Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.18453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18453/2024 R.G. promossa da:
, nata nel REGNO UNITO il 25/05/1977 (CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MAURO ARBOSTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
, nato a [...] 07/0171968 (CF: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MAURO ARBOSTI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Controparte_1 comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisandosi che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i figli maggiorenni e resteranno nella abitazione coniugale;
Persona_1 Per_2
2) la casa familiare sita in Brescia, Via Giacomo Corna Pellegrini n. 9, detenuta in affitto dal SI. CP_1
verrà abitata da questi unitamente ai figli, mentre la moglie trasferirà la residenza in altra
[...] abitazione di proprietà della madre;
si farà carico in via esclusiva del mantenimento diretto del figlio Controparte_1 Per_1
4) i SIg.ri e terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai Pt_1 CP_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese universitarie che saranno corrisposte integralmente dalla SI.ra in favore del figlio Parte_1 Per_1
e quindi residuando pro quota ai genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
5) i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 000105900133 intrattenuto presso
IC e intestato alla sola SI.ra , non rientrano nella comunione dei coniugi e, pertanto, Parte_1 resteranno integralmente di proprietà della stessa intestataria nulla essendovi da suddividere;
6) i coniugi si danno atto che il conto corrente n. 42711144 intrattenuto presso ER AN e intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto e il saldo, al netto delle spese di chiusura, rimarrà al marito;
7) le parti si danno atto che le vetture in proprietà del SI. resteranno integralmente di Controparte_1 proprietà dell'intestatario esclusivo;
8) quanto al TFR maturato per le reciproche prestazioni lavorative durante il matrimonio, le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere e la SI.ra si impegna a non richiedere alcun assegno divorzile Parte_1 nel caso in cui perda il proprio lavoro.”
PER IL DIVORZIO:
“I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Brescia, il 18.04.2001, tra i SIg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
II. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di provvedere alla annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio rubricato nell'anno 2001 al n.83, P 1
III. dichiarare compensate le spese legali;
IV. i figli maggiorenni e resteranno nella abitazione coniugale, sita in Brescia, Via Persona_1 Per_2
Giacomo Corna Pellegrini n. 9, unitamente al SI. , legittimo affittuario;
Controparte_1
V. dato atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, così come la figlia , il SI. Persona_3
si farà carico in via esclusiva del mantenimento diretto del figlio Controparte_1 Per_1
VI. i SIg.ri e terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai Pt_1 CP_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese universitarie che saranno versate integralmente dalla SI.ra in favore del figlio , e Parte_1 Per_1 quindi residuando pro quota ai genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
VII. i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 000105900133 intrattenuto presso
IC e intestato alla sola SI.ra , non rientranti nella comunione dei coniugi e, pertanto, Parte_1 resteranno integralmente di proprietà della stessa intestataria nulla essendovi da suddividere;
VIII. i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 42711144 intrattenuto presso ER
AN e intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto e il saldo, al netto delle spese di chiusura, rimarrà al marito;
IX. le parti si danno atto che le vetture in proprietà del SI. resteranno integralmente di Controparte_1 proprietà dell'intestatario esclusivo;
X. quanto al TFR maturato per le reciproche prestazioni lavorative durante il matrimonio, le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere E la SI.ra si impegna a non richiedere alcun assegno divorzile Parte_1 nel caso in cui perda il proprio lavoro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Brescia in data 18/04/2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2001, parte I, n. 83).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 14.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti