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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 338/22 R.G.
Tra
(C.F. e P.IVA , REA n. NU-86492), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Pisenti, in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio Dottor Persona_1
del 22.10.2021, repertorio n. 8625, raccolta n. 5984, ed elettivamente domiciliata presso suo
[...]
studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28
APPELLANTE
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Siniscola (NU) alla Via CP_1 CodiceFiscale_1
Roma n. 55, presso lo studio dell'Avv. Mario Addis che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto
APPELLATA
All'udienza del 12.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della
1 presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, b) annullare e riformare parzialmente nelle parti di cui ai motivi di appello, la sentenza n. 78/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro, Dott. Salvatore Falzoi, nell'ambito del giudizio contraddistinto all'R.G. n. 345/2017, emessa e pubblicata in data 14/02/2022, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite e per l'effetto, c) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento
n. 1398/2017 emessa da dichiarandola definitivamente valida ed efficace e, d) condannare Pt_1
l'appellata al pagamento della somma ivi indicata, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il proposto appello, e) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da per la fornitura idrica di cui alle Parte_1 fatture contestate e, per l'effetto, f) condannare l'appellata al pagamento del credito così determinato
a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Parte_1
Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, riconoscendo l'infondatezza dell'avversa CP_1 pretesa, rigettare il proposto appello per i motivi sopra esposti e confermare la sentenza n. 78/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro, Dott. Salvatore Falzoi, nell'ambito del procedimento contraddistinto da numero R.G. 345/2017, sentenza emessa e pubblicata in data 14.02.2022. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , in qualità di erede di , conveniva in giudizio CP_1 Persona_2 dinanzi al Tribunale di Nuoro formulando opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 1398/2017 del 3.2.2017 emessa nei confronti del de cuius (titolare dell'utenza domestica di via Aspromonte snc, in Budoni e deceduto in data 2.2.2016), con cui il gestore idrico aveva intimato di pagare la somma di € 23.466,00, relativa alla fattura n. 201403433076, riguardante il periodo compreso fra il 31.12.2010 ed il 16.5.2014.
L'attrice sosteneva:
- che non fosse legittimata ad emettere ingiunzioni fiscali in quanto soggetto privato;
Pt_1
- che la pretesa non fosse fondata, perché il consumo medio giornaliero era anomalo in relazione ad un uso di due anziani, in quanto pari a 5,86 metri cubi;
- che si rendeva necessaria la verifica del funzionamento del contatore;
- che l'acqua non fosse potabile per alcuni periodi di tempo.
2 Pertanto, chiedeva:
1) dichiarare illegittima l'ingiunzione n. 1398/2017, perché emessa da soggetto privato e dichiarare non dovute le somme previste in tale atto;
2) dichiarare illegittima l'avversa pretesa per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e alla Carta del Servizio Idrico Integrato;
3) ricalcolare, sulla base dei consumi medi di una famiglia composta da due anziani, delle somme dovute per i periodi compresi fra il 31.12.2010 e il 16.5.2014, ridotte nella misura del 50% o in quella ritenuta equa;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva sostenendo: Parte_1
- che l'abnormità dei consumi avrebbe potuto essere determinata da perdita idrica occulta;
- che alla non potabilità dell'acqua non conseguiva il diritto dell'utente ad ottenere la riduzione della tariffa né poteva essere ascritta alcuna responsabilità in capo al gestore idrico.
Pertanto, chiedeva la conferma dell'ingiunzione di pagamento, con rigetto dell'opposizione, e in subordine, la condanna della al pagamento della minor somma risultata dovuta in corso di causa. CP_1
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e CTU, volta alla verifica del funzionamento del misuratore ed all'eventuale ricalcolo dei consumi, che accertava il funzionamento del contatore e la non potabilità dell'acqua.
Il Tribunale rigettava l'istanza di riduzione degli importi in quanto il contatore era risultato funzionante e l'opponente non aveva dato prova dell'anomalia dei consumi. Tuttavia, accoglieva l'opposizione in relazione alla doglianza della non potabilità dell'acqua, e per l'effetto, condannava la al pagamento della minor somma di € 13.813,91, oltre interessi legali, secondo un criterio CP_1 equitativo. Compensava fra le parti le spese di lite nella misura di 1/2 condannando Parte_1 al pagamento dell'ulteriore metà, nonché delle spese di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione della non potabilità dell'acqua, con conseguente riduzione della pretesa creditoria per la fattura n. 2014/403433076 del 7.7.2014;
2) erronea statuizione in merito alle spese del giudizio ed alla condanna al pagamento della CTU.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza impugnata:
3 1) in via principale, la conferma integrale dell'ingiunzione di pagamento n. 1398/2017 e la condanna dell'appellata al pagamento della somma richiesta;
2) in via subordinata, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito di Pt_1
e la condanna dell'appellata al pagamento di detto credito;
[...]
