilito ex nunc il confine esistente, in maniera difforme da quello precedentemente esistente), efficacia della quale, tuttavia, tale scrittura è del tutto priva.
In primo luogo, infatti, e come già osservato in precedenza, dal tenore letterale di tale atto si evince chiaramente come, allo stesso, non possa essere riconosciuta la natura e, quindi, gli effetti di una transazione, trattandosi, invero, di un negozio di mero accertamento e, al più, di specificazione dell'accertamento dei confini già effettuato dal giudice con la sentenza del 2017 cui si è più volte fatto riferimento.
Depone, in tal senso, una serie di indici interpretativi (cfr. la scrittura privata del 17/12/2019, allegata al ricorso introduttivo della parte ricorrente e odierna attrice), in particolare:
- l'intestazione dell'atto, che reca la dicitura “identificazione del confine tra i terreni”;
- la premessa di cui all'art. 1, che, espressamente, richiama la sentenza del 2017 in questione;
- l'art. 2 di tale atto, rubricato “apposizione capisaldi”, ove si attesta che l'apposizione di capisaldi veniva effettuata “al fine di rendere stabilmente identificabile la linea di confine sopra definita”, ossia “definita” (rectius: accertata) con la più volte menzionata sentenza del
2017; - l'utilizzo del lemma “concordano”, quale verbo riferito al contenuto principale di tale atto, laddove, a pag. 3 dello stesso, si legge, appunto, che le parti “concordano che i capisaldi come sopra indicati individuano la linea di confine tra i fondi”.
È evidente, dunque, la natura (già evidenziata) di negozio di accertamento mero della scrittura privata del 17/12/2019, essendo palese – alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati e dell'ulteriore circostanza per cui trattasi di scrittura che fa, significativamente, seguito all'accertamento giudiziale dei confini, richiamandolo e attuandolo – che l'intenzione degli stipulanti fosse quella tipica di un negozio di mero accertamento, ossia quella di “imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, precisandone l'esistenza, il contenuto e gli effetti, al fine di rendere definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza nella determinazione dei confini” (così: Cass. civ. n. 33777/2023).
Ebbene, tale negozio, per pacifica giurisprudenza, ha natura “meramente dichiarativa e non traslativa”, tanto da non richiedere nemmeno la forma scritta ad substantiam, “essendo il negozio di accertamento dei confini privo di effetti traslativi e volto unicamente a rimuovere l'incertezza sulla precisa delimitazione tra fondi limitrofi mediante il riconoscimento dell'esatta linea di demarcazione” (in tal senso: Cass. civ. n. 33777/2023 cit.).
Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti, non essendo superabile l'accertamento dei confini cui si era già pervenuti in sede giudiziale, di talché è del tutto evidente come, con tale negozio, lungi dall'individuare ex novo un diverso confine, le parti si siano limitate a meglio specificare il confine esistente tra le rispettive proprietà, così come già accertato dal giudice.
Anche l'accertamento giudiziale dei confini, del resto, ha natura non costitutivo-traslativa, ma meramente dichiarativo-ricognitiva (in tal senso: Cass. civ. 42045/2021), di talché anche gli eventuali
“sconfinamenti” che siano accertati a seguito dell'accertamento dell'esatto confine costituiscono il semplice “corollario” dell'accertamento del confine stesso.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ribadire che “poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'azione, trasformandola in revindica (Cass. civ. n.
11942/2003), ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. civ. n. 671/1977, n. 1446/1996 e n. 9909/1995)”, tanto che “l'azione non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio (effetto recuperatorio della proprietà) di una porzione di fondo indebitamente posseduta
(Cass. civ. n. 2297/2017, n. 13986/2010 e n. 9913/2004)” (in tal senso: Cass. civ. n. 42045/2021).
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che il richiamato orientamento di legittimità sia applicabile, a fortiori, anche nel caso di specie, dovendosi ritenere che l'accertamento circa la violazione, da parte della costruzione delle convenute, della distanza minima dal confine, con conseguente riduzione in pristino (infra), sia, appunto, una mera “conseguenza” e un “corollario” dell'eliminazione dell'incertezza in merito all'esatto confine.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che del tutto irrilevante, ai fini del thema decidendum del presente giudizio, è, poi, anche la circostanza, pure evidenziata dal C.T.U., secondo cui l'approvazione o, comunque, il rilascio di pareri favorevoli da parte del “dovrebbero CP_5 confermare la conformità del fabbricato alle normative urbanistiche vigenti al momento della loro presentazione”, indicando, quindi, “una presunta conformità del fabbricato alle normative vigenti all'epoca”.
Come recentemente chiarito dalla Suprema corte, infatti, “in tema di rapporti di vicinato e di rispetto delle distanze legali, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal c.c. o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino [su cui: infra] non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati” (così: Cass. civ. n. 3983/2025).
Ne deriva il positivo accertamento in ordine alla violazione, da parte della costruzione di proprietà delle odierne convenute, della normativa integrativa in materia di distanze tra costruzioni.
Sulla domanda di riduzione in pristino.
Affermata, quindi, la violazione, da parte della costruzione di proprietà delle convenute, della distanza minima legale, deve, poi, essere accolta anche la domanda di riduzione in pristino formulata dall'attrice, da accogliersi limitatamente alla porzione di fabbricato che viola la distanza minima stessa, con conseguente arretramento del fabbricato ossia con conseguente demolizione dello stesso nella porzione in cui questo si trova a distanza illegale dal fabbricato antistante.
Non possono, infatti, condividersi, sul punto, le valutazioni del C.T.U. – peraltro squisitamente giuridiche e, quindi, rimesse alla competenza esclusiva del giudice – nella parte in cui ritiene che l'arretramento della porzione in questione rappresenti “una soluzione tecnicamente complessa, economicamente onerosa
e potenzialmente pericolosa per la stabilità dell'edificio” e che, pertanto, la stessa “non sia praticabile né conveniente” (cfr. pag. n. 27 dell'elaborato peritale, in atti).
