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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9262/2021 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MILANESE FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BAUER RAIMUND e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso che
1. Il sig. in data 28.02.2021 ha proposto Parte_1 CP_ domanda all' per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale (in allegato sub 1 istanza num. prot. 4100.28/12/2021.0092748 / domanda num. 2082882500013).
2. Egli alla data di cui sopra possedeva i requisiti di età (anni 67 il 13.2.21) e reddituali (reddito anno di imposta 2020 euro CP_ 15.00, come da allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate SUB 4).
3. L' ha rigettato la domanda con propria nota del 2.3.2021, perché l'istante “risulta titolare di impresa commerciale”.
4. Il ricorrente non è titolare di impresa commerciale ma riveste la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata e non percepisce compensi.
5. Ai fini dell'insorgenza del diritto tale circostanza non è ostativa, giacché possedendo la richiesta età anagrafica, unico requisito, per il cittadino residente, è unicamente il possesso di redditi inferiori all'importo dello stesso assegno, per l'anno di competenza € 5.977,99 (L. 335/1995 art. 3 co. 6 e, per quanto non diversamente disposto dalla prima, art. 26 L. 153/1969) – ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha CP_ diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza 1.3.2021; 2. condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno suddetto a far data dal 1.3.2021 al soddisfo.
L' ha chiesto: che il Giudice del lavoro adito… preliminarmente: dichiari l'improponibilità e/o CP_1
l'improcedibilità del ricorso. In via ulteriormente gradata, nel merito, e salvo gravame rigetti la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La domanda di riconoscimento dell'assegno sociale presentata dal ricorrente è stata rigettata,
“in quanto il sig isulta iscritto alla gestione autonoma dei commercianti dal 13/10/2020”. Pt_1
Tale decisione in fase amministrativa appare legittima e deve essere confermata.
Infatti, pur essendo vero che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente nelle note scritte (Cass. 13.08.2024, n. 22755), “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del
1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” è però altrettanto vero che tale pronuncia, nella parte motiva, prevede successivamente che 10. il riferimento contenuto nell'art. 3 L. 335-1995 cit. ai redditi effettivamente percepiti non implica che il legislatore abbia inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (v. Cass. Sez. Un. n. 11353 del 2004)”.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie dagli atti risulta la titolarità in capo al ricorrente di redditi effettivi incompatibili con lo stato di bisogno previsto dall'art. 3 co. 6 L. 335/1995.
Dalla visura camerale in atti risulta infatti che il ricorrente è amministratore unico e socio al 100%
(con capitale versato di € 1800,00) della Berto Macelleria s.r.l.s.; tale società esercita attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne;
la stessa non ha dipendenti, per cui tale attività viene svolta direttamente dal ricorrente, il quale partecipa quindi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, tanto che risulta iscritto alla gestione commercianti dal 13.10.2020 ed è quindi tenuto a versare all i relativi contributi. CP_1
Ciò smentisce l'assunto di parte ricorrente, secondo il quale egli non sarebbe titolare di impresa commerciale ma rivestirebbe la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata, senza percepire compensi (ciò tanto più ove si consideri che egli è socio al 100% di tale s.r.l.).
Ciò contraddice inoltre la certificazione reddituale prodotta, da cui risulterebbe un reddito di €
15,00 per l'anno 2020, posto che già per tale anno, dalla dichiarazione dei redditi in atti risulta che, per il solo periodo da ottobre a dicembre, i contributi dovuti ammontano a € 961,00 su un reddito minimale di € 3988,00; dalla dichiarazione dei redditi 2022 (relativa al 2021) risulta una quota di partecipazione di € 5469,00 (e redditi d'impresa di pari importo) e contributi IVS dovuti pari a € 3843,00 su un reddito minimale di € 15.953,00 (incompatibile con lo stato di bisogno).
2 Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in base all'art. 10 D.Lgs. 241/1997, “1. I soggetti iscritti CP_ all' per i propri contributi previdenziali … devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce”. Se tale reddito minimale – indicato dallo stesso ricorrente nella dichiarazione dei redditi – è rilevante ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti alla gestione commercianti, ne consegue che esso rileva anche ai fini dei limiti reddituali previsti dall'art. 3 co. 6 L. 335/95 per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 06/09/2021 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9262/2021 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MILANESE FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BAUER RAIMUND e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso che
1. Il sig. in data 28.02.2021 ha proposto Parte_1 CP_ domanda all' per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale (in allegato sub 1 istanza num. prot. 4100.28/12/2021.0092748 / domanda num. 2082882500013).
