Versione
4 settembre 1982
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13 novembre 1998
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Art. 19. Ruolo organico
La tabella organica del personale ((, che non puo' eccedere le quattrocento unita',)) e' allegata al bilancio preventivo ed e' approvata dal consiglio ((...)) con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c).
La tabella organica del personale ((, che non puo' eccedere le quattrocento unita',)) e' allegata al bilancio preventivo ed e' approvata dal consiglio ((...)) con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c).