Sgombrato, infatti, il campo dal dubbio che la demolizione in questione possa arrecare danno alla stabilità dell'edificio – atteso che lo stesso C.T.U., in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice (il quale evidenziava come, con le dovute cautele, la demolizione della porzione in contestazione non avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio), precisava che, in effetti, l'intervento, per quanto oneroso, era pur sempre “tecnicamente possibile”
(cfr. pag. 4 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP.) –, dalla lettura dell'elaborato peritale nonché dalla lettura della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP. si evince che la valutazione del C.T.U. di “non praticabilità” della demolizione poggia, più che su una vera e propria impossibilità di natura tecnica (non sussistente, in quanto dallo stesso esclusa), su un giudizio di
“sproporzione” tra:
- da un lato, la violazione commessa (sconfinamento dalla distanza minima di soli 75 cm.) e, quindi, tra il beneficio derivante, in capo alla parte attrice, per effetto della demolizione;
- a fronte, dall'altro lato, dell'onerosità di tale intervento per le convenute che, in conseguenza dello stesso, definito dal C.T.U. “invasivo e costoso”, subirebbero “un'alterazione sostanziale dello stato attuale dell'immobile, con una significativa trasformazione estetica dell'edificio, pregiudicandone la simmetria e ledendo i diritti delle proprietarie oltre a pregiudicare la funzionalità dell'edificio” (cfr. pag. 5 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei
CC.TT.PP.).
Non può non osservarsi, tuttavia, come, con tale valutazione, il C.T.U. abbia inconsapevolmente fatto applicazione del principio di cui all'art. 2058, co. 2, c.c., norma secondo cui, com'è noto, non si dà luogo alla reintegrazione in forma specifica (cd. riduzione in pristino) qualora questa risulti
“eccessivamente onerosa”.
Nel fare ciò, però, il C.T.U. – oltre ad essersi espresso in un ambito rimesso all'esclusiva valutazione del giudicante
– si è, altresì, posto in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità in materia di distanze, e alla quale lo scrivente giudice ritiene di doversi uniformare, in quanto ritenuta pienamente condivisibile, che, al contrario, depone nel senso dell'assoluta inapplicabilità, in subiecta materia, di tale norma.
Come chiarito, in più pronunce, dalla Suprema corte, infatti, “l'art. 2058, co. 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (così, ex multis: Cass. civ. n. 2359/2012, n. 14916/2015, n. 19942/2020 e, ancor più di recente, n. 1341/2025).
Non può, pertanto, escludersi la riduzione in pristino domandata dall'attore in ragione della (pur comprensibile, da un punto di vista esclusivamente pratico e fattuale) eccessiva onerosità della stessa.
Ciò in quanto la natura assoluta e reale del diritto di proprietà (che, com'è noto, è azionabile erga ommes e che si sostanzia nel dovere negativo di astensione, da parte di chiunque, dal turbamento, nel godimento del diritto stesso, da parte del suo titolare) non consente che tale diritto tolleri limitazioni in ragione di circostanze meramente accidentali (quali, per l'appunto, l'eccessiva onerosità, nel caso di specie, della riduzione in pristino). Né, per le stesse ragioni legate alla realità e all'assolutezza del diritto che viene, qui, in considerazione, potrebbe attribuirsi rilievo – onde giustificare l'esclusione, nel caso di specie, del rimedio ripristinatorio – alla circostanza relativa a profili attinenti all'eventuale buona fede, in capo alle convenute, e/o al loro legittimo affidamento circa il rispetto delle distanze da parte della loro costruzione, in ragione del confine prima incerto, trattandosi di azione che non ha finalità risarcitoria
(né, tantomeno, latamente sanzionatoria), ma, appunto, meramente ripristinatoria.
Tanto che la giurisprudenza di legittimità giunge ad affermare che l'azione ripristinatoria ex art. 873
c.c., a differenza della domanda di risarcimento dei danni eventualmente patiti, che può essere esercitata solo nei confronti dell'autore materiale dell'illecito (infra), “va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare” (così: Cass. civ. n. 458/2016); ciò in quanto ciò che rileva è esclusivamente
“l'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate” (così: Cass. civ. n.
17602/2015).
Ne deriva, pertanto, in accoglimento della domanda di riduzione in pristino spiegata dall'odierno attore, l'ordine, rivolto alle convenute, affinché le stesse provvedano, in solido tra loro, all'arretramento della porzione del fabbricato che eccede, di 75 cm., la distanza minima dal confine, con conseguente demolizione di tale porzione.
Non appare, invece, equo, nel caso di specie, irrogare alla parte convenuta la somma, prevista dall'art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, tenuto conto della estrema tecnicità e complessità (indiscutibilmente emersa in sede di C.T.U.) degli interventi da effettuare, nel caso di specie, onde addivenire ad una demolizione in sicurezza della porzione di fabbricato in questione, con conseguente necessità di procurarsi le opportune autorizzazioni, da cui discende l'impossibilità, di fatto, per lo scrivente giudice, di prevedere, allo stato, un termine massimo entro i quali i suddetti lavori debbano essere ultimati.
Sulla domanda risarcitoria.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per la condanna, delle odierne convenute, al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, in ragione dell'assenza, nel caso di specie, di profili di colpevolezza in capo alle stesse convenute, atteso che, alla data della costruzione del fabbricato, il confine tra i fondi era, obiettivamente, incerto, tanto che si è dovuta eliminare l'incertezza giudizialmente nonché convenzionalmente. Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92, co.
