Articolo 24 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1097
Articolo 23Articolo 25
Versione
14 febbraio 1970
Art. 24.
I residui passivi alla chiusura del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per
la competenza propria del periodo 1 luglio-31 di-
cembre 1964 (articolo 20).......................... L. 7.666.035
Somme rimaste da pagare sui residui degli eserci-


zi precedenti (articolo 22)........................ " 13.252.492
------------- Residui passivi al 31 dicembre 1964... L. 20.918.527
-------------
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970