Sentenza 22 ottobre 1987
Massime • 1
Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro i poteri del Presidente del tribunale si esauriscono con l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello (ex art. 435 cod. proc. civ.), mentre ogni altro potere influente sullo svolgimento del processo di secondo grado è attribuito al collegio. Pertanto - in caso di nullità di notificazione del decreto suddetto - rientra nei poteri del collegio (e non già del Presidente) l'emanazione di un provvedimento diretto a fissare la nuova udienza di discussione dell'appello e a disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del nuovo decreto. Consegue che, se il provvedimento di nuova fissazione della udienza di discussione sia stato adottato dal Presidente, anziché dal collegio, la rinnovazione della detta notificazione deve ritenersi "contra legem" con la conseguenza dell'illegittimità della dichiarazione di contumacia della parte convenuta e della nullità del giudizio. ( V 3393/84, mass n 435401; ( V 2054/81, mass n 412776).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/1987, n. 7818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7818 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1987 |
Testo completo
Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro i poteri del Presidente del tribunale si esauriscono con l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello (ex art. 435 cod. proc. civ.), mentre ogni altro potere influente sullo svolgimento del processo di secondo grado è attribuito al collegio. Pertanto - in caso di nullità di notificazione del decreto suddetto - rientra nei poteri del collegio (e non già del Presidente) l'emanazione di un provvedimento diretto a fissare la nuova udienza di discussione dell'appello e a disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del nuovo decreto. Consegue che, se il provvedimento di nuova fissazione della udienza di discussione sia stato adottato dal Presidente, anziché dal collegio, la rinnovazione della detta notificazione deve ritenersi "contra legem" con la conseguenza dell'illegittimità della dichiarazione di contumacia della parte convenuta e della nullità del giudizio. ( V 3393/84, mass n 435401; ( V 2054/81, mass n 412776).*