2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca tra le stesse e, in particolare:
- della soccombenza delle convenute, sulla domanda di parte attrice di accertamento della violazione delle distanze nonché sulla domanda ripristinatoria;
- della soccombenza di parte attrice, sulla domanda risarcitoria, dovendosi tenere conto, in tale valutazione, anche dell'elevato quantum richiesto, a titolo risarcitorio, dall'odierna attrice, a fronte della ben più modesta quantificazione del danno astrattamente spettante all'attrice operata dal C.T.U. (danno che, in presenza dei restanti presupposti, sarebbe spettato alla parte attrice, per la porzione di terreno “persa”, e che è stato stimato dal C.T.U. come “esiguo”, in quanto pari, esattamente, ad € 320,00, calcolati in applicazione dei valori di esproprio della zona in questione).
Devono, invece, essere poste definitivamente a carico delle odierne convenute, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, attesa la soccombenza delle convenute stesse sulla domanda principale, ossia sulla domanda relativa alla violazione delle distanze legali, violazione che la C.T.U. ha, effettivamente, consentito di accertare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
1155/2020, in accoglimento parziale della domanda, così provvede:
• Accerta che il fabbricato di proprietà delle convenute, e CP_4 [...]
, viola la distanza minima dal confine pari a 5,00 metri e, per l'effetto, ordina CP_3 alle stesse, in solido tra loro, a propria cura e spese, la demolizione dell'intera porzione di fabbricato che eccede, nella misura individuata dal C.T.U. nel presente giudizio, la distanza minima dal confine pari a 5,00 metri;
• Rigetta la domanda di condanna di e al CP_4 CP_3 risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico delle convenute, e , CP_4 CP_3 in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 20 agosto 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1155 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
P. IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Campobasso, Via Labanca n. 22, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, , e Controparte_1 CP_2 CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Mazzini n. 112, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Ferri;
(attrice)
contro
:
• (C.F.: ); CP_3 C.F._1
• (CF: ); CP_4 C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate in Campobasso, Traversa via Crispi n. 70/A, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Pardo, che le rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Latessa;
(convenute)
Oggetto: violazione delle distanze in materia di costruzioni;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la società ricorrente – premesso di essere proprietaria di un fabbricato, sito in Campobasso, via Labanca, e sviluppato su tre piani (con seminterrato, piano terra e primo piano, adibiti ad attività commerciale, e con piani secondo e terzo adibiti ad abitazioni) e distinto al Catasto al foglio 131, particelle 122 sub 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 260 sub 1, confinante con altro fabbricato, con annesso terreno, di proprietà di e di , anche in qualità di eredi di (deceduta CP_4 CP_3 Persona_1 in data 26/10/2019), distinto al Catasto al foglio 47, particella 1738 sub 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 – ha adito l'intestato
Tribunale, deducendo il mancato rispetto, da parte delle resistenti, delle distanze minime dal confine, così come previste in ossequio ai dettami del Regolamento edilizio del Comune di Campobasso allora vigente.
Parte ricorrente ha, in particolare, dedotto:
- che il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 353/2017 (resa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1728/2012), aveva accertato che il confine tra le proprietà delle parti risulta coincidente con la retta di congiunzione tra i due pali “Enel”, ubicati, il primo, a monte, su via Labanca, ed il secondo, a valle, su via S. Antonio dei Lazzari;
- che, con scrittura privata sottoscritta in data 17/12/2019, le parti, in presenza di tecnici di propria fiducia, avevano concordato di rendere stabilmente identificabile la linea di confine – così come accertata dal suddetto provvedimento del Tribunale –, mediante apposizione di capisaldi
(pali);
- di aver constatato, a seguito di verifiche tecniche, che una parte del fabbricato realizzato dalle resistenti non aveva, invero, rispettato la distanza legale dalla linea di confine che, in applicazione del piano regolatore relativo alla zona in cui il fabbricato stesso era ed è collocato, doveva essere pari ad almeno 5,00 m. rispetto al confine con la proprietà di parte ricorrente;
- che era stata vanamente tentata la procedura di mediazione.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la demolizione dell'immobile di proprietà delle resistenti con riferimento alle parti collocate in violazione della normativa sulle distanze legali, e con condanna, delle stesse, al pagamento della somma complessivamente pari ad € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si sono costituite in giudizio le resistenti, contestando in toto le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Le resistenti, in particolare, hanno eccepito: - l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 702-bis c.p.c., stante la complessità della controversia;
- la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto nonché l'inammissibilità, in ogni caso, dello stesso, per cumulo di domande tra loro incompatibili, in contrasto con il disposto di cui all'art. 872 c.c.;
- l'annullabilità della scrittura privata del 17/12/2019 ai sensi dell'art. 1439 c.c., stante il dolo della controparte;
- l'infondatezza, in ogni caso, della domanda anche nel merito, stante il rispetto delle distanze legali da parte del fabbricato delle resistenti al tempo della realizzazione dei lavori, atteso che la violazione, peraltro minima, di tali distanze si sarebbe verificata solo a seguito della rideterminazione del confine tra i due fondi;
- la sproporzione, in ogni caso, del quantum richiesto dalla controparte a titolo risarcitorio.
Le resistenti hanno, quindi, concluso, chiedendo:
- in via pregiudiziale, il mutamento del rito in ordinario di cognizione;
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- nel merito, l'integrale rigetto di tutte le domande attoree.
Disposto il mutamento del rito (da procedimento sommario di cognizione a giudizio ordinario) e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di un teste di parte attrice, di tre testi di parte convenuta e di un teste in comune tra le parti, nonché tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del
28/01/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sull'eccezione di nullità del ricorso.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalle convenute, in ordine alla nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto, nullità che, astrattamente, ricorre, allorquando risulti obiettivamente impossibile, per la parte convenuta, conoscere il petitum.
Nel caso di specie, al contrario, è del tutto evidente come, dalla semplice lettura dell'atto in questione, sia, invero, facilmente individuabile il petitum, che consiste, in particolare, nell'accertamento in ordine alla violazione, da parte delle parti convenute, delle distanze legali tra costruzioni, con conseguente ordine di demolizione della parte di fabbricato di proprietà convenuta violativa delle distanze e risarcimento del danno.
Del resto, la parte convenuta risulta aver apprestato adeguate e puntuali difese nel merito della controversia, non ravvisandosi, quindi, alcuna lesione delle sue prerogative difensive (ex multis, Cass. civ. n. 11751/2013).
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompatibilità delle domande formulate.
Del pari preliminarmente, deve, ancora, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per proposizione di domande incompatibili.
È opportuno premettere, al riguardo, che “le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.), poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato
l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria” (così: Cass. civ. n. 5605/2019).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente come venga astrattamente in rilievo la violazione di una norma locale (ossia la violazione del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione e, in particolare, la violazione dell'art. 24, co. 4, delle N.T.A., nella parte iniziale in cui prescrive che “le costruzioni devono distare da qualsiasi confine del lotto non meno di metri 5,00”), da considerarsi quale norma integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni, trattandosi di norma volta a disciplinare, per l'appunto, tale aspetto, in maniera integrativa rispetto a quanto previsto dalla disciplina codicistica.
È appena il caso di richiamare, al riguardo, l'orientamento della Suprema corte, secondo cui, “al fine di stabilire se una norma contenuta nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal c.c. in materia di distanze tra costruzioni, dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino, non è necessario che essa contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni” (così: Cass. civ. n. 7275/2006).
Sull'eccezione di annullabilità della scrittura privata del 17/12/2019.
È, poi, infondata anche l'eccezione di annullabilità, per dolo, della scrittura privata del 17/12/2019. Con tale scrittura privata, infatti, le parti – sulla premessa per cui la sentenza n. 353/2017 del Tribunale di
Campobasso aveva ormai accertato il confine esistente tra le proprietà delle odierne parti del giudizio, individuandolo nella “retta di congiunzione tra i due pali “Enel”, ubicati il primo, a monte, su via Labanca, e il secondo, a valle, su via
S. Antonio dei Lazzari”, e proprio al fine “di rendere stabilmente identificabile la linea di confine” così accertata – hanno dato atto di aver apposto dei “capisaldi”, in due punti interni alla retta di congiunzione dei due pali e prossimi ai due pali stessi. La posizione conforme di tali “capisaldi”, rispetto a quanto accertato dalla sentenza del 2017, veniva, inoltre, confermata anche da tecnici di fiducia di ciascuna delle parti, intervenuti nella scrittura privata in questione.
La scrittura privata del 17/12/2019 si configura, dunque, evidentemente, alla stregua di un negozio di mero accertamento, con cui le parti hanno riscontrato, in loco, i confini esistenti tra le rispettive proprietà così come accertati dal Tribunale, e hanno, poi, apposto termini, per meglio individuare gli stessi, stabilizzandoli.
Ebbene, la parte convenuta ha eccepito l'annullabilità di tale negozio per dolo, in ragione del fatto che, secondo la prospettazione della parte convenuta stessa, la parte attrice avrebbe posto in essere, a suo danno, una falsa rappresentazione della realtà, in particolare determinando le convenute a stipulare il negozio nella falsa convinzione che, così facendo, le parti avrebbero posto fine ad ogni questione di vicinato, quando, invece, la stessa parte attrice sarebbe stata già intenzionata, all'epoca della stipulazione, ad agire giudizialmente nei confronti delle odierne convenute per la violazione della normativa in materia di distanze.
È opportuno premettere, al riguardo, in via generale, che l'annullabilità del contratto o, più in generale, del negozio giuridico per il cd. “dolo determinante” è prevista dall'art. 1439, co. 1, c.c., norma che prevede, appunto, che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Circa la sussistenza dei presupposti integranti il cd. “dolo determinante”, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, avuto modo di chiarire che “non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà, idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza” (così: Cass. civ. n. 20231/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha nemmeno allegato, in alcun modo, quali sarebbero stati, in concreto, gli “artifizi”, i “raggiri” o le “menzogne” tali determinare, in capo alle odierne convenute, una falsa rappresentazione della realtà, non potendo certo essi identificarsi nella mera circostanza, allegata dalla parte convenuta e pure oggetto di prova testimoniale (invero irrilevante), per cui “l'impulso alla sottoscrizione dell'accordo proveniva dalla ditta , trattandosi, CP_1 all'evidenza, di circostanza del tutto neutra ai fini dell'applicazione dell'art. 1439 c.c. Del resto, la circostanza per cui la parte attrice avrebbe posto in essere raggiri tali da determinare l'altra parte a stipulare una scrittura privata che, diversamente, non avrebbe stipulato (dopo determinante) appare difficilmente compatibile con la circostanza per cui la scrittura privata del
17/12/2019 costituisce, a ben vedere, un negozio sostanzialmente attuativo dell'accertamento degli esatti confini già contenuto nella sentenza del 2017, il che esclude, in radice, che, alla base di tale negozio, vi fosse una “falsa rappresentazione della realtà”, atteso che, alla base dello stesso, vi era, invero, l'accertamento cui era pervenuto il Tribunale.
Né, a ben vedere, la “falsa rappresentazione della realtà” può identificarsi nella circostanza per cui le convenute si sarebbero determinate a stipulare la scrittura privata in questione “per porre fine alle liti tra vicini”, trattandosi di circostanza che, oltre a non emergere dal contenuto della scrittura privata stessa – alla quale non può certo essere attribuita natura transattiva (infra), costituendo, piuttosto, come già osservato,
l'attuazione o, comunque, la specificazione dell'accertamento contenuto nella sentenza del 2017 –, è, in ogni caso, del tutto irrilevante, trattandosi, al più, di un mero errore delle convenute sul “motivo” della stipulazione, come tale, del tutto ininfluente.
Sulla domanda di accertamento della violazione, da parte della costruzione delle convenute, della normativa in materia di distanze tra edifici.
Ciò premesso, e venendo quindi all'esame, nel merito, della domanda di accertamento della violazione delle distanze, deve osservarsi come la C.T.U. espletata in corso di causa abbia, effettivamente, consentito di accertare che la costruzione delle odierne convenute viola, per 75 cm., la normativa locale in materia di distanze tra le costruzioni.
Ciò in quanto il pilastro e l'annessa porzione di fabbricato si pongono ad una distanza di 4,25 m. dal confine, ossia, appunto, ad una distanza inferiore, di 75 cm., rispetto alla distanza minima, pari a m.
5,00, che deve esistere “da qualsiasi confine del lotto”, così come previsto dall'art. 24, co. 4, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente all'epoca della costruzione, essendo irrilevanti, invece, le successive norme regolamentari in materia di distanze, che hanno aumentato a
6,00 i m. di distanza delle costruzioni dal confine.
È opportuno, infatti, premettere – trattandosi di una fattispecie in cui viene in considerazione uno ius superveniens in materia di normativa locale relativa alle distanze – che deve aversi riguardo, nel caso di specie, evidentemente, solo alla normativa esistente all'epoca della costruzione.
In tal senso depongono anche le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., laddove, a pag. 21 dell'elaborato peritale (in atti), si legge che “sebbene la perimetrazione Lucarino”, a seguito dell'adozione della quale “la Giunta comunale ha apportato alcune modifiche ed espansioni alle aree da recuperare, modificando anche la distanza dai confini, portandola a 6 metri”, “sia stata adottata nel 1999”, la stessa “è effettivamente entrata in vigore solo nel 2009, quando il fabbricato delle sorelle era già in costruzione”. CP_3
Trova, dunque, applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto espresso dalla Suprema corte, nella parte in cui la giurisprudenza di legittimità precisa che, se, alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, l'esercizio dello ius aedificandi abbia già avuto inizio e concreta attuazione (come nel caso di specie), devono, allora, essere salvaguardati i diritti quesiti, di talché la disposizione edilizia che stabilisca distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva e incidere su situazioni pregresse (così: Cass. civ. n. 24206/2018).
Ciò premesso (e precisato, quindi, che la distanza minima dal confine da prendere in considerazione, nel caso di specie, è quella di 5,00 metri), si osserva che il C.T.U. nominato nel presente procedimento, come si legge a pag. 23 dell'elaborato peritale (in atti) ha concluso che “il pilastro” oggetto di causa – o, più correttamente, e come meglio specificato dallo stesso C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice, “l'intera porzione di febbricato che si sviluppa verticalmente su più piani, occupando uno spigolo di circa 4 metri quadrati” e che “comprende il pilastro in questione e tutte le parti connesse ad esso” (cfr. pag. 3 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP., con cui il C.T.U. ha chiarito di aver “spesso utilizzato il termine «pilastro» come sinonimo di questa porzione più ampia, dando per scontato che il riferimento fosse chiaro dal contesto”) –, “essendo posto a 4,25 metri dal confine, viola la normativa urbanistica contenuta nel P.R.G. vigente all'epoca della sua costruzione, che prevedeva la distanza minima dal confine di
5 metri”.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che la C.T.U. espletata in corso di causa sia pienamente da condividere in parte qua, essendo il C.T.U. pervenuto a tali conclusioni sulla base della documentazione in atti e di un sopralluogo sui luoghi oggetto di causa, effettuato nel contraddittorio con i CC.TT.PP. nominati dalle parti (cfr., in particolare, pag. 14 dell'elaborato peritale, ove il C.T.U. dà atto che
“un'accurata analisi della documentazione e un sopralluogo approfondito in presenza dei CC.TT.PP. hanno confermato che il pilastro del fabbricato delle sorelle si trova effettivamente 75 cm. oltre”, e pag. 16 dello stesso, ove si CP_3 legge che “durante il sopralluogo con i CC.TT.PP., sono state rilevate, misurate e registrate con accuratezza tutte le distanze di ogni picchetto dalla proprietà , come dimostrato, del resto, anche dalle numerose fotografie presenti CP_3 all'interno della C.T.U. e raffiguranti le attività di misurazione effettuate).
Deve, quindi, ritenersi accertata, da parte della costruzione delle convenute, la violazione, per 75 cm., della distanza minima dal confine che, a norma del piano regolatore vigente all'epoca della costruzione, avrebbe dovuto essere pari ad almeno 5,00 metri.
Ritiene lo scrivente giudice che tale accertamento in fatto possa e debba ritenersi pienamente provato nel caso di specie. E ciò, nonostante il C.T.U., nell'elaborato peritale in atti, abbia dato atto del fatto che la linea immaginaria che collega i vari “riferimenti confinari” presenti sulla linea di confine “sotto forma di pali in cemento e picchetti in ferro” non sia “perfettamente rettilinea”, presentando “delle irregolarità” [in particolare: “una leggera curvatura”] che indicano uno spostamento del confine man mano che si procede verso monte”, con la conseguenza per cui, ad avviso del C.T.U., tenuto conto di tale dato, “lo sconfinamento del pilastro potrebbe non essere di 75 cm.”, ben potendo essere “inferiore
o superiore” a quanto stimato, a causa delle suddette irregolarità della linea di confine (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti).
