Articolo 2 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 agosto 1990
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Versione
25 febbraio 1996
Art. 2. Produzioni ceramiche tutelate 1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.
(( 2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualita' )) 3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformita' alle norme UNI.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996