2. Egli alla data di cui sopra possedeva i requisiti di età (anni 67 il 13.2.21) e reddituali (reddito anno di imposta 2020 euro CP_ 15.00, come da allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate SUB 4).
3. L' ha rigettato la domanda con propria nota del 2.3.2021, perché l'istante “risulta titolare di impresa commerciale”.
4. Il ricorrente non è titolare di impresa commerciale ma riveste la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata e non percepisce compensi.
5. Ai fini dell'insorgenza del diritto tale circostanza non è ostativa, giacché possedendo la richiesta età anagrafica, unico requisito, per il cittadino residente, è unicamente il possesso di redditi inferiori all'importo dello stesso assegno, per l'anno di competenza € 5.977,99 (L. 335/1995 art. 3 co. 6 e, per quanto non diversamente disposto dalla prima, art. 26 L. 153/1969) – ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha CP_ diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza 1.3.2021; 2. condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno suddetto a far data dal 1.3.2021 al soddisfo.
L' ha chiesto: che il Giudice del lavoro adito… preliminarmente: dichiari l'improponibilità e/o CP_1
l'improcedibilità del ricorso. In via ulteriormente gradata, nel merito, e salvo gravame rigetti la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La domanda di riconoscimento dell'assegno sociale presentata dal ricorrente è stata rigettata,
“in quanto il sig isulta iscritto alla gestione autonoma dei commercianti dal 13/10/2020”. Pt_1
Tale decisione in fase amministrativa appare legittima e deve essere confermata.
Infatti, pur essendo vero che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente nelle note scritte (Cass. 13.08.2024, n. 22755), “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del
1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” è però altrettanto vero che tale pronuncia, nella parte motiva, prevede successivamente che 10. il riferimento contenuto nell'art. 3 L. 335-1995 cit. ai redditi effettivamente percepiti non implica che il legislatore abbia inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (v. Cass. Sez. Un. n. 11353 del 2004)”.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie dagli atti risulta la titolarità in capo al ricorrente di redditi effettivi incompatibili con lo stato di bisogno previsto dall'art. 3 co. 6 L. 335/1995.
Dalla visura camerale in atti risulta infatti che il ricorrente è amministratore unico e socio al 100%
(con capitale versato di € 1800,00) della Berto Macelleria s.r.l.s.; tale società esercita attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne;
la stessa non ha dipendenti, per cui tale attività viene svolta direttamente dal ricorrente, il quale partecipa quindi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, tanto che risulta iscritto alla gestione commercianti dal 13.10.2020 ed è quindi tenuto a versare all i relativi contributi. CP_1
Ciò smentisce l'assunto di parte ricorrente, secondo il quale egli non sarebbe titolare di impresa commerciale ma rivestirebbe la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata, senza percepire compensi (ciò tanto più ove si consideri che egli è socio al 100% di tale s.r.l.).
Ciò contraddice inoltre la certificazione reddituale prodotta, da cui risulterebbe un reddito di €
15,00 per l'anno 2020, posto che già per tale anno, dalla dichiarazione dei redditi in atti risulta che, per il solo periodo da ottobre a dicembre, i contributi dovuti ammontano a € 961,00 su un reddito minimale di € 3988,00; dalla dichiarazione dei redditi 2022 (relativa al 2021) risulta una quota di partecipazione di € 5469,00 (e redditi d'impresa di pari importo) e contributi IVS dovuti pari a € 3843,00 su un reddito minimale di € 15.953,00 (incompatibile con lo stato di bisogno).
2 Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in base all'art. 10 D.Lgs. 241/1997, “1. I soggetti iscritti CP_ all' per i propri contributi previdenziali … devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce”. Se tale reddito minimale – indicato dallo stesso ricorrente nella dichiarazione dei redditi – è rilevante ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti alla gestione commercianti, ne consegue che esso rileva anche ai fini dei limiti reddituali previsti dall'art. 3 co. 6 L. 335/95 per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 06/09/2021 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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