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che, nonostante le incertezze espresse dal C.T.U. in merito alla
“regolarità” in sé della linea di confine, la violazione, da parte della porzione di fabbricato di proprietà delle convenute, della distanza minima tra costruzioni debba ritenersi provata, nella misura, stimata dal C.T.U. stesso, di 75 cm., senza che sia possibile, nemmeno per il C.T.U., mettere in discussione la linea di confine risultante dall'esame dello stato dei luoghi.
Trattasi, del resto, di linea di confine accertata giudizialmente, consolidatasi mediante l'apposizione di “capisaldi” da parte delle parti (così come attestato nella scrittura privata del 17/12/2019) e, ancor di più, espressamente riconosciuta quale linea di confine dagli stessi CC.TT.PP. presenti in sede di sopralluogo (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale in atti, ove il C.T.U. attesta che “le verifiche effettuate in loco con i
CC.TT.PP. hanno evidenziato la presenza di riferimenti confinari sotto forma di pali in cemento e picchetti in ferro” e che “entrambi i CC.TT.PP. hanno riconosciuto tale confine in contraddittorio”), senza, d'altronde, che gli stessi
CC.TT.PP. nulla abbiano dedotto in merito a tale “irregolarità”, nemmeno in sede di osservazioni critiche alla C.T.U.
In altri termini, deve ritenersi – onde non porre nel nulla i confini accertati giudizialmente, nonché per volontà delle stesse parti anche mediante l'apposizione di termini (“capisaldi”) lungo la linea del confine di cui si è dato atto nella scrittura privata del 17/12/2019 (con la quale le parti hanno concordato che i capisaldi apposti dalle parti “individuano la linea di confine”) – del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dal C.T.U., per cui la linea immaginaria tracciata sul confine, così come risultante dalla ideale congiunzione dei riferimenti apposti lungo la linea stessa, sarebbe “irregolare”, essendo, piuttosto, tale linea, la concretizzazione, concordemente cristallizzata dalle parti, alla presenza dei rispettivi tecnici, con la scrittura privata del
17/12/2019, dell'esatta linea di confine già accertata giudizialmente, come si evince dalla circostanza, già evidenziata, per cui gli stessi CC.TT.PP., intervenuti, nel presente giudizio, in sede di sopralluogo, hanno espressamente riconosciuto tale confine.
Del resto, lo stesso C.T.U. non ha mai messo in discussione il fatto che la costruzione delle convenute si ponga, rispetto al confine esistente, ad una distanza inferiore, di 75 cm, ai 5,00 metri (avendolo, anzi, più volte ribadito nel corso dell'elaborato peritale), ma ha, semplicemente, ipotizzato la non
“regolarità” della linea di confine tracciata dalle parti (in quanto non perfettamente parallela alle costruzioni e riportante una leggera “curvatura”), il che, tuttavia, è del tutto irrilevante nel caso di specie, non essendo possibile – per le ragioni sopra illustrate – mettere in discussione, nella sua esattezza, tale linea di confine (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 33777/2023, secondo cui “il regolamento amichevole della linea di confine, una volta perfezionato anche in forma non scritta, preclude ogni ulteriore contestazione”).
Priva di pregio è, poi, anche la deduzione delle odierne convenute circa il fatto che la costruzione del fabbricato fosse, all'epoca della costruzione, rispettosa della distanza minima dal confine che, all'epoca, era diverso da quello attuale.
Si legge, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, che “quando fu costruita la casa delle resistenti il muro di confine non era quello attuale, determinato bonariamente tra le parti, ma era spostato verso la proprietà , per cui è lecito supporre che questa minor CP_1 distanza dal confine, qualora dovesse essere realmente appurata, deriverebbe proprio dall'accordo transattivo sottoscritto tra le parti” e che pertanto, ad avviso di parte convenuta, essendo l'accordo stato stipulato “con uno stato di fatto di distanza tra fabbricati così come è all'attualità”, “in esecuzione del medesimo ed in buona fede controparte non può pretendere, per effetto dell'accordo bonario, di far discendere delle conseguenze favorevoli a sé stesso e sfavorevoli alle resistenti” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
L'assunto da cui muove la tesi di controparte poggia, implicitamente, su una presunta natura costitutiva o traslativa della scrittura privata del 17/12/2019 (quasi si fosse trattata di una sorta di transazione con cui le parti, in virtù di reciproche concessioni, avrebbero stabilito ex nunc il confine esistente, in maniera difforme da quello precedentemente esistente), efficacia della quale, tuttavia, tale scrittura è del tutto priva.
In primo luogo, infatti, e come già osservato in precedenza, dal tenore letterale di tale atto si evince chiaramente come, allo stesso, non possa essere riconosciuta la natura e, quindi, gli effetti di una transazione, trattandosi, invero, di un negozio di mero accertamento e, al più, di specificazione dell'accertamento dei confini già effettuato dal giudice con la sentenza del 2017 cui si è più volte fatto riferimento.
Depone, in tal senso, una serie di indici interpretativi (cfr. la scrittura privata del 17/12/2019, allegata al ricorso introduttivo della parte ricorrente e odierna attrice), in particolare:
- l'intestazione dell'atto, che reca la dicitura “identificazione del confine tra i terreni”;
- la premessa di cui all'art. 1, che, espressamente, richiama la sentenza del 2017 in questione;
- l'art. 2 di tale atto, rubricato “apposizione capisaldi”, ove si attesta che l'apposizione di capisaldi veniva effettuata “al fine di rendere stabilmente identificabile la linea di confine sopra definita”, ossia “definita” (rectius: accertata) con la più volte menzionata sentenza del
2017; - l'utilizzo del lemma “concordano”, quale verbo riferito al contenuto principale di tale atto, laddove, a pag. 3 dello stesso, si legge, appunto, che le parti “concordano che i capisaldi come sopra indicati individuano la linea di confine tra i fondi”.
