Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
777/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies co. 3 e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 777/2025
R.G.A.C. avente ad oggetto rapporti condominiali pendente
TRA
Avv. , nato in [...] il [...] e domiciliato presso il suo Parte_1
Studio alla Piazza Spartaco 27 con CF nell'interesse di se stesso C.F._1
RICORRENTE
E
(CF ), residente in [...]di Stabia (NA), Controparte_1 C.F._2
Via Cosenza n 13 quale Amministratore p.t. del A (c.f.: Controparte_2
) di 80053 Castellammare di Stabia P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 25.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: condannare il resistente a consegnare al ricorrente l'elenco completo comprensivo di 1) indirizzo anagrafico di residenza, 2) codice fiscale, 3) quote di proprietà e millesimali del Condominio, 4) quote di debito, in relazione al titolo vantato ed al relativo atto di precetto dei condomini del Condominio di Piazza Spartaco
n. 27 Scal. A (CF: , con l'espressa indicazione delle quote da imputarsi ai diversi P.IVA_1
soggetti in relazione al credito vantato in virtù della sentenza n. 377/2024 del Giudice di Pace di
Torre Annunziata del 23/01/2024 nel Giudizio RG n. 6193/2019; condannare altresì il resistente al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna del detto elenco, nella misura di somma di euro 50,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di equa per ogni giorno di ritardo
1
condannare alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge.
Fissata l'udienza di trattazione, parte resistente non si è costituita e, attesa la ritualità della notifica effettuata, con ordinanza del 22.05.2025 ne è stata dichiarata la contumacia;
sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente, con la medesima ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies co. 3 e 281 terdecies c.p.c..
Occorre premettere che l'art. 63, 1° e 2° co., delle disp. att. del codice civile - nella formulazione risultante per effetto delle modificazioni di cui all' art. 18, co. 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013 - prevede che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati non in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Pertanto, in ossequio al generale principio di buona fede, sussiste sicuramente un obbligo da parte dell'amministratore del di collaborare col creditore in guisa da rendere possibile CP_2
l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conformemente al noto orientamento nomofilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148), a cui
è seguita l'introduzione di un obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola con i pagamenti rispetto a quelli che lo siano.
Così chiarita la portata della norma, la Corte di Cassazione di recente ha affermato che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 1002 del 15/01/2025).
Tanto premesso, la domanda spiegata dal ricorrente merita accoglimento.
Infatti, nell'ambito delle obbligazioni condominiali, per intraprendere l'esecuzione, il terzo deve essere a conoscenza dell'elenco dei condomini morosi e delle relative quote millesimali, cosicché appare indispensabile la collaborazione dell'amministratore.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta munito di uno specifico titolo giudiziale (sentenza n.
377/2024 pubblicata il 23.01.2024 del Giudice di Pace di Torre Annunziata notificata unitamente all'atto di precetto in data 23.12.2024). L'istante, poi, ha provveduto a richiedere
2 all'amministratore p.t. il nominativo dei condomini morosi, al fine di intraprendere azioni esecutive nei confronti dei singoli condomini, con diffida e messa in mora notificata a mezzo pec in data 07.01.2025 a cui non risulta fornito riscontro.
Pertanto, non avendo il convenuto comprovato l'adempimento dell'obbligo su di esso gravante né altrimenti giustificato la propria condotta, la domanda merita accoglimento.
Per quanto concerne la richiesta di condanna del resistente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., alla luce del valore della controversia e della natura degli interessi coinvolti, risulta equo fissare una somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento dal trentesimo giorno successivo alla data di notificazione del presente provvedimento. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (tenuto conto della previsione di cui al primo comma dell'art. 614 bis c.p.c. che consente di fissare un termine di durata della misura) onde evitare che, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, si determini un ammontare complessivo manifestamente iniquo, per non oltre 100 giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 147/2023, tenuto conto del valore della controversia, ai valori minimi per ciascuna fase, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) ordina a nella qualità di Amministratore p.t. del Condominio di Piazza Controparte_1
Spartaco n. 27 scal. A di Castellammare di Stabia di comunicare al ricorrente un elenco completo: a) dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato dall'istante nei confronti del Condominio in forza della indicata sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 377/2024 pubblicata il 23.01.2024; b) dei dati anagrafici, di residenza e fiscali degli stessi;
c) dell'indicazione della quota di debito da ognuno di essi dovuta in base alla tabella millesimale, con indicazione dei relativi millesimi;
2) condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il resistente nella qualità di Controparte_1
amministratore del suddetto Condominio, a versare alla parte ricorrente la somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal trentesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento e per non oltre 100 giorni;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3 Torre Annunziata, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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