3) in ogni caso, la vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. CP_1
All'udienza del 12.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla non potabilità dell'acqua
Il primo motivo di censura è relativo all'erronea valutazione del Giudice nella parte in cui riteneva fondata la domanda proposta dall'opponente relativa alla non potabilità dell'acqua. Secondo
l'appellante nessuna responsabilità potrebbe sussistere a suo carico, in quanto tale vizio dipenderebbe dalla vetustà degli impianti di proprietà del Ha affermato altresì che tali disservizi erano CP_2 stati segnalati solo a seguito della notifica dell'atto di ingiunzione ed oltre i termini di cui all'art. 1495
c.c., e che le ordinanze comunali prodotte dalla controparte si riferivano unicamente al Comune di
Budoni, non comprensivo della frazione in cui era residente . Pt_2
Tale doglianza non merita pregio.
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo Pt_1 fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Deve, viceversa, essere disattesa la tesi della difesa della società idrica per la quale la non potabilità dell'acqua non sarebbe dimostrata, e in ogni caso deriverebbe dalla cattiva manutenzione delle condotte da parte del CP_2
4 Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.), che obbligava a fornire alla controparte acqua potabile per scopi collegati ad attività proprie Pt_1 dell'uso domestico in un'abitazione.
Nel caso di specie, le ordinanze del emesse in data 26.9.2009, 16.10.2014, Controparte_3
13.10.2015, 7.4.2016 e 25.10.2016, prodotte agli atti, relative a tutto il territorio comunale vietavano l'utilizzo dell'acqua per mancanza dei requisiti di potabilità.
Viceversa, non offriva alcuna prova di impiego della diligenza ordinaria, rimanendo Pt_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge.
Pertanto, rientra nei compiti della società erogatrice quello di curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere inerenti al servizio. Il rapporto intercorrente fra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente pone a carico della società erogatrice gli obblighi di manutenzione e gestione della rete idrica e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento, come avvenuto nel caso di specie.
Come statuito dalla Corte di Cassazione “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di “aliud pro alio” che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023).
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili, le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). In base a quanto disposto dall'art. 1490
c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
Deve quindi disattendersi l'affermazione dell'appellante per cui parte opponente avrebbe segnalato il disservizio solo a seguito della notifica dell'atto di ingiunzione ed oltre i termini di cui all'art. 1495
c.c.: l'acqua non potabile, ricadendo nell'ipotesi di aliud pro alio, non rientra, infatti, nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c.
5 Osserva questa Corte che, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c., secondo criterio equitativo, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del
50% del prezzo per acqua non potabile.
Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo, correttamente il primo Giudice applicava il criterio equitativo con riduzione degli importi di consumo idrico del 50%, in assenza di altri elementi, tenuto conto dell'incidenza della mancata potabilità dell'acqua sul valore del bene somministrato e dell'autorevolezza della fonte (ordinanze comunali), e pertanto, operava una riduzione del prezzo della fornitura da € 23.466,00 a € 13.813,91.
Non merita peraltro accoglimento la tesi difensiva che ha sostenuto che la voce “idrico”, considerata dalla CTU e dal Tribunale al fine della riduzione di cui sopra, sarebbe composta dalle voci
“captazione, stoccaggio, potabilizzazione, adduzione e distribuzione”, sulle quali la potabilizzazione non inciderebbe. La consegna di un bene differente rispetto a quello pattuito deve essere riferita a tutto il servizio idrico, in quanto avente ad oggetto un bene non avente i requisiti richiesti.
Sulle spese del giudizio e della CTU
Quale ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice la condannava a pagare la metà delle spese processuali, con compensazione della restante metà, nonché quelle di CTU.
Come stabilito dalla Suprema Corte, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c.” (Cass. S.U.
32061/2022).
6 Nel caso di specie, avendo domandato il pagamento dell'intero importo di cui Pt_1 all'ingiunzione (pari ad € 23.466,00) ed avendo il Giudice accolto parzialmente l'opposizione riducendo la pretesa creditoria ad € 13.813,91, correttamente le spese venivano compensate nella misura di 1/2, con condanna di al pagamento della restante metà, nonché alle spese di CTU, Pt_1 in ossequio al principio della parziale soccombenza, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte:
1) rigetta l'appello proposto da conferma integralmente la sentenza n. 78/2022 Parte_1 del 14.2.2022:
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00, per compensi oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 10.3.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi
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