È evidente, dunque, la natura (già evidenziata) di negozio di accertamento mero della scrittura privata del 17/12/2019, essendo palese – alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati e dell'ulteriore circostanza per cui trattasi di scrittura che fa, significativamente, seguito all'accertamento giudiziale dei confini, richiamandolo e attuandolo – che l'intenzione degli stipulanti fosse quella tipica di un negozio di mero accertamento, ossia quella di “imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, precisandone l'esistenza, il contenuto e gli effetti, al fine di rendere definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza nella determinazione dei confini” (così: Cass. civ. n. 33777/2023).
Ebbene, tale negozio, per pacifica giurisprudenza, ha natura “meramente dichiarativa e non traslativa”, tanto da non richiedere nemmeno la forma scritta ad substantiam, “essendo il negozio di accertamento dei confini privo di effetti traslativi e volto unicamente a rimuovere l'incertezza sulla precisa delimitazione tra fondi limitrofi mediante il riconoscimento dell'esatta linea di demarcazione” (in tal senso: Cass. civ. n. 33777/2023 cit.).
Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti, non essendo superabile l'accertamento dei confini cui si era già pervenuti in sede giudiziale, di talché è del tutto evidente come, con tale negozio, lungi dall'individuare ex novo un diverso confine, le parti si siano limitate a meglio specificare il confine esistente tra le rispettive proprietà, così come già accertato dal giudice.
Anche l'accertamento giudiziale dei confini, del resto, ha natura non costitutivo-traslativa, ma meramente dichiarativo-ricognitiva (in tal senso: Cass. civ. 42045/2021), di talché anche gli eventuali
“sconfinamenti” che siano accertati a seguito dell'accertamento dell'esatto confine costituiscono il semplice “corollario” dell'accertamento del confine stesso.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ribadire che “poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'azione, trasformandola in revindica (Cass. civ. n.
11942/2003), ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. civ. n. 671/1977, n. 1446/1996 e n. 9909/1995)”, tanto che “l'azione non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio (effetto recuperatorio della proprietà) di una porzione di fondo indebitamente posseduta
(Cass. civ. n. 2297/2017, n. 13986/2010 e n. 9913/2004)” (in tal senso: Cass. civ. n. 42045/2021).
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che il richiamato orientamento di legittimità sia applicabile, a fortiori, anche nel caso di specie, dovendosi ritenere che l'accertamento circa la violazione, da parte della costruzione delle convenute, della distanza minima dal confine, con conseguente riduzione in pristino (infra), sia, appunto, una mera “conseguenza” e un “corollario” dell'eliminazione dell'incertezza in merito all'esatto confine.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che del tutto irrilevante, ai fini del thema decidendum del presente giudizio, è, poi, anche la circostanza, pure evidenziata dal C.T.U., secondo cui l'approvazione o, comunque, il rilascio di pareri favorevoli da parte del “dovrebbero CP_5 confermare la conformità del fabbricato alle normative urbanistiche vigenti al momento della loro presentazione”, indicando, quindi, “una presunta conformità del fabbricato alle normative vigenti all'epoca”.
Come recentemente chiarito dalla Suprema corte, infatti, “in tema di rapporti di vicinato e di rispetto delle distanze legali, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal c.c. o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino [su cui: infra] non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati” (così: Cass. civ. n. 3983/2025).
Ne deriva il positivo accertamento in ordine alla violazione, da parte della costruzione di proprietà delle odierne convenute, della normativa integrativa in materia di distanze tra costruzioni.
Sulla domanda di riduzione in pristino.
Affermata, quindi, la violazione, da parte della costruzione di proprietà delle convenute, della distanza minima legale, deve, poi, essere accolta anche la domanda di riduzione in pristino formulata dall'attrice, da accogliersi limitatamente alla porzione di fabbricato che viola la distanza minima stessa, con conseguente arretramento del fabbricato ossia con conseguente demolizione dello stesso nella porzione in cui questo si trova a distanza illegale dal fabbricato antistante.
Non possono, infatti, condividersi, sul punto, le valutazioni del C.T.U. – peraltro squisitamente giuridiche e, quindi, rimesse alla competenza esclusiva del giudice – nella parte in cui ritiene che l'arretramento della porzione in questione rappresenti “una soluzione tecnicamente complessa, economicamente onerosa
e potenzialmente pericolosa per la stabilità dell'edificio” e che, pertanto, la stessa “non sia praticabile né conveniente” (cfr. pag. n. 27 dell'elaborato peritale, in atti).
Sgombrato, infatti, il campo dal dubbio che la demolizione in questione possa arrecare danno alla stabilità dell'edificio – atteso che lo stesso C.T.U., in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice (il quale evidenziava come, con le dovute cautele, la demolizione della porzione in contestazione non avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio), precisava che, in effetti, l'intervento, per quanto oneroso, era pur sempre “tecnicamente possibile”
(cfr. pag. 4 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP.) –, dalla lettura dell'elaborato peritale nonché dalla lettura della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP. si evince che la valutazione del C.T.U. di “non praticabilità” della demolizione poggia, più che su una vera e propria impossibilità di natura tecnica (non sussistente, in quanto dallo stesso esclusa), su un giudizio di
“sproporzione” tra:
- da un lato, la violazione commessa (sconfinamento dalla distanza minima di soli 75 cm.) e, quindi, tra il beneficio derivante, in capo alla parte attrice, per effetto della demolizione;
- a fronte, dall'altro lato, dell'onerosità di tale intervento per le convenute che, in conseguenza dello stesso, definito dal C.T.U. “invasivo e costoso”, subirebbero “un'alterazione sostanziale dello stato attuale dell'immobile, con una significativa trasformazione estetica dell'edificio, pregiudicandone la simmetria e ledendo i diritti delle proprietarie oltre a pregiudicare la funzionalità dell'edificio” (cfr. pag. 5 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei
CC.TT.PP.).
Non può non osservarsi, tuttavia, come, con tale valutazione, il C.T.U. abbia inconsapevolmente fatto applicazione del principio di cui all'art. 2058, co. 2, c.c., norma secondo cui, com'è noto, non si dà luogo alla reintegrazione in forma specifica (cd. riduzione in pristino) qualora questa risulti
“eccessivamente onerosa”.
Nel fare ciò, però, il C.T.U. – oltre ad essersi espresso in un ambito rimesso all'esclusiva valutazione del giudicante
– si è, altresì, posto in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità in materia di distanze, e alla quale lo scrivente giudice ritiene di doversi uniformare, in quanto ritenuta pienamente condivisibile, che, al contrario, depone nel senso dell'assoluta inapplicabilità, in subiecta materia, di tale norma.
Come chiarito, in più pronunce, dalla Suprema corte, infatti, “l'art. 2058, co. 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (così, ex multis: Cass. civ. n. 2359/2012, n. 14916/2015, n. 19942/2020 e, ancor più di recente, n. 1341/2025).
Non può, pertanto, escludersi la riduzione in pristino domandata dall'attore in ragione della (pur comprensibile, da un punto di vista esclusivamente pratico e fattuale) eccessiva onerosità della stessa.
Ciò in quanto la natura assoluta e reale del diritto di proprietà (che, com'è noto, è azionabile erga ommes e che si sostanzia nel dovere negativo di astensione, da parte di chiunque, dal turbamento, nel godimento del diritto stesso, da parte del suo titolare) non consente che tale diritto tolleri limitazioni in ragione di circostanze meramente accidentali (quali, per l'appunto, l'eccessiva onerosità, nel caso di specie, della riduzione in pristino). Né, per le stesse ragioni legate alla realità e all'assolutezza del diritto che viene, qui, in considerazione, potrebbe attribuirsi rilievo – onde giustificare l'esclusione, nel caso di specie, del rimedio ripristinatorio – alla circostanza relativa a profili attinenti all'eventuale buona fede, in capo alle convenute, e/o al loro legittimo affidamento circa il rispetto delle distanze da parte della loro costruzione, in ragione del confine prima incerto, trattandosi di azione che non ha finalità risarcitoria
(né, tantomeno, latamente sanzionatoria), ma, appunto, meramente ripristinatoria.
Tanto che la giurisprudenza di legittimità giunge ad affermare che l'azione ripristinatoria ex art. 873
c.c., a differenza della domanda di risarcimento dei danni eventualmente patiti, che può essere esercitata solo nei confronti dell'autore materiale dell'illecito (infra), “va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare” (così: Cass. civ. n. 458/2016); ciò in quanto ciò che rileva è esclusivamente
“l'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate” (così: Cass. civ. n.
17602/2015).
Ne deriva, pertanto, in accoglimento della domanda di riduzione in pristino spiegata dall'odierno attore, l'ordine, rivolto alle convenute, affinché le stesse provvedano, in solido tra loro, all'arretramento della porzione del fabbricato che eccede, di 75 cm., la distanza minima dal confine, con conseguente demolizione di tale porzione.
Non appare, invece, equo, nel caso di specie, irrogare alla parte convenuta la somma, prevista dall'art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, tenuto conto della estrema tecnicità e complessità (indiscutibilmente emersa in sede di C.T.U.) degli interventi da effettuare, nel caso di specie, onde addivenire ad una demolizione in sicurezza della porzione di fabbricato in questione, con conseguente necessità di procurarsi le opportune autorizzazioni, da cui discende l'impossibilità, di fatto, per lo scrivente giudice, di prevedere, allo stato, un termine massimo entro i quali i suddetti lavori debbano essere ultimati.
Sulla domanda risarcitoria.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per la condanna, delle odierne convenute, al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, in ragione dell'assenza, nel caso di specie, di profili di colpevolezza in capo alle stesse convenute, atteso che, alla data della costruzione del fabbricato, il confine tra i fondi era, obiettivamente, incerto, tanto che si è dovuta eliminare l'incertezza giudizialmente nonché convenzionalmente. Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92, co.
2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca tra le stesse e, in particolare:
- della soccombenza delle convenute, sulla domanda di parte attrice di accertamento della violazione delle distanze nonché sulla domanda ripristinatoria;
- della soccombenza di parte attrice, sulla domanda risarcitoria, dovendosi tenere conto, in tale valutazione, anche dell'elevato quantum richiesto, a titolo risarcitorio, dall'odierna attrice, a fronte della ben più modesta quantificazione del danno astrattamente spettante all'attrice operata dal C.T.U. (danno che, in presenza dei restanti presupposti, sarebbe spettato alla parte attrice, per la porzione di terreno “persa”, e che è stato stimato dal C.T.U. come “esiguo”, in quanto pari, esattamente, ad € 320,00, calcolati in applicazione dei valori di esproprio della zona in questione).
Devono, invece, essere poste definitivamente a carico delle odierne convenute, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, attesa la soccombenza delle convenute stesse sulla domanda principale, ossia sulla domanda relativa alla violazione delle distanze legali, violazione che la C.T.U. ha, effettivamente, consentito di accertare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
1155/2020, in accoglimento parziale della domanda, così provvede:
• Accerta che il fabbricato di proprietà delle convenute, e CP_4 [...]
, viola la distanza minima dal confine pari a 5,00 metri e, per l'effetto, ordina CP_3 alle stesse, in solido tra loro, a propria cura e spese, la demolizione dell'intera porzione di fabbricato che eccede, nella misura individuata dal C.T.U. nel presente giudizio, la distanza minima dal confine pari a 5,00 metri;
• Rigetta la domanda di condanna di e al CP_4 CP_3 risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico delle convenute, e , CP_4 CP_3 in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 20 